Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1537 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(avv. Nicola Gervasi) Parte_1
appellante
E
, in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1
appellata
E
, quale erede di Controparte_2 Persona_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Lavoro domestico.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 18.1.2020 al tribunale di Cosenza, ha dedotto: a) Parte_1
di aver lavorato come collaboratrice domestica e badante convivente dal 10 febbraio al 12 dicembre 2019 alle dipendenze di e della figlia Persona_1 Controparte_1
ma di essere stata formalmente assunta solo dalla prima e solo dal 19 aprile 2019; b) di aver
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c) di aver percepito una retribuzione (comprensiva di tredicesima e t.f.r.) inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro domestico;
d) di non aver fruito di ferie;
e) di non aver percepito l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, né le maggiorazioni per il lavoro straordinario, diurno e notturno, prestato. Ha perciò rivendicato da entrambe le convenute il pagamento, per gli anzidetti titoli, della somma complessiva di 21.632,35 euro, oltre accessori di legge e spese di lite.
2. Il tribunale, nella resistenza delle convenute e all'esito della prova testimoniale escussa, ha rigettato il ricorso e regolato le spese in base alla soccombenza. Ha ritenuto: a) che non sia provato il ruolo datoriale di e cioè che sia stata lei ad Controparte_1
instaurare il rapporto di lavoro con la ricorrente, a gestirlo o a porvi termine;
b) che il salario corrisposto alla ricorrente prima della sua formale assunzione sia adeguato alla prestazione resa, perché non è provato un orario di lavoro eccedente quello che è stato ripagato nella misura documentata, che è superiore a quella dedotta in ricorso;
c) che sia indimostrato, alla stregue delle testimonianze raccolte, il superamento dell'orario contrattuale di lavoro;
d) che siano stati correttamente commisurati gli importi erogati alla ricorrente per tredicesima e t.f.r.; e) che l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata rivendicata assumendo che il rapporto è cessato il 12.12.2019, ma è documentato, invece, che il licenziamento è stato formalizzato il 25.1.2020 e la somma erogata alla ricorrente in quell'occasione ricomprende anche quanto le spetta per ripagarla delle ferie non godute.
3. La ricorrente ha appellato la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati, riproponendo altresì le richieste di prova testimoniale e di consulenza tecnica contabile che il tribunale non ha accolto.
4. Hanno resistito le appellate che hanno chiesto il rigetto del gravame.
5. La Corte ha disposto l'audizione dell'unica testimone attorea ) Testimone_1
che il tribunale non aveva sentito e ha ammesso gli appellati a prova contraria.
6. Il processo è stato interrotto a seguito della morte di ed è Persona_1
stato riassunto nei confronti dei suoi eredi: i figli e Controparte_1 CP_2
i quali si sono costituiti con la medesima procuratrice e hanno chiesto il rigetto
[...]
del gravame.
Pag. 2 di 6 7. La Corte ha dichiarato l'appellante decaduta dalla prova testimoniale ammessa;
ha sentito l'unica teste citata dagli appellati;
ha disposto la Controparte_3 trattazione dell'udienza di discussione nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, acquisite le note prodotte da entrambe le parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
8. L'appello è infondato.
9. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale le ha addebitato di non aver dimostrato le circostanze poste a fondamento delle sue rivendicazioni creditorie, ma, al contempo, ha ignorato le reiterate sue richieste di escutere anche l'ultima testimone che aveva addotto per dar prova di quelle stesse circostanze.
10. Sennonché, ammessa da questa Corte (con ordinanza del 2.2.2023) a citare quella testimone e autorizzata (con ordinanza del 5.6.2023) a rinnovare la citazione che non era andata a buon fine, l'appellante è incorsa in decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c., perché non ha provato di aver effettuato alcun nuovo tentativo di citare la medesima testimone.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna tre diversi capi della sentenza.
11.1. In primo luogo, censura il capo con cui il tribunale ha disconosciuto il ruolo datoriale di In particolare: a) sostiene che tale ruolo, invece, emerga Controparte_1
“con palmare evidenza” dalla deposizione della stese la quale (avendone Testimone_2
avuto diretta contezza) ha indicato la come colei che ha assunto l'appellante, CP_1 che la pagava, che l'ha licenziata per telefono;
b) lamenta che il tribunale abbia immotivatamente giudicato inattendibile la teste, trascurando che la sua deposizione trovi riscontro nella testimonianza di in ordine alle circostanze del licenziamento;
CP_4
c) denuncia, per converso, l'irrilevanza e l'inattendibilità delle deposizioni dei testimoni di controparte, e;
d) ribadisce che, del resto, il ruolo datoriale Tes_3 Testimone_4
della sia stato riconosciuto nella stessa memoria di costituzione delle CP_1
convenute.
11.2. In secondo luogo, l'appellante censura l'affermazione del tribunale secondo cui essa non avrebbe contestato le ricevute di pagamento del salario relativo alle prestazioni lavorative che ha reso nei mesi precedenti la sua formale assunzione.
