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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 189/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
20/02/1955, rapp.to e difesa dall'avv. C.F._1
DE FR TO appellante ammesso al PSS
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore Dr. P.I. , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, con poteri disgiunti, dagli avv.ti GIANCARLO PORZIO E SAVERIO GRILLONE
Appellata
C.F. e P.I. , con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 25, società incorporante di (nuova denominazione sociale Controparte_4 di già Controparte_5 Controparte_6
[.. [...]
[...]
[...]
, a seguito di fusione delle suddette società, in persona del
[...] procuratore speciale dott. , rappresentata e Controparte_7 difesa dall'avv. CARLO DE FR,
Ogg: appello a sentenza n. 1369/2022 del 02/08/2022, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.2.2023 ha Parte_2 proposto appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso dal medesimo odierno appellante nei confronti di CP_8
, e ,
[...] Controparte_1 Controparte_6 così statuiva: “
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di nei confronti di Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di della
[...] Parte_2 somma di € 1.015,80 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
2. Rigetta le domande proposte da Parte_2
nei confronti di e di
[...] Controparte_8 [...]
3. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, Controparte_5 le domande proposte da nei confronti di Controparte_8
e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...] al pagamento in favore di della CP_1 Controparte_8 somma di € 2.953,95 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
4. Rigetta le domande proposte da
[...] nei confronti di;
5. Dichiara CP_1 Controparte_8
l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_3
[.. [...]
[...]
[...]
nei confronti di 6.
[...] Controparte_9
Compensa per metà le spese di lite tra , e Parte_2 CP_8
e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...] al pagamento in favore di e CP_1 Parte_2 della residua metà, che liquida per CP_8 Parte_2
in € 1.215,00 per compensi e in € 116,42 per
[...] esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Antonino De
RA e IO NE, e per in € 1.215,00 Controparte_8 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Aurora
Notarianni; AN e Parte_2 [...]
in solido, al pagamento in favore di CP_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 2.430,00 Controparte_5 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra e;
9. pone le Parte_2 Controparte_8 spese di CTU definitivamente per metà a carico dell'attore e per metà a carico della . Controparte_1
Si costituivano gli appellati e CP_1 CP_5
Con ordinanza del 29.11.2024 la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
La vicenda riguarda il sinistro avvenuto nel porto di Messina, quando -secondo la ricostruzione dell'attore la Parte_2 barca, sulla quale si trovava come terzo trasportato, di proprietà di (munita di motore tipo Nanni diesel 30 hp, Controparte_8
3 assicurato per la responsabilità civile con Controparte_6
, naufragava nella rada di San RA, perché colpita
[...] dall'ancora della nave Acciarello, di proprietà della convenuta evento nel quale l'attore riportava - a suo dire- postumi CP_1 invalidati (riscontrati al P.S.), ossia “sindrome ipotermica, tc minor non commotivo, contusioni plurime mani, tronco e arti superiori e inferiori, cervicobrachialgia”, con conseguenti ITA e
ITP.
Per quel che qui ancora interessa, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità esclusiva della rigettando Controparte_1 le domande dell'attore sia nei confronti del sia della CP_8
Compagnia Assicuratrice pure citati dall'attore, quali CP_6 responsabili del danno, o in via esclusiva o in concorso con
In merito al danno lamentato dell'attore, poi, ha dato CP_1 seguito alle risultanze della consulenza, svolta dal dott. Per_1 il quale ha accertato che l'attore aveva riportato -in esito
[...] al sinistro- solo l'ITP per giorni 40 e in ragione del 50% Il decidente, quindi, ha liquidato il danno non patrimoniale sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle previste dall'art. 139 d. lgs.
n. 209/2005, come aggiornate dal d.m. 8.6.2022, nella somma pari ad euro 1.015,80 euro (computando euro 50,79 per ogni giorno di inabilità assoluta).
Appello
Con il proposto gravame il ha censurato la Parte_2 decisione per i seguenti motivi:
4
1.Erroneità della sentenza nella parte relativa al quantum debeatur. Richiesta di rinnovo della CTU, con contestuale nomina di nuovo CTU.
