Ordinanza cautelare 9 ottobre 2015
Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza breve 18 novembre 2024
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 9406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9406 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09406/2025REG.PROV.COLL.
N. 08681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8681 del 2024, proposto da RO GI, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Comune di Sant’Antimo, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Di Spirito, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 6333 del 18 novembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Antimo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025, il consigliere CO DA;
udito per l’appellante l’avvocato CO Zaccone per delega dell’avvocato Luciano Costanzo e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Loredana Di Spirito per l’amministrazione appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dall’ordinanza del Comune di Sant’Antimo, VII settore urbanistica - edilizia privata, n. 7/Urb. del 9 marzo 2020, con cui è stata ordinata a RO GI la demolizione delle difformità edilizie relative a un manufatto di sua proprietà sito nel territorio comunale, in via Salerno, angolo via Portogallo, e distinto in catasto al foglio 6, particella n. 451;
b) dal provvedimento del Comune di Sant’Antimo, VII settore urbanistica - edilizia privata, prot. n. 27563 del 24 settembre 2024, con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del suddetto bene;
c) dal provvedimento del Comune di Sant’Antimo, VII settore urbanistica - edilizia privata, prot. n. 27666 del 25 settembre 2024, con cui è stata irrogata a RO GI la sanzione di euro 2.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per tardiva esecuzione dell’ordine di demolizione.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) a seguito di atto di successione dell’8 febbraio 2017 RO GI divenne comproprietario, insieme ai suo fratelli CO IO, RI e MA, di un immobile ad uso abitativo sito in Sant’Antimo (NA), in via Salerno, angolo via Portogallo (censito al catasto al foglio 6, particella 451), composto da un vano adibito a cucina e un vano adibito a camera da letto con annesso giardino, per una superficie di circa 106 metri quadrati;
b) a seguito di relativa segnalazione certificata di inizio attività protocollata in data 6 febbraio 2023, i fratelli CO, RI e MA GI provvidero alla demolizione delle difformità riscontrate, abbattendo l’ampliamento di 22 metri quadrati e la tettoia di 13 metri quadrati;
c) nel mese di aprile del 2023 RO GI, residente in [...], venne a conoscenza, tramite i fratelli, dell’ordinanza comunale del 9 marzo 2020 (già specificamente indicata al paragrafo 1), con cui l’ente locale aveva ingiunto la demolizione delle seguenti opere: « Sul confine Sud, in prosieguo all’unità immobiliare oggetto della DIA n. 115/99, si è riscontrato un ampliamento di circa mq 22,62 (5,20x4,35) con copertura inclinata dando luogo ad un’altezza media di circa mt 3,00 (1/2x2,70+3,30) per un volume di circa mc 67,86. In prosieguo a tale ampliamento è stata realizzata la sopra descritta tettoia di circa mq 13,00. Altresì, con riferimento alla planimetria catastale allegata alla DIA n. 115/99 si evince anche la fusione tra l’unità immobiliare oggetto di DIA con la porzione immobiliare posta sul confine Ovest ».
3. Con il ricorso n. 1869 del 2023 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, RO GI, precisato che dalla lettura dell’ordinanza di demolizione non era chiaro se il Comune di Sant’Antimo avesse inteso ingiungere la demolizione delle sole difformità riscontrate, già eliminate, oppure avesse ordinato la rimozione di tutto il corpo di fabbrica costituito dal piano terra occupante una superficie di circa 106 metri quadrati, ha domandato l’annullamento di detta ordinanza laddove fosse considerata repressiva dell’intero fabbricato, formulando un unico composito motivo compendiato in « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31. D.P.R. 6.6.2001 N. 380. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L. N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI ».
