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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.10392 /2014 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10392 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014
TRA
, c.f.[...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'AVV. ROSATI MICHELE e dall'AVV. MONDA DOMENICO, presso il cui studio VIA MATTEO RIPA, 46, EBOLI (SA), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
, n. di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Controparte_1
ZA IA DI e c.f. , nella persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., Dott. in qualità di mandataria della società CP_2
c.f. e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t, dell'attività di gestione e recupero del P.IVA_2
portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla società Controparte_4
, c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. ,
[...] P.IVA_3 in persona del legale rapp.te p.t., acquistato dalla medesima Controparte_3
in virtù del contratto di cessione pro soluto del 25 novembre 2014, rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. CIRILLO BRUNO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA G. B. VICO, 22, NOCERA INFERIORE (SA)
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a d.i. .
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 2869/2014 (R.G. 7588/2014) emesso da Tribunale di Salerno in data 16.09.2014,
con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della società “ CP_4
Contro
(di seguito “ ), l'importo di € 13.065,00, derivante dalla clausola di cui
[...]
Contro all'art. 5 del contratto n. 2370311 stipulato con la stessa per l'acquisto della vettura “Mini One Clubman”, lamentando l'assoluta infondatezza della pretesa azionata dalla società creditrice in sede monitoria e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, per le causali di cui in premessa, disattesa
qualsivoglia contraria istanza, eccezione e deduzione, così sentenziare:
1. revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 2869/2014 R.D.I. – R.G. 7588/2014 – per come emesso
dal Sig. G.U. del Tribunale di Salerno in data 16.09.2014, per le causali indicate in
parte narrativa;
2. condannare parte opposta/convenuta, così come in epigrafe
analiticamente individuata e nella riportata qualità, al pagamento delle spese di
giudizio unitamente alla corresponsione delle spettanze professionali dell'incardinato procedimento, nella misura reputata di Giustizia, oltre 15% ex D.M. 55/2014, IVA e
CNA come per legge, con attribuzione ai sottonotati procuratori antistatari”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio, si costituiva in giudizio la società
“ , in persona del legale rapp.te p.t., quale mandataria Controparte_5
dell'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla
Contro
acquistato dalla in virtù del contratto di cessione pro soluto Controparte_3
del 25 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 4/12/2014,
contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Successivamente, con per Notar reg. il 7/11/2018, la Per_1 Controparte_3
revocava l'incarico di alla e lo conferivava Parte_2 Controparte_5
alla ora la quale, pertanto, provvedeva a costituirsi nel Parte_3 CP_6
presente giudizio.
Di seguito, la in conseguenza della risoluzione dei rapporti giuridici Controparte_3
con la revocava l'incarico precedente conferito a quest'ultima e lo CP_6
conferiva alla già servicer nominato nel contesto Controparte_7
dell'operazione di cartolarizzazione, che interveniva in giudizio con atto del 23 luglio
2023.
Instaurato così il contraddittorio ed l'attività istruttoria mediante l'acquisizione delle prove testimoniali richieste dalle parti, il processo proseguiva e dopo una serie di rinvii,
con provvedimento del 18.09.2024, reso all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Anzitutto, giova premettere che, se è controversa in dottrina e giurisprudenza la natura giuridica dell'opposizione al decreto d'ingiunzione, vi è però concordia nel ritenere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (ex multiis, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass
4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società convenuta
(avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè
a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, poi, va precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU n. 13533/2001).
Nel caso di specie, pur avendo parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria mediante la produzione del relativo contratto ed allegato l'inadempimento dell'opponente, va rilevato che il Sig. ha adempiuto Pt_1
l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa fatta valere nei suoi confronti e tanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio nonché dalla documentazione in atti, materiale istruttorio, quest'ultimo, corroborato dalla relazione dallo stesso allegata e dalla documentazione fotografica in essa contenuta.
In altri termini, si ritiene fondata l'eccezione di adempimento sollevata da parte opponente.