Ha errato il Tribunale a recepire la consulenza redatta dal Dott. essendo essa generica e contraddittoria in più punti, Per_1 precisamente:
-sull'ipoacusia parziale destra, contrariamente a quanto accertato dal CTU, il consulente di parte ha rilevato come sia stato l'affondamento repentino dell'appellante a provocare un brusco sbalzo pressorio, quindi un'alterazione della funzione di compensazione svolta dall'orecchio, circostanza dimostrata anche dai certificati medici allegati agli atti del processo del primo grado;
-sulla sintomatologia al rachide cervicale vi è discordanza nelle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, che da un lato ha asserito l'impossibilità di accertare clinicamente la sintomatologia in tale zona e dall'altro, invece, ha affermato che (pag. 3 della consulenza) “movimenti del rachide cervicale riferiti dolenti ai gradi estremi”.
Ha errato, inoltre, il Tribunale a non riconoscere giorni 10 di
ITA, -argomentando che “non vi sono elementi per riconoscere i dieci giorni di inabilità assoluta…in quanto anche nel certificato del pronto soccorso - da cui si evince una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni- è prescritto riposo, ma non è indicata la sussistenza di sintomatologie tali da escludere in modo assoluto l'espletamento di qualsivoglia attività da parte dell'attore”- quando, invece, che la prescrizione di riposo
5 formulata dai sanitari del nosocomio era sufficiente a integrare uno stato di invalidità temporanea assoluta.
All'esito del gravame, quindi, dovrà essere riconosciuto il danno biologico permanente in misura pari al 13% o in quella ritenuta di giustizia e un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni
10 (ITA), con conseguente rideterminazione della tutela risarcitoria.
2. Erroneità della statuizione di condanna dei dell'attore al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di CP_5
Il giudice ha condannato l'attore alle spese di lite- in solido con sostenute da Controparte_1 Controparte_5 senza considerare che -in assenza di certezze in merito al soggetto responsabile del sinistro- legittimamente aveva avanzato domanda risarcitoria sia nei confronti dei vari convenuti sia in solido, sia nei confronti del solo soggetto ritenuto esclusivo responsabile;
in ogni caso non gli poteva essere attribuita alcuna responsabilità per la mancanza di prova che il motore, assicurato con la fosse sulla barca, dovendo invece ricondursi tale CP_6 responsabilità al CP_8
Ancora, il giudice avrebbe dovuto tenere conto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla , era stata CP_6 rigettata.
Considerazioni della Corte
Va premesso che, sebbene non abbia Parte_2 citato in appello , soggetto che ha partecipato Controparte_8 al giudizio di primo grado, il contraddittorio è tuttavia integro, non essendo quest'ultimo un litisconsorte necessario. Infatti, il
6 Tribunale ha negato la responsabilità -sia esclusiva sia concorrente- del suddetto, l'appellante non ha impugnato tale decisione e non vi è stato neppure appello incidentale da parte di
Nel presente giudizio, dunque, è ormai Controparte_1 definitivamente accertata la esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro e la citazione del CP_1 CP_8 avrebbe avuto il solo scopo di renderlo edotto della pendenza dell'appello avverso una sentenza che aveva pronunciato anche su domande da lui formulate nei confronti della ai soli CP_1 fini della concentrazione delle impugnazioni;
tuttavia,
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. può essere disposta dalla Corte solo se per la parte pretermessa sia ancora possibile appellare, mentre nella specie alla data della prima udienza del presente giudizio (4.7.2023) ciò non era più possibile.
Nel merito, l'unica questione sub iudice riguarda la sussistenza e l'entità di postumi in capo al , nonché di una ITA Parte_2 per 10 giorni, che non gli sono stati riconosciuti.
Per dirimerla, è utile richiamare che l'attore, nell'atto introduttivo del primo grado ha rappresentato di aver sofferto -in esito al trauma cranico minor non commotivo diagnosticatogli
(unitamente a Sindrome Ipotermica, contusioni plurime e cervicobrachialgia) presso il PS dell'ospedale Papardo subito dopo i fatti- di “ stato ansioso depressivo di tipo reattivo, con cefalea persistente, vertigini soggettive e turbe del sonno”,
“Paresi facciale OD, displopsia”, “ipoacusia neurosensoriale
DX di grado lieve sui toni medio acuti”.
