Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 1321/2021
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dott. Matteo Marini Presidente relatore dott.ssa Lucia Leoncini Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento contenzioso civile RGN 1321/2021 promosso da:
e rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
ANICHINI MICHELE;
- parte ricorrente –
Contro
C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F ) CF , C.F._2 CP_3 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. BUSCEMA VINCENZA;
(c. f. ) rappresentato e difeso CP_4 C.F._4 dall'avv. STANI PASQUALE;
- parte convenuta –
Oggetto: pagamento onorari avvocato.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento della domanda: - in via principale, condannare i convenuti sig. , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, a pagare agli avv.ti e la somma di
[...] Parte_1 Parte_2
€ 22.998,16 comprensiva di IVA e CAP come per legge, oltre agli interessi di mora dall'liquidazione della notula sino al dì del saldo con vittoria di spese di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di reiezione della domanda principale, condannare il sig. a pagare agli avv.ti e la CP_4 Parte_1 Parte_2 somma di € 22.998,16 comprensiva di IVA e CAP come per legge, oltre agli interessi di mora dall'liquidazione della”.
Parte convenuta : “in via preliminare nel merito in tesi: Controparte_1 respingere la domanda proposta nei confronti dei convenuti CP_3 CP_1
e da parte della ricorrente/attrice Avv. poiché
[...] Controparte_2 Parte_2 carente di legittimazione attiva, non avendo la stessa provato il rapporto giuridicamente rilevante che sostiene la sua domanda. Dichiarare inoltre l'indeterminatezza del quantum richiesto relativamente alla domanda formulata da entrambi gli attori/ricorrenti per
1
e ancora dichiarare la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., l'uno ricorrente, per l'altro ricorrente, in forza di tutto quanto sopra detto, respingere la domanda;
- sempre nel merito e sempre in tesi: dichiarare che nessun vincolo giuridico e/o obbligazione e/o contratto di patrocinio è intercorso tra i convenuti e e gli CP_3 Controparte_1 Controparte_2 attori/ricorrenti Avv. e Avv. dichiarare inoltre che l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 15.181,40, oltre che quello di ad € 3.120,00 di cui agli assegni n. 0040110973-10 e n. 0040110974-11, dei quali gli attori/ricorrenti hanno accusato la ricezione nel corso di giudizio, oltre alle somme tutte la cui dazione è stata provata nel corso dell'istruttoria appena conclusa, è stato corrisposto dai convenuti a titolo di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. e che non esiste tra questi vincolo di solidarietà, per l'effetto, respingere il ricorso proposto nei loro confronti e dichiarare che alcunché ed a nessun titolo è dovuto agli attori/ricorrenti; - sempre nel merito in ipotesi: dichiarare l'illegittimità del parere di congruità posto a fondamento della domanda spiegata nei confronti dei convenuti, atteso che gli stessi non hanno fornito la prova dell'attività effettivamente resa e/o fornito documenti che ne attestino la validità e l'effettività, in ragione di ciò respingere la domanda in quanto non fondata anche nel merito. - in via gradata e meramente subordinata: quantificare l'ammontare delle somme corrisposte dai convenuti ai ricorrenti così come dimostrato sia documentalmente che con le prove testimoniali assunte, quindi dichiarare l'eccessività della pretesa avanzata e l'indeterminatezza della stessa per non potersi distinguere il quantum preteso rispettivamente dai due ricorrenti relativamente alla diversa attività da ciascuno prestata, per l'effetto limitare solo alla fase cautelare o al giudizio davanti al Tribunale di Firenze l'impegno eventualmente assunto dai convenuti nei confronti del solo Avv. , e quindi dichiarare compensata e regolata ogni Pt_1 obbligazione dei convenuti nei confronti dello stesso. - in via ulteriormente subordinata: accertati gli importi che l'Avv. ha ricevuto brevi manu dai convenuti, Parte_1 sommati gli stessi agli importi re ati, ridurre conseguentemente il quantum richiesto in atto introduttivo al minore importo che il Giudice riterrà dovuto all'esito dell'istruttoria espletata, attribuire lo stesso ai ricorrenti in ragione dell'attività da ciascuno effettivamente svolta e dichiarare tenuto al pagamento il solo Sig. . Con CP_4 vittoria di compensi e spese anche generali, oltreché delle anticipazioni del giudizio”