Come da quest'ultimo precisato, infatti, la clausola di cui all'art. 5 del contratto n.
Contro 2370311 stipulato con la . per l'acquisto della vettura Mini One Clubman targata
ED*896*SC., prevedeva la facoltà per lo stesso di non corrispondere “la somma della
maxi rata finale” e, in alternativa, di consegnare il veicolo al venditore sottoscrivendo,
al contempo, idonea procura a rivendere tale bene con impegno a riversare un importo
“a conguaglio” laddove il prezzo della vendita fosse risultato inferiore all'importo della maxi-rata stessa.
L'odierno opponente si è avvalso di tale facoltà di scelta, esercitandola in conformità
a quanto contrattualmente stabilito, concordando con il sig. (delegato Persona_2
Contro
) la consegna la vettura presso la concessionaria “ESCLUSIVA s.p.a.” di Salerno,
provvedendo di eseguito ad effettuarla, senza che “nessuna ulteriore richiesta e/o
contestazione gli venisse inoltrata”. L'autovettura è stata riconsegnata in condizioni del tutto corrispondenti agli standard
previsti per il proprio modello, all'esito di un impiego di assoluta ordinarietà ed il suo valore commerciale di tale autovettura coincideva alla rata finale pretesa dalla società
opposta.
Tali circostanze trovano conferma, anzitutto, nelle dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno confermato che, al momento della restituzione “dell'autovettura Mini One
Clubman targata ED*896*SC”, avvenuta nei primi mesi dell'anno 2014, la medesima si presentava in stato identico a quello rappresentato nelle fotografie “allegate al
fascicolo processuale di parte attorea” ossia sprovvista di danni alla carrozzeria e di vizi “visibili” e che, dal punto di vista tecnico, la vettura si presentava in buono stato
(Cfr. deposizione testi Sig.ra e Sig. ); nonché nella relazione Tes_1 Tes_2
tecnica prodotta dall'opponente, in cui il tecnico di parte, previa consultazione di svariate riviste ufficiali (es. “Quattroruote”), considerata “l'area territoriale di vendita;
l'anno di immatricolazione;
le condizioni di carrozzeria;
il chilometraggio percorso;
il modello;
l'allestimento; il tipo di motorizzazione (…) il numero di proprietari” ha elaborato ricavato le seguenti indicazioni: “Area di vendita: Sud – Salerno -;
Carrozzeria e interni: Condizioni buone;
Km percorsi: 58.248, al disotto di quelli
standard indicati dalla rivista Quattroruote ( periodo 28.9.2010 al 14.01.2014 );
Allestimento: Cambio automatica, Tappezzeria in pelle, specchietti retrovisori esterni,
Volano rivestito in pelle;
Meccanica e componenti elettrici: Efficienti Tagliandi
Regolarmente eseguiti;
Pneumatici: In buono stato;
Motorizzazione: Euro 5 A;
Proprietari: Un solo proprietario”, ricavando il valore da attribuire alla vettura medesima, quantificato in “€ 10.400 se acquistata da un rivenditore, e di € 12.400 se acquistata da un privato”, il tutto supportato da adeguate rappresentazioni fotografiche.
Il Sig. pertanto, ha dimostrato l'inesistenza delle circostanze fattuali addotte Pt_1
dall'opposta in sede monitoria, afferenti allo stato del veicolo al momento della restituzione in concessionaria e, di conseguenza, l'insussistenza della pretesa dalla stessa fatta valere.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 2869/2014 (R.G.
7588/2014) , emesso dal Tribunale di Salerno in data 16.09.2014.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2869/2014
(R.G. 7588/2014), emesso dal Tribunale di Salerno in data 16.09.2014;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00,
di cui € 150,00 per spese ed il residuo per compenso oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in
favore degli Avv.ti Rosati Michele e Monda Domenico per dichiarata
antistatarietà.
