Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8148/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.8148 del Ruolo Generale per l'anno 2014
promosso da
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Aldo ed Anna Maria De Montis, che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine dell'atto di citazione attore
contro
(CF ) - in proprio e quale legale rappresentante in carica Controparte_1 C.F._2
di (PI - e (CF ), CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Franco Pilia, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.12.2014
convenuti
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 27.5.2022) voglia il Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: (A) IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e pagina 1 di 11
[...]
(oggi, a seguito di fusione per incorporazione, , con riferimento al diritto Controparte_4 CP_2
di proprietà sull'immobile sito in Cagliari, via S'Ecca Manna 12, distinto in catasto alla sezione A,
foglio 18, part.916, sub.16, piano S1/T, vani 5; 2) per l'effetto, ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Cagliari il ripristino della precedente intestazione in favore di e Parte_2
per esso dei suoi figli ed eredi legittimi e (e suoi aventi causa) per Parte_1 Persona_1
quote uguali (e, segnatamente, proprietario per ½, e Parte_1 Controparte_1 CP_3
proprietari ciascuno della quota ideale di ¼, in quanto eredi di ); 3) per
[...] Persona_1
l'effetto, disporre la divisione del predetto immobile tra i signori (proprietario per ½) Parte_1
e (proprietari ciascuno della quota ideale di ¼, in quanto eredi di Controparte_1 Controparte_3
) mediante attribuzione a ciascuno di essi di una sua porzione corrispondente al diritto Persona_1
vantato sul bene indiviso, ovvero, per l'ipotesi in cui ne fosse accertata la non comoda divisibilità,
mediante attribuzione della corrispondente quota sul prezzo che verrà ricavato dalla sua vendita;
4)
con vittoria di compensi professionali e spese, ivi comprese quelle forfettarie e gli accessori di legge del presente procedimento e di quello di istruzione preventiva che ne ha preceduto l'instaurazione (RG
6811/2013), quanto ai rapporti con (5) con spese di divisione a carico della massa e dei CP_2
convenuti, quanto a quelle relative alla fase processuale in decisione in rapporto alla domanda di cui ai superiori punti 1) e 2); (B) IN VIA SUBORDINATA e cautelativa si insiste in tutte le istanze proposte e non ammesse di cui alle memorie 183, co VI, n.2 e 3 cpc.
Nell'interesse dei convenuti (come da note ex art.127ter cpc depositate il 22.5.2023) perché il
Tribunale, contrariis reiectis, voglia: 1) in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità
delle domande attrici ai sensi del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal DL 69/2013, per omesso esperimento della obbligatoria procedura di mediazione;
2) nel merito: (a) in via principale: rigettare tutte le avverse domande poiché infondate, in fatto e in diritto;
(b) in via subordinata, salvo gravame,
nella denegata ipotesi che dovesse ritenersi la natura ereditaria dell'immobile per cui è causa:
pagina 2 di 11 procedere alla relativa divisione tra gli aventi diritto;
(c) con vittoria di spese e competenze di causa;
(3) in via istruttoria: disporre il richiamo del CTU a chiarimenti sulle circostanze già evidenziate dal
CTP di parte convenuta, ing. , e ribadite nel verbale d'udienza del 19.10.2017, alle quali Persona_2
il CTU non ha dato risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione notificati nel settembre 2014 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, e la per concludere come sopra indicato al punto (A) dopo aver
[...] Controparte_3 CP_2
dedotto che:
l'attore è proprietario per la quota ideale di ½ pro indiviso dell'immobile individuato al punto (A)1)
delle conclusioni, attualmente intestato a a seguito dell'illegittima variazione CP_2
dell'intestatario conseguente alla parimenti illegittima presentazione in data 6.8.2008, da parte di
[...]
(successivamente incorporata a seguito di fusione in , del modello unico Controparte_4 CP_2
informativo di aggiornamento degli atti catastali (n.1/2008 protocollo CA 418636), recante quale giustificazione “recupero di situazione pregressa” e quale motivazione “recupero di una u.a.u.
erroneamente non inserita nella denuncia di variazione D00611/1999 per divisione ex sub.8”;
tale variazione dell'intestazione catastale è illegittima perché non ne aveva titolo, Controparte_4
atteso che contrariamente a quanto indicato a supporto della domanda inoltrata al catasto il predetto immobile non costituiva - né ha mai costituito - parte dell'asserito originario sub.8, pervenuto a
[...]