Conclusioni : “In via preliminare: Accogliere l'eccezione formulata CP_4 di mancanza di interesse e legittimazione ad agire dei Ricorrenti, stante la condizione a cui la richiesta di pagamento è stata formulata, ossia solo in via indiretta, e dichiarare improcedibile/inammissibile l'azione proposta contro il sig. ; Accogliere CP_4 l'eccezione di indeterminatezza della domanda e di carenza di legittimazione ad agire, quantomeno parziale, uno per l'altro, dei due Ricorrenti, e per questo dichiarare il ricorso improcedibile/inammissibile; Accertare e quindi dichiarare l'invalidità della delibera di validazione della parcella professionale allegata al ricorso ex art. 702 c.p.c., delle due parti Ricorrenti e, comunque, l'inefficacia/inammissibilità e la inutilizzabilità come mezzo di prova nel presente giudizio;
Accertare e dichiarare l'assenza di un valido contratto di patrocinio e, comunque, l'assenza di ogni preliminare indicazione e o pattuizione dei compensi chiesti dai ricorrenti;
Accertare e dichiarare il mancato supporto di una prova che dimostri le attività svolte e l'impossibilità di quantificarle. Nel merito Accertare e dichiarare quanto in premessa, e quindi in via riconvenzionale incidentale, l'inottemperanza dei Ricorrenti al mandato ricevuto, per l'immotivata rinuncia al mandato rIcevuto, comunicato in corso di causa, e comunque conteggiando con una diminuzione di valore della pretesa, e con il danno provocato allo stesso , nella somma che il Tribunale riterrà equa CP_4 e di giustizia e da compensare con la somma eventualmente determinata come credito residuo delle parti Ricorrenti;
Accertare e dichiarare gli ulteriori pagamenti ricevuti dai Ricorrenti, per le cifre non indicate nel ricorso delle controparti e dimostrate in corso di causa, dei compensi pretendibili da parte dei ricorrenti;
Respingere la domanda, per le ragioni preliminari e pregiudiziali dedotte e comunque, nel merito, in quanto non provata e non fondata e, comunque, non specificata per le due parti processuali (Ricorrenti), In via subordinata Ridurre, per quanto dedotto in premessa, e per i pagamenti dimostrati e per l'eccessività della pretesa, la somma comunque richiesta, anche tenuto conto dell'immotivata e ingiustificata decisione di recedere dal mandato ricevuto, con danno
2 subito dal Resistente. E comunque distinguere e imputare diversamente, secondo la ragione eventualmente accolta, le pretese creditorie dell'un Ricorrente, distinguendole dall'altro Ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto che nella primavera del 2010 Parte_1 CP_3 aveva chiesto la sua assistenza per la difesa di che era
[...] CP_4 stato coinvolto in un complesso procedimento penale di fronte al Tribunale di
Firenze e al Tribunale di San Marino e, dopo avere ricevuto la donna assieme ai genitori del compagno, e , aveva manifestato Controparte_1 Controparte_2 la propria disponibilità ad assumere la difesa a condizione che la fidanzata e i genitori garantissero per il pagamento dei suoi onorari, condizione che sarebbe stata confermata dagli stessi. In data successiva si sarebbe anche aggiunta come difensore l'avv. Nel corso dell'attività erano stati versati acconti da Parte_2
, e mentre, a seguito della Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rinuncia al mandato, la parte ricorrente ha invano chiesto il saldo di € 27.560,00 oltre accessori. Ritenendo che obbligati al pagamento fossero oltre a CP_4 anche i coniugi e , i professionisti hanno quindi
[...] CP_1 CP_3 promosso il presente giudizio per ottenere il pagamento delle proprie spettanze.
, si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_5 giudizio eccependo che:
a) il Tribunale di Pistoia non era competente ai sensi dell'art. 14 dlgs
150/2011 essendo competente invece il tribunale dinanzi al quale era stata prestata l'opera difensionale;
b) avrebbe dovuto essere convenuta di fronte al Tribunale CP_3 di Firenze dal momento che limitatamente ad essa la sua qualità di consumatore avrebbe dovuto determinare la competenza per territorio del Tribunale di Firenze in quanto la propria residenza risultava presso il comune di Calenzano;
c) era priva di legittimazione attiva in quanto il mandato CP_6 difensivo era stato rilasciato a favore del solo avv. ; Parte_1
d) il soggetto obbligato al pagamento era solo l'assistito, ovvero CP_4
e non i suoi familiari;
[...]
e) era mancante un preventivo accordo tra le parti sulla quantificazione del compenso;
f) non sarebbe stato considerato il pagamento di € 3.120,00 nonché quello di € 5.000,00 e di € 8.000,00 consegnato brevi manu al ricorrente.
