Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2070/23, est. Dott.ssa Julie Martini, decisa all'udienza collegiale del 27/2/25 e promossa
DA
(c.f. ), residente in [...]C.F._1
20152 Milano, alla Via Vadagno n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Domenico Ciavarella ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, corrente in Milano, Piazzetta Guastalla n. 15, come da procura in allegato al ricorso in appello (all. A Procura alle liti),
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Casoria (NA), Via Nicola Romeo n. 5, in persona del rappresentante legale pro tempore, signora , nata a [...]_2
Felice a Cancello (CE) il 10 settembre 1989, rappresentata e difesa dell'Avv. Stabilito Alessandro Cozzolino del Foro di Napoli Nord, c/o il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Pasquale del Torto n. 41 e dall'Avv. Renato Ruocco del Foro di Napoli, in forza di procura conferita in separato atto ed allegata alla memoria di costituzione di secondo grado (All.1) ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001.
APPELLATA
E CONTRO
- (c.f. Controparte_3
), con sede in Roma, Via Ciro Il Grande n. 21, in persona del P.IVA_2
37590 esente da registrazione ai sensi dell'art. 2 Tab. allegata a DPR 131/1986 e da bollo ai sensi art. 18 DPR 1156 del 30 maggio 2002 che elegge domicilio in Milano Via Savarè 1
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso in appello:
“Voglia Codesta Ecc. Corte d'Appello di Milano – Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 2070/2023 emessa a definizione del giudizio R.G. n. 5578/2022, dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Julie Martini, in data 08 giugno 2023 e pubblicata in data 27 luglio 2023 e mai notificata:
- Nel merito ed in principalità, per i motivi di appello esposti nel presente atto ed in suo accoglimento, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 2070/2023 e, per l'effetto, accogliere integralmente il ricorso di primo grado di parte ricorrente, relativamente alle domande ivi formulate che di seguito si riportano:
“In via principale a. accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza, condizioni, mansioni e orari di cui al presente ricorso, tra la Società Controparte_1
e il Sig. e conseguentemente
[...] Pt_1
b. condannare le resistenti a pagare al ricorrente, a titolo di differenze di retribuzione maturate, se ritenuto corretto in principale l'inquadramento nel livello VI del CCNL Commercio, la somma complessiva di Euro 14.730,67, detratto l'importo di Euro 1.096,00 corrisposto, di cui Euro 5.441,50 a titolo di retribuzione netta ed Euro 9.289,17 a titolo di contribuzione o, in via subordinata, in relazione a un diverso livello maggiore/inferiore di inquadramento che risulterà in corso di causa, a seguito dell'attività istruttoria e/o tecnica o, in ogni caso, la somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice Adito.
Salvo miglior calcolo ed eventuale CTU per la determinazione delle somme dovute.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova si chiede voglia escutersi prova per testi nonché per interrogatorio formale sui capitoli di cui in narrativa da ritenersi integralmente richiamati e preceduti dalla locuzione “vero che” e a tal fine si indicano a testi:
4. Sig. residente Testimone_1 in 20161 Milano, alla Via Val Di Bondo n. 21; 5. Sig. residente in [...]90. Con riserva di indicarne altri in corso di causa”.