in forza di atto di vendita del 28.12.1982 a rogito notaio (rep.6505), così che il suo CP_4 Per_3
mancato inserimento nella denuncia di variazione 0100611/1999 “per divisione sub.8” non costituiva un “errore”, come invece sostenuto dalla controparte;
al riguardo va infatti precisato quanto segue:
oggetto del richiamato atto di vendita - come da rettifica a rogito Notaio del 14.12.1998, Per_3
rep.32987 - era il diritto di proprietà sull'appartamento “di vani 10 e servizi, sito in Cagliari nel pagina 3 di 11 Corso Vittorio Emanuele n.325”, ossia sulle unità distinte in catasto al Foglio 18, mappale 916, sub 7,
piano II, di vani 6, ed al Foglio 18, mappale 916, sub 8 e mappale 4247, piano 1-2, di vani 5;
a seguito di variazione catastale del 2.3.1999, n.D0061.1/1999, derivante da “diversa distribuzione spazi interni e ristrutturazione”, dalle particelle 916 sub 8 e 4247 del Foglio 18 sono originate le particelle 916 sub.11, 12, 13, 14 e 15;
dall'esame del rogito del 28.12.2982 e del successivo atto di rettifica risulta inequivocabilmente Per_3
come non vi fosse inclusa l'unità immobiliare di cui si controverte, ovvero quella edificata su parte del sedime distinto in catasto al Foglio 18 mappale 6597 (ex 219/d), oggi censita nel Catasto Fabbricati
del Comune di Cagliari al Foglio 18, mappale 916 sub.16;
il predetto immobile, al pari di quelli oggetto di cessione in favore di apparteneva in Controparte_4
piena proprietà a , padre e dante causa dell'attore per successione legittima: in Parte_2
particolare, la proprietà del sedime su cui esso venne edificato (e, pertanto, l'unità immobiliare che sullo stesso sorge) è pervenuto a in esito alle vicende di seguito descritte: a) con Parte_2
rogito notaio del 10.4.1926 (rep.47547, trascritto il 15.5.1926 a vol.1545/141) Persona_4
ha venduto l'area sita in Cagliari, quartiere Stampace, retrostante Persona_5 Controparte_5
alle case che fanno fronte al Corso Vittorio Emanuele, di forma quasi rettangolare di mq 185,25, da stralciarsi dalla più estesa area distinta in catasto al foglio 18, part.910, descritta nell'elaborato planimetrico allegato a quell'atto e circoscritta fra le lettere A, B, C e D: area attualmente censita al
Foglio 18, mappale 6597 (ex 910/D) a seguito di frazionamento del 3.12.1934 n.1180.1/1934; b) il
13.1.1955 (o ) è deceduta, lasciando a succederle il solo figlio Controparte_5 Per_6 Parte_2
(avendo il coniuge rinunziato all'eredità con atto ricevuto dal Cancelliere del
[...] CP_6
Tribunale di Cagliari l'11.3.1955, trascritto il 28.3.55 a vol.2919/181);
il 24.11.1988 è deceduto “ab intestato” in Cagliari, lasciando a succedergli per Parte_2
quote uguali i figli e;
Parte_1 Persona_1
quest'ultima è deceduta in Cagliari il 10.1.2007, lasciando a succederle i figli e Controparte_3
pagina 4 di 11 (avendo il coniuge rinunciato all'eredità); Controparte_1 Persona_7
per quanto esposto l'immobile di cui si controverte, non avendo costituito oggetto del richiamato atto di vendita del 1982 né essendo stato oggetto di atti di disposizione da parte di , Parte_2
ancorchè non indicato, per mero errore, nella dichiarazione di successione di quest'ultimo è pervenuto in proprietà per la quota indivisa di ½ ciascuno ai suoi due unici figli ed eredi, e Parte_1
, alla quale sono ora succeduti i suoi eredi, e Persona_1 Controparte_1 CP_3
i fratelli e hanno disposto del predetto bene concedendolo in comodato agli zii Parte_1 Per_8
e (nota , che a tutt'oggi vi abitano a quel titolo;
Persona_9 Parte_3 Per_10
risulta quindi di tutta evidenza l'illegittimità dell'iniziativa assunta da della quale Controparte_4
intenderebbe comunque profittare avendo temerariamente disatteso le richieste di CP_2
intervento per il ripristino della corretta intestazione formulate dall'attore ed essendosi opposta al riconoscimento della comproprietà dello stesso per la quota di ½ pro indiviso;
l'attore, avendo promosso con esito negativo il procedimento di mediazione, ha pertanto interesse a che, accertati l'illegittimità ed invalidità della variazione catastale ed i propri diritti dominicali sull'immobile per cui è causa, ne sia disposta la divisione mediante attribuzione a ciascuna parte di una porzione (o di una percentuale del prezzo di vendita) corrispondente alle quote indicate (½ l'attore e ¼ ciascuno i convenuti . CP_1
I convenuti - tempestivamente costituiti per concludere come indicato in epigrafe ai punti 1) e 2) -
hanno eccepito e dedotto che:
la domanda è improcedibile, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.28/2010 (come modificato dal D.L.
