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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 912/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] nel Cimino (VT) il Parte_1 C.F._1
15.01.1985, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Saragat n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuliano Migliorati, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/08/1983, residente in [...], strada Gramignana n.6/A ed elettivamente domiciliata in
Canino, c.so Giacomo Matteotti n.169, presso lo studio dell'avv. Patrizia Ruzzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14.05.2024, deduceva di aver avuto una Parte_1
relazione affettiva con e che dalla loro unione era nata, in data 22/09/2022, la Controparte_1
figlia Per_1
Il ricorrente precisava, inoltre, che dalla cessazione della convivenza aveva iniziato a ristrutturare un piccolo immobile di sua proprietà sito in Bomarzo (VT) per poter ospitare la minore, al cui mantenimento aveva contribuito versando alla un importo mensile pari ad euro 250,00, CP_1
nonché il 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente rappresentava, altresì, di percepire uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.650,00 e che la IG.ra era titolare di un coiffeur. CP_1
Pertanto, chiedeva disporsi l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ponendo a proprio carico la somma di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, nonché le spese straordinarie nella misura del 50%; chiedeva, inoltre, stabilirsi le modalità di frequentazione e visita secondo le modalità indicate nel ricorso.
2. Si costituiva in giudizio la quale rilevava, anzitutto, che Controparte_1 Parte_1
frequentava la figlia durante la settimana, anche per più di 3 giorni, prelevandola dalla Per_1
scuola e stando con lei fino a quando rientrava a Bomarzo;
il sabato e la domenica trascorrevano insieme tutta la giornata presso l'abitazione materna .
Precisava, inoltre, che con il stavano adottando un calendario libero con incontri quasi Parte_1
quotidiani nel rispetto delle diverse eIGenze al fine di creare un ambiente armonioso.
La resistente, pertanto, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi Per_1
genitori, con prevalente collocazione presso di sé; porsi a carico del IG. un assegno di Parte_1
mantenimento pari a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolarsi le modalità di visita e frequentazione del padre come indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
2.Con le note depositate per l'udienza del 13.03.2025 le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo di seguito riportato, formulando conclusioni congiunte:
2 “1. Affidare la piccola (nata il [...]) ad entrambi i genitori in modo Persona_2
condiviso, con prevalente collocazione presso la madre, IG.ra presso la Controparte_1 residenza di quest'ultima, ovunque essa sia e attualmente in Viterbo, Strada Gramignana n.6/A, presso un immobile di proprietà del IG. Parte_1
2. il ricorrente verserà ogni mese alla ex compagna la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della piccola rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
Per_1
3. i genitori parteciperanno al 50 % delle spese straordinarie che riguardano la bambina obbligandosi al rispetto del protocollo adottato dal tribunale di Viterbo a Settembre 2018;
4. Il padre frequenterà e terrà la figlia minore con le seguenti modalità:
Martedì dall'uscita da scuola e fino al mercoledì quando la riporterà alla scuola dell'infanzia, oltre il giovedì, prelevando la bambina all'uscita della scuola e fino al venerdì mattina quando la riporterà alla scuola dell'infanzia, oltre il sabato dalle ore 8:00 e fino alle ore 20:00, quando la riconsegnerà dopo cena. Sono fatte salve diverse pattuizioni tra i genitori e nel rispetto delle eIGenze della figlia.
B) Martedì e giovedì quando la preleverà all'uscita della scuola per ricondurla a casa della madre alle ore 20:30, dopo averla fatta cenare, oltre il sabato dalle ore 8:00 prelevandola da casa della madre e sino alla domenica riportandola a casa della madre alle ore 18:00/18:30. Sono fatte salve diverse pattuizioni tra i genitori e nel rispetto delle eIGenze della figlia.
C) la festa del compleanno di sarà festeggiata insieme al padre e alla madre;
quello dei Per_1
singoli genitori, la bimba lo trascorrerà con il genitore festeggiando.
D) Ogni festività laica e religiosa ad anni alterni, prelevando la bambina presso la casa materna alle ore 8:30 per ivi riportarla alle ore 20 :30 dopo averla fatta cenare.
E) Considerata la tenera età della bimba, nulla prevedere sulle vacanze estive che le trascorrerà rispettando le modalità di visita e pernotto di cui ai punti precedenti .
F) Assegnare la casa in Viterbo alla Strada Gramignana n.6/A, di proprietà del IG. alla Parte_1 IG.ra con quanto in essa contenuto, tenuto conto dell'interesse della figlia. Controparte_1
G) Accorda la IG.ra a che il padre possa concordare con la stessa la possibilità di CP_1
frequentare e tenere la figlia nella casa della madre, esclusi i pernotti che farà presso la casa del padre.
