Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 05/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente OB ANGIONI Giudice relatore SA BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32600 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n.65685 reso da RT NZ quale consegnatario delle azioni del Comune di Ospedaletto UG (PD) per l’esercizio 2019, periodo 17 giugno - 31 dicembre 2019, depositato il 26 maggio 2020, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianni Solinas, c.f. [...]
(pec info@pec.studiolegalesolinas.it) e dall’Avv. RO ER, c.f.
[...](pec alessandro.veronese@ordineavvocatipadova.it)
Vista la relazione n. 225/2025 del 24.4.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 23.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Marco Greggio e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. OB AN - il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, e l’Avv.
RO ER.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 225/2025 del 24.04.2025, il magistrato istruttore del conto n. 65684 depositato il 26 maggio 2020 e sottoscritto da RT NZ - quale consegnatario delle azioni del Comune di Ospedaletto UG (PD) per l’esercizio 2019, periodo 17 giugno - 31 dicembre 2019 -
dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - che riportava la sottoscrizione dell’agente (incaricato della gestione della partecipazione con DGC n.1/2013 e successivo provvedimento del Sindaco) e, in pari data, il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario - era relativo all’unica partecipazione azionaria dell’Ente in Acque Venete s.p.a., la cui consistenza (298.557 azioni) era rimasta invariata all’inizio e alla fine della gestione, mentre il valore iscritto nel conto all’inizio della gestione ammontava ad euro 4.523.223,00 e quello finale ad ammontava ad euro 4.579.770,94;
b) la consistenza della partecipazione, indicata in n. 298.557 azioni, non trovava corrispondenza nella relazione sulla gestione allegata ai bilanci di esercizio della società Acque Venete s.p.a. (reperibili nella Sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale della società) nell’ambito della quale il Comune di Ospedaletto UG risultava titolare di 4.523.223 azioni, dato che trovava conferma anche nel progetto di fusione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 5 giugno 2017 (consultabile, con i relativi allegati, nel sito istituzionale del Comune);
c) il valore iniziale della partecipazione, indicato nel conto in esame in euro 4.523.223,00 corrispondeva al valore nominale delle azioni alla data dell’1.1.2019, ma, in applicazione dei principi contabili di riferimento, il valore alla data del 17.6.2019 di inizio della gestione avrebbe dovuto essere indicato nella quota di patrimonio netto della società corrispondente alla percentuale di partecipazione del Comune al capitale sociale così come risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato (secondo il conteggio prospettato nella relazione di irregolarità, i dati evincibili dal bilancio di esercizio al 31.12.2017 di Acque Venete s.p.a., condurrebbero ad un valore della partecipazione di euro 4.579.770,94);
d) tale ultimo valore era stato, invece, erroneamente indicato nel conto in esame come valore finale della partecipazione alla data del 16.6.2019, in cui, tuttavia, erano già noti quantomeno i dati patrimoniali resi disponibili dalla società partecipata in vista dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 (la relazione sulla gestione allegata allo schema di rendiconto era datata 29.03.2019, la relazione del Collegio sindacale e quella della società di revisione erano entrambe datate 15.04.2019), se non addirittura quelli del bilancio di esercizio approvato (pertanto, il valore finale della partecipazione da indicare nel conto in esame secondo quanto indicato nella relazione di irregolarità, sarebbe stato pari ad euro 4.624.598,56);
e) le scritture del conto non trovavano corrispondenza in quelle generali dell’Ente, che aveva per la loro compilazione fatto corretta applicazione dei principi contabili, essendo indicato, nel rendiconto al 31.12.2018, il valore di euro 4.579.770,94 (corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata rilevato dall’ultimo bilancio di esercizio disponibile al 31.12.2017, mentre il corrispondente valore, nello stato patrimoniale del rendiconto 2019 del Comune di Ospedaletto UG, era pari ad euro 4.624.598,56);
f) il conto rappresentava l’ultima gestione dell’agente contabile e, tuttavia, non risultava essere stato redatto il verbale di passaggio di consegne all’agente subentrante, pur trattandosi di adempimento obbligatorio, disciplinato nella forma e nei contenuti dagli artt. 181 e ss. R.D. 827/1924
(applicabile in virtù dell’espresso richiamo di cui all’art. 93 TUEL);
g) era stato omesso il deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c..