69/2013), per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ivi previsto: l'attore, infatti,
come risulta dalla “copia verbale di mediazione negativo” di cui al suo doc.23 ha esperito la suddetta procedura unicamente nei confronti di con la conseguenza che rispetto ai Grilletti la CP_2
condizione di procedibilità non è stata rispettata;
nel merito le domande del sono infondate;
Pt_1
pagina 5 di 11 l'attore, che sino al 18/07/2007 era socio della ha sempre saputo che l'unità Controparte_4
immobiliare per cui è causa, attualmente distinta al foglio 18, mapp.196, sub.16, apparteneva per intero a detta società - ora divenuta a seguito di fusione per incorporazione -, la quale CP_2
l'aveva acquistata da con l'atto di vendita del 28.12.1982 (rogito notaio Parte_2 Per_3
rep.3605), contestualmente acquisendone anche il pieno ed esclusivo possesso: oggetto del predetto rogito, infatti, era non soltanto l'unità immobiliare oggi rivendicata dall'attore, ma l'intero corpo di fabbrica allora censito in catasto al foglio 18, mapp.196, sub.7, e la relativa area di sedime, con tutte le pertinenze ed accessori;
dopo la suddetta vendita, pertanto, all'interno dell'edificio in questione è Parte_2
rimasto proprietario unicamente del garage di 30 mq. al piano terra censito al foglio 18, particella
2111, ovvero dell'unico cespite che proprio l'attore ha indicato nella dichiarazione di successione del padre;
che quella sopra descritta fosse la effettiva, pacifica e mai contestata situazione dominicale dell'interno del fabbricato originariamente di è confermato anche dal Parte_2
comportamento tenuto successivamente alla vendita e all'apertura della successione dai suoi eredi e aventi causa, manifestatosi attraverso una serie di atti negoziali e successori ai quali ha partecipato direttamente e personalmente;
in particolare: Parte_1
dopo il decesso di i suoi eredi, ossia i figli e , Parte_2 Parte_1 Persona_11
hanno stipulato con l'atto di rettifica a rogito del notaio dell'11.12.1998 Controparte_4 Per_3
(rep.32987), col quale hanno precisato e chiarito che oggetto del precedente rogito del 28.12.1982 era l'intero appartamento facente parte del fabbricato, composto di dieci vani catastali, confinante con vano scala e proprietà , identificato catastalmente al foglio 18, mappale 916, subalterni 7 e CP_7
8;
il 18/07/2007 è receduto dalla società di famiglia di cui era socio Parte_1 Controparte_4
col 33,334% del capitale sociale (il 66,666% del quale era di marito di Persona_7 Pt_1
pagina 6 di 11 e padre degli odierni convenuti): dal relativo verbale dell'assemblea (rogito Per_12 Per_3
Con rep.48494) risulta che la ha assegnato al socio receduto, a tacitazione dei diritti spettantigli per la sua quota di € 292.331,12, tre appartamenti, di cui uno sito in via Einaudi e due nel corso Vittorio
Emanuele II, facenti parte del fabbricato con accesso dal n.289, rispettivamente censiti al foglio 18,
mappale 916, sub.7 e 14;
nella stessa data l'attore è pure uscito dalle , GARAN, ST Remy Confezioni e Posch, CP_2
ottenendo diversi immobili in cambio della cessione delle relative quote;
nel 2009, infine, ha inteso addivenire con i nipoti e alla Parte_1 Controparte_3 CP_1
definitiva divisione dei beni relitti da e a tal fine: il 27/01/2009 ha presentato la Parte_2
dichiarazione di successione, nella quale come già detto ha inserito come unico cespite il garage di 30
mq. distinto al foglio 18, particella 2111; il 15/04/2009 ha sciolto tale comunione attraverso la stipula dell'atto di vendita a rogito notaio rep.51226, col quale i citati nipoti gli hanno ceduto il loro Per_3
50% del predetto garage;
occorre poi rilevare che la aveva provveduto a far rettificare l'intestazione a proprio Controparte_4
favore dell'unità immobiliare distinta al foglio 28 (rectius: 18), mappale 916, sub.16 (rinveniente dal precedente sub.8) fin dal 6/8/2008 (con atto n.1/2008 prot. CA418636) - quindi ben prima sia del rogito del 15/04/2009 sia della presentazione della dichiarazione di successione di Parte_2
-, nella piena consapevolezza che tale unità fosse di sua esclusiva proprietà e non ricadesse
[...]
