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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10.4.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per e Per l'avv. FELICE DAVIDE, oggi sostituito Parte_1 Parte_2 dall'avv. Pasquale Schiariti Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni e l'avv. Schiariti dichiara di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo, riportandosi a quanto dedotto nelle note conclusive.
Il Giudice alle ore 13.05 si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14.55 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1345/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Felice Davide del Foro di Brescia C.F._2
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 10.4.2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies, cpc ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza la parte attrice ricorrente e , Parte_1 Parte_2 comproprietaria di un'unità abitativa nell'immobile in condominio sito nel Comune di Besozzo (VA),
Via Bertolotti n. 24, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 DLGS
n.28/2010 che aveva esito negativo, conveniva in giudizio la parte convenuta resistente il
, impugnando ex art. 1137 cc le delibere adottate nell'assemblea del Controparte_1
9.3.2024, in quanto viziate per la violazione del termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp.
Att. al C.C. e per la violazione dei criteri di ripartizione delle spese approvate ex art. 1126 cc..
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
pagina 2 di 5 Il Giudice, rilevato che la causa non necessitava di istruzione e che, pertanto, era matura per la decisione. rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del
10.4.2025, nella quale, previa precisazione delle conclusioni della parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
_ ° _ ° _
Preliminarmente deve essere osservato che il Tribunale reputa che la controversia debba essere decisa secondo il principio della c.d. ragione più liquida, in aderenza ad un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, per il quale, secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass.
n.12002/2014) tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” Secondo la giurisprudenza di merito, poi, (per tutte Tribunale, Reggio-Emilia, sez. II civile, sentenza 18/12/2017 n° 1327) “la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore”.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande svolte dalla parte attrice ricorrente risultano fondate e devono essere accolte.
Alla fattispecie oggetto del giudizio deve essere applicato il disposto dell'art. 66, 3° comma, delle disp. di att. al C.C. il quale prevede che l'avviso di convocazione assembleare, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
È opportuno rilevare che sul disposto dell'art. 66 su indicato si è espressa la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 539/2016), la quale ha precisato che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, pertanto, essere messo in condizione di poterlo fare. A tal fine riveste, secondo la Corte, una particolare importanza l'avviso di convocazione, il quale deve essere pagina 3 di 5 non solo inviato, ma anche ricevuto da ciascun condomino entro il termine di legge. Il termine di preavviso deve essere calcolato a ritroso, a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea e la mancata conoscenza di tale data da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari e, più precisamente, la delibera deve essere considerata annullabile (cfr Cass. SS.UU. n.
4806/2005).
Dalla istruttoria documentale (cfr doc. 2 ricorrente) è emerso che la parte attrice abbia avuto la formale conoscenza della convocazione tre giorni prima della celebrazione dell'assemblea del
9.3.2024 e, pertanto, in palese violazione del termine di legge.
Oltre alla prova documentale della detta violazione, deve essere osservato che la parte resistente, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel giudizio di merito e con il suo comportamento processuale ha dimostrato di non aver interesse a contraddire le prospettazioni in fatto ed in diritto della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1° aprile 1995, n. 3822).
Alla luce di quanto precede, è evidente che tutte le delibere adottate nel corso dell'assemblea del
9.3.2024 devono essere annullate, in quanto sussisteva un difetto insanabile di costituzione della assemblea stessa.
La spese del giudizio sono poste a carico della convenuta resistente, soccombente nel presente giudizio, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, considerando come indeterminabile il valore della vertenza, di complessità bassa, tenendo conto dell'assenza della Fase
Istruttoria e della limitata attività professionale svolta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
Le domande della parte attrice ricorrente e, per l'effetto,
ANNULLA
pagina 4 di 5 tutte le delibere adottate nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il 9.3.2024
CONDANNA
La parte convenuta resistente a rifondere alla parte attrice ricorrente le spese di lite che liquida complessivamente in € 4.405,00 di cui € 545,00 per anticipazioni, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 10.4.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1345/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10.4.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per e Per l'avv. FELICE DAVIDE, oggi sostituito Parte_1 Parte_2 dall'avv. Pasquale Schiariti Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni e l'avv. Schiariti dichiara di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo, riportandosi a quanto dedotto nelle note conclusive.