PER L'APPELLATA come da Controparte_1 memoria di costituzione:
“affinché L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: nel merito:
- Accertare e dichiarare che tra la ed il signor è intercorso un rapporto Controparte_1 Pt_1 di lavoro a tempo determinato a far data del 26 agosto 2021 e sino al 30 novembre 2021;
- Accertare e dichiarare che il CCNL applicato è il CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari stipulato dalle OO.SS. CGIL, CISL e UGL;
- Accertare e dichiarare che la paga base di un operatore fiduciario, facendo riferimento al CCNL Vigilanza Privata e servizi fiduciari, si attesta a complessivi euro 797,14; - Accertare e dichiarare viziati i conteggi offerti dal ricorrente in quanto tengono conto di un CCNL errato e risultano essere sproporzionati rispetto al numero di ore che lo stesso ricorrente dichiara di aver svolto 152,15 ore per tutta la durata del rapporto lavorativo;
- Accertare e dichiarare corretto il versamento retributivo e contributivo effettuato dalla CP_1 in virtù delle ore svolte dal di Pt_1
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto al ricorrente da parte dell'odierna appellata tanto in ordine alle asserite differenze retributive quanto alle asserite differente contributive ed all'esito rigettare l'avverso appello confermando la sentenza di primo grado in quanto immune da vizi CP_ condannando l'appellante e l'appellata che ha proposto appello incidentale alla refusione delle spese del presente Giudizio da attribuirsi direttamente ai procuratori costituiti oltre rimborso forfettario ed oneri come per legge incrementati del 30% in quanto il presente atto è redatto ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014.
In via istruttoria: Parte resistente chiede ammettersi alla prova diretta e contraria sui medesimi capitoli proposti da controparte e chiede deferirsi interrogatorio formale sulle circostanze di fatto.
Si offrono in qualità di teste i signori: 1) a Napoli il 04 febbraio 1987, codice Testimone_3 fiscale domiciliato presso la 2) C.F._2 Controparte_4 CP_5 osto 1960, codice fisc iato
[...] C.F._3
Controparte_4
3) nato a [...] il [...], codice fiscale domiciliato CP_6 C.F._4 presso la;
Controparte_4
Inoltre chiede ammettersi CTU contabile volta alla determinazione, in base all'orario eseguito ed all'applicazione del CCNL corretto, della misura corretta delle retribuzioni e della contribuzione.”
PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di CP_3 costituzione:
“in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, accertata la ricorrenza delle circostanze di cui ai punti da 6 a 9 della premessa in fatto, dichiarare dovuta la contribuzione sulle somme corrisposte e comunque dovute a titolo di retribuzione per il servizio svolto dal ricorrente in favore della società convenuta da agosto 2021 a dicembre 2021, o relativo al diverso periodo accertando, oltre sanzioni, da quantificarsi a cura dell'Ente impositore, sulla base del dato retribuivo accertato ed accertando ed in applicazione dei parametri contrattuali come identificati da parte ricorrente periodo per periodo in relazione alle mansioni svolte.
In ogni caso, previo accertamento della sussistenza dei presupposti dell'imposizione contributiva e condizionatamente all'accoglimento del ricorso riguardo a questi ultimi, accertare il correlativo diritto CP_ dell' al pagamento della contribuzione dovuta e non versata sull'ammontare della retribuzione imp e che risultasse dovuta in relazione all'intercorso rapporto di lavoro accertando, con conseguente obbligo di versamento nel quantum determinato per legge, oltre sanzioni dal dovuto al saldo, e con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento del relativo ammontare, come CP_ determinato dall' in relazione alle risultanze di causa.
In via istruttoria, questa difesa si associa alle richieste istruttorie di parte ricorrente da ritenersi qui di seguito integralmente ripetute e trascritte, con gli stessi testi indicati in ricorso.
Chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai capp. da 1 a 10 della premessa in fatto preceduti dalla locuzione “Vero è che”.
Testi: e Testimone_4 Testimone_5
Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.
Con condanna alla rifusione delle spese del grado. Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 2070/23, nella contumacia di , Controparte_1 rigettava il ricorso proposto da , assunto dalla Parte_1 citata cooperativa in forza di un contratto part-time per 39 ore settimanali sottoscritto il 26/8/21 - diretto a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la predetta società con inquadramento nel livello VI del CCNL Commercio e ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate pari alla somma complessiva lorda di € 14.730,67, di cui € 5.441,50 a titolo di retribuzione netta ed € 9.289,17 a titolo di contribuzione o in subordine alla somma ritenuta di giustizia - ponendo le spese sostenute dall' (liquidate in € 800,00, oltre ad accessori di legge) a carico del CP_3 soccombente.
