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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Presidente
dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 724 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ), in liquidazione, in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Attilio
Spagnolo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa da sé CP_1 CodiceFiscale_1
medesima e dall'avv. Giovanni Caroli, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29/07/2003, conveniva in giudizio CP_1
Proc. n. 724/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dinanzi al Tribunale di Brindisi - sez. distaccata di Fasano - la Parte_1
per ivi sentir “accertare e dichiarare valido il contratto di compravendita relativo
[...]
all'autovettura Smart perfezionatosi 28.02.03-03.03.03 tra la e la CP_1 Pt_1
di Lecce. “dichiarare proprietaria del veicolo Smart”; “condannare la
[...] CP_1
convenuta inadempiente agli obblighi del venditore, ad eseguire a propria cura e spese, la
immatricolazione del veicolo Smart in favore di , oltre che alla consegna in favore CP_1
di dei documenti di circolazione dell'autovettura predetta, delle targhe CP_1
identificative, e dell'autoradio come per legge;
stabilendo e fissando contemporaneamente i
termini e le modalità di consegna dei predetti documenti e beni;
condannare la convenuta al
pagamento in favore di a titolo di rimborso per le spese legali sostenute per il CP_1
dissequestro del veicolo de quo e di risarcimento del danno per mancato utilizzo dell'autovettura
della complessiva somma di euro 14.000”.
Deduceva che: 1) “nei primi giorni del mese di febbraio 2003 il sig. , Persona_1
dichiarando di essere rappresentante e delegato della di Lecce avrebbe Parte_1
proposto a l'acquisto con consegna immediata dell'autovettura Smart completa di CP_1
autoradio, al prezzo di € 9.000,00 compreso di spese di immatricolazione e messa su strada,
da pagarsi in unica soluzione, dopo la consegna”; 2) Tuttavia accadeva che la consegna del veicolo, sprovvisto di targhe identificative e dei documenti di circolazione e proprietà, avveniva presso il suo domicilio e a detta consegna, seguiva il pagamento della vettura che, effettuato, per il tramite del padre Per_2
presso lo studio di questi in Cosenza, nelle mani di a
[...] Persona_1
mezzo di assegno di €. 6.000,00 e di € 3.000,00 in contanti;
3) la – non CP_1
riuscendo ad ottenere le targhe - si recava presso la C.a.m., dove tale - Per_3
avrebbe riferito che erano sorti problemi con l' che non avrebbe pagato Per_1
Proc. n. 724/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'autovettura; 4) la Smart della rimasto nella disponibilità della , Pt_1 CP_1
senza targa e documenti, era in seguito sottoposta a sequestro penale da parte del
G.I.P. del Tribunale di Lecce e da parte del G.I.P. del Tribunale di Cosenza
nell'ambito di un procedimento penale avviato per le truffe poste in essere dall'Audia, il quale prometteva la vendita di veicoli Mercedes e Smart a prezzi di molto inferiori rispetto a quelli del costo di fabbrica degli stessi veicoli;
5) la otteneva il dissequestro della vettura perché il suo caso era diverso dalle CP_1
altre truffe poste in essere dall' essendo ella l'unica a conseguire la Per_1
macchina prima del pagamento, mentre la totalità dei truffati aveva pagato prima senza ricevere la vettura.
Si costituiva contestando la domanda attrice deducendo la Parte_1
mancanza di poteri di rappresentanza in capo all' e/o di Persona_1
qualsiasi altro vincolo di dipendenza, l'avvenuta verificazione di acquisto a non
domino da parte della in totale mala fede e chiedendo in CP_1
riconvenzionale previa dichiarazione di inefficacia della vendita la condanna della alla restituzione della autovettura detenuta sine titulo e al conseguente CP_1
risarcimento del danno sofferto per la indisponibilità dell'auto per il sofferto spoglio a partire dalla data delle messa in mora;
in via subordinata la condanna per danno da reato ex artt. 712 c.p. e 185 c.p. e in via residuale la condanna ex art. 2041 cod. civ..
All'esito della istruttoria, il Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Fasano, con sentenza n. 49/07 del 14/03/2007:
1- rigettava le domande dell'attrice:
2- dichiarava l'inefficacia del contratto di compravendita
Proc. n. 724/2022 RG - 3 - dott.ssa Controparte_2 dell'autovettura modello Smart, di proprietà della stipulato con Pt_1
, sedicente rappresentante della per Controparte_3 Parte_1
totale difetto di rappresentanza dello stesso;
3- condannava la a restituire il mezzo; CP_1
4- rigettava le domande risarcitorie della convenuta.
In particolare il giudice, sulla base delle emergenze processuali, sottolineava il comportamento negligente della , tenuto nella circostanza, la quale, pur CP_1
potendo, avendo avuto diversi e seri segnali, non si accertava delle qualità del sedicente rappresentante.
Evidenziava, infatti, che il prezzo richiesto dall'Audia era nettamente inferiore a quello di acquisto, oltre al fatto che la consegna dell'auto era avvenuta senza essere accompagnata da fattura o documento di trasporto, cosa che doveva indurre il legittimo sospetto a ché la merce era detenuta dallo pseudo rappresentante in maniera illegittima. A ciò si aggiungeva la modalità di pagamento, mediante emissione di un assegno non intestato alla ma alla Pt_1
persona fisica dello pseudo rappresentante, mentre il residuo veniva versato in contanti, rigorosamente non seguito da quietanza rilasciata dalla Pt_1
Si era pertanto al cospetto di un contratto concluso dal falso procuratore e che perciò in accoglimento della eccezione ex art. 1398 cod. civ., sollevata dalla
C.a.m., doveva essere dichiarato inefficace e improduttivo di effetti giuridici nei confronti del dominus e in senso avverso non poteva il terzo contraente invocare in suo favore la c.d. rappresentanza apparente non ritenendosi scusabile l'errore.
In accoglimento della domanda riconvenzionale doveva dichiararsi quindi l'inefficacia del contratto di compravendita e l'attrice doveva essere condannata a
Proc. n. 724/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. restituire il veicolo in favore della convenuta.