Il Giudice alle ore 13.05 si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14.55 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1345/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Felice Davide del Foro di Brescia C.F._2
PARTE ATTRICE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 10.4.2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies, cpc ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza la parte attrice ricorrente e , Parte_1 Parte_2 comproprietaria di un'unità abitativa nell'immobile in condominio sito nel Comune di Besozzo (VA),
Via Bertolotti n. 24, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 DLGS
n.28/2010 che aveva esito negativo, conveniva in giudizio la parte convenuta resistente il
, impugnando ex art. 1137 cc le delibere adottate nell'assemblea del Controparte_1
9.3.2024, in quanto viziate per la violazione del termine di convocazione previsto dall'art. 66 disp.
Att. al C.C. e per la violazione dei criteri di ripartizione delle spese approvate ex art. 1126 cc..
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
pagina 2 di 5 Il Giudice, rilevato che la causa non necessitava di istruzione e che, pertanto, era matura per la decisione. rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del
10.4.2025, nella quale, previa precisazione delle conclusioni della parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
_ ° _ ° _
Preliminarmente deve essere osservato che il Tribunale reputa che la controversia debba essere decisa secondo il principio della c.d. ragione più liquida, in aderenza ad un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, per il quale, secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass.
n.12002/2014) tale principio, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” Secondo la giurisprudenza di merito, poi, (per tutte Tribunale, Reggio-Emilia, sez. II civile, sentenza 18/12/2017 n° 1327) “la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore”.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande svolte dalla parte attrice ricorrente risultano fondate e devono essere accolte.
Alla fattispecie oggetto del giudizio deve essere applicato il disposto dell'art. 66, 3° comma, delle disp. di att. al C.C. il quale prevede che l'avviso di convocazione assembleare, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione e che in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
È opportuno rilevare che sul disposto dell'art. 66 su indicato si è espressa la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 539/2016), la quale ha precisato che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, pertanto, essere messo in condizione di poterlo fare. A tal fine riveste, secondo la Corte, una particolare importanza l'avviso di convocazione, il quale deve essere pagina 3 di 5 non solo inviato, ma anche ricevuto da ciascun condomino entro il termine di legge. Il termine di preavviso deve essere calcolato a ritroso, a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea e la mancata conoscenza di tale data da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari e, più precisamente, la delibera deve essere considerata annullabile (cfr Cass. SS.UU. n.
4806/2005).
Dalla istruttoria documentale (cfr doc. 2 ricorrente) è emerso che la parte attrice abbia avuto la formale conoscenza della convocazione tre giorni prima della celebrazione dell'assemblea del
9.3.2024 e, pertanto, in palese violazione del termine di legge.
Oltre alla prova documentale della detta violazione, deve essere osservato che la parte resistente, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel giudizio di merito e con il suo comportamento processuale ha dimostrato di non aver interesse a contraddire le prospettazioni in fatto ed in diritto della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1° aprile 1995, n. 3822).
Alla luce di quanto precede, è evidente che tutte le delibere adottate nel corso dell'assemblea del
9.3.2024 devono essere annullate, in quanto sussisteva un difetto insanabile di costituzione della assemblea stessa.
La spese del giudizio sono poste a carico della convenuta resistente, soccombente nel presente giudizio, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, considerando come indeterminabile il valore della vertenza, di complessità bassa, tenendo conto dell'assenza della Fase
Istruttoria e della limitata attività professionale svolta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
Le domande della parte attrice ricorrente e, per l'effetto,
ANNULLA
pagina 4 di 5 tutte le delibere adottate nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi il 9.3.2024
CONDANNA
La parte convenuta resistente a rifondere alla parte attrice ricorrente le spese di lite che liquida complessivamente in € 4.405,00 di cui € 545,00 per anticipazioni, oltre all'I.V.A. e C.P.A. sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 10.4.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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