Il giudice di prime cure, riportate le deduzioni in fatto ed in diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio e richiamati gli indici richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per ricondurre un rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all'art. 2094 c.c., respingeva le domande formulate da quest'ultimo “senza neppure ammettere le prove testimoniali, in quanto le allegazioni del ricorrente in merito alla invocata subordinazione, oltre che confuse e contraddittorie, appaiono anche inammissibili per la loro genericità.
L'assunto del ricorrente è innanzitutto di aver lavorato con modalità riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato e senza alcuna regolarizzazione. Il ricorso, sul punto, reca evidenti carenze. Deve rilevarsi che sotto il profilo dell'etero direzione e dell'etero organizzazione, aspetti caratterizzanti sia la subordinazione, così come la collaborazione coordinata e continuativa pure citata in ricorso dal ricorrente, le allegazioni attoree sono assolutamente generiche.
A p. 4 del ricorso il si limita a dedurre quali indici della pretesa subordinazione le seguenti Pt_1 circostanze …. Il ricorrente neppure allega alcunché in merito al “controllo” o al contenuto delle
“direttive” che gli sarebbero state impartite dal tale sig. , sicché il ricorso deve ritenersi Per_2 carente di ogni utile indicazione, specificazione e descrizione circostanziata che consenta di individuare, anche solo in via astratta e ancora prima di dimostrare, in che cosa effettivamente consistessero le richiamate direttive…..
Parimenti del tutto generiche, confuse e contraddittorie appaiono anche le allegazioni del ricorrente in merito al preteso inquadramento nel VI livello del CCNL Commercio e dei pretesi orari di lavoro che il avrebbe svolto. Pt_1
Quanto al preteso inquadramento contrattuale il ricorrente, premesso di aver svolto “numerose attività”, cita in modo del tutto generico ed “a titolo esemplificativo … le seguenti: custodia, sorveglianza e fruizione di siti ed immobili;
gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette;
controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
assistenza, controllo ed attività di safety in occasioni di manifestazioni ed eventi” (cap. 17 ricorso) per poi invocare a p. 4 del ricorso l'applicazione del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari (“le mansioni svolte costituiscono oggetto tipico di un rapporto di lavoro dipendente, e sono previste dal CCNL “Vigilanza privata e servizi fiduciari”) ed a p. 6 un diverso CCNL “Trattandosi di rapporto irregolare, in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta, si può risalire all'inquadramento, analizzando le mansioni effettivamente svolte alla luce di quanto stabilito dal CCNL di categoria. Dunque, in base alle mansioni effettivamente svolte, si ritiene che il ricorrente possa essere inquadrato nel VI livello di cui al CCNL Commercio – Terziario - Distribuzione a cui appartengono “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”. Peraltro, anche nella ricostruzione in fatto il ricorrente richiama il livello F del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Servizi fiduciari” che le parti avrebbero applicato al rapporto in forza dell'unico contratto stipulato (doc. 2 ric.) per il periodo 26.8.2021 – 30.9.2021.
È evidente la contraddittorietà della pretesa stessa del ricorrente..”
ha proposto appello, affidandosi a due ordini di Parte_1 censure.
Con il primo motivo (pag. 11 e seg.) impugna la sentenza n. 2070/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto generiche le allegazioni in punto eterodirezione ed etero organizzazione, denunciando la omessa valutazione del materiale probatorio.
Evidenzia di aver fornito la prova della subordinazione con la produzione (doc. 2) del contratto di lavoro part-time con decorrenza a far data dal 26/8/21 e fino al 30/9/21, con la qualifica di “operaio”, mansione di “sorvegliante” ed inquadramento e paga oraria riferita al livello F del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Servizi fiduciari”, per un orario lavorativo indicato di 6,5 ore giornaliere per un totale di n. 39 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi.