Pag. 3 di 6 11.3. In terzo luogo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i documenti prodotti dalle convenute (ma da lei “mai riconosciuti”) comprovino l'intervenuto pagamento degli emolumenti che essa rivendica a titolo di tredicesima mensilità, di t.f.r., di indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non godute. Lamenta che, a tal fine, il tribunale abbia erroneamente prestato adesione al dato formale dell'orario contrattualizzato, senza però considerare la maggiore durata oraria della sua prestazione lavorativa su cui aveva puntualmente riferito la teste Testimone_5
12. Il motivo, nelle sue plurime articolazioni, non merita accoglimento.
13. Deve infatti constatarsi, per quanto attiene al primo profilo di censura, che il riconoscimento della veste datoriale di assume rilevanza solo in Controparte_1
quanto consente di identificarla, in solido con la defunta madre, quale titolare delle obbligazioni di cui l'appellante rivendica l'adempimento. Ma il tribunale ha disconosciuto l'esistenza di tali obbligazioni inadempiute. E lo ha fatto per un duplice e concorrente ordine di ragioni, ossia perché: 1) ha ritenuto che non sia provato che la ricorrente ha reso prestazioni lavorative eccedenti quelle per le quali ha già ricevuto il giusto compenso;
2) ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle convenute dimostri l'intervenuto pagamento di tale compenso. Queste due statuizioni formano oggetto dei restanti profili di censura.
14. Sennonché, si conviene col tribunale: 1) che dalle testimonianze escusse non emerge la prova che la ricorrente abbia lavorato per il numero di ore giornaliere per cui rivendica il compenso;
2) che i documenti acquisiti comprovano i pagamenti che invece l'appellante nega di aver ricevuto.
15. La prima statuizione resiste alle censure dell'appellante perché le dichiarazioni di unica testimone che di quell'eccedenza lavorativa ha riferito (in termini Persona_2
di estensione oraria della prestazione e di maggiore durata del rapporto di lavoro), meritano il giudizio di inattendibilità che il tribunale ha riservato loro. Ciò in quanto la testimone: a) per un verso, si è detta a conoscenza della durata oraria della prestazione perché è amica della ricorrente (“sono amica della ricorrente e per questo motivo so che ha lavorato tutti i giorni anche durante le feste”), così individuando quest'ultima come fonte delle sue informazioni al riguardo e, pertanto, rendendo una inutilizzabile testimonianza de relato actoris; b) per altro verso, in merito alla durata del rapporto di lavoro, ha dichiarato che la ricorrente aveva iniziato a lavorare “dal gennaio” del 2019 (e tanto sapeva perché era stata lei stessa ad occuparsi “degli adempimenti per l'assunzione”), così però ponendosi in
Pag. 4 di 6 contrasto con le allegazioni della medesima ricorrente relative al fatto che il rapporto di lavoro era iniziato a febbraio di quello stesso anno;
c) per altro verso ancora, ha riferito che la ricorrente era stata licenziata per telefono da senza però indicare Controparte_1
come sia venuta a conoscenza della circostanza (se le sia stata riferita dalla ricorrente o se essa abbia ascoltato la telefonata) e, soprattutto, contraddicendo la ricorrente che, come ha già rimarcato il tribunale, ha attribuito ad entrambe le convenute la paternità dell'atto espulsivo non facendo peraltro alcuna menzione della sua comunicazione telefonica.
16. D'altronde, quell'unica testimonianza che l'appellante invoca a sostegno delle proprie allegazioni concernenti l'esecuzione di una prestazione lavorativa superiore a quella retribuitale è contraddetta non solo dalle testimonianze addotte dalle convenute in primo grado (delle quali l'appellante denuncia apoditticamente l'inattendibilità, omettendo però di indicare le ragioni che dovrebbero renderle sospette), ma anche dall'ulteriore testimonianza raccolta in appello, che ha smentito il diuturno impegno lavorativo dell'appellante in termini capaci di giustificare il surplus retributivo che rivendica. La contraddittorietà delle testimonianze escusse si riflette in danno della parte attrice su cui grava l'onere della prova.
17. La seconda statuizione (relativa alla prova degli emolumenti riscossi dalla lavoratrice e che il tribunale ha giudicato sufficienti a ripagarla della prestazione lavorativa effettivamente resa) resiste alle censure dell'appellante perché essa si limita a sostenere di non aver riconosciuto i pagamenti documentati dalle controparti, ma non contraddice il rilievo – dirimente – che il tribunale ha ascritto all'intervenuta quietanza di quegli stessi pagamenti. Non nega, invero, di aver quietanzato le relative ricevute e, soprattutto, non risulta aver tempestivamente disconosciuto le sottoscrizioni ad esse apposte.
18. Deve dunque concludersi che (a) l'assenza di prova del maggior impegno lavorativo che l'appellante pone a fondamento delle sue rivendicazioni e (b) la mancata dimostrazione che gli emolumenti percepiti siano insufficienti a ripagarla delle prestazioni lavorative di cui ha dato prova giustificano l'impugnata pronuncia di rigetto.
19. A ciò deve aggiungersi la genericità (e dunque l'inammissibilità) delle censure che l'appellante riserva alle motivazioni con cui il tribunale le ha negato l'indennità sostitutiva (1) delle ferie e (2) del mancato preavviso.
19.1. Ed invero, l'appellante non smentisce con argomentazioni puntuali quanto il tribunale ha constatato in ordine all'imputabilità alla prima voce debitoria della maggior
Pag. 5 di 6 somma che le è stata corrisposta al momento della cessazione del rapporto, in data
25.1.2020, che è superiore all'importo del suo salario mensile.
19.2. Né contraddice quanto il tribunale ha evidenziato in merito al lasso temporale tra la data del 12.12.2019, in cui essa deduce di aver ricevuto la comunicazione orale di licenziamento, e la data del 25.1.2020, in cui il licenziamento è stato formalizzato, determinando, solo allora, la cessazione del rapporto di lavoro. Alla stregua delle sue stesse allegazioni (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo), quel lasso temporale è infatti superiore alla durata del preavviso di licenziamento contrattualmente prevista.
20. Ne consegue il rigetto dell'appello.
21. Le spese del grado seguono la soccombenza.
22. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 13.12.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1929/21, pubblicata in data 3.11.2021, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida in tremila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 11/01/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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