7 Con la documentazione prodotta, poi ha dimostrato che: a) dal PS
è stato dimesso con prognosi di giorni dieci ed assunto in cura dal medico di famiglia, dr. sino al 13.1.2011; il Persona_2
10.1.2011 ha effettuato controllo neurologico al Papardo di
Messina per “stato ansioso depressivo con cefalea persistente”; il 12.01.2011, è stato visitato al PS dell'ospedale Papardo di
Messina, per lesione periferica nervo facciale destro;
il 14.1.2011 ha effettuato controllo oculistico per lagoftalmo e diplopia in esito a paresi del facciale destro;
il 21.2.2011 ha subito controllo al Neurolesi per stress post-traumatico, ricevendo prescrizione farmacologica.
In sede di visita medico-legale il ha riferito al CTU Parte_2 di accusare: turbe della memoria e deficit uditivo a destra.
Il consulente -all'esame obiettivo- ha trovato un soggetto in buone condizioni generali che: ha partecipato attivamente al colloquio, senza mostrare turbe del tono dell'umore; ha riferito dolenti -ai gradi estremi- i movimenti del rachide cervicale;
ha riferito ipoacusia a destra.
Non ha mostrato, però, né alterazioni della mimica facciale, né deviazione della rima buccale;
non erano dolenti i punti di emergenza dei nervi cranici.
In siffatta situazione, il CTU ha affermato non esservi alcun dubbio circa la sussistenza di nesso causale tra l'evento traumatico del 14.12.2010 e le conseguenze cliniche documentalmente attestate in sede di PS. Diversamente, le successive manifestazioni cliniche, registrate nella certificazione medica prodotta, trovano solo una parziale ammissione causale
8 con l'evento de quo, atteso che, se per un verso la lesione periferiche del facciale destro, in genere ad etiologia virale, potrebbe essere stata agevolata nella sua manifestazione clinica da un non escludibile temporaneo abbassamento delle difese immunitarie da fattori stressor's connessi all'evento traumatico in questione, per l'altro, l'attestato deficit uditivo a destra non può trovare un riferimento etio-patogenetico con il trauma riportato dal , considerata la mancata descrizione di lesività Parte_2 ricadente in regione temporo-parietale destra.
Il dott. rispondendo ai rilievi tecnici formulati Per_1 nell'interesse di parte attrice, e specificamente in merito l'ipotesi che il deficit dell'udito monolaterale fosse in realtà espressione di baro-traumatismo da mancata compensazione in acqua - verificatosi allorquando il caduto in acqua, per il Parte_2 mancato galleggiamento connesso agli indumenti bagnati, subiva il repentino affondamento- ha affermato che essa non trova corrispondenza fenomenica alla luce delle conoscenze, in tema di baro-traumatismi da cosiddetta mancata compensazione nella fase d'immersione. In questa evenienza, infatti, la sintomatologia connessa a tale meccanismo lesivo comporta immediati sintomi persistenti quali: dolore, vertigini, senso di ovattamento dell'orecchio, ipoacusia, rilievo di macroscopiche lesioni a carico della membrana ( lacerazioni-emotimpano), tutti sintomi che non sono stati rilevati in sede di ricovero al Pronto soccorso, né, tantomeno, sono stati accusati dal paziente al momento della verifica clinica, il che esclude che l'ipoacusia, dedotta come
9 danno dall'evento de quo, possa essere stata determinata dal meccanismo evocato nei rilievi di parte.
Quanto all'altra fenomenologia clinica rappresentata dall'attore
(stato ansioso e deficit articolare al rachide cervicale), ha affermato che essa è regredita del tutto e non è più clinicamente evidenziabile, come, peraltro, attestato anche dal mancato riferimento sintomatologico da parte del nel corso Parte_2 della indagine peritale.
Orbene, alla luce di quanto riferito dallo stesso periziato e di quanto accertato dal CTU, questa Corte non riscontra la presenza di postumi permanenti.
Vero è che nel periodo immediatamente successivo all'evento, considerato generatore del danno, il ha avuto le Parte_2 manifestazioni patologiche certificate in atti, ma ciò non implica necessariamente che alla loro guarigione siano residuati postumi permanenti.