nella successione del;
Parte_2
tale intestazione - contestata dall'attore in modo tanto improvviso quanto infondato con racc. del
19/06/2013 - è legittima anche in considerazione del fatto che il possesso dell'immobile in questione a far data dal 1982 è sempre stato pacificamente in capo alla Controparte_4
si contesta dunque che abbia mai acquistato “iure sucessionis” la proprietà e il Parte_1
possesso dell'immobile per cui è causa e, tantomeno, che lo abbia mai concesso in comodato alla signora ed al marito;
Parte_3 Persona_9
pagina 7 di 11 solo nella denegata e gravanda ipotesi che l'immobile fosse riconosciuto appartenere all'asse ereditario di se ne chiede la divisione tra gli aventi diritto. Parte_2
Alla prima udienza il GI ha assegnato il termine per esperire il procedimento di mediazione nei confronti di tutte le parti, dando atto che quello documentato dall'attore è stato esperito esclusivamente con la CP_2
Alla successiva udienza, avendo l'attore documentato col deposito del relativo verbale l'avvenuto esperimento con esito negativo del suddetto procedimento, sono stati assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, cpc.
Con le prime memorie ex art.183 cpc, depositate di soli convenuti, questi ultimi hanno sostanzialmente confermato le precedenti difese e ulteriormente dedotto (tra l'altro) che con gli atti “negoziali e successori” già citati in comparsa ed i nipoti e hanno ormai Parte_1 CP_1 Controparte_3
definito ogni rapporto comune, sia immobiliare che societario, tanto da non avere più nulla da pretendere reciprocamente, avendo cosi rinunziato ad ogni nuova ed ulteriore pretesa.
Con le seconde memorie ex art.183 cpc - con cui entrambe le parti hanno formulato le rispettive istanze istruttorie ed integrato le originarie produzioni - l'attore ha ulteriormente dedotto (tra l'altro): che con gli atti negoziali indicati sono stati definiti esclusivamente gli aspetti societari, con la liquidazione/cessione delle quote del ai fratelli mentre nessuna transazione è Parte_1 CP_1
mai intervenuta sul patrimonio ereditario relitto da , e tantomeno con riferimento Parte_2
all'immobile per cui è causa;
che nessuna rinuncia al diritto di proprietà su detto immobile è mai intervenuta o è in astratto ipotizzabile, attesa la sua incompatibilità con i principi e le norme che governano il trasferimento della proprietà immobiliare;
che l'11 agosto 2015 la comodataria Pt_4
ha rilasciato l'immobile per cui è causa a , riconsegnandogli le chiavi di
[...] Parte_1
accesso; che sfugge la ragione per cui controparte insista nella pregiudiziale eccezione di improcedibilità, atteso che la mediazione, ordinata dal giudice, è stata ritualmente introdotta e si è
negativamente conclusa (come documentato in atti).
pagina 8 di 11 La causa, istruita con documenti, CTU ed audizione di testimoni - anche nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva introdotto dall'attore con ricorso del 19.8.2013 (n.6811/2013 RG), nel quale è
stata assunta “a futura memoria” la testimonianza di - è stata spedita a sentenza sulle Parte_3
conclusioni in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
***
L'eccezione di improcedibilità, sulla quale i convenuti hanno insistito nelle loro conclusioni definitive,
è infondata: l'attore ha infatti documentato (con la produzione del verbale di del CP_8
27.2.2015, reso nel procedimento n.95/2015) di aver avviato nei confronti di tutti i convenuti, nei termini assegnati dal GI con l'ordinanza del 22.1.2015, il procedimento di cui al d.lgs. n.28/2010,
conclusosi con esito negativo.
Nel merito le domande formulate dall'attore ai capi 1) e 3) delle conclusioni indicate in epigrafe sono fondate per le medesime ragioni dal medesimo addotte e sopra riportate, che essendo confermate in fatto dall'istruttoria svolta ed essendo in linea, in diritto, con le norme in materia di proprietà
immobiliare e suo trasferimento (per atti tra vivi o per successione legittima) possono intendersi qui richiamate, in applicazione dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015.
Sinteticamente concordando con il può in particolare rilevarsi che la documentazione in atti e gli Pt_1
accertamenti svolti dal CTU - la cui relazione deve pure intendersi qui integralmente richiamata e condivisa perché fondata su accurate e documentate indagini, coerente con le risultanze documentali e catastali, ampiamente e congruamente motivata (anche con riferimento alle risposte alle osservazioni delle parti) ed esente da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica o giuridica - hanno integralmente confermato le sue allegazioni e, in particolare: a) che il maggiore immobile di cui faceva parte l'unità immobiliare per cui è causa, attualmente identificata in catasto al foglio 18, particella
8234, sub.16 (ex particella 916 sub 16), era originariamente appartenuto in via esclusiva a
[...]
, essendogli pervenuto il 5.5.1955 a seguito dell'atto di divisione dell'eredità di Parte_2 Per_13
pagina 9 di 11 alla quale aveva partecipato come erede della figlia della dante causa, (la Per_14 Controparte_5
quale lo aveva a sua volta acquistato con la sequenza di atti negoziali regolarmente trascritti dettagliatamente riportata dal CTU: vendita 27.12.1897; vendita 19.9.1901; donazione 9.11.1927); b)
che l'attuale particella 8234 sub.16 non è mai stata oggetto dell'atto di compravendita in favore di
[...]
del 28.12.1982, nemmeno a seguito della rettifica del 1998, ed è quindi rimasta nella CP_4
esclusiva proprietà di;
c) che, conseguentemente: alla morte ab intestato di Parte_2
quest'ultimo la proprietà della stessa unità immobiliare è stata acquistata per successione, per la quota di ½ pro indiviso ciascuno, dai suoi due figli e;
alla morte ab intestato di Parte_1 Persona_1
la sua quota si è trasmessa ai due figli attuali convenuti;
d) che è quindi illegittima la Persona_1
variazione dell'intestazione catastale ottenuta da con la richiesta del 6.8.2008 Controparte_4
(n.1/2008); e) che alla luce di tali evidenze documentali restano del tutto superflui i chiarimenti richiesti dai convenuti ed irrilevanti in senso contrario le deposizioni testimoniali acquisite e le difese dei medesimi convenuti incentrate: sul preteso riconoscimento da parte dell'attore dell'allegato trasferimento in capo a (che sarebbe comunque inidoneo all'acquisto della proprietà e Controparte_4
che non è stato comunque provato); sugli accordi raggiunti in ordine alla liquidazione delle quote delle srl dalle quali l'attore è receduto dopo il decesso del padre (trattandosi di vicende estranee alla presente controversia e sulla stessa ininfluenti); sull'asserito possesso esclusivo esercitato dal 1982 (che non ha ricevuto alcuna conferma istruttoria e risulta al contrario smentito dalle concordi deposizioni dei testi e . Parte_4 Tes_1 Testimone_2
Per quanto sopra deve essere sciolta la comunione tuttora esistente sull'immobile in esame,
appartenente per la quota di ½ ciascuno all'attore (da una parte) ed ai convenuti e Controparte_1
(dall'altra). CP_3
Sul punto la causa, non essendo ancora pronta per la decisione, deve essere rimessa in istruttoria, come da contestuale ordinanza, per verificare prima della prosecuzione delle operazioni di scioglimento della comunione il valore dell'immobile, la sua regolarità urbanistica e la sua divisibilità in due quote di pari pagina 10 di 11 valore (posto che la divisione va fatta “per stirpi”, senza ulteriori divisioni all'interno di ciascuna stirpe).
Deve essere invece rigettata la domanda proposta dagli attori al punto 2) delle conclusioni in epigrafe:
nulla deve e può essere infatti ordinato al responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare
dell'Agenzia del Territorio, posto che la presente sentenza costituisce di diritto titolo idoneo alla trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione, o alle opportune variazioni, indipendentemente da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali).
La regolamentazione delle spese del presente procedimento (e, conseguentemente, di quello di istruzione preventiva n.6811/2013 RG) deve essere rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
accerta e dichiara l'illegittimità della modifica dell'intestazione catastale dell'immobile in Cagliari, via
S'Ecca Manna, attualmente distinto in catasto alla sezione A foglio 18 particella 8324 sub.16 (ex particella 916 sub.16), di cui alla presentazione del 6.8.2008 (n.1/2008 prot. CA418636), essendo attualmente detto immobile - già appartenuto in via esclusiva a sino al suo Parte_2
decesso - di proprietà di , quale erede di (per la quota indivisa di Parte_1 Parte_2
½), e di e , quali eredi di , a sua volta erede di Controparte_3 Controparte_1 Persona_1 [...]
(per la restante quota di ½, ovvero per ¼ ciascuno); Parte_2
dispone lo scioglimento della sopra indicata comunione, rimettendo la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva;
Cagliari, 27 marzo 2025
Il giudice (dott. Antonio Dessì)
pagina 11 di 11