4. Successivamente, con atto di motivi aggiunti, l’interessato ha impugnato i sopravvenuti atti indicati alle lettere b) e c) del paragrafo 1, articolando tre motivi compendiati in « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 BIS E 21 NONIES DELLA L. N. 241 DEL 1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI. INGIUSTIZIA MANIFESTA », « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 6.6.2001 N. 380. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI. INGIUSTIZIA MANIFESTA » e « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 6.6.2001 N. 380. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETA’. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SOTTO ULTERIORE PROFILO », e ha veicolato anche istanza cautelare.
5. Il Comune di Sant’Antimo si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuta demolizione spontanea dell’abuso, sebbene tardiva, e l’inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa loro notificazione ai controinteressati, in quanto: a) il provvedimento di acquisizione la patrimonio comunale dell’area di sedime e la sanzione amministrativa pecuniaria sono stati emessi in esecuzione della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione seconda, n. 4605 dell’8 agosto 2024, con cui è stato accolto il ricorso di due soggetti avverso l’inerzia dell’amministrazione comunale sulle attività consequenziali all’ordinanza di demolizione; b) per difetto di interesse sulla domanda di annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria, non essendo il ricorrente destinatario del relativo provvedimento. Ha inoltre eccepito comunque l’infondatezza delle censure mosse contro il provvedimento di acquisizione.
6. Con l’impugnata sentenza in forma semplificata n. 6333 del 18 novembre 2024, il T.a.r. per la Campania, sezione seconda, ha dichiarato improcedibile il ricorso e inammissibili i motivi aggiunti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Sant’Antimo, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge.
6.1. In particolare, il collegio di primo grado ha affermato che « Il ricorso introduttivo è improcedibile in quanto le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione sono state rimosse. Di tale circostanza ha dato atto anche il difensore dei ricorrenti in sede di discussione camerale, ammettendo la perdita di interesse (…) I motivi aggiunti sono inammissibili, come eccepito dal Comune di Sant’Antimo nella memoria di costituzione. Infatti, RO GI non risulta tra i destinatari dell’ordinanza ingiunzione, che riguarda solamente i suoi fratelli. Pertanto, non vi è legittimazione all’impugnativa in questione, che il ricorrente ha proposto nonostante fosse evidente che non poteva farlo ».
7. Con ricorso ritualmente notificato in data 20 novembre 2024 e depositato in pari data, RO GI ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza e in particolare avverso la statuizione d’inammissibilità dei motivi aggiunti, articolando un unico motivo – esteso da pagina 6 a pagina 10 del gravame e rubricato « SULLA LEGITTIMAZIONE A RICORRERE. VIOLAZIONE DELL’ART. 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 100 C.P.C. ERROR IN PROCEDENDO - OMESSA PRONUNCIA » – e riproponendo le censure veicolate in primo grado con l’atto di motivi aggiunti. L’appellante ha altresì formulato domanda cautelare.
8. Il Comune di Sant’Antimo si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del gravame.
9. Con ordinanza cautelare n. 4870 del 21 dicembre 2024, questa sezione – « Rilevato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare le doglianze del ricorrente appaiono prima facie non implausibili con particolare riferimento alla possibile ammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado avverso il provvedimento comunale di acquisizione dell’area di sedime e ai potenziali vizi caratterizzanti detto provvedimento; osservato che nel bilanciamento degli opposti interessi è prevalente, in punto di periculum in mora , quello della parte privata alla conservazione del proprio diritto dominicale sul bene; reputato, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare in relazione al provvedimento di acquisizione del Comune di Sant’Antimo prot. n. 27563 del 24 settembre 2024, la cui efficacia esecutiva va dunque sospesa, a differenza dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 9 marzo 2020, impugnata con il ricorso introduttivo, la cui riscontrata sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dal T.a.r., stante la già intervenuta rimozione del manufatto, non è stata oggetto di censura in sede di gravame » – ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e di conseguenza l’efficacia esecutiva provvedimento prot. n. 27563 del 24 settembre 2024 di acquisizione al patrimonio comunale del bene immobile oggetto di causa; ha inoltre compensato tra le parti le spese processuali della relativa fase.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 ottobre 2025.