Meglio argomentando, la lesione del bene salute in via permanente va riconosciuta a chi, a seguito di infortunio, ha patito un danno fisico o psicologico le cui conseguenze si manifestino in modo duraturo nel tempo al punto da impedire un pieno e completo recupero, ragion per cui, essa avrebbe potuto essere riconosciuta al se alla data della visita Parte_2 medico- legale, eseguita a distanza di ben sette anni dall'evento traumatico, si fossero riscontrate patologie invalidanti.
Ma lo stesso non ha lamentato né lo stato ansioso Parte_2 con cefalea di cui ai certificati medici, né cervicobrachialgia.
10 Va da sé che, se il paziente non ha riferito all'attualità sintomi di pregresse patologie, per loro natura curabili senza postumi, non vi è ragione di affermare che esse abbiano lasciato lesioni permanenti alla salute.
In particolare, il CTU non ha riscontrato traccia di paresi facciale destra, che sarebbe stata ben visibile a prescindere da specifiche doglianze del periziando, e la circostanza che il Parte_2 non abbia riferito né cefalea né dolori alla cervicale, questi ultimi emersi solo ai gradi estremi dei movimenti- in un soggetto che alla data della aveva 72 anni- è evidentemente la prova provata della mancanza di danni permanenti, in relazione ai quali l'attore peraltro non ha fornito esami diagnostici per immagine che li supportassero.
L'unico stato patologico che merita ancora specifica attenzione è dell'ipoacusia, di fatto persistente, ma sulla cui origine nell'evento traumatico in questione vi è discordanza tra consulente d'ufficio e consulente di parte.
Orbene, il CTU ha esattamente spiegato le ragioni, per le quali ha ritenuto che essa non derivi dal trauma, confutando la tesi del
CTP dell'attore, che vorrebbe farla risalire ad un fenomeno di baro-traumatismo da compensazione. Infatti, se questa fosse stata l'eziologia, il avrebbe presentato sintomi Parte_2 nell'immediato, che invece non sono stati riferiti, né riscontrati, in occasione del ricovero al PS o successivamente.
Più specificamente, il CTU ha precisato che né in sede di anamnesi presso il pronto soccorso del nosocomio Papardo, né
11 durante la visita clinica da lui effettuata, il ha Parte_2 rappresentato la sintomatologia tipica del baro-trauma.
All'esito, perciò si condividono le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, escludendo la sussistenza di postumi permanenti.
Sono, altresì, infondate le censure mosse alla decisione appellata riguardo al mancato riconoscimento dell'invalidità temporanea assoluta, considerato che nel certificato di pronto soccorso veniva assegnata una prognosi, salvo complicazioni, di giorni dieci di riposo senza alcuna specificazione.
E' appena il caso di precisare che, comunque, il motivo sul punto
è tautologico, sostenendosi che il riposo prescritto non può che essere assoluto.
In ultimo, devono essere disattese le doglianze mosse con il secondo motivo di appello, con le quali si lamentava la condanna in solido con la alle spese in favore di Controparte_1 [...] in luogo della compensazione. Controparte_6
Il Tribunale, condivisibilmente, ha applicato i criteri normativi in tema di spese di lite, che prevedono l'apposizione alla parte soccombente.
La ratio sottesa a tale principio si rinviene nella necessità di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte, in tal caso la che abbia dovuto svolgere attività Controparte_6 processuale difensiva per vedere riconoscere un proprio diritto;
invece, la compensazione alle spese viene pronunciata solo nel caso in cui vi sia una soccombenza reciproca, non ravvisabile in quanto la convenuta ha visto accogliere le domande avanzate.
12 Le spese di lite del grado, considerato che l'appellante rimane comunque vittorioso nel primo grado, relativamente al rapporto dedotto in causa con e possono essere CP_1 CP_1 interamente compensate;
nel rapporto con essendo CP_5 soccombente in entrambi i gradi, gli vanno poste a carico e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della causa (fino ad € 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
24.2.2023 da avverso la sentenza n. Parte_2
1369/2022 del 02/08/2022, emessa dal Tribunale di Messina, nel giudizio promosso dall'odierno appellante nei confronti di e (oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
, così provvede: CP_3
-rigetta l'appello, perché infondato;
-dichiara interamente compensate le spese del grado tra l'appellante e Controparte_1
-condanna l'appellante alle spese del grado in favore di che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre CP_10 iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002, ove il doppio contributo sia dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 189/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
20/02/1955, rapp.to e difesa dall'avv. C.F._1
DE FR TO appellante ammesso al PSS
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore Dr. P.I. , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, con poteri disgiunti, dagli avv.ti GIANCARLO PORZIO E SAVERIO GRILLONE
Appellata
C.F. e P.I. , con sede Controparte_3 P.IVA_2 legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 25, società incorporante di (nuova denominazione sociale Controparte_4 di già Controparte_5 Controparte_6
[.. [...]