Rinvia allo scambio di corrispondenza via whatsapp tra lui ed il coordinatore ( o il responsabile ( ) di Tes_6 Per_2 Controparte_1
(doc. n. 4 e 5), da cui si ricaverebbe non solo la turnazione
[...] osservata ed il luogo di svolgimento della prestazione (diversi da quello contrattualmente pattuito), ma anche il fatto di doversi attenere alle direttive del referente della datrice di lavoro, oltre all'espletamento di attività per un orario superiore a quello concordato (una media di 9 ore al giorno per 54 ore settimanali).
Ricorda, altresì, di avere puntualmente indicato nell'atto introduttivo del giudizio i giorni in cui si recava al lavoro (che vengono riportati nel ricorso in appello a pag. 14), per cui, nell'ottica del gravame, il giudice a quo “ha totalmente omesso l'analisi del materiale probatorio prodotto in corso di causa, con la conseguenza che ha errato anche nell'aver escluso l'istruttoria attraverso le escussioni delle prove testimoniali che avrebbero di certo confermato la tesi del ricorrente.”; e richiama i conteggi allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. (doc. 9), predisposti dal consulente del lavoro dr.ssa per le differenze retributive e contributive dovutegli per la attività prestata Per_3 dal 21/8/21 al 15/12/21 con l'inquadramento del VI livello del CCNL Commercio.
Rileva che il Tribunale di Milano non ha nemmeno considerato quanto dedotto dall' all'esito degli accertamenti iniziati dalla ITL il 26/4/22, durante i quali CP_3 non ha prodotto alcuna Controparte_1 documentazione a giustificazione della voce PNR “con cui nelle mensilità di agosto e settembre 2021 sono state indicate le assenze di per tali giornate la società non risulta Pt_1 CP_ aver operato alcun versamento contributivo...Dalla verifica degli emens inviati a è emerso che nel mese di novembre 2021 sono state denunciate solo 5 giornate di impiego mentre per il mese di dicembre 2021 non risulta alcuna denuncia. Il è stato in infortunio dal 21.10.21 al 22.12.21; Pt_1
l'indennità è stata liquidata dall'INAIL per la parte di propria competenza;
Il è stato in Pt_1 infortunio dal 21.10.21 al 22.12.21; l'indennità è stata liquidata dall'INAIL per la parte di propria competenza;
9. gli ispettori hanno anche rilevato che il datore di lavoro non ha proceduto a pagare quanto di sua competenza, sicché gli stessi hanno diffidato il datore di lavoro a versare a
[...] le somme di seguito indicate correggendo le registrazioni sul LUL: - per i giorni del 21-22- Pt_1 23/10/2021, per il 100% della retribuzione, euro 92,55; - per i giorni dal 24.10.21 al 22.12.21 (9 gg a ottobre +26 gg a novembre + 19 gg a dicembre) il 40% della retribuzione pari a euro 666,36. CP_ Dalle verifiche effettuate negli archivi con riferimento all'estratto contributivo, che si allega,
...il rapporto risulta cessato per scadenza contrattuale;
” (cfr. pagg. 3 e 4 Parte_1 CP_ memoria e doc. 1).”
Con il secondo motivo (pag. 17 e seg.) impugna la sentenza n. 2070/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto confuse e contraddittorie le allegazioni sul preteso inquadramento, denunciando la omessa motivazione.
Osserva al riguardo che: “il ricorrente al punto 2) della parte in fatto dichiarava che iniziava l'attività lavorativa presso la The Sentinal Security Società Cooperativa in virtù del contratto di lavoro part time con la medesima sottoscritto con decorrenza a far data dal 26 agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021 con la qualifica di “operaio” con mansione “ sorvegliante” e con inquadramento e paga oraria riferita al livello F del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
“servizi fiduciari” così come espressamente indicato ne contratto prodotto quale doc. 2 (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado ricorrente).
Successivamente, a pag. 4 del ricorso nella parte in diritto, veniva affermato che, a seguito della scadenza del contratto della durata di giorni 30, il rapporto di lavoro posto in essere dal Sig.