11. In limine litis , va precisato che il capo della sentenza di primo grado che dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado non è stato impugnato, sicché su di esso si è formato giudicato interno. Per la medesima ragione, stessa sorte spetta alla dichiarazione d’inammissibilità dei motivi aggiunti nella parte inerente all’impugnazione della sanzione pecuniaria.
11.1. In via pregiudiziale, si rileva che l’ente appellato non ha riproposto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata notificazione ai controinteressati, non vagliata dal T.a.r. (siccome evidentemente assorbita dalla dichiarata inammissibilità per difetto d’interesse), sicché detta eccezione deve intendersi rinunciata ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo.
12. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Innanzi tutto va precisato che l’interessato ha impugnato in primo grado tramite motivi aggiunti due provvedimenti del Comune di Sant’Antimo: il provvedimento del 24 settembre 2024 di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale e il provvedimento del 25 settembre 2024 di irrogazione della sanzione di euro 2.000 per tardiva esecuzione dell’ordine di demolizione.
Ciò posto, se, da un lato, come correttamente rilevato dal T.a.r., RO GI non era legittimato, siccome non destinatario del relativo provvedimento lesivo, a ricorrere avverso la sanzione pecuniaria (il che è stato affermato anche dall’appellante nel libello d’impugnazione), d’altro lato, egli era legittimato a ricorrere contro il provvedimento di acquisizione del bene, di cui era comproprietario. Tuttavia la pronuncia di primo grado si è incentrata in motivazione sulla circostanza che il ricorrente non fosse destinatario della sanzione, attraendo, però, nell’inammissibilità tutti i motivi aggiunti, anche, quindi, con riferimento al provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, era indicato espressamente tra i destinatari anche RO GI.
Pertanto l’appellante era legittimato a proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di acquisizione tanto da punto di vista formale, siccome destinatario dell’atto, quanto sul versante sostanziale, in quanto comproprietario del bene oggetto di acquisizione a titolo originario.
Ne deriva l’ammissibilità dei motivi aggiunti nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento del Comune di Sant’Antimo prot. n. 27563 del 24 settembre 2024.
14. Come già evidenziato, l’appellante ha riproposto le tre censure veicolate, tramite i motivi aggiunti, avverso il provvedimento acquisizione.
Stante la riscontrata ammissibilità dei motivi aggiunti nella parte inerente all’impugnazione del provvedimento prot. n. 27563 del 24 settembre 2024, devono, quindi, essere vagliate le riproposte doglianze, senza rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. (come interpretato dalla sentenza dell’adunanza plenario di questo Consiglio di Stato n. 16 del 20 novembre 2024), in quanto, alla luce della complessità della vicenda e della sua evoluzione processuale e delle difese delle parti non poteva considerarsi palese la sussistenza dell’interesse a impugnare il predetto provvedimento comunale.
15. In ossequio all’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 5 gennaio 2015 n. 5, nonché Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242), che consente di derogare all’ordine di esame delle questioni proposte, deve essere analizzato direttamente il secondo motivo, che è fondato.