[...]
[...]
, a seguito di fusione delle suddette società, in persona del
[...] procuratore speciale dott. , rappresentata e Controparte_7 difesa dall'avv. CARLO DE FR,
Ogg: appello a sentenza n. 1369/2022 del 02/08/2022, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.2.2023 ha Parte_2 proposto appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso dal medesimo odierno appellante nei confronti di CP_8
, e ,
[...] Controparte_1 Controparte_6 così statuiva: “
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di nei confronti di Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di della
[...] Parte_2 somma di € 1.015,80 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
2. Rigetta le domande proposte da Parte_2
nei confronti di e di
[...] Controparte_8 [...]
3. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, Controparte_5 le domande proposte da nei confronti di Controparte_8
e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...] al pagamento in favore di della CP_1 Controparte_8 somma di € 2.953,95 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
4. Rigetta le domande proposte da
[...] nei confronti di;
5. Dichiara CP_1 Controparte_8
l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_3
[.. [...]
[...]
[...]
nei confronti di 6.
[...] Controparte_9
Compensa per metà le spese di lite tra , e Parte_2 CP_8
e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...] al pagamento in favore di e CP_1 Parte_2 della residua metà, che liquida per CP_8 Parte_2
in € 1.215,00 per compensi e in € 116,42 per
[...] esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Antonino De
RA e IO NE, e per in € 1.215,00 Controparte_8 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Aurora
Notarianni; AN e Parte_2 [...]
in solido, al pagamento in favore di CP_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 2.430,00 Controparte_5 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
8. Compensa integralmente le spese di lite tra e;
9. pone le Parte_2 Controparte_8 spese di CTU definitivamente per metà a carico dell'attore e per metà a carico della . Controparte_1
Si costituivano gli appellati e CP_1 CP_5
Con ordinanza del 29.11.2024 la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
La vicenda riguarda il sinistro avvenuto nel porto di Messina, quando -secondo la ricostruzione dell'attore la Parte_2 barca, sulla quale si trovava come terzo trasportato, di proprietà di (munita di motore tipo Nanni diesel 30 hp, Controparte_8
3 assicurato per la responsabilità civile con Controparte_6
, naufragava nella rada di San RA, perché colpita
[...] dall'ancora della nave Acciarello, di proprietà della convenuta evento nel quale l'attore riportava - a suo dire- postumi CP_1 invalidati (riscontrati al P.S.), ossia “sindrome ipotermica, tc minor non commotivo, contusioni plurime mani, tronco e arti superiori e inferiori, cervicobrachialgia”, con conseguenti ITA e
ITP.
Per quel che qui ancora interessa, il Tribunale ha ritenuto la responsabilità esclusiva della rigettando Controparte_1 le domande dell'attore sia nei confronti del sia della CP_8
Compagnia Assicuratrice pure citati dall'attore, quali CP_6 responsabili del danno, o in via esclusiva o in concorso con
In merito al danno lamentato dell'attore, poi, ha dato CP_1 seguito alle risultanze della consulenza, svolta dal dott. Per_1 il quale ha accertato che l'attore aveva riportato -in esito
[...] al sinistro- solo l'ITP per giorni 40 e in ragione del 50% Il decidente, quindi, ha liquidato il danno non patrimoniale sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle previste dall'art. 139 d. lgs.
n. 209/2005, come aggiornate dal d.m. 8.6.2022, nella somma pari ad euro 1.015,80 euro (computando euro 50,79 per ogni giorno di inabilità assoluta).
Appello
Con il proposto gravame il ha censurato la Parte_2 decisione per i seguenti motivi:
4
1.Erroneità della sentenza nella parte relativa al quantum debeatur. Richiesta di rinnovo della CTU, con contestuale nomina di nuovo CTU.