[...] era da inquadrare nell'ambito di un rapporto non regolarizzato sotto il punto di vista Pt_1 contributivo e previdenziale, trattandosi dunque di “lavoro nero”, atteso che la prestazione lavorativa posta in essere dal Sig. a seguito della scadenza del contratto non poteva avere Pt_1 altro differente inquadramento (cfr. pag. 4 ricorso).
Il ricorrente poi, correttamente dichiarava che le mansioni svolte dal medesimo durante la pendenza del rapporto contrattuale, costituivano oggetto tipico di un rapporto di lavoro dipendente ed erano previste dal CCNL di riferimento ossia dal CCNL “Vigilanza privata e servizi fiduciari”, così come previsto dal contratto sottoscritto tra le parti (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado ricorrente). Il richiamo al CCNL Commercio – Terziario – Distribuzione effettuato dal ricorrente, odierno appellante, riguarda inevitabilmente le prestazioni poste in essere dal Sig. in favore Pt_1 dell'odierna appellata a seguito della scadenza del contratto (cfr. pag. 6 ricorso).”
Insiste pertanto nelle conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in questo grado di Controparte_1 giudizio, difendendo la decisione impugnata sulla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre i termini contrattuali e sulla inapplicabilità di un contratto – diverso – rispetto al CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Contesta integralmente l'assunto attoreo, avendo l'attuale appellante principale lavorato solo per le ore contrattualmente pattuite e unicamente nel periodo sancito dal contratto ovvero “dal 26 agosto 2021 e sino al 30 novembre 2021 (All.2) – per scadenza naturale – e dalla data del 20 ottobre 2021 il signor iniziava l'infortunio sino alla Pt_1 scadenza naturale del rapporto di lavoro – 30 novembre 2024 “.
Contesta altresì i conteggi prodotti dal lavoratore, anche perché effettuati sulla base di un diverso CCNL rispetto a quello applicato, richiamando i prospetti allegati quali doc. 8 e 9 : “In particolare è stato preso in esame un rapporto di lavoro a tempo pieno con quaranta ore settimanali dal 26 agosto 2021 sino al 30 novembre 2021 e, su diverso prospetto, i dati lavorati e forniti dallo stesso considerando come mai corrisposte Pt_1 tredicesima e TFR. All'esito sono emersi i seguenti risultati: a) Ipotizzando che il signor abbia svolto, sin dall'assunzione e fino al 30 novembre 2021, 40 Pt_1 settimanali e aggiungendo a queste gli emolumenti relativi a TFR e tredicesima si raggiungerebbe una differenza di complessivi euro 2.186,66 (All.8);
b) Considerando, invece, il numero di ore e giorni indicate dal ed ipotizzando che la Pt_1 tredicesima ed il TFR non gli siano stati mai corrisposti, si raggiungerebbe una differenza pari a complessivi euro 845,58 (All.9);
►Tali due prospetti appaiono estremamente rilevanti nella fattispecie di cui si discetta in quanto le ipotesi trattate, sebbene per assurdo considerando le evidenze del rapporto lavorativo, conducono ad importi nettamente inferiori rispetto a quelli richiesti dal tant'è che nella prima ipotesi Pt_1 trattata, è stato considerato un orario full time oltre gli emolumenti di tredicesima e TFR mentre nella seconda ipotesi sono stati considerati gli orari indicati dallo stesso oltre gli Pt_1 emolumenti di tredicesima e TFR i quali, come si evidenzia dalla lettura dei cedolini paga, SONO STATI MENSILMENTE CORRISPOSTI e pertanto la differenza emergente nella seconda ipotesi viene totalmente annullata/compensata con quanto effettivamente è stato già corrisposto..”.