5. spese del giudizio compensate”.
4. Il Collegio, disposto il mutamento del rito da giudiziale a consensuale, ritiene di omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto rispettoso del superiore interesse della minore.
3 5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, nonché dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di mantenimento, affidamento e frequentazione della figlia Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e omologa le seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione Persona_2
prevalente presso la IG.ra , nell'abitazione familiare, sita in Viterbo, Strada Controparte_1
Gramignana n. 6/A;
2) La casa familiare sita in Viterbo, Strada della Gramignana n.6/A è assegnata alla IGnora
; Controparte_1
3) Quanto alle condizioni economiche:
- verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della piccola Per_1
- e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 Controparte_1
delle spese straordinarie necessarie per la figlia secondo quanto previsto dal Persona_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo nel settembre 2018.
4) Quanto alle modalità di visita e frequentazione:
- Il IG. frequenterà e terrà la minore da martedì all'uscita da scuola fino al Parte_1
mercoledì ; il giovedì, quando la preleverà da scuola fino al venerdì mattina, quando la riporterà alla scuola dell'infanzia ; il sabato dalle ore 8:00 e fino alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà alla madre dopo cena;
- il Sig. qualora intervengano diverse pattuizioni fra le parti o in base alle eIGenze Parte_1 della minore, il martedì ed il giovedì preleverà la figlia all'uscita della scuola e la Per_1
condurrà a casa della madre alle ore 20:30 dopo averla fatta cenare, oltre il sabato dalle ore
8:00 prelevandola dalla casa della madre e sino alla domenica riportandola a casa della madre alle ore 18:00/18:30.
- Il IG. passerà con la figlia ciascuna festa , laica o religiosa ad anni alterni, Parte_1
prelevando presso la casa materna alle ore 8:30 per poi riportarla alle ore 20:30 dopo la Per_1
cena.
4 -La festa di compleanno di verrà festeggiata con entrambi i genitori;
il compleanno dei Per_1
singoli genitori invece verrà trascorso dalla bambina assieme al genitore festeggiando.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di ConIGlio del 19.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 912/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] nel Cimino (VT) il Parte_1 C.F._1
15.01.1985, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Saragat n. 22, presso lo studio dell'avv. Giuliano Migliorati, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/08/1983, residente in [...], strada Gramignana n.6/A ed elettivamente domiciliata in
Canino, c.so Giacomo Matteotti n.169, presso lo studio dell'avv. Patrizia Ruzzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14.05.2024, deduceva di aver avuto una Parte_1
relazione affettiva con e che dalla loro unione era nata, in data 22/09/2022, la Controparte_1
figlia Per_1
Il ricorrente precisava, inoltre, che dalla cessazione della convivenza aveva iniziato a ristrutturare un piccolo immobile di sua proprietà sito in Bomarzo (VT) per poter ospitare la minore, al cui mantenimento aveva contribuito versando alla un importo mensile pari ad euro 250,00, CP_1
nonché il 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente rappresentava, altresì, di percepire uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.650,00 e che la IG.ra era titolare di un coiffeur. CP_1
Pertanto, chiedeva disporsi l'affidamento congiunto della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, ponendo a proprio carico la somma di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, nonché le spese straordinarie nella misura del 50%; chiedeva, inoltre, stabilirsi le modalità di frequentazione e visita secondo le modalità indicate nel ricorso.
2. Si costituiva in giudizio la quale rilevava, anzitutto, che Controparte_1 Parte_1
frequentava la figlia durante la settimana, anche per più di 3 giorni, prelevandola dalla Per_1
scuola e stando con lei fino a quando rientrava a Bomarzo;
il sabato e la domenica trascorrevano insieme tutta la giornata presso l'abitazione materna .
Precisava, inoltre, che con il stavano adottando un calendario libero con incontri quasi Parte_1
quotidiani nel rispetto delle diverse eIGenze al fine di creare un ambiente armonioso.