Ha errato il Tribunale a recepire la consulenza redatta dal Dott. essendo essa generica e contraddittoria in più punti, Per_1 precisamente:
-sull'ipoacusia parziale destra, contrariamente a quanto accertato dal CTU, il consulente di parte ha rilevato come sia stato l'affondamento repentino dell'appellante a provocare un brusco sbalzo pressorio, quindi un'alterazione della funzione di compensazione svolta dall'orecchio, circostanza dimostrata anche dai certificati medici allegati agli atti del processo del primo grado;
-sulla sintomatologia al rachide cervicale vi è discordanza nelle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, che da un lato ha asserito l'impossibilità di accertare clinicamente la sintomatologia in tale zona e dall'altro, invece, ha affermato che (pag. 3 della consulenza) “movimenti del rachide cervicale riferiti dolenti ai gradi estremi”.
Ha errato, inoltre, il Tribunale a non riconoscere giorni 10 di
ITA, -argomentando che “non vi sono elementi per riconoscere i dieci giorni di inabilità assoluta…in quanto anche nel certificato del pronto soccorso - da cui si evince una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni- è prescritto riposo, ma non è indicata la sussistenza di sintomatologie tali da escludere in modo assoluto l'espletamento di qualsivoglia attività da parte dell'attore”- quando, invece, che la prescrizione di riposo
5 formulata dai sanitari del nosocomio era sufficiente a integrare uno stato di invalidità temporanea assoluta.
All'esito del gravame, quindi, dovrà essere riconosciuto il danno biologico permanente in misura pari al 13% o in quella ritenuta di giustizia e un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni
10 (ITA), con conseguente rideterminazione della tutela risarcitoria.
2. Erroneità della statuizione di condanna dei dell'attore al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di CP_5
Il giudice ha condannato l'attore alle spese di lite- in solido con sostenute da Controparte_1 Controparte_5 senza considerare che -in assenza di certezze in merito al soggetto responsabile del sinistro- legittimamente aveva avanzato domanda risarcitoria sia nei confronti dei vari convenuti sia in solido, sia nei confronti del solo soggetto ritenuto esclusivo responsabile;
in ogni caso non gli poteva essere attribuita alcuna responsabilità per la mancanza di prova che il motore, assicurato con la fosse sulla barca, dovendo invece ricondursi tale CP_6 responsabilità al CP_8
Ancora, il giudice avrebbe dovuto tenere conto che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla , era stata CP_6 rigettata.
Considerazioni della Corte
Va premesso che, sebbene non abbia Parte_2 citato in appello , soggetto che ha partecipato Controparte_8 al giudizio di primo grado, il contraddittorio è tuttavia integro, non essendo quest'ultimo un litisconsorte necessario. Infatti, il
6 Tribunale ha negato la responsabilità -sia esclusiva sia concorrente- del suddetto, l'appellante non ha impugnato tale decisione e non vi è stato neppure appello incidentale da parte di
Nel presente giudizio, dunque, è ormai Controparte_1 definitivamente accertata la esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro e la citazione del CP_1 CP_8 avrebbe avuto il solo scopo di renderlo edotto della pendenza dell'appello avverso una sentenza che aveva pronunciato anche su domande da lui formulate nei confronti della ai soli CP_1 fini della concentrazione delle impugnazioni;
tuttavia,
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. può essere disposta dalla Corte solo se per la parte pretermessa sia ancora possibile appellare, mentre nella specie alla data della prima udienza del presente giudizio (4.7.2023) ciò non era più possibile.
Nel merito, l'unica questione sub iudice riguarda la sussistenza e l'entità di postumi in capo al , nonché di una ITA Parte_2 per 10 giorni, che non gli sono stati riconosciuti.
Per dirimerla, è utile richiamare che l'attore, nell'atto introduttivo del primo grado ha rappresentato di aver sofferto -in esito al trauma cranico minor non commotivo diagnosticatogli
(unitamente a Sindrome Ipotermica, contusioni plurime e cervicobrachialgia) presso il PS dell'ospedale Papardo subito dopo i fatti- di “ stato ansioso depressivo di tipo reattivo, con cefalea persistente, vertigini soggettive e turbe del sonno”,
“Paresi facciale OD, displopsia”, “ipoacusia neurosensoriale
DX di grado lieve sui toni medio acuti”.