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, co. 3 c.g.c..
3. Con memoria depositata in data 23.12.2025, l’agente contabile, costituitosi in giudizio a mezzo degli Avv.ti Gianni Solinas e RO ER, contestava per quanto di ragione le conclusioni del magistrato istruttore ed eccepiva in via preliminare l’assenza di propria legittimazione, non avendo avuto alcun effettivo potere gestorio della partecipazione, circostanza riscontrabile anche alla stregua dell’articolazione interna del Settore tecnico e delle previsioni organizzative interne, e tanto più perché non aveva ricevuto alcuna consegna da parte del suo predecessore.
Nel merito, contestava che il bilancio societario al 31.12.2018 fosse consultabile alla data del 17.6.2019 di inizio della sua gestione, essendo stato depositato solo alla data del 10 luglio 2019 e comunque da lui non consultabile.
In ogni caso, nel merito, pur prescindendosi dal calcolo effettivo e corretto dei valori, non si era verificato alcun ammanco in termini di azioni possedute dall’Ente (e dunque di correlativo valore), dovendosi quindi escludere qualsiasi responsabilità contabile in assenza di pregiudizio per l’Erario.
Contestava, inoltre, la riferibilità al medesimo dell’assenza del verbale di passaggio di consegne (giacché, a monte, non le aveva mai ricevute in precedenza), così come pure dell’assenza della relazione dell’organo interno rapportabile esclusivamente all’Amministrazione.
Concludeva dunque, in via preliminare e nel merito, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque il non luogo a provvedere sul conto, disponendo la restituzione degli atti per la prosecuzione dell’istruttoria nei confronti del soggetto competente. Chiedeva, in via subordinata, di disporsi l’approvazione del conto e il suo discarico, in assenza di irregolarità, ammanchi o pregiudizi per l’Erario.
4. All’udienza odierna, l’agente contabile insisteva nelle domande e deduzioni formulate e il Pubblico Ministero ed evidenziata la rilevanza delle irregolarità censurate dal magistrato istruttore, si rimetteva alle valutazioni del Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. L’eccezione preliminare di difetto di legittimazione sollevata dall’agente contabile - che contesta di avere assunto la predetta qualità sul presupposto che i poteri gestori della partecipazione fossero attribuiti al Sindaco - non è fondata.
Il riportato assunto, infatti, appare contraddetto dalle risultanze dell’istruttoria espletata le quali hanno dato conto che l’Amministrazione, mediante delibera di Giunta Comunale n. 1/2013, aveva attribuito in via generale al responsabile dell’Area Tecnica la qualifica di agente contabile consegnatario dei beni mobili non ubicati nella sede comunale e delle azioni e che all’RT NZ - con provvedimento sindacale prot. n. 8765 del 17.6.2019 - era stata attribuita la responsabilità della Terza unità operativa “Assetto e Utilizzazione del Territorio” (e, ad interim, della Sesta Unità operativa “Urbanistica ed edilizia Privata”, con attribuzione della posizione organizzativa), e dunque la responsabilità della suddetta Area ammnistrativa.
Conferma la sussistenza della qualifica di agente contabile in capo al dott.
Ortolan, il fatto che lo stesso abbia sottoscritto il conto in esame e che, pertanto, in applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.lgs. n.175/2016, abbia agito come delegato del sindaco ad esercitare i diritti societari previsti per gli azionisti (art. 9 cit.: “Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”).
