Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2021, proposto da
IA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Duccio Panti e Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Argentario, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza per la demolizione di opere edilizie n. 4/2020 prot. 35219 del 23.12.2020 Area Tecnica – Ufficio Antiabusivismo 21 luglio 2017 n. 34, notificata il 30.12.2020 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monte Argentario (GR) ha ordinato la demolizione delle opere abusive in Loc. Cala Moresca del Comune di Monte Argentario sull’area censita al fg. 41 p.lle n. 673 e 545;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare dell’ivi richiamato verbale di sopralluogo 28.09.2020 prot. n. 29381 del 29.10.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. BE IA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso regolarmente notificato e depositato con cui la sig.ra IA RI, proprietaria nel Comune di Monte Argentario, Loc. Cala Moresca di un lotto di terreno di circa m² 1553 in zona avente destinazione IRT – art. 66 N.T.A, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Monte Argentario ha ingiunto la demolizione delle opere abusive ivi realizzate consistenti in un fabbricato in muratura di circa 72 mq adibito ad abitazione, una baracca in lamiera in aderenza al fabbricato di circa mq 12 adibita a deposito attrezzi e nella pavimentazione della zona antistante i predetti manufatti per circa mq 175 con soprastante pergola di mq 21;
Considerato, che la ricorrente dopo avere premesso di avere presentato in data 18.2.2021 istanza di permesso in sanatoria per le opere in argomento ai sensi dell’art. 209 della L.R. Toscana n. 65/2014 e del D.lgs. n. 42/04, deduce censura di difetto di motivazione in ordine alla valutazione degli opposti interessi, quello della ricorrente alla conservazione ed utilizzazione del bene, risalente nel tempo (più di 15 anni) con quello dell’amministrazione al ripristino dell’assetto del territorio asseritamente compromesso dalla permanenza in loco dell’abuso;
Inoltre, rappresenta l’inefficacia dell’atto impugnato a seguito della presentazione della domanda di sanatoria che, secondo la giurisprudenza, in caso di rigetto dell’istanza, impone all’Amministrazione l’adozione un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera ritenuta abusiva, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere;
Vista, l’ordinanza n. 164 del 24.3.2021 con cui questo tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare in punto di pregiudizio, affermando che l'Amministrazione, all’esito del relativo procedimento sarà tenuta ad adottare un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto della domanda di sanatoria, con eventuale emanazione di un'ulteriore misura sanzionatoria e assegnazione di un nuovo termine per adempiere, che inizierà a decorrere, ab initio, dal rigetto dell'istanza di accertamento di conformità;
Ritenuto, che in disparte il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in ordine agli effetti della domanda di sanatoria sull’ordine di demolizione, per cui “in pendenza della istanza di sanatoria l'ordinanza di demolizione non perde efficacia ma rimane solo temporaneamente paralizzata, conseguendo da ciò che la presentazione della domanda di sanatoria di conformità non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione” (cfr ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 6/06/2025, n. 4940), il ricorso è comunque infondato posto che “I provvedimenti di repressione degli illeciti urbanistico - edilizi, essedo atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, escludono la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; ne discende che essi sono sufficientemente motivati con riguardo all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere e alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale, nemmeno in considerazione della particolarità degli interessi privati contrapposti” (ex multis T.A.R. Roma Lazio sez. II, 2/05/2024, n. 8698);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento;
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 262/21, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC AN, Presidente
BE IA CC, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE IA CC | CC AN |
IL SEGRETARIO