Anche si è costituito in giudizio rilevando che: CP_4
a) nei suoi confronti la domanda era stata svolta in via subordinata;
3 b) “l'avv. e , infatti, agiscono per l'intera Parte_2 Parte_1 somma, proponendosi, quindi, anche l'uno per l'altro, quando, piuttosto, sono portatori di diversi interessi creditori”;
c) era illegittimo il parere del Consiglio dell'ordine di Firenze in quanto non aveva individuato i compensi dovuti singolarmente:
d) a fronte del tempo in cui si era protratta la custodia, i suoi familiari avevano corrisposto al professionista ingenti somme di denaro;
e) non vi era un “un valido contratto di patrocinio” contenente un preventivo delle attività espletata;
f) le somme sarebbero eccessive.
2.- In via preliminare, si deve confermare la competenza del Tribunale adito dal momento che e rivestono Controparte_1 Controparte_2 indiscutibilmente la qualità di consumatori e, risiedendo nella circoscrizione del
Tribunale, devono essere ivi convenuti. Per quanto concerne che CP_3 risiede invece nella circoscrizione del Tribunale di Firenze la competenza del
Tribunale di Pistoia deriva dall'applicazione dell'art. 33 c.p.c. in quanto la domanda proposta riguarda la condanna in solido con le altre parti con la conseguenza che risulta territorialmente competente – a fonte di due fori parimenti inderogabili – il giudice dove risiede una delle parti (e nel caso in esame le parti sono due).
Con riguardo alle eccezioni del convenuto (ed in parte degli CP_4 altri convenuti) si deve osservare che:
a) il fatto che la sua condanna al pagamento delle somme sia stata chiesta in via subordinata non è rilevante, dal momento che, indipendentemente dal
“grado” di essa, la richiesta è stata comunque svolta contro lo stesso;
b) non rappresenta un vizio la circostanza che la domanda sia stata proposta indistintamente da due professionisti, i quali regoleranno i propri conti tra di loro;
c) il parere di congruità del consiglio dell'ordine non può sostituire il vaglio del Tribunale;
d) nessuna norma commina l'invalidità del contratto di patrocinio per assenza del (comunque sempre raccomandabile) preventivo.
Venendo al merito della questione, si deve rilevare che l'avv. è CP_6 titolare di legittimazione attiva avendo la quale assunto la difesa dell'imputato formalmente solo di fronte al Tribunale di San Marino (come risulta dal doc. 34) e
4 non di fronte al Tribunale di Firenze poiché il documento n. 1 invocato dagli attori è rappresentato dal verbale della udienza preliminare di fronte al GIP del
Tribunale di Firenze al quale l'imputato non era comparso (e, quindi, non avrebbe potuto nominare altro difensore.
Ciò premesso, è necessario ora verificare la fondatezza della tesi attorea secondo cui , e si sarebbero Controparte_1 Controparte_2 CP_3 obbligati “a fare fronte al pagamento di tutti i compensi maturati dal difensore” come dimostrerebbe il fatto che “furono soltanto i sigg. , Controparte_1 CP_2
e a provvedere al pagamento di tutti gli acconti richiesti
[...] CP_3 dall'avv. e salvo poi rifiutarsi di provvedere al Parte_1 Parte_2 saldo”. È pacifico che aveva preso contatti con l'avv. CP_3 Pt_1 nella vece di in quel momento oggettivamente impossibilitato: ciò è CP_4 emerso dalla testimonianza di e la quale ha Testimone_1 Testimone_2 anche affermato che “la sig.ra disse che le spese le avrebbe sostenute lei CP_3 perché si sentiva in colpa, perché fu lei a fare conoscere il signore russo a CP_4 per cui poi ci furono le indagini e l'arresto”. Dunque, per ammissione di teste della parte creditrice, solo avrebbe manifestato la volontà di farsi carico CP_3 delle competenze dell'avv. e non i coniugi che nell'occasione Pt_1 CP_1
“non mi ricordo se erano stati ricevuti anche i genitori del sig. , sig. CP_1 CP_1
e ” per poi definitivamente escluderlo. Peraltro, non vi
[...] Controparte_2 può essere alcun dubbio sull'attendibilità della teste in quanto introdotto da parte attrice.