Salerno, 10 dicembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10392 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014
TRA
, c.f.[...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'AVV. ROSATI MICHELE e dall'AVV. MONDA DOMENICO, presso il cui studio VIA MATTEO RIPA, 46, EBOLI (SA), elettivamente domicilia
OPPONENTE
E
, n. di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Controparte_1
ZA IA DI e c.f. , nella persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., Dott. in qualità di mandataria della società CP_2
c.f. e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t, dell'attività di gestione e recupero del P.IVA_2
portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla società Controparte_4
, c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. ,
[...] P.IVA_3 in persona del legale rapp.te p.t., acquistato dalla medesima Controparte_3
in virtù del contratto di cessione pro soluto del 25 novembre 2014, rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. CIRILLO BRUNO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA G. B. VICO, 22, NOCERA INFERIORE (SA)
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a d.i. .
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 2869/2014 (R.G. 7588/2014) emesso da Tribunale di Salerno in data 16.09.2014,
con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della società “ CP_4
Contro
(di seguito “ ), l'importo di € 13.065,00, derivante dalla clausola di cui
[...]
Contro all'art. 5 del contratto n. 2370311 stipulato con la stessa per l'acquisto della vettura “Mini One Clubman”, lamentando l'assoluta infondatezza della pretesa azionata dalla società creditrice in sede monitoria e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, per le causali di cui in premessa, disattesa
qualsivoglia contraria istanza, eccezione e deduzione, così sentenziare:
1. revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 2869/2014 R.D.I. – R.G. 7588/2014 – per come emesso
dal Sig. G.U. del Tribunale di Salerno in data 16.09.2014, per le causali indicate in
parte narrativa;
2. condannare parte opposta/convenuta, così come in epigrafe
analiticamente individuata e nella riportata qualità, al pagamento delle spese di
giudizio unitamente alla corresponsione delle spettanze professionali dell'incardinato procedimento, nella misura reputata di Giustizia, oltre 15% ex D.M. 55/2014, IVA e
CNA come per legge, con attribuzione ai sottonotati procuratori antistatari”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio, si costituiva in giudizio la società
“ , in persona del legale rapp.te p.t., quale mandataria Controparte_5
dell'attività di gestione e recupero del portafoglio crediti pecuniari facenti capo alla
Contro
acquistato dalla in virtù del contratto di cessione pro soluto Controparte_3
del 25 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 4/12/2014,
contestando la pretesa avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Successivamente, con per Notar reg. il 7/11/2018, la Per_1 Controparte_3
revocava l'incarico di alla e lo conferivava Parte_2 Controparte_5
alla ora la quale, pertanto, provvedeva a costituirsi nel Parte_3 CP_6
presente giudizio.
Di seguito, la in conseguenza della risoluzione dei rapporti giuridici Controparte_3
con la revocava l'incarico precedente conferito a quest'ultima e lo CP_6
conferiva alla già servicer nominato nel contesto Controparte_7
dell'operazione di cartolarizzazione, che interveniva in giudizio con atto del 23 luglio
2023.
Instaurato così il contraddittorio ed l'attività istruttoria mediante l'acquisizione delle prove testimoniali richieste dalle parti, il processo proseguiva e dopo una serie di rinvii,
con provvedimento del 18.09.2024, reso all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Anzitutto, giova premettere che, se è controversa in dottrina e giurisprudenza la natura giuridica dell'opposizione al decreto d'ingiunzione, vi è però concordia nel ritenere che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa. In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (ex multiis, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05 n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass
4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass 3.6.08 n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società convenuta
(avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che il decreto ingiunzionale non vale di per sè
a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, poi, va precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU n. 13533/2001).
Nel caso di specie, pur avendo parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria mediante la produzione del relativo contratto ed allegato l'inadempimento dell'opponente, va rilevato che il Sig. ha adempiuto Pt_1
l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa fatta valere nei suoi confronti e tanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio nonché dalla documentazione in atti, materiale istruttorio, quest'ultimo, corroborato dalla relazione dallo stesso allegata e dalla documentazione fotografica in essa contenuta.