7 Con la documentazione prodotta, poi ha dimostrato che: a) dal PS
è stato dimesso con prognosi di giorni dieci ed assunto in cura dal medico di famiglia, dr. sino al 13.1.2011; il Persona_2
10.1.2011 ha effettuato controllo neurologico al Papardo di
Messina per “stato ansioso depressivo con cefalea persistente”; il 12.01.2011, è stato visitato al PS dell'ospedale Papardo di
Messina, per lesione periferica nervo facciale destro;
il 14.1.2011 ha effettuato controllo oculistico per lagoftalmo e diplopia in esito a paresi del facciale destro;
il 21.2.2011 ha subito controllo al Neurolesi per stress post-traumatico, ricevendo prescrizione farmacologica.
In sede di visita medico-legale il ha riferito al CTU Parte_2 di accusare: turbe della memoria e deficit uditivo a destra.
Il consulente -all'esame obiettivo- ha trovato un soggetto in buone condizioni generali che: ha partecipato attivamente al colloquio, senza mostrare turbe del tono dell'umore; ha riferito dolenti -ai gradi estremi- i movimenti del rachide cervicale;
ha riferito ipoacusia a destra.
Non ha mostrato, però, né alterazioni della mimica facciale, né deviazione della rima buccale;
non erano dolenti i punti di emergenza dei nervi cranici.
In siffatta situazione, il CTU ha affermato non esservi alcun dubbio circa la sussistenza di nesso causale tra l'evento traumatico del 14.12.2010 e le conseguenze cliniche documentalmente attestate in sede di PS. Diversamente, le successive manifestazioni cliniche, registrate nella certificazione medica prodotta, trovano solo una parziale ammissione causale
8 con l'evento de quo, atteso che, se per un verso la lesione periferiche del facciale destro, in genere ad etiologia virale, potrebbe essere stata agevolata nella sua manifestazione clinica da un non escludibile temporaneo abbassamento delle difese immunitarie da fattori stressor's connessi all'evento traumatico in questione, per l'altro, l'attestato deficit uditivo a destra non può trovare un riferimento etio-patogenetico con il trauma riportato dal , considerata la mancata descrizione di lesività Parte_2 ricadente in regione temporo-parietale destra.
Il dott. rispondendo ai rilievi tecnici formulati Per_1 nell'interesse di parte attrice, e specificamente in merito l'ipotesi che il deficit dell'udito monolaterale fosse in realtà espressione di baro-traumatismo da mancata compensazione in acqua - verificatosi allorquando il caduto in acqua, per il Parte_2 mancato galleggiamento connesso agli indumenti bagnati, subiva il repentino affondamento- ha affermato che essa non trova corrispondenza fenomenica alla luce delle conoscenze, in tema di baro-traumatismi da cosiddetta mancata compensazione nella fase d'immersione. In questa evenienza, infatti, la sintomatologia connessa a tale meccanismo lesivo comporta immediati sintomi persistenti quali: dolore, vertigini, senso di ovattamento dell'orecchio, ipoacusia, rilievo di macroscopiche lesioni a carico della membrana ( lacerazioni-emotimpano), tutti sintomi che non sono stati rilevati in sede di ricovero al Pronto soccorso, né, tantomeno, sono stati accusati dal paziente al momento della verifica clinica, il che esclude che l'ipoacusia, dedotta come
9 danno dall'evento de quo, possa essere stata determinata dal meccanismo evocato nei rilievi di parte.
Quanto all'altra fenomenologia clinica rappresentata dall'attore
(stato ansioso e deficit articolare al rachide cervicale), ha affermato che essa è regredita del tutto e non è più clinicamente evidenziabile, come, peraltro, attestato anche dal mancato riferimento sintomatologico da parte del nel corso Parte_2 della indagine peritale.
Orbene, alla luce di quanto riferito dallo stesso periziato e di quanto accertato dal CTU, questa Corte non riscontra la presenza di postumi permanenti.
Vero è che nel periodo immediatamente successivo all'evento, considerato generatore del danno, il ha avuto le Parte_2 manifestazioni patologiche certificate in atti, ma ciò non implica necessariamente che alla loro guarigione siano residuati postumi permanenti.
