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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4427/2019 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
M&M GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t, rappresenta- to e difeso dall'avv.to Antonello Matrone, elettivamente domiciliata come in at- ti;
- APPELLANTE -
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del lega- le rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo TI, eletti- vamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
TI ON,
APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1261/2019 del Giudice di Pa- ce di Nocera Inferiore, emessa in data 25/10/2018 e depositata in data
15/03/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a società M&M Group s.r.l., in per- sona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva dinanzi al Giudice di Pa- ce di Nocera Inferiore, gli odierni appellati, al fine di sentirli condannare,
14.034,95, a titolo di risarcimento per i danni a cose subiti dall'autocarro IV tg. EY 863 DT, di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi in data 21 di- cembre 2016, alle ore 23:00 circa, in Via Orta Longa di Angri (SA), in direzione
Via Nazionale.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il con- ducente dell'autovettura Golf (tg. DX944LN) nel provenire dallo svincolo
SS268 si immetteva su via Orta Longa di Angri (SA) senza concedere la dovuta precedenza e così impattava con la sua parte anteriore contro la parte laterale si- nistra dell'autocarro IV (tg. EY863DT) di proprietà della società M&M
Group s.r.l. che procedeva regolarmente nel proprio senso di marcia. A causa dell'urto, il veicolo attoreo avrebbe riportato danni alla parte laterale sinistra ed alla meccanica quantificati in € 14.034,95.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta AIG Eu- rope Limited, la quale, contestando integralmente le deduzioni e le allegazioni avversarie, chiedeva l'integrale rigetto delle domande azionate nel presente giu- dizio, in quanto palesemente infondate sia in fatto sia in diritto.
2 La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU tecnica e rinviata per le conclusioni.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglie parzialmente la domanda attorea e condannava per l'effetto, la AIG EUROPE LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società M&M Group S.r.l. di € 1.062,74, oltre le spese processuali e di CTU.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società M&M Group
S.r.l., proponeva gravame avverso tale sentenza sostenendo un'errata valutazio- ne del quantum debeatur.
La società AIG Europe Limited, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto. TI ON ri- maneva contumace.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di TI ON, il quale, ben- ché regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Venendo al merito della vicenda l'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle ri- sultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Va preliminarmente osservato che, in materia di risarcimento del danno derivan- te da sinistro stradale, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice produzione di una fattura non costituisce prova dell'ef- fettivo costo delle riparazioni e dell'ammontare del danno, tanto più in assenza di prova del pagamento e di elementi idonei a dimostrare l'effettiva necessità de- gli interventi eseguiti (Cass. civ., sent. n. 15176/2015).
3 Nel caso di specie, il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha eseguito una dettagliata analisi tecnica del veicolo danneggiato, giungendo alla conclusione che solo parte dei danni lamentati dall'appellante fosse riconducibile con certez- za al sinistro per cui è causa. In particolare, il consulente ha escluso la ricondu- cibilità del danno alla marmitta, evidenziando come le sue caratteristiche fossero più compatibili con un urto contro elementi fissi piuttosto che con una collisione tra veicoli in movimento.
A fronte di tali considerazioni tecniche, pienamente condivise da questo Giudi- cante, la mera produzione della fattura da parte dell'appellante non è idonea a sovvertire le conclusioni dell'elaborato peritale, non essendo stata fornita alcuna ulteriore prova della necessità e della riconducibilità dei lavori eseguiti al sini- stro in questione.
Peraltro, nessuna osservazione o contestazione sostanziale è stata sollevata dal consulente di parte appellante in merito alla bozza della CTU, a riprova della correttezza dell'elaborato depositato dal perito d'ufficio.
In conclusione, gli elementi acquisiti nel giudizio portano a ritenere che la sen- tenza di primo grado abbia correttamente liquidato il danno effettivamente ri- conducibile al sinistro, in misura pari ad € 1.062,74, oltre IVA, in conformità al- le risultanze della CTU.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio del- la soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da di- spositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della semplici- tà delle questioni trattate.
Nulla sulle spese tra la parte soccombente e TI ON in ragione della contumacia di quest'ultimo.