Conclude, quindi, affermando che:
“1) La ricostruzione del appare lacunosa, contradditoria ed infondata, in particolare Pt_1 considerando l'erronea individuazione del CCNL posto alla base dei conteggi offerti nonché i risultati da essi derivanti afferenti ad un orario di lavoro complessivo di appena 152,15 ore;
2) Tra il ricorrente e la intercorreva un rapporto di lavoro a decorrere dal 26 Controparte_1 agosto 2021 sino al 30 novembre 2021 non essendo stata prodotta alcuna provo per il periodo precedente rivendicato;
3) Il ricorrente veniva collocato in infortunio a far data del 20 ottobre 2021 e sino alla scadenza naturale fissata al 30 novembre 2021 e pertanto tutte le rivendicazioni economiche del periodo – anche successivo – dovevano essere formulate direttamente all'Organo competente – INAIL – e non alla;
Controparte_1
4) I conteggi offerti dal lavoratore appaiono viziati e pertanto inammissibili o comunque inefficaci ai fini del presente Giudizio e ciò in quanto la base di calcolo deriva da un CCNL errato;
i conteggi contemplano la 14ma mensilità malgrado quest'ultima non sia prevista nel CCNL applicato dalla;
i conteggi contemplano la 13ma mensilità ed il TFR malgrado questi siano Controparte_1 stati corrisposti nei prospetti paga mensili;
Sono calcolate cifre abnormi relative a mesi in cui il lavoratore era in infortunio ottobre parzialmente, novembre per intero e perfino per la mensilità di dicembre 2021 in cui il lavoratore NON era assunto;
5)Gli importi richiesti dal ricorrente ripartiti sul numero di ore eseguito – per ammissione dello stesso lavoratore – condurrebbero ad una retribuzione oraria pari ad euro 35,80”.
Pure l' resiste in giudizio, rilevando che il Tribunale di Milano ha CP_3 effettivamente omesso di valutare la documentazione allegata da parte ricorrente e, per quanto attiene al piano previdenziale, di prendere posizione su quanto emerso dall'accertamento ispettivo in atti.
Dopo aver ricordato che il verbale ispettivo ha valore di prova privilegiata sull'attività direttamente compiuta dai verbalizzanti, propone appello incidentale per sentir dichiarare dovuta la contribuzione sulle somme corrisposte e comunque dovute a titolo di retribuzione per la attività resa da Parte_1
a favore della società appellata da agosto 2021 a dicembre 2021 o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, oltre sanzioni di legge, da quantificarsi sulla base del dato retribuivo accertato ed accertando. In ordine alle ulteriori pretese di controparte fatte valere nel presente giudizio e costituenti i presupposti dell'imposizione, con riferimento agli emolumenti retributivi dovuti e non pagati per il periodo di rapporto oggetto di causa, l'ente previdenziale fa presente di non esserne a conoscenza, in mancanza di accertamenti ispettivi o di altra natura a carico della società appellata.
La causa è stata istruita con l'escussione di un paio di testimoni e con la acquisizione di nuovi conteggi relativi alle differenze retributive e contributive rivendicate da , che ognuna delle parti ha depositato. Parte_1
All'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 27/2/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, non costituendosi nel giudizio di Controparte_1 primo grado, è incorsa nelle decadenze di legge per cui non può essere ammessa la prova testimoniale formulata in questa sede, né possono essere acquisiti e/o utilizzati i documenti ora offerti in visione perché prodotti tardivamente.
Ciò posto, i due motivi dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale - che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione - sono fondati nei seguenti termini.
Il Tribunale di Milano ha considerato il ricorso presentato da Controparte_7 come se avesse ad oggetto un rapporto di lavoro “in nero” per tutto il periodo rivendicato (dal 21/8/21 al 15/12/21).
In realtà, risulta per tabulas che l'attuale appellante principale è stato assunto da il 26/8/21 con un contratto part- Controparte_1 time a termine con scadenza al 30/9/21 (doc. 2 appellante e , poi CP_8 prorogata al 30/11/21 (doc. 2A , con la qualifica di “operaio”, mansione di CP_3
“sorvegliante” ed inquadramen paga oraria riferita al livello F del CCNL Servizi Fiduciari per 39 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi (6,5 ore al giorno).
Si ricava - sempre dalla documentazione medica versata in atti (doc. 3 ricorrente) e dal verbale ispettivo dell'ITL del 10/10/22 (doc.