Il Tribunale rigettava le domande risarcitorie della così argomentando: Pt_1
“l'autovettura Smart, infatti, sembra non sia mai stata utilizzata e, non essendo stata
sottoposta ad usura o logorio, in difetto di immatricolazione è tuttora praticamente nuova, ed il
suo valore commerciale è cresciuto unitamente all'incremento annuale dei prezzi di listino, così
compensando il lucro che la convenuta avrebbe conseguito mediante l'impiego finanziario del
corrispettivo ipoteticamente ricavato in una vendita che avesse effettuato nel marzo 2003” (cfr.
sentenza del Tribunale pag. 14).
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello CP_1
Si costituiva la quale resisteva al gravame e proponeva appello Parte_1
incidentale con due motivi e formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) rigettare l'appello principale ed accogliere quello incidentale;
b) per l'effetto, in parziale
riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al risarcimento del danno causato
per l'effetto di siffatto spoglio mediante la corresponsione alla della Parte_1
somma di € 10.426,65 oltre al mancato guadagno (circa € 1.600,00), interessi e
maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 22.03.2003, cui va dedotto –
nell'eventualità di restituzione della vettura – il suo valore residuo da valutarsi a mezzo c.t.u.;
c) in via subordinata, si chiede accertarsi in capo alla dr.ssa – in virtù del combinato CP_1
disposto di cui agli artt. 712 e 185 c.p. – l'obbligo di risarcire all'odierna appellata il danno
da reato (costituendo la vendita operata invito domino dall' i presupposti della Per_1
appropriazione indebita o della truffa nei confronti della e quindi Parte_1
l'autovettura essendo provento del reato) e, per l'effetto, condannare la dr.ssa al CP_1
risarcimento del danno patrimoniale nella misura almeno pari al prezzo di listino della vettura
(circa € 12.000,00), oltre al danno non patrimoniale nella misura che sarà ritenuta equa e di
Proc. n. 724/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giustizia; d) in via ulteriormente gradata, si chiede accertare l'indebito arricchimento della sig.ra
nei confronti dell'odierna convenuta e, per l'effetto, condannarla al ristoro di quanto CP_1
spettante alla ai sensi dell'art. 2041 c.c.; e) con vittoria di spese, diritti ed Parte_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre maggiorazione per spese generali, iva e cap come per
legge.” (pag. 25-26 comparsa di costituzione ed appello incidentale C.a.m.).
Con il primo motivo rubricato “violazione ex art. 115 cod. proc. civ.” e con il secondo motivo rubricato “nel merito infondatezza”, censurava la sentenza in Pt_1
ordine alla decisione di rigetto della domanda risarcitoria in quanto ritenuta dal giudice non supportata da alcuna prova e comunque anche contraria al notorio,
atteso che le auto nel tempo, e nella specie erano trascorsi anni, si devalutano.
Precisava l'appellante incidentale che la prova che l'autovettura fosse rimasta inutilizzata era del tutto assente. Deduceva inoltre che il punto era stato superato dalla circostanza sopraggiunta che la aveva addirittura trasferito il CP_1
possesso dell'auto al padre così che l'azione risarcitoria doveva essere Per_2
accolta per l'intero prezzo di listino, oltre al maggior danno, al di là del rilievo che la macchina non sarebbe stata più vendibile come nuova, anche ove in perfette condizioni.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 365/2011 del 21/04/2011,
accoglieva l'appello di e dichiarava l'efficacia del contratto di CP_1
compravendita de quo e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale della società convenuta, per quanto stimato di ragione, condannava la a CP_1
versare alla controparte la somma di € 1.426 a solo titolo di indebito arricchimento.
La Corte riteneva, sulla base delle emergenze istruttorie di primo grado, che
Proc. n. 724/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'attrice aveva dimostrato un collegamento tra l' ( e/o Per_1 Per_1
) e la tale da ingenerare nella un CP_3 Parte_1 CP_1
convincimento incolpevole di avere a che fare con un legittimo rappresentante della società All'accoglimento dell'appello della Parte_1 CP_1
conseguiva il rigetto della domanda di condanna formulata dalla C.a.m. non sussistendone i presupposti. Andava invece accolta in parte qua la domanda subordinata di indebito arricchimento proposta da e risultante per tabulas Pt_1
dalla documentazione versata in atti, per cui la doveva essere CP_1
condannata a corrispondere alla la differenza tra il prezzo di acquisto (€ Pt_1
9.000,00) già versato nelle mani del falso rappresentante per cui vi era statuizione passata in giudicato e il costo sostenuto dalla concessionaria per l'acquisizione dell'auto (€ 10.426,00), pari a € 1.426,00.
Avverso la suddetta sentenza, la C.a.m. proponeva ricorso per Pt_1
Cassazione sulla base di dieci motivi contrastati con controricorso della . CP_1
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 143/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso con assorbimento dei restanti otto. Più nel dettaglio la Suprema Corte
riteneva fondato il motivo con il quale la aveva dedotto la Parte_1
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'eccezione di mutamento della domanda, per avere la , solo in sede di “conclusionali” CP_1
indicato come proprio contraente, per conto della Società Parte_1
e non più , ritenendo che su tale Controparte_4 Controparte_5
eccezione la Corte territoriale non si era pronunziata, così violando l'art. 112,
cod. proc. civ.. Perciò cassava la sentenza della Corte di Appello con rinvio alla stessa in diversa composizione.
Proc. n. 724/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con atto di citazione del 31/03/2017 riassumeva il giudizio Parte_1
dinanzi la Corte di Appello di Lecce riproponendo le deduzioni ed eccezioni proposte in origine in ordine all'appello e i motivi di appello incidentali relativi al risarcimento del danno e chiedeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale
riforma della sentenza di Fasanon.47/2007, confermare che il contratto di vendita del veicolo de
quo, asseritamente esistente tra la e , è per le ragioni esposte inesistente, CP_1 Persona_1
inefficace e/o inopponibile alla , e conseguentemente condannare la sig.ra Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno causato per effetto di siffatto spoglio mediante la corresponsione
[...]