In tal senso, la consolidata giurisprudenza contabile (vedasi la sentenza Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna n. 43/2024, richiamata dalla difesa dell’agente contabile) chiarisce che solo in assenza di espressa nomina dell’agente contabile avvenuta ai sensi della regolamentazione interna dell’Ente - ipotesi qui non ricorrente - la relativa qualifica non può che essere attribuita, con criterio residuale, a chi gestisce, anche in via di fatto, i diritti strutturalmente connessi alla partecipazione azionaria (Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Veneto n.372/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
6. Nel merito, come più volte affermato anche da questa stessa Sezione giurisdizionale (vedi, da ultimo, sentenza n.383/2025), deve anzitutto precisarsi che il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti nel conto giudiziale.
Con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui gestione non è meramente figurativa, ma comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente, l’esposizione del relativo valore all’interno del conto giudiziale deve far riferimento all’effettiva consistenza economico-patrimoniale della partecipazione; non è, infatti, idonea a soddisfare la predetta esigenza espositiva una rappresentazione contabile che non tenga conto delle variazioni dei titoli e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale o comunque un valore patrimoniale non corrispondente all’effettiva e attuale consistenza della partecipazione, determinando, per di più, un disallineamento rispetto alle scritture dell’Ente.
In tal senso, la giurisprudenza contabile ha costantemente evidenziato che trova applicazione, anche per la compilazione del conto giudiziale dei consegnatari di azioni, il principio contabile n. 6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, il quale, al fine di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della partecipazione - proporzionata all’andamento dell’ente partecipato - prescrive per la compilazione del conto del patrimonio che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, oppure, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali.
Tale impostazione riprende quanto già implicitamente previsto dall’art. 29 R.D. 827/1924, dal momento che “…i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle altre scritture contabili dell’Ente pubblico, primo fra tutte lo stato patrimoniale del bilancio. Ne consegue che la consistenza e il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo
(commisurato al patrimonio netto) effettivamente utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell’Ente pubblico, contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella nota integrativa al bilancio (….) e che esclude in nuce la possibilità di valutare le partecipazioni al valore nominale” (in tali termini, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n.
83/2025).
7. Alla luce di quanto sopra considerato, le plurime irregolarità, già riportate dal magistrato istruttore del conto e riscontrate in atti, non consentono di ritenere regolare il conto in esame.
Nel dettaglio:
a) l’indicazione di un numero non corretto della consistenza delle azioni di Acqua Venete S.p.A possedute dal Comune di Ospedaletto UG (PD)
all’inizio e al termine della gestione;
b) l’indicazione del valore della partecipazione secondo il criterio nominale all’inizio della gestione;
c) l’indicazione di un valore patrimoniale non aggiornato alle risultanze contabili della società al termine della gestione, allorquando i dati aggiornati erano già a disposizione dell’Ente e potevano essere acquisiti dall’agente contabile, su cui grava l’autonoma responsabilità di esporre dati corretti e veritieri nel conto giudiziale, essendo suo esclusivo interesse quello di esimersi dalle relative responsabilità;
d) la discrepanza riscontrabile tra i valori indicati nel conto giudiziale del consegnatario dei titoli e quelli di cui al conto del patrimonio dell’Ente.
8. Costituisce, ancora, irregolarità del conto, di rilievo non solo formale, la mancanza di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare i fatti gestionali di due distinte e successive gestioni), la cui redazione è prescritta dall’art. 26 del DPR n. 254/2002, ai sensi del quale: “In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste”.
Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924) hanno, infatti, la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: “La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”).
La mancanza del passaggio di consegne comporta, dunque, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, che alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianchi quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale entrambi sono chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui gli stessi si sono prodotti (cfr. per tutte, Sez. Veneto, sent n. 160/2024) .
È, dunque, interesse specifico degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.
9. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti, Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
10. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32600 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto n. 65685 reso da RT NZ quale consegnatario delle azioni del Comune di Ospedaletto UG (PD) per l’esercizio 2019, periodo 17 giugno - 31 dicembre 2019, depositato il 26 maggio 2020 e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
OB AN TA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)