Dunque, tutt'al più sarebbe stata la sola ad essersi fatta CP_3 carico delle competenze legali per conto di . Tale manifestazione di CP_4 volontà – chiaramente riferita dalla teste - integra la fattispecie dell'espromissione in quanto, ai sensi dell'art. 1272 c.c., l'intesa è stata raggiunta tra il creditore ed il terzo non debitore al di là di una delegazione del debitore. Tuttavia, come è noto, quella fattispecie è predicabile solo per un debito già esistente e dal momento che l'attore ha specificato che l'accordo sarebbe stato raggiunto al momento dell'assunzione della difesa, si deve quindi dedurre che nessuna attività processuale poteva essere stata eseguita, con conseguente inesistenza del debito.
Trattandosi di credito futuro, la garanzia di adempimento integra invece nella fattispecie della fideiussione rispetto alla quale la dichiarazione formulata da integra manifestazione espressa della volontà di farsi garante per CP_3 il compagno. L'indicazione del massimo importo garantito – come eccepito dalla
5 parte convenuta - è obbligatorio solo per le fideiussioni bancarie c.d. “omnibus”.
Peraltro, l'istruttoria ha anche fatto emergere che effettivamente CP_3 aveva consegnato a un assegno per l'avv. elemento Testimone_1 Pt_1 confermativo della sua volontà di costituirsi garante.
Per quanto riguarda poi il credito, nessuna specifica contestazione è stata svolta dai convenuti né rispetto all'effettuazione delle singole prestazioni - come riportate nel documento n. 8 che corrisponde alle notule redatte alla luce del DM
127/2004 e dei successivi 140/2012 e 55/2014 - né di quantificazione delle stesse. Peraltro, con il deposito di tutti gli atti del procedimento il creditore ha pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Con riferimento ai pagamenti ricevuti, parte convenuta ha dedotto di avere corrisposto ulteriore somme rispetto a quelle riconosciute dall'avv. nella Pt_1 lettera 12 ottobre 2017 (doc. 9) pari a € 15.181,40. Nello specifico, si tratterebbe delle somme di € 13.000,00 (in due tranches di € 5.000,00 e € 8.000,00), nonché della somma di € 3.120,00 mediante assegni bancari. Sul punto, non vi sono elementi per ritenere che la testimonianza di che ha Testimone_3 confermato quanto da lui scritto, ovvero di avere veduto che il 19 novembre 2012 stava contato € 5.000,00 in contanti e che li aveva consegnati CP_3 all'avv. . La testimonianza di – finalizzata a dimostrare Pt_1 Testimone_4 anche la dazione di € 8.000,00 si è rivelata inconcludente in quanto de relato.
Infine, la matrice degli assegni bancari non costituisce prova dell'effettiva dazione se non altro perché non si è data la prova del prenditore o della banca che ha incassato l'effetto e nemmeno a favore di chi.
Dunque, il credito accertato è di € 17.998,16.
Per quanto concerne le spese legali, il rigetto delle domanda nei confronti di e impone che le spese da esse sostenute Controparte_1 Controparte_2 siano a carico degli attori, i quali, invece, avranno diritto alla loro ripetizione in danno di e . CP_3 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da e Parte_1
condanna e in solido tra loro a CP_6 CP_3 CP_4 corrispondere ai primi la somma di € 17.998,16 oltre accessori come per legge oltre interessi dalla messa in mora;
- rigetta la domanda nei confronti di e;
Controparte_1 Controparte_2
6 -condanna e in solido tra loro a rifondere le CP_3 CP_4 spese legali sostenute da e che si liquidano in € Parte_1 CP_6
5.000,00 oltre accessori come per legge;
- condanna e in solido tra loro a rifondere le Parte_1 CP_6 spese legali sostenute da e che si liquidano Controparte_1 Controparte_2 in € 5.000,00 oltre accessori come per legge.
Pistoia, 12 marzo 2025.
Il Presidente est. dott. Matteo Marini
Nel procedimento in epigrafe introdotto da:
rappresentata e difesa dall'avv. ANICHINI MICHELE;
Parte_1
- Parte reclamante – contro
rappresentata e difesa dall'avv. ; Controparte_1
**** rilevato
Che
ritenuto
che
che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R 30 maggio 2002 n. 115;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto;
Si comunichi.
28/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Matteo Marini Matteo Marini
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