In altri termini, si ritiene fondata l'eccezione di adempimento sollevata da parte opponente.
Come da quest'ultimo precisato, infatti, la clausola di cui all'art. 5 del contratto n.
Contro 2370311 stipulato con la . per l'acquisto della vettura Mini One Clubman targata
ED*896*SC., prevedeva la facoltà per lo stesso di non corrispondere “la somma della
maxi rata finale” e, in alternativa, di consegnare il veicolo al venditore sottoscrivendo,
al contempo, idonea procura a rivendere tale bene con impegno a riversare un importo
“a conguaglio” laddove il prezzo della vendita fosse risultato inferiore all'importo della maxi-rata stessa.
L'odierno opponente si è avvalso di tale facoltà di scelta, esercitandola in conformità
a quanto contrattualmente stabilito, concordando con il sig. (delegato Persona_2
Contro
) la consegna la vettura presso la concessionaria “ESCLUSIVA s.p.a.” di Salerno,
provvedendo di eseguito ad effettuarla, senza che “nessuna ulteriore richiesta e/o
contestazione gli venisse inoltrata”. L'autovettura è stata riconsegnata in condizioni del tutto corrispondenti agli standard
previsti per il proprio modello, all'esito di un impiego di assoluta ordinarietà ed il suo valore commerciale di tale autovettura coincideva alla rata finale pretesa dalla società
opposta.
Tali circostanze trovano conferma, anzitutto, nelle dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno confermato che, al momento della restituzione “dell'autovettura Mini One
Clubman targata ED*896*SC”, avvenuta nei primi mesi dell'anno 2014, la medesima si presentava in stato identico a quello rappresentato nelle fotografie “allegate al
fascicolo processuale di parte attorea” ossia sprovvista di danni alla carrozzeria e di vizi “visibili” e che, dal punto di vista tecnico, la vettura si presentava in buono stato
(Cfr. deposizione testi Sig.ra e Sig. ); nonché nella relazione Tes_1 Tes_2
tecnica prodotta dall'opponente, in cui il tecnico di parte, previa consultazione di svariate riviste ufficiali (es. “Quattroruote”), considerata “l'area territoriale di vendita;
l'anno di immatricolazione;
le condizioni di carrozzeria;
il chilometraggio percorso;
il modello;
l'allestimento; il tipo di motorizzazione (…) il numero di proprietari” ha elaborato ricavato le seguenti indicazioni: “Area di vendita: Sud – Salerno -;
Carrozzeria e interni: Condizioni buone;
Km percorsi: 58.248, al disotto di quelli
standard indicati dalla rivista Quattroruote ( periodo 28.9.2010 al 14.01.2014 );
Allestimento: Cambio automatica, Tappezzeria in pelle, specchietti retrovisori esterni,
Volano rivestito in pelle;
Meccanica e componenti elettrici: Efficienti Tagliandi
Regolarmente eseguiti;
Pneumatici: In buono stato;
Motorizzazione: Euro 5 A;
Proprietari: Un solo proprietario”, ricavando il valore da attribuire alla vettura medesima, quantificato in “€ 10.400 se acquistata da un rivenditore, e di € 12.400 se acquistata da un privato”, il tutto supportato da adeguate rappresentazioni fotografiche.
Il Sig. pertanto, ha dimostrato l'inesistenza delle circostanze fattuali addotte Pt_1
dall'opposta in sede monitoria, afferenti allo stato del veicolo al momento della restituzione in concessionaria e, di conseguenza, l'insussistenza della pretesa dalla stessa fatta valere.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 2869/2014 (R.G.
7588/2014) , emesso dal Tribunale di Salerno in data 16.09.2014.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2869/2014
(R.G. 7588/2014), emesso dal Tribunale di Salerno in data 16.09.2014;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00,
di cui € 150,00 per spese ed il residuo per compenso oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in
favore degli Avv.ti Rosati Michele e Monda Domenico per dichiarata
antistatarietà.
Salerno, 10 dicembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.