15.1. In proposito vanno puntualizzati una serie di elementi d’interesse della vicenda.
Con ordinanza n. 7/Urb del 9 marzo 2020 il Comune ha ingiunto la demolizione degli abusi ai soli RI, MA e CO GI, e non a RO GI. Due coniugi, in qualità di proprietari di una porzione immobiliare attigua a quella dei signori GI, con atto di diffida del 19 ottobre 2022 hanno sollecitato il Comune di Sant’Antimo « all’adozione degli atti conseguenti al provvedimento sanzionatorio rimasto ineseguito, ivi compresi quelli necessari alla materiale esecuzione della demolizione delle opere abusive non spontaneamente rimosse dai responsabili » e, in assenza di riscontro, hanno proposto il ricorso n. 5657 del 2022 dinanzi al T.a.r. per la Campania, senza notificarlo a RO GI (peraltro correttamente, siccome questi non era tra i destinatari dell’ordinanza di demolizione), chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Con la sentenza n. 1335 del marzo 2023, il T.a.r. per la Campania, sezione seconda, ha dichiarato « l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Sant’Antimo sulla diffida del 19.10.2022 dei ricorrenti » e ordinava al predetto ente « di portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi edilizi sfociato nella citata ingiunzione di demolizione (…) entro sessanta giorni », nominando “ per l’ipotesi di ulteriore inadempienza (…) il Prefetto di Napoli - con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario - (…) quale commissario ad acta ». Tuttavia, prima di tale sentenza e precisamente in data 6 febbraio 2023, CO, RI e MA GI avevano già provveduto a demolire gli abusi. Detta demolizione, però, è stata ritenuta parziale dai vicini, i quali, in data 15 aprile 2024, hanno chiesto al T.a.r. la sostituzione del commissario ad acta ; successivamente, a fronte dell’attestazione del Comune di Sant’Antimo del 30 maggio 2024, da cui emergeva la totale ottemperanza all’ordine di demolizione, i vicini hanno chiesto di disporsi l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, siccome la demolizione era stata comunque tardiva. Con la già citata sentenza n. 4605/2024, il T.a.r. per la Campania ha reputato « non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente volta ad ottenere la demolizione dell’intero corpo di fabbrica », siccome « risulta (…) che i controinteressati [signori RI, MA e CO GI] abbiano provveduto con CILA del marzo 2023 alla demolizione dell’ampliamento sul confine sud e della tettoia », ha preso atto che la demolizione era « intervenuta tardivamente, dopo il decorso dei 90 giorni e quindi dopo l’acquisizione ope legis delle opere abusive e della relativa area di sedime » e ha specificato che il Comune deve procedere alla formalizzazione del provvedimento di acquisizione e alla sua trascrizione nonché ad irrogare la sanzione di cui all’art. art. 31, comma 4- bis , del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,« in quanto la demolizione è avvenuta tardivamente e quando le opere erano già divenute di proprietà comunale ».
15.2. Tanto precisato, i due soggetti proponenti il ricorso n. 5657 del 2022 non sono controinteressati di RO GI, non avendolo evocato in tale giudizio e non essendo comunque quest’ultimo destinatario dell’ordinanza del 7 marzo 2020 (la quale, invero, non soltanto non gli è stata notificata ma, in via dirimente, non è stata emessa nei suoi confronti, non comparendo egli tra i destinatari del provvedimento).
Pertanto (ribadito che la relativa eccezione d’inammissibilità non è stata riproposta dall’amministrazione comunale), in ogni caso, i motivi aggiunti non dovevano essere notificati ai suddetti soggetti.
Inoltre, la sentenza n. 4605/2024, a cui il Comune ha inteso dare esecuzione con il provvedimento prot. n. 27563 del 24 settembre 2024, non è opponibile all’appellante, in quanto non evocato in giudizio. Sul punto va evidenziato che RO GI non è stato pretermesso in tale giudizio, poiché egli non era destinatario della presupposta ordinanza di demolizione e, quindi, non doveva essere parte del processo.
In sostanza, l’appellante è estraneo all’ordinanza di demolizione del 9 marzo 2020 (formalmente, siccome non gli è stata notificata, e soprattutto e in modo pregiudiziale, sostanzialmente, in quanto non è indicato tra i suoi destinatari) ed è estraneo al giudizio n. 5657/2022 presso il T.a.r. per la Campania da cui sono gemmate le sentenze numeri 1335/2023 e 4605/2024 (formalmente, siccome non evocato, e sostanzialmente, non essendo destinatario dell’azione amministrativa oggetto di quel giudizio).