Meglio argomentando, la lesione del bene salute in via permanente va riconosciuta a chi, a seguito di infortunio, ha patito un danno fisico o psicologico le cui conseguenze si manifestino in modo duraturo nel tempo al punto da impedire un pieno e completo recupero, ragion per cui, essa avrebbe potuto essere riconosciuta al se alla data della visita Parte_2 medico- legale, eseguita a distanza di ben sette anni dall'evento traumatico, si fossero riscontrate patologie invalidanti.
Ma lo stesso non ha lamentato né lo stato ansioso Parte_2 con cefalea di cui ai certificati medici, né cervicobrachialgia.
10 Va da sé che, se il paziente non ha riferito all'attualità sintomi di pregresse patologie, per loro natura curabili senza postumi, non vi è ragione di affermare che esse abbiano lasciato lesioni permanenti alla salute.
In particolare, il CTU non ha riscontrato traccia di paresi facciale destra, che sarebbe stata ben visibile a prescindere da specifiche doglianze del periziando, e la circostanza che il Parte_2 non abbia riferito né cefalea né dolori alla cervicale, questi ultimi emersi solo ai gradi estremi dei movimenti- in un soggetto che alla data della aveva 72 anni- è evidentemente la prova provata della mancanza di danni permanenti, in relazione ai quali l'attore peraltro non ha fornito esami diagnostici per immagine che li supportassero.
L'unico stato patologico che merita ancora specifica attenzione è dell'ipoacusia, di fatto persistente, ma sulla cui origine nell'evento traumatico in questione vi è discordanza tra consulente d'ufficio e consulente di parte.
Orbene, il CTU ha esattamente spiegato le ragioni, per le quali ha ritenuto che essa non derivi dal trauma, confutando la tesi del
CTP dell'attore, che vorrebbe farla risalire ad un fenomeno di baro-traumatismo da compensazione. Infatti, se questa fosse stata l'eziologia, il avrebbe presentato sintomi Parte_2 nell'immediato, che invece non sono stati riferiti, né riscontrati, in occasione del ricovero al PS o successivamente.
Più specificamente, il CTU ha precisato che né in sede di anamnesi presso il pronto soccorso del nosocomio Papardo, né
11 durante la visita clinica da lui effettuata, il ha Parte_2 rappresentato la sintomatologia tipica del baro-trauma.
All'esito, perciò si condividono le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, escludendo la sussistenza di postumi permanenti.
Sono, altresì, infondate le censure mosse alla decisione appellata riguardo al mancato riconoscimento dell'invalidità temporanea assoluta, considerato che nel certificato di pronto soccorso veniva assegnata una prognosi, salvo complicazioni, di giorni dieci di riposo senza alcuna specificazione.
E' appena il caso di precisare che, comunque, il motivo sul punto
è tautologico, sostenendosi che il riposo prescritto non può che essere assoluto.
In ultimo, devono essere disattese le doglianze mosse con il secondo motivo di appello, con le quali si lamentava la condanna in solido con la alle spese in favore di Controparte_1 [...] in luogo della compensazione. Controparte_6
Il Tribunale, condivisibilmente, ha applicato i criteri normativi in tema di spese di lite, che prevedono l'apposizione alla parte soccombente.
La ratio sottesa a tale principio si rinviene nella necessità di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte, in tal caso la che abbia dovuto svolgere attività Controparte_6 processuale difensiva per vedere riconoscere un proprio diritto;
invece, la compensazione alle spese viene pronunciata solo nel caso in cui vi sia una soccombenza reciproca, non ravvisabile in quanto la convenuta ha visto accogliere le domande avanzate.
12 Le spese di lite del grado, considerato che l'appellante rimane comunque vittorioso nel primo grado, relativamente al rapporto dedotto in causa con e possono essere CP_1 CP_1 interamente compensate;
nel rapporto con essendo CP_5 soccombente in entrambi i gradi, gli vanno poste a carico e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della causa (fino ad € 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
24.2.2023 da avverso la sentenza n. Parte_2
1369/2022 del 02/08/2022, emessa dal Tribunale di Messina, nel giudizio promosso dall'odierno appellante nei confronti di e (oggi Controparte_1 Controparte_5 [...]
, così provvede: CP_3
-rigetta l'appello, perché infondato;
-dichiara interamente compensate le spese del grado tra l'appellante e Controparte_1
-condanna l'appellante alle spese del grado in favore di che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre CP_10 iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
-Dichiara l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002, ove il doppio contributo sia dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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