La resistente, pertanto, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi Per_1
genitori, con prevalente collocazione presso di sé; porsi a carico del IG. un assegno di Parte_1
mantenimento pari a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolarsi le modalità di visita e frequentazione del padre come indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
2.Con le note depositate per l'udienza del 13.03.2025 le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo di seguito riportato, formulando conclusioni congiunte:
2 “1. Affidare la piccola (nata il [...]) ad entrambi i genitori in modo Persona_2
condiviso, con prevalente collocazione presso la madre, IG.ra presso la Controparte_1 residenza di quest'ultima, ovunque essa sia e attualmente in Viterbo, Strada Gramignana n.6/A, presso un immobile di proprietà del IG. Parte_1
2. il ricorrente verserà ogni mese alla ex compagna la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della piccola rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
Per_1
3. i genitori parteciperanno al 50 % delle spese straordinarie che riguardano la bambina obbligandosi al rispetto del protocollo adottato dal tribunale di Viterbo a Settembre 2018;
4. Il padre frequenterà e terrà la figlia minore con le seguenti modalità:
Martedì dall'uscita da scuola e fino al mercoledì quando la riporterà alla scuola dell'infanzia, oltre il giovedì, prelevando la bambina all'uscita della scuola e fino al venerdì mattina quando la riporterà alla scuola dell'infanzia, oltre il sabato dalle ore 8:00 e fino alle ore 20:00, quando la riconsegnerà dopo cena. Sono fatte salve diverse pattuizioni tra i genitori e nel rispetto delle eIGenze della figlia.
B) Martedì e giovedì quando la preleverà all'uscita della scuola per ricondurla a casa della madre alle ore 20:30, dopo averla fatta cenare, oltre il sabato dalle ore 8:00 prelevandola da casa della madre e sino alla domenica riportandola a casa della madre alle ore 18:00/18:30. Sono fatte salve diverse pattuizioni tra i genitori e nel rispetto delle eIGenze della figlia.
C) la festa del compleanno di sarà festeggiata insieme al padre e alla madre;
quello dei Per_1
singoli genitori, la bimba lo trascorrerà con il genitore festeggiando.
D) Ogni festività laica e religiosa ad anni alterni, prelevando la bambina presso la casa materna alle ore 8:30 per ivi riportarla alle ore 20 :30 dopo averla fatta cenare.
E) Considerata la tenera età della bimba, nulla prevedere sulle vacanze estive che le trascorrerà rispettando le modalità di visita e pernotto di cui ai punti precedenti .
F) Assegnare la casa in Viterbo alla Strada Gramignana n.6/A, di proprietà del IG. alla Parte_1 IG.ra con quanto in essa contenuto, tenuto conto dell'interesse della figlia. Controparte_1
G) Accorda la IG.ra a che il padre possa concordare con la stessa la possibilità di CP_1
frequentare e tenere la figlia nella casa della madre, esclusi i pernotti che farà presso la casa del padre.
5. spese del giudizio compensate”.
4. Il Collegio, disposto il mutamento del rito da giudiziale a consensuale, ritiene di omologare l'accordo raggiunto dalle parti, in quanto rispettoso del superiore interesse della minore.
3 5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura del giudizio, del rapporto tra le parti, nonché dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di mantenimento, affidamento e frequentazione della figlia Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e omologa le seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione Persona_2
prevalente presso la IG.ra , nell'abitazione familiare, sita in Viterbo, Strada Controparte_1
Gramignana n. 6/A;
2) La casa familiare sita in Viterbo, Strada della Gramignana n.6/A è assegnata alla IGnora
; Controparte_1
3) Quanto alle condizioni economiche:
- verserà a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della piccola Per_1
- e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 Controparte_1
delle spese straordinarie necessarie per la figlia secondo quanto previsto dal Persona_2
Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo nel settembre 2018.
4) Quanto alle modalità di visita e frequentazione:
- Il IG. frequenterà e terrà la minore da martedì all'uscita da scuola fino al Parte_1
mercoledì ; il giovedì, quando la preleverà da scuola fino al venerdì mattina, quando la riporterà alla scuola dell'infanzia ; il sabato dalle ore 8:00 e fino alle ore 20:00, quando la riaccompagnerà alla madre dopo cena;
- il Sig. qualora intervengano diverse pattuizioni fra le parti o in base alle eIGenze Parte_1 della minore, il martedì ed il giovedì preleverà la figlia all'uscita della scuola e la Per_1
condurrà a casa della madre alle ore 20:30 dopo averla fatta cenare, oltre il sabato dalle ore
8:00 prelevandola dalla casa della madre e sino alla domenica riportandola a casa della madre alle ore 18:00/18:30.
- Il IG. passerà con la figlia ciascuna festa , laica o religiosa ad anni alterni, Parte_1
prelevando presso la casa materna alle ore 8:30 per poi riportarla alle ore 20:30 dopo la Per_1
cena.
4 -La festa di compleanno di verrà festeggiata con entrambi i genitori;
il compleanno dei Per_1
singoli genitori invece verrà trascorso dalla bambina assieme al genitore festeggiando.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di ConIGlio del 19.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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