4 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta inte- gralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha propo- sta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sus- sistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trente- simo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18,
l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre
2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provve- de:
a) Dichiara la contumacia di TI ON;
b) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
d) Nulla sulle spese nei confronti di TI ON;
5 e) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 4427/2019 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto solo danni a cose e vertente
TRA
M&M GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t, rappresenta- to e difeso dall'avv.to Antonello Matrone, elettivamente domiciliata come in at- ti;
- APPELLANTE -
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del lega- le rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo TI, eletti- vamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
TI ON,
APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1261/2019 del Giudice di Pa- ce di Nocera Inferiore, emessa in data 25/10/2018 e depositata in data
15/03/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, a società M&M Group s.r.l., in per- sona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva dinanzi al Giudice di Pa- ce di Nocera Inferiore, gli odierni appellati, al fine di sentirli condannare,
14.034,95, a titolo di risarcimento per i danni a cose subiti dall'autocarro IV tg. EY 863 DT, di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi in data 21 di- cembre 2016, alle ore 23:00 circa, in Via Orta Longa di Angri (SA), in direzione
Via Nazionale.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il con- ducente dell'autovettura Golf (tg. DX944LN) nel provenire dallo svincolo
SS268 si immetteva su via Orta Longa di Angri (SA) senza concedere la dovuta precedenza e così impattava con la sua parte anteriore contro la parte laterale si- nistra dell'autocarro IV (tg. EY863DT) di proprietà della società M&M
Group s.r.l. che procedeva regolarmente nel proprio senso di marcia. A causa dell'urto, il veicolo attoreo avrebbe riportato danni alla parte laterale sinistra ed alla meccanica quantificati in € 14.034,95.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la convenuta AIG Eu- rope Limited, la quale, contestando integralmente le deduzioni e le allegazioni avversarie, chiedeva l'integrale rigetto delle domande azionate nel presente giu- dizio, in quanto palesemente infondate sia in fatto sia in diritto.
2 La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU tecnica e rinviata per le conclusioni.
Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di Pace accoglie parzialmente la domanda attorea e condannava per l'effetto, la AIG EUROPE LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società M&M Group S.r.l. di € 1.062,74, oltre le spese processuali e di CTU.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società M&M Group
S.r.l., proponeva gravame avverso tale sentenza sostenendo un'errata valutazio- ne del quantum debeatur.
La società AIG Europe Limited, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto. TI ON ri- maneva contumace.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di TI ON, il quale, ben- ché regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva.
Venendo al merito della vicenda l'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle ri- sultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Va preliminarmente osservato che, in materia di risarcimento del danno derivan- te da sinistro stradale, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha ribadito che la semplice produzione di una fattura non costituisce prova dell'ef- fettivo costo delle riparazioni e dell'ammontare del danno, tanto più in assenza di prova del pagamento e di elementi idonei a dimostrare l'effettiva necessità de- gli interventi eseguiti (Cass. civ., sent. n. 15176/2015).
3 Nel caso di specie, il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha eseguito una dettagliata analisi tecnica del veicolo danneggiato, giungendo alla conclusione che solo parte dei danni lamentati dall'appellante fosse riconducibile con certez- za al sinistro per cui è causa. In particolare, il consulente ha escluso la ricondu- cibilità del danno alla marmitta, evidenziando come le sue caratteristiche fossero più compatibili con un urto contro elementi fissi piuttosto che con una collisione tra veicoli in movimento.
A fronte di tali considerazioni tecniche, pienamente condivise da questo Giudi- cante, la mera produzione della fattura da parte dell'appellante non è idonea a sovvertire le conclusioni dell'elaborato peritale, non essendo stata fornita alcuna ulteriore prova della necessità e della riconducibilità dei lavori eseguiti al sini- stro in questione.
Peraltro, nessuna osservazione o contestazione sostanziale è stata sollevata dal consulente di parte appellante in merito alla bozza della CTU, a riprova della correttezza dell'elaborato depositato dal perito d'ufficio.
In conclusione, gli elementi acquisiti nel giudizio portano a ritenere che la sen- tenza di primo grado abbia correttamente liquidato il danno effettivamente ri- conducibile al sinistro, in misura pari ad € 1.062,74, oltre IVA, in conformità al- le risultanze della CTU.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dall'appellante è infondata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio del- la soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da di- spositivo secondo i parametri minimi del DM 55/2014 in ragione della semplici- tà delle questioni trattate.
Nulla sulle spese tra la parte soccombente e TI ON in ragione della contumacia di quest'ultimo.
4 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta inte- gralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha propo- sta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sus- sistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trente- simo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18,
l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre
2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provve- de:
a) Dichiara la contumacia di TI ON;
b) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
c) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
d) Nulla sulle spese nei confronti di TI ON;
5 e) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 10/03/2025
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