alla C.a.m. Ventura S.p.a. della somma di €. 10.426,65 oltre al mancato guadagno
(in totale circa € 12.200,00), interessi e maggior danno da svalutazione monetaria con
decorrenza dal 22.3.2003, non essendo giuridicamente possibile la restituzione della vettura (né vi
è più interesse della C.a.m. a riprendere una vettura ormai obsoleta non più vendibile come
nuova). In via subordinata, ed anche nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale,
sentire accertare in capo alla dott.ssa - in virtù del combinato disposto di cui agli articoli CP_1
712 e 185 c.p. - l'obbligo di risarcire alla C.a.m. odierna istante il danno da reato (costituendo
la vendita operata invito domino dall'Audia i presupposti della appropriazione indebita o della
truffa nei confronti della e quindi l'autovettura essendo provento del reato) e, Parte_1
per l'effetto condannarsi la dott.ssa al risarcimento del danno patrimoniale nella CP_1
misura almeno pari al prezzo di listino della vettura (circa € 12.000,00), oltre al danno non
patrimoniale nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via ulteriormente gradata, e
con rispettosa riserva di gravame, si chiede accertarsi l'indebito arricchimento della sig.ra
nei confronti dell'odierna convenuta e per l'effetto condannarla al ristoro di quanto CP_1
spettante alla ai sensi dell'articolo 2041 c.c., pari al valore della perdita Parte_1
patrimoniale subita dalla concessionaria (€ 10.426,65)”. Parte_1
Proc. n. 724/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La Corte d'Appello di Lecce, pronunciando in sede di rinvio, con la sentenza n.
520/2019 del 27/05/2019, riteneva che non integrasse violazione del contraddittorio l'indicazione in comparsa conclusionale del diverso nome
“ ”, in considerazione del fatto che rispetto all' che fosse stato CP_3 Per_1
o , la aveva disconosciuto in ogni caso qualsivoglia CP_3 Per_1 Pt_1
rapporto di rappresentanza. Riteneva la Corte che la questione da esaminare riguardava piuttosto, il verificare se l'interlocutore della , CP_1 [...]
, avesse agito quale rappresentante della Concessionaria C.a.m. atteso CP_3
che l'art. 1388 cod. civ. dispone l'efficacia del contratto concluso dal rappresentante nei confronti del rappresentato nei limiti delle facoltà; dunque l'esistenza del contratto era conseguenza della sussistenza del potere di rappresentanza la cui prova era a carico del terzo contraente, a fronte della eccezione formulata dalla C.a.m.. La non aveva assolto all'onere CP_1
probatorio di tal ché era rimasto indimostrato la sussistenza di un potere di rappresentanza della C.a.m. da parte di tale o che CP_3 Persona_1
dir si volesse. Evidenziava la Corte come le risultanze istruttorie deponessero nel senso opposto a tale potere di rappresentanza. Infatti la aveva trattato CP_1
in locali non riferibili alla C.a.m. e il fatto che ella avesse interloquito Pt_1
anche con tale asseritamente dipendente della non era Per_3 Parte_1
elemento sufficiente a fondare la prova della sussistenza del potere di rappresentanza. Anche la circostanza che ebbe a ricevere il mezzo da una bisarca con la scritta non era stata provata. Proseguiva la Corte di Parte_1
appello che le risultanze istruttorie consentivano di affermare che il contratto era stato concluso con un falso procuratore di tal ché doveva essere rigettato
Proc. n. 724/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'appello e doveva essere confermata la statuizione del primo giudice. In
considerazione della complessità della vicenda, con risvolti anche penali, nella quale entrambe le parti del processo apparivano vittime, compensava le spese.
La società proponeva nuovo ricorso in Cassazione sulla Parte_1
base di due motivi, contrastato da controricorso della basato su unico Pt_1
motivo.
Il ricorrente con il primo motivo denunciava l'omessa Parte_1
pronuncia sull'appello incidentale. Con il secondo motivo denunciava la pronuncia sulle spese.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15630/2022 riteneva inammissibile il motivo di ricorso incidentale della e, in accoglimento del primo motivo CP_1
del ricorso principale, riteneva che la Corte territoriale, in sede di rinvio, avesse omesso di pronunciarsi sui motivi di appello incidentali ritualmente riproposti dalla e riteneva assorbito il secondo motivo;
indi cassava la sentenza con Pt_1
rinvio alla Corte di Appello di Lecce anche sulla regolamentazione sulle spese.
Con atto di citazione del 30/09/2022 C.a.m. ha riassunto il giudizio di Pt_1
appello sulla base della statuizione della Cassazione resa con sentenza n.
15630/2022 chiedendo l'esame delle censure rivolte alla sentenza del Tribunale
di Lecce che ha rigettato la domanda risarcitoria, formulando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Fasano n. 47/2007, condannare la sig.ra al risarcimento del CP_1
danno di €. 10.426,65 oltre al mancato guadagno (in totale circa €.12.026,65),
interessi e maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 22.3.2003, non
essendo giuridicamente possibile la restituzione della vettura (né vi è più interesse della C.a.m. a
Proc. n. 724/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. riprendere una vettura oramai obsoleta non più vendibile come nuova). In via subordinata, ed
in difetto di quanto sopra, Voglia L'ecc.ma Corte d'Appello, giudice del rinvio, sentir accertare
in capo alla dott.ssa virtù del combinato disposto di cui agli artt. 712 e 185 c.p.- CP_6
l'obbligo di risarcire alla odierna istante, il danno da reato (costituendo la vendita Pt_1
operata invito domino dall' i presupposti della appropriazione indebita o della truffa nei Per_1
confronti della e quindi l'autovettura essendo provento del reato) e, per l'effetto Parte_1
condannarsi la dott.ssa al risarcimento del danno patrimoniale nella misura almeno CP_1
pari al prezzo di listino della vettura (circa € 12.000,00), oltre al danno non patrimoniale
nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via ulteriormente gradata, si chiede
accertarsi l'indebito arricchimento della sig.ra nei confronti dell'odierna convenuta e per CP_1
l'effetto condannarla al ristoro di quanto spettante alla ai sensi Parte_1
dell'art. 2041 c.c., pari al valore della perdita patrimoniale subita dalla concessionaria Pt_1
(€ 10.426,65). Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei vari gradi di giudizio di
[...]
legittimità e di merito, oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge, con
espressa riproposizione sul punto anche del secondo motivo di gravame dichiarato assorbito dalla
Cassazione con l'ordinanza del 16.5.2022”.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre chiarire che la statuizione del Tribunale in ordine alla inefficacia del contratto concluso tra il falso procuratore e la e la conse- CP_1
guente condanna di questa alla restituzione dell'auto in quanto il comportamen-
Proc. n. 724/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to, tenuto di costei nella vicenda de qua, è stato connotato da errore non scusabi-
le, è passata in giudicato. È quindi cristallizzata la decisione che ha escluso l'acquisto della proprietà del bene a non domino ex art. 1153 cod. civ. da parte della con conseguente diritto della a conseguire l'invocato risar- CP_1 Pt_1
cimento del danno, sul quale verte il presente giudizio di rinvio, e ciò in base alla decisione della Corte di cassazione, resa con ordinanza n. 15630/2022.
La con l'appello incidentale ha invocato il danno ragguagliandolo Parte_1
al costo sostenuto per l'acquisto dell'auto deducendo che la stessa non è più di-
sponibile. Ha anche domandato il danno da mancato guadagno.
Occorre chiedersi se tali domande siano ammissibili, atteso che anche l'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ..
In premessa occorre precisare che la , con l'atto di appello e più preci- CP_1
samente con l'istanza di inibitoria, ha dichiarato di avere trasferito la proprietà
dell'auto al padre per ripagarlo delle somme, da questi sborsate diret- Per_2
tamente per l'acquisto dell'auto, all'uopo producendo, in appello, la relativa scrit-
tura privata di impegno di vendita, del 09/11/2003, e la dichiarazione di presa di possesso del 19/09/2003, in esecuzione della scrittura. Tant'è che l'appellante incidentale ha allegato di avere cercato di eseguire il pignoramento in forza della sentenza del Tribunale ma il pignoramento è risultato negativo;
apprendeva solo in seguito che l'auto era stata venduta a terzi. Né la ha mai in alcun mo- CP_1
do dimostrato o solo allegato la volontà di voler restituire l'auto. La sentenza di primo grado è divenuta perciò ineseguibile.
Ciò detto, occorre richiamare la Cassazione che con sentenza n. 25631/2018 ha statuito che in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodi-
Proc. n. 724/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ficabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originaria-
mente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno origina-
riamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso
dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti so-
pravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusio-
ni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli de-
scritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio espresso in massi-
ma, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, aveva ritenuto che l'esi-
stenza e l'ammontare del danno andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti).
Sulla base di tali premesse, è evidente che il fatto sopravvenuto allegato dalla
C.a.m., e affatto smentito dalla , circa l'apprensione del bene a terzi tanto CP_1
da essere impossibile l'esecuzione della sentenza, ha contribuito ad aggravare il danno originario.
Non si tratta di un nuovo fatto generatore di un nuovo danno per cui la relativa domanda ex art. 345 cod. proc. civ. non sarebbe stata ammissibile ma si tratta di un fatto che ha semplicemente aggravato ulteriormente l'originario danno in quanto derivante dallo stesso fatto che ha dato origine alla controversia, ossia lo spoglio.
Atteso il diritto, ormai incontestabile della C.a.m. di essere risarcita, e la prova dello spoglio ormai irreversibile, la domanda di danni pari al valore dell'auto, è
perciò sicuramente ammissibile in quanto basata sullo stesso fatto costitutivo
Proc. n. 724/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. (spoglio) e non richiedente perciò un nuovo tema di indagine. Inoltre non ha po-
sto limiti la convenuta in primo grado in ordine alla quantificazione ancorando il danno semplicemente allo spoglio.
Diversamente opinando l'attuale appellante si troverebbe sprovvisto di tutela senza colpe e ciò nonostante un processo della durata di oltre vent'anni e una de-
finitiva decisione resa in suo favore in merito all' inefficacia del negozio concluso dall'appellata con terzi soggetti.
La conclusione cui si giunge poi appare in linea con i principi di diritto costitu-
zionale della effettività della tutela del diritto e della ragionevole durata del pro-
cesso.
Alla luce della oggettiva impossibilità della C.a.m. di riottenere l'auto, circostanza si ripete che non è stata mai smentita dalla , appare del tutto ragionevole CP_1
la quantificazione del danno da sofferto spoglio ragguagliato al costo sostenuto dalla C.a.m. per l'acquisto pari a € 10.426,00, somma incontestata dalla e CP_1
comunque documentata (cfr. ft. 143/2011 allegato n. 5 fascicolo di primo grado della C.a.m.). Su tale somma, alla quale la è condannata, dovranno esse- CP_1
re corrisposti interessi e svalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora
(22/03/2003).
Non può ritenersi ammissibile la domanda di danni da lucro cessante che in pri-
mo grado non è stata affatto domandata. Né può invocarsi come vorrebbe la
C.a.m. l'art. 345 cod. proc. civ. in quanto il diritto di chiedere danni ulteriori suc-
cessivi alla sentenza è intanto ammissibile in quanto comunque vi sia stata do-
manda di danni della stessa natura in primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello incidentale della per Parte_1
Proc. n. 724/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quanto di ragione.
La valutazione complessiva dell'intero giudizio suggerisce la condanna della sig.ra al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, dei tre gradi CP_1
di Appello (due dei quali di rinvio) e di due gradi di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale di per quanto di ragio- Parte_1
ne e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma nel resto;
condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 10.426,00 oltre accessori come da parte motiva;
[...]
condanna al pagamento in favore della delle CP_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00 oltre IVA,
CAP e RF al 15%, del primo giudizio d'Appello che liquida per intero in com-
plessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, del primo giudizio di Cassazione
che liquida in complessivi € 2.412,00 di cui € 412,00 per spese C.U. oltre IVA,
CAP e RF al 15%, del secondo giudizio d'Appello che liquida in complessivi €
2.237,00 di cui € 237,00 per spese C.U. oltre IVA, CAP e RF al 15%, del secon-
do giudizio di Cassazione che liquida per intero in complessivi € 2.474,00 di cui €
474,00 per spese C.U. oltre IVA, CAP e RF al 15% e del presente giudizio d'Appello che liquida per intero in complessivi € 2.355,50 di cui € 355,50 per spese C.U. oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott.ssa Patrizia Evangelista)
Proc. n. 724/2022 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Presidente
dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 724 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ), in liquidazione, in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Attilio
Spagnolo, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa da sé CP_1 CodiceFiscale_1
medesima e dall'avv. Giovanni Caroli, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29/07/2003, conveniva in giudizio CP_1
Proc. n. 724/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dinanzi al Tribunale di Brindisi - sez. distaccata di Fasano - la Parte_1
per ivi sentir “accertare e dichiarare valido il contratto di compravendita relativo
[...]
all'autovettura Smart perfezionatosi 28.02.03-03.03.03 tra la e la CP_1 Pt_1
di Lecce. “dichiarare proprietaria del veicolo Smart”; “condannare la
[...] CP_1
convenuta inadempiente agli obblighi del venditore, ad eseguire a propria cura e spese, la
immatricolazione del veicolo Smart in favore di , oltre che alla consegna in favore CP_1
di dei documenti di circolazione dell'autovettura predetta, delle targhe CP_1
identificative, e dell'autoradio come per legge;
stabilendo e fissando contemporaneamente i
termini e le modalità di consegna dei predetti documenti e beni;
condannare la convenuta al
pagamento in favore di a titolo di rimborso per le spese legali sostenute per il CP_1
dissequestro del veicolo de quo e di risarcimento del danno per mancato utilizzo dell'autovettura
della complessiva somma di euro 14.000”.
Deduceva che: 1) “nei primi giorni del mese di febbraio 2003 il sig. , Persona_1
dichiarando di essere rappresentante e delegato della di Lecce avrebbe Parte_1
proposto a l'acquisto con consegna immediata dell'autovettura Smart completa di CP_1
autoradio, al prezzo di € 9.000,00 compreso di spese di immatricolazione e messa su strada,
da pagarsi in unica soluzione, dopo la consegna”; 2) Tuttavia accadeva che la consegna del veicolo, sprovvisto di targhe identificative e dei documenti di circolazione e proprietà, avveniva presso il suo domicilio e a detta consegna, seguiva il pagamento della vettura che, effettuato, per il tramite del padre Per_2
presso lo studio di questi in Cosenza, nelle mani di a
[...] Persona_1
mezzo di assegno di €. 6.000,00 e di € 3.000,00 in contanti;
3) la – non CP_1
riuscendo ad ottenere le targhe - si recava presso la C.a.m., dove tale - Per_3
avrebbe riferito che erano sorti problemi con l' che non avrebbe pagato Per_1
Proc. n. 724/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'autovettura; 4) la Smart della rimasto nella disponibilità della , Pt_1 CP_1
senza targa e documenti, era in seguito sottoposta a sequestro penale da parte del
G.I.P. del Tribunale di Lecce e da parte del G.I.P. del Tribunale di Cosenza
nell'ambito di un procedimento penale avviato per le truffe poste in essere dall'Audia, il quale prometteva la vendita di veicoli Mercedes e Smart a prezzi di molto inferiori rispetto a quelli del costo di fabbrica degli stessi veicoli;
5) la otteneva il dissequestro della vettura perché il suo caso era diverso dalle CP_1
altre truffe poste in essere dall' essendo ella l'unica a conseguire la Per_1
macchina prima del pagamento, mentre la totalità dei truffati aveva pagato prima senza ricevere la vettura.
Si costituiva contestando la domanda attrice deducendo la Parte_1
mancanza di poteri di rappresentanza in capo all' e/o di Persona_1
qualsiasi altro vincolo di dipendenza, l'avvenuta verificazione di acquisto a non
domino da parte della in totale mala fede e chiedendo in CP_1
riconvenzionale previa dichiarazione di inefficacia della vendita la condanna della alla restituzione della autovettura detenuta sine titulo e al conseguente CP_1
risarcimento del danno sofferto per la indisponibilità dell'auto per il sofferto spoglio a partire dalla data delle messa in mora;
in via subordinata la condanna per danno da reato ex artt. 712 c.p. e 185 c.p. e in via residuale la condanna ex art. 2041 cod. civ..
All'esito della istruttoria, il Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Fasano, con sentenza n. 49/07 del 14/03/2007:
1- rigettava le domande dell'attrice:
2- dichiarava l'inefficacia del contratto di compravendita
Proc. n. 724/2022 RG - 3 - dott.ssa Controparte_2 dell'autovettura modello Smart, di proprietà della stipulato con Pt_1
, sedicente rappresentante della per Controparte_3 Parte_1
totale difetto di rappresentanza dello stesso;
3- condannava la a restituire il mezzo; CP_1
4- rigettava le domande risarcitorie della convenuta.
In particolare il giudice, sulla base delle emergenze processuali, sottolineava il comportamento negligente della , tenuto nella circostanza, la quale, pur CP_1
potendo, avendo avuto diversi e seri segnali, non si accertava delle qualità del sedicente rappresentante.
Evidenziava, infatti, che il prezzo richiesto dall'Audia era nettamente inferiore a quello di acquisto, oltre al fatto che la consegna dell'auto era avvenuta senza essere accompagnata da fattura o documento di trasporto, cosa che doveva indurre il legittimo sospetto a ché la merce era detenuta dallo pseudo rappresentante in maniera illegittima. A ciò si aggiungeva la modalità di pagamento, mediante emissione di un assegno non intestato alla ma alla Pt_1
persona fisica dello pseudo rappresentante, mentre il residuo veniva versato in contanti, rigorosamente non seguito da quietanza rilasciata dalla Pt_1
Si era pertanto al cospetto di un contratto concluso dal falso procuratore e che perciò in accoglimento della eccezione ex art. 1398 cod. civ., sollevata dalla
C.a.m., doveva essere dichiarato inefficace e improduttivo di effetti giuridici nei confronti del dominus e in senso avverso non poteva il terzo contraente invocare in suo favore la c.d. rappresentanza apparente non ritenendosi scusabile l'errore.
In accoglimento della domanda riconvenzionale doveva dichiararsi quindi l'inefficacia del contratto di compravendita e l'attrice doveva essere condannata a
Proc. n. 724/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. restituire il veicolo in favore della convenuta.
Il Tribunale rigettava le domande risarcitorie della così argomentando: Pt_1
“l'autovettura Smart, infatti, sembra non sia mai stata utilizzata e, non essendo stata
sottoposta ad usura o logorio, in difetto di immatricolazione è tuttora praticamente nuova, ed il
suo valore commerciale è cresciuto unitamente all'incremento annuale dei prezzi di listino, così
compensando il lucro che la convenuta avrebbe conseguito mediante l'impiego finanziario del
corrispettivo ipoteticamente ricavato in una vendita che avesse effettuato nel marzo 2003” (cfr.
sentenza del Tribunale pag. 14).
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello CP_1
Si costituiva la quale resisteva al gravame e proponeva appello Parte_1
incidentale con due motivi e formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) rigettare l'appello principale ed accogliere quello incidentale;
b) per l'effetto, in parziale
riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al risarcimento del danno causato
per l'effetto di siffatto spoglio mediante la corresponsione alla della Parte_1
somma di € 10.426,65 oltre al mancato guadagno (circa € 1.600,00), interessi e
maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 22.03.2003, cui va dedotto –
nell'eventualità di restituzione della vettura – il suo valore residuo da valutarsi a mezzo c.t.u.;
c) in via subordinata, si chiede accertarsi in capo alla dr.ssa – in virtù del combinato CP_1
disposto di cui agli artt. 712 e 185 c.p. – l'obbligo di risarcire all'odierna appellata il danno
da reato (costituendo la vendita operata invito domino dall' i presupposti della Per_1
appropriazione indebita o della truffa nei confronti della e quindi Parte_1
l'autovettura essendo provento del reato) e, per l'effetto, condannare la dr.ssa al CP_1
risarcimento del danno patrimoniale nella misura almeno pari al prezzo di listino della vettura
(circa € 12.000,00), oltre al danno non patrimoniale nella misura che sarà ritenuta equa e di
Proc. n. 724/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. giustizia; d) in via ulteriormente gradata, si chiede accertare l'indebito arricchimento della sig.ra
nei confronti dell'odierna convenuta e, per l'effetto, condannarla al ristoro di quanto CP_1
spettante alla ai sensi dell'art. 2041 c.c.; e) con vittoria di spese, diritti ed Parte_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre maggiorazione per spese generali, iva e cap come per
legge.” (pag. 25-26 comparsa di costituzione ed appello incidentale C.a.m.).
Con il primo motivo rubricato “violazione ex art. 115 cod. proc. civ.” e con il secondo motivo rubricato “nel merito infondatezza”, censurava la sentenza in Pt_1
ordine alla decisione di rigetto della domanda risarcitoria in quanto ritenuta dal giudice non supportata da alcuna prova e comunque anche contraria al notorio,
atteso che le auto nel tempo, e nella specie erano trascorsi anni, si devalutano.
Precisava l'appellante incidentale che la prova che l'autovettura fosse rimasta inutilizzata era del tutto assente. Deduceva inoltre che il punto era stato superato dalla circostanza sopraggiunta che la aveva addirittura trasferito il CP_1
possesso dell'auto al padre così che l'azione risarcitoria doveva essere Per_2
accolta per l'intero prezzo di listino, oltre al maggior danno, al di là del rilievo che la macchina non sarebbe stata più vendibile come nuova, anche ove in perfette condizioni.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 365/2011 del 21/04/2011,
accoglieva l'appello di e dichiarava l'efficacia del contratto di CP_1
compravendita de quo e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale della società convenuta, per quanto stimato di ragione, condannava la a CP_1
versare alla controparte la somma di € 1.426 a solo titolo di indebito arricchimento.
La Corte riteneva, sulla base delle emergenze istruttorie di primo grado, che
Proc. n. 724/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'attrice aveva dimostrato un collegamento tra l' ( e/o Per_1 Per_1
) e la tale da ingenerare nella un CP_3 Parte_1 CP_1
convincimento incolpevole di avere a che fare con un legittimo rappresentante della società All'accoglimento dell'appello della Parte_1 CP_1
conseguiva il rigetto della domanda di condanna formulata dalla C.a.m. non sussistendone i presupposti. Andava invece accolta in parte qua la domanda subordinata di indebito arricchimento proposta da e risultante per tabulas Pt_1
dalla documentazione versata in atti, per cui la doveva essere CP_1
condannata a corrispondere alla la differenza tra il prezzo di acquisto (€ Pt_1
9.000,00) già versato nelle mani del falso rappresentante per cui vi era statuizione passata in giudicato e il costo sostenuto dalla concessionaria per l'acquisizione dell'auto (€ 10.426,00), pari a € 1.426,00.
Avverso la suddetta sentenza, la C.a.m. proponeva ricorso per Pt_1
Cassazione sulla base di dieci motivi contrastati con controricorso della . CP_1
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 143/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso con assorbimento dei restanti otto. Più nel dettaglio la Suprema Corte
riteneva fondato il motivo con il quale la aveva dedotto la Parte_1
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'eccezione di mutamento della domanda, per avere la , solo in sede di “conclusionali” CP_1
indicato come proprio contraente, per conto della Società Parte_1
e non più , ritenendo che su tale Controparte_4 Controparte_5
eccezione la Corte territoriale non si era pronunziata, così violando l'art. 112,
cod. proc. civ.. Perciò cassava la sentenza della Corte di Appello con rinvio alla stessa in diversa composizione.
Proc. n. 724/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con atto di citazione del 31/03/2017 riassumeva il giudizio Parte_1
dinanzi la Corte di Appello di Lecce riproponendo le deduzioni ed eccezioni proposte in origine in ordine all'appello e i motivi di appello incidentali relativi al risarcimento del danno e chiedeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale
riforma della sentenza di Fasanon.47/2007, confermare che il contratto di vendita del veicolo de
quo, asseritamente esistente tra la e , è per le ragioni esposte inesistente, CP_1 Persona_1
inefficace e/o inopponibile alla , e conseguentemente condannare la sig.ra Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno causato per effetto di siffatto spoglio mediante la corresponsione
[...]
alla C.a.m. Ventura S.p.a. della somma di €. 10.426,65 oltre al mancato guadagno
(in totale circa € 12.200,00), interessi e maggior danno da svalutazione monetaria con
decorrenza dal 22.3.2003, non essendo giuridicamente possibile la restituzione della vettura (né vi
è più interesse della C.a.m. a riprendere una vettura ormai obsoleta non più vendibile come
nuova). In via subordinata, ed anche nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale,
sentire accertare in capo alla dott.ssa - in virtù del combinato disposto di cui agli articoli CP_1
712 e 185 c.p. - l'obbligo di risarcire alla C.a.m. odierna istante il danno da reato (costituendo
la vendita operata invito domino dall'Audia i presupposti della appropriazione indebita o della
truffa nei confronti della e quindi l'autovettura essendo provento del reato) e, Parte_1
per l'effetto condannarsi la dott.ssa al risarcimento del danno patrimoniale nella CP_1
misura almeno pari al prezzo di listino della vettura (circa € 12.000,00), oltre al danno non
patrimoniale nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via ulteriormente gradata, e
con rispettosa riserva di gravame, si chiede accertarsi l'indebito arricchimento della sig.ra
nei confronti dell'odierna convenuta e per l'effetto condannarla al ristoro di quanto CP_1
spettante alla ai sensi dell'articolo 2041 c.c., pari al valore della perdita Parte_1
patrimoniale subita dalla concessionaria (€ 10.426,65)”. Parte_1
Proc. n. 724/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. La Corte d'Appello di Lecce, pronunciando in sede di rinvio, con la sentenza n.
520/2019 del 27/05/2019, riteneva che non integrasse violazione del contraddittorio l'indicazione in comparsa conclusionale del diverso nome
“ ”, in considerazione del fatto che rispetto all' che fosse stato CP_3 Per_1
o , la aveva disconosciuto in ogni caso qualsivoglia CP_3 Per_1 Pt_1
rapporto di rappresentanza. Riteneva la Corte che la questione da esaminare riguardava piuttosto, il verificare se l'interlocutore della , CP_1 [...]
, avesse agito quale rappresentante della Concessionaria C.a.m. atteso CP_3
che l'art. 1388 cod. civ. dispone l'efficacia del contratto concluso dal rappresentante nei confronti del rappresentato nei limiti delle facoltà; dunque l'esistenza del contratto era conseguenza della sussistenza del potere di rappresentanza la cui prova era a carico del terzo contraente, a fronte della eccezione formulata dalla C.a.m.. La non aveva assolto all'onere CP_1
probatorio di tal ché era rimasto indimostrato la sussistenza di un potere di rappresentanza della C.a.m. da parte di tale o che CP_3 Persona_1
dir si volesse. Evidenziava la Corte come le risultanze istruttorie deponessero nel senso opposto a tale potere di rappresentanza. Infatti la aveva trattato CP_1
in locali non riferibili alla C.a.m. e il fatto che ella avesse interloquito Pt_1
anche con tale asseritamente dipendente della non era Per_3 Parte_1
elemento sufficiente a fondare la prova della sussistenza del potere di rappresentanza. Anche la circostanza che ebbe a ricevere il mezzo da una bisarca con la scritta non era stata provata. Proseguiva la Corte di Parte_1
appello che le risultanze istruttorie consentivano di affermare che il contratto era stato concluso con un falso procuratore di tal ché doveva essere rigettato
Proc. n. 724/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'appello e doveva essere confermata la statuizione del primo giudice. In
considerazione della complessità della vicenda, con risvolti anche penali, nella quale entrambe le parti del processo apparivano vittime, compensava le spese.
La società proponeva nuovo ricorso in Cassazione sulla Parte_1
base di due motivi, contrastato da controricorso della basato su unico Pt_1
motivo.
Il ricorrente con il primo motivo denunciava l'omessa Parte_1
pronuncia sull'appello incidentale. Con il secondo motivo denunciava la pronuncia sulle spese.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15630/2022 riteneva inammissibile il motivo di ricorso incidentale della e, in accoglimento del primo motivo CP_1
del ricorso principale, riteneva che la Corte territoriale, in sede di rinvio, avesse omesso di pronunciarsi sui motivi di appello incidentali ritualmente riproposti dalla e riteneva assorbito il secondo motivo;
indi cassava la sentenza con Pt_1
rinvio alla Corte di Appello di Lecce anche sulla regolamentazione sulle spese.
Con atto di citazione del 30/09/2022 C.a.m. ha riassunto il giudizio di Pt_1
appello sulla base della statuizione della Cassazione resa con sentenza n.
15630/2022 chiedendo l'esame delle censure rivolte alla sentenza del Tribunale
di Lecce che ha rigettato la domanda risarcitoria, formulando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Fasano n. 47/2007, condannare la sig.ra al risarcimento del CP_1
danno di €. 10.426,65 oltre al mancato guadagno (in totale circa €.12.026,65),
interessi e maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 22.3.2003, non
essendo giuridicamente possibile la restituzione della vettura (né vi è più interesse della C.a.m. a
Proc. n. 724/2022 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. riprendere una vettura oramai obsoleta non più vendibile come nuova). In via subordinata, ed
in difetto di quanto sopra, Voglia L'ecc.ma Corte d'Appello, giudice del rinvio, sentir accertare
in capo alla dott.ssa virtù del combinato disposto di cui agli artt. 712 e 185 c.p.- CP_6
l'obbligo di risarcire alla odierna istante, il danno da reato (costituendo la vendita Pt_1
operata invito domino dall' i presupposti della appropriazione indebita o della truffa nei Per_1
confronti della e quindi l'autovettura essendo provento del reato) e, per l'effetto Parte_1
condannarsi la dott.ssa al risarcimento del danno patrimoniale nella misura almeno CP_1
pari al prezzo di listino della vettura (circa € 12.000,00), oltre al danno non patrimoniale
nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via ulteriormente gradata, si chiede
accertarsi l'indebito arricchimento della sig.ra nei confronti dell'odierna convenuta e per CP_1
l'effetto condannarla al ristoro di quanto spettante alla ai sensi Parte_1
dell'art. 2041 c.c., pari al valore della perdita patrimoniale subita dalla concessionaria Pt_1
(€ 10.426,65). Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei vari gradi di giudizio di
[...]
legittimità e di merito, oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CAP come per legge, con
espressa riproposizione sul punto anche del secondo motivo di gravame dichiarato assorbito dalla
Cassazione con l'ordinanza del 16.5.2022”.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 20 settembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre chiarire che la statuizione del Tribunale in ordine alla inefficacia del contratto concluso tra il falso procuratore e la e la conse- CP_1
guente condanna di questa alla restituzione dell'auto in quanto il comportamen-
Proc. n. 724/2022 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to, tenuto di costei nella vicenda de qua, è stato connotato da errore non scusabi-
le, è passata in giudicato. È quindi cristallizzata la decisione che ha escluso l'acquisto della proprietà del bene a non domino ex art. 1153 cod. civ. da parte della con conseguente diritto della a conseguire l'invocato risar- CP_1 Pt_1
cimento del danno, sul quale verte il presente giudizio di rinvio, e ciò in base alla decisione della Corte di cassazione, resa con ordinanza n. 15630/2022.
La con l'appello incidentale ha invocato il danno ragguagliandolo Parte_1
al costo sostenuto per l'acquisto dell'auto deducendo che la stessa non è più di-
sponibile. Ha anche domandato il danno da mancato guadagno.
Occorre chiedersi se tali domande siano ammissibili, atteso che anche l'appellata ne ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ..
In premessa occorre precisare che la , con l'atto di appello e più preci- CP_1
samente con l'istanza di inibitoria, ha dichiarato di avere trasferito la proprietà
dell'auto al padre per ripagarlo delle somme, da questi sborsate diret- Per_2
tamente per l'acquisto dell'auto, all'uopo producendo, in appello, la relativa scrit-
tura privata di impegno di vendita, del 09/11/2003, e la dichiarazione di presa di possesso del 19/09/2003, in esecuzione della scrittura. Tant'è che l'appellante incidentale ha allegato di avere cercato di eseguire il pignoramento in forza della sentenza del Tribunale ma il pignoramento è risultato negativo;
apprendeva solo in seguito che l'auto era stata venduta a terzi. Né la ha mai in alcun mo- CP_1
do dimostrato o solo allegato la volontà di voler restituire l'auto. La sentenza di primo grado è divenuta perciò ineseguibile.
Ciò detto, occorre richiamare la Cassazione che con sentenza n. 25631/2018 ha statuito che in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodi-
Proc. n. 724/2022 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ficabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originaria-
mente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno origina-
riamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso
dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti so-
pravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusio-
ni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli de-
scritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio espresso in massi-
ma, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, aveva ritenuto che l'esi-
stenza e l'ammontare del danno andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti).
Sulla base di tali premesse, è evidente che il fatto sopravvenuto allegato dalla
C.a.m., e affatto smentito dalla , circa l'apprensione del bene a terzi tanto CP_1
da essere impossibile l'esecuzione della sentenza, ha contribuito ad aggravare il danno originario.
Non si tratta di un nuovo fatto generatore di un nuovo danno per cui la relativa domanda ex art. 345 cod. proc. civ. non sarebbe stata ammissibile ma si tratta di un fatto che ha semplicemente aggravato ulteriormente l'originario danno in quanto derivante dallo stesso fatto che ha dato origine alla controversia, ossia lo spoglio.
Atteso il diritto, ormai incontestabile della C.a.m. di essere risarcita, e la prova dello spoglio ormai irreversibile, la domanda di danni pari al valore dell'auto, è
perciò sicuramente ammissibile in quanto basata sullo stesso fatto costitutivo
Proc. n. 724/2022 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. (spoglio) e non richiedente perciò un nuovo tema di indagine. Inoltre non ha po-
sto limiti la convenuta in primo grado in ordine alla quantificazione ancorando il danno semplicemente allo spoglio.
Diversamente opinando l'attuale appellante si troverebbe sprovvisto di tutela senza colpe e ciò nonostante un processo della durata di oltre vent'anni e una de-
finitiva decisione resa in suo favore in merito all' inefficacia del negozio concluso dall'appellata con terzi soggetti.
La conclusione cui si giunge poi appare in linea con i principi di diritto costitu-
zionale della effettività della tutela del diritto e della ragionevole durata del pro-
cesso.
Alla luce della oggettiva impossibilità della C.a.m. di riottenere l'auto, circostanza si ripete che non è stata mai smentita dalla , appare del tutto ragionevole CP_1
la quantificazione del danno da sofferto spoglio ragguagliato al costo sostenuto dalla C.a.m. per l'acquisto pari a € 10.426,00, somma incontestata dalla e CP_1
comunque documentata (cfr. ft. 143/2011 allegato n. 5 fascicolo di primo grado della C.a.m.). Su tale somma, alla quale la è condannata, dovranno esse- CP_1
re corrisposti interessi e svalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora
(22/03/2003).
Non può ritenersi ammissibile la domanda di danni da lucro cessante che in pri-
mo grado non è stata affatto domandata. Né può invocarsi come vorrebbe la
C.a.m. l'art. 345 cod. proc. civ. in quanto il diritto di chiedere danni ulteriori suc-
cessivi alla sentenza è intanto ammissibile in quanto comunque vi sia stata do-
manda di danni della stessa natura in primo grado.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello incidentale della per Parte_1
Proc. n. 724/2022 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quanto di ragione.
La valutazione complessiva dell'intero giudizio suggerisce la condanna della sig.ra al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, dei tre gradi CP_1
di Appello (due dei quali di rinvio) e di due gradi di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale di per quanto di ragio- Parte_1
ne e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma nel resto;
condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 10.426,00 oltre accessori come da parte motiva;
[...]
condanna al pagamento in favore della delle CP_1 Parte_1
spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00 oltre IVA,
CAP e RF al 15%, del primo giudizio d'Appello che liquida per intero in com-
plessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, del primo giudizio di Cassazione
che liquida in complessivi € 2.412,00 di cui € 412,00 per spese C.U. oltre IVA,
CAP e RF al 15%, del secondo giudizio d'Appello che liquida in complessivi €
2.237,00 di cui € 237,00 per spese C.U. oltre IVA, CAP e RF al 15%, del secon-
do giudizio di Cassazione che liquida per intero in complessivi € 2.474,00 di cui €
474,00 per spese C.U. oltre IVA, CAP e RF al 15% e del presente giudizio d'Appello che liquida per intero in complessivi € 2.355,50 di cui € 355,50 per spese C.U. oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott.ssa Patrizia Evangelista)
Proc. n. 724/2022 RG - 15 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.