1 - che CP_3 [...]
ha subito un infortunio sul lavoro in data 20/10/21 (chiuso CP_7 dall'Inail il 22/12/21); che la cooperativa appellata non ha fornito alcuna pezza giustificativa delle giornate di assenza del citato lavoratore di agosto e settembre 2021 segnate sul LUL come PNR;
che nel mese di novembre 2021 ha denunciato solo 5 giornate di impiego, mentre per il mese di dicembre 2021 non ha effettuato alcuna denuncia;
ed infine che non ha provveduto al pagamento della retribuzione dovuta al dipendente dalla data dell''infortunio in avanti, nello specifico “per i giorni del 21-22-23/10/2021, per il 100% della retribuzione, euro 92,55; - per i giorni dal 24.10.21 al 22.12.21 (9 gg a ottobre +26 gg a novembre + 19 gg a dicembre) il 40% della retribuzione pari a euro 666,36”.
Da ultimo, sul c/c di (doc. 6 ricorrente) risultano effettuati Parte_1 dalla odierna cooperativa appellata tre pagamenti a mezzo bonifici, uno del 20/9/21 di € 125,00 con causale “saldo stip. Agosto”, un altro del 20/10/21 di € 585,00 con causale “saldo stip. Settembre” e l'ultimo del 19/11/21 di € 386,00 con causale “saldo stip. Ottobre 2021”, per il complessivo importo netto di € 1.096,00. Il materiale probatorio offerto dal lavoratore e dall'ente previdenziale dimostra pertanto indubbiamente la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato part- time per 39 ore settimanali con inquadramento nel livello F del CCNL Servizi Fiduciari dal 26/8/21 al 30/11/21, ricavandosi dette circostanze da atti provenienti dalla stessa datrice di lavoro (contratto di lavoro e comunicazioni UNILAV di assunzione e proroga del termine).
Ne consegue che alcuna prova doveva essere fornita da , che Parte_1 solo in base ai riscontri documentali ha diritto alle differenze retributive e contributive maturate, quanto meno, per 39 ore alla settimana nel periodo suindicato, da calcolarsi in base al trattamento economico previsto dal CCNL applicato dalla datrice di lavoro per il livello F contrattualmente assegnatogli.
In relazione a questo ultimo aspetto, non è infatti condivisibile l'assunto del lavoratore nella parte in cui invoca il riconoscimento del livello VI del CCNL Commercio per il periodo successivo al 30/9/21 - a suo avviso espletato senza regolarizzazione alcuna - sia in quanto il rapporto in oggetto, quale sopra delineato, è proseguito per l'intervenuta proroga del termine fino al 30/11/21; sia in quanto l'applicazione di un CCNL differente da quello osservato dal datore di lavoro può essere invocata come parametro di riferimento - ma non è questo il caso di specie - là dove si lamenti una retribuzione inferiore al c.d. minimo costituzionale ex art. 36 C.
Non merita invece accoglimento la prospettazione attorea sulla instaurazione di fatto del rapporto de quo alcuni giorni prima della assunzione (precisamente dal 21/8/21); e sull'ulteriore apporto lavorativo che sostiene avere Parte_1 sempre espletato (in media 9 ore al giorno per 54 ore settimanali) e perciò anche durante l'arco temporale disciplinato dal contratto part-time.
Trattasi di circostanze che non emergono dalla documentazione offerta, in quanto i pochi messaggi Whatsapp sono successivi al 29/11/21 e non sono certo idonei a dimostrare il preteso lavoro supplementare e/o straordinario (che presuppone, a monte, una puntuale allegazione sulla articolazione oraria ordinaria che non è individuata o comunque un orario iniziale ed uno finale della prestazione quotidiana), circostanze in relazione alle quali non può essere ovviamente utilizzato, attesa la contumacia della parte datoriale, il principio di non contestazione.