RO GI, non avrebbe mai potuto prestare ottemperanza all’ingiunzione a demolire non avendo mai avuto alcuna comunicazione al riguardo, sicché egli non può subire gli effetti della sanzione ablatoria, non essendo stato posto nelle condizioni di ottemperare al provvedimento comunale.
Peraltro la sanzione ablatoria non è stata parcellizzata tra proprietari pro quota dell’unitario immobile, sicché essa colpisce comunque, a prescindere dai destinatari dell’atto, tutti i comproprietari e nel caso di specie RO GI, sebbene non indicato tra i destinatari del provvedimento di acquisizione (così come non lo era in quello di ingiunzione di demolizione). Da tale situazione di indivisibilità degli effetti dell’acquisizione emerge anche il suo interesse a impugnare il provvedimento di acquisizione prot. n. 27563 del 24 settembre 2024, ancorché a lui non diretto e ovviamente non notificato.
In tal senso, questo Consiglio ha più volte affermato, in tema di lottizzazione abusiva, ma con principio valevole in generale per la repressione degli abusi e l’acquisizione al patrimonio comunale (da cui il Collegio non intende discostarsi), che l’omessa notificazione a uno dei comproprietari del provvedimento repressivo « non incide sulla [sua] legittimità (…) ma unicamente sulla sua efficacia, determinandone l’inopponibilità al comproprietario pretermesso, ed eventualmente incidendo sull’opponibilità della successiva acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale (questione, quest’ultima, che in ogni caso deve essere lo stesso soggetto pretermesso a far valere » (Cons. Stato, sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6065; negli stessi termini Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2019, n. 3215 e sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 26).
In definitiva, ferma restando la legittimità dell’ordinanza di demolizione (che può essere validamente emessa nei confronti anche di non tutti i comproprietari) e il cui relativo ricorso è comunque stato dichiarato improcedibile con statuizione non impugnata, il provvedimento di formale acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime (atto di tipo ricognitivo di un intervenuto acquisto automatico ope legis , ma non nei confronti dell’appellante) e di un’ulteriore area (in tale segmento l’atto è di tipo sostanziale, in quanto non sussiste un automatismo, sebbene sia possibile acquisire un’altra porzione al ricorrere di determinati presupposti, i quali vanno esplicitati, il che peraltro attiene a censura del terzo motivo, tuttavia assorbito) è illegittimo, in quanto sanzionante, mediante ablazione della proprietà, un soggetto (che sebbene non destinatario del provvedimento, né è inevitabilmente leso in quanto comproprietario del bene) estraneo al provvedimento repressivo presupposto e che, pertanto, non ha potuto ottemperarvi.
15.3. L’accoglimento della riproposta seconda censura dei motivi aggiunti determina l’annullamento del provvedimento prot. n. 27563 del 24 settembre 2024 e, quindi, comportando il pieno accoglimento del petitum demolitorio oggetto dell’appello, assorbe la prima e la terza censura.
16. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, devono essere dichiarati ammissibili i motivi aggiunti proposti in primo grado con riferimento soltanto all’impugnazione del provvedimento del Comune di Sant’Antimo prot. n. 27563 del 24 settembre 2024 ed essi, in parte qua , devono essere accolti, con conseguente annullamento del predetto provvedimento. Il Collegio precisa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), del codice del processo amministrativo, che l’amministrazione comunale dovrà riattivare il procedimento al fine di valutare se del caso, l’adozione, ai sensi dei commi 4 e art. 4- bis dell’art. 31 del decreto del Presidente della Reoubblica n. 380/2001, delle misure più idonee (oltre alla sanzione amministrativa già irrogata) conseguenti alla tardiva demolizione dell’abuso da parte dei tre destinatari dell’ingiunzione di demolizione.
17. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8681 del 2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie i motivi aggiunti formulati in primo grado nei sensi, nei limiti e con le precisazioni di cui al paragrafo 16 della parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
AB NA, Presidente
CO DA, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
RI Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO DA | AB NA |
IL SEGRETARIO