Né ulteriori elementi a sostegno della domanda principale si evincono dall'accertamento ispettivo in atti, che si basa sostanzialmente sulla richiesta di intervento del lavoratore.
Per questa ragione è stata espletata la prova reiterata in questa sede da Parte_1
sul cap. 11 (“Inoltre, si evidenzia che nonostante il contratto indichi come data
[...]
d'inizio del rapporto contrattuale il 26 agosto 2021, il Sig. iniziava a prestare la propria Pt_1 attività lavorativa presso la resistente già a far data dal giorno 21 agosto 2021”), essendo gli altri capitoli in prevalenza documentali (1,2,3,4,7,8,9,10,12,13,14, 17, 19, 21, 23, rectius 22), irrilevanti (16) o inammissibili perché generici o valutativi o negativi (5, 6, 15, 16, 17, 18, 20); ed essendo documentale la prova chiesta dall' che CP_3 ha ad oggetto quanto riscontrato dai funzionari verbalizzanti.
I testi escussi non sono però stati in grado di confermare la contestata instaurazione del rapporto a far tempo dal 21/8/21, che era un sabato (si discute di soli quattro giorni di lavoro) per cui sul punto va confermata la sentenza n. 2070/23 del Tribunale di Milano.
La decisione di primo grado va, al contrario, riformata, per le considerazioni sopra svolte, per il periodo dal 26/8/21 al 30/11/21 in base ai conteggi offerti da
[...]
(allegato A) che permettono di evitare il ricorso ad una c.t.u. Parte_1 contabile.
Il Collegio osserva che la quantificazione operata dal lavoratore è conforme alle indicazioni di cui alla ordinanza dell'11/11/24 (a differenza di quella fornita da che, anche nella soluzione sub A Controparte_1 indica il 21/8/21 come data di instaurazione del rapporto); è stata effettuata tra poste omogenee (mentre la cooperativa affianca importi al lordo e al netto delle ritenute); è chiara e dettagliata, come si evince dalla simulazione dei cedolini paga allegati, oltre a rispettare le previsioni normative vigenti anche in relazione alla durata dell'infortunio.
ha quindi diritto alla somma netta di € 1.645,13 per differenze Parte_1 retributive e t.f.r. (così determinata: € 2.741,13 - € 1.096,00), dovendo essere detratto il percepito che risulta dai bonifici documentati dal predetto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Pure con riferimento alla contribuzione, la Corte ritiene di aderire al prospetto depositato dal lavoratore che copre l'intero periodo in questione (il calcolo predisposto dall' si ferma al 20/10/21) e che distingue la contribuzione a CP_3 carico del dipendente e quella a carico della azienda, per il complessivo importo di
€ 1.099,28.
Atteso il parziale accoglimento degli appelli, si deve provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo del giudizio, poiché, per il principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. per tutte Cass. n. 8400/18).
Le spese del doppio grado - liquidate ai sensi del D.M. n. 147/22 in base al valore della controversia (€ 5.201/26.000), alla fase istruttoria svolta solo nel presente giudizio ed alla diversa posizione processuale dell' - vengono CP_3 compensate nella misura stabilita in dispositivo per la reciproca soccombenza, dovendosi rammentare che "Agli avvocati dell' non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la CP_3 prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla previdenza avvocati" (così Cass. n. CP_9
6346/23).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2070/23 del Tribunale di Milano, condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 netta di € 1.645,13 a titolo di differenze retributive e t.f.r., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo ed a versare all' a titolo di CP_3 contributi la somma di € 1.099,28, oltre sanzioni di legge.
Conferma le restanti statuizioni di merito. Liquida le spese di lite sostenute da per il primo grado in € Parte_1
2.400,00 e per il secondo grado in € 3.200,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di Controparte_1 nella misura del 50% da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensa nel resto.
Liquida le spese di lite sostenute da per il primo grado in € 1.900,00 e per CP_3 il secondo grado in € 3.000,00 che pone a carico di Controparte_1
nella misura del 50%, compensa nel resto.
[...]
Milano, li 27/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau