TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4348/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4348/2020
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza del 23.6.25, comunicata in pari data, l'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
considerato che
, oggi 15 luglio 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per e con l'avv. EMANUELE CARBONE e per Parte_1 Parte_2 [...]
con l'avv. FRASCINO ELENA;
CP_1
il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato - in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa TA Tavolieri
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4348/2020, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e d ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._2 Frosinone il 17.04.1978 e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Carbone ed elettivamente domiciliati in Frosinone via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio del difensore PARTE OPPONENTE Contro
(p.i. ), con sede in Conegliano Via Vittorio Alfieri 1, in persona CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., tramite la procuratrice speciale Controparte_3 (c.f. ), con sede legale in Verona, alla Via Flavio Gioia 39, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata in Torrice alla Via S. Antonio snc, presso lo studio dell'avv. Elisa Paniccia PARTE OPPOSTA Nonché contro
(c.f. ), con sede legale in Milano via San Prospero 4, CP_1 P.IVA_3 rappresentata dall'Amministratore Unico, “ (già 130 Controparte_4 [...]
”, tramite la procuratrice speciale CP_4 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata in Torrice alla Via S. Antonio snc, presso lo studio dell'avv. Elisa Paniccia PARTE INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1040/2020, notificato in data 12.11.2020, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto ai predetti, il pagamento, in favore della della somma CP_2 di euro 56.092,58, oltre gli interessi come richiesti nella domanda e le spese della procedura liquidate nella somma di euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, quale esposizione debitoria
2 derivante dal contratto di finanziamento personale n. 12115623 del 20.01.2010 sottoscritto presso la Santander Consumer Bank. A sostegno dell'opposizione, e hanno dedotto che: Parte_1 Parte_2
-in data 12.11.2020, veniva notificato a e il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2 1040/2020 con cui veniva ad esso ingiunto di pagare in favore della la somma di euro CP_2 56.092,58, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio;
-la somma è richiesta in virtù del contratto di finanziamento personale n. 12115623 del 20.01.2010;
- tale contratto prevedeva due polizze assicurative con le Compagnie del Gruppo BNP Paribas Cardif: la Cardif Assurances Risques Divers e la Cardif Assurance Vie in virtù di documentazione né rilasciata agli opponenti né allegata al ricorso monitorio. Pertanto, in via preliminare, ha chiesto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in causa delle stesse;
- la nullità del contratto di finanziamento perché il contratto posto alla base del provvedimento monitorio è illeggibile poiché i caratteri sono piccolissimi. Pertanto, gli opponenti non hanno modo di verificare le condizioni effettivamente applicate e la legalità della contabilizzazione delle operazioni svolte;
inoltre, nell'arco di 10 anni, gli opponenti non hanno ricevuto estratti conto e la non ha fornito prova di ricevute informative;
CP_5
- il contratto manca di data certa;
- manca l'indicazione analitica del bene oggetto del finanziamento, richiesto a pena di nullità dall'art. 124 comma 3 TUB, poiché nel contratto si parla genericamente di destinazione finanziamento per “ristrutturazione prima casa”;
- la mancata consegna di copia del contratto;
- il contratto prevede una copertura assicurativa in quanto, fra le varie voci, riporta la dizione
“somma assicurata” ma non è possibile comprendere quale sia il campo di applicazione né le condizioni;
- l'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato l'opposta non ha provato che il tasso indicato nel contratto corrisponde a quello effettivo né che gli interessi rispettano il tasso soglia, vale a dire il limite oltre il quale il tasso risulterà usuraio;
-l'indeterminatezza della somma ingiunta, soprattutto rispetto agli interessi di mora e alle spese sostenute dalla società finanziaria, le cui modalità di calcolo non sono indicate giacché, come anticipato, le condizioni del contratto sono illeggibili;
- l'opposta non ha regolarmente interrotto la prescrizione nei confronti degli obbligati né ha fornito idonea documentazione, attestante la messa in mora nei confronti degli opponenti;
al riguardo ha dedotto che le ricevute informative prodotte dall'opposta contengono delle firme illeggibili che non possono essere attribuite agli opponenti;
- il difetto di legittimazione attiva di che non ha provato di aver informato i Controparte_2 Sig.ri e delle operazioni di cessione dei crediti. Parte_1 Parte_2 Alla luce delle suddette deduzioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: - in via preliminare, per i motivi esposti nel presente atto, autorizzare i Sig.ri Parte_1 e , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa le Compagnie del Gruppo BNP Parte_2 Paribas Cardif, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano: - Cardif Assurances Risques Divers, C.F. e P. IVA , Piazza Lino Bo Bardi 3, 2014 Milano, Pec: - Cardif P.IVA_4 Email_1 Assurance Vie, C.F. e P. IVA , Piazza Lino Bo Bardi 3, 2014 Milano, Pec: P.IVA_5 polizze n. 21156235271_02 (Codice Riferimento 2115623/5271_02/G1) e n. Email_2 21156235010_01 (Codice Riferimento 2115623/5010_01/G1) affinché gli odierni opponenti possano essere manlevati da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
per l'effetto, fissare una nuova udienza di comparizione delle Parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- sempre in via preliminare e subordinata, dato che CP_2 omette di allegare documenti inerenti alle polizze e qualsiasi informazione al riguardo, in caso
[...] di errata individuazione delle Compagnie Assicurative da parte degli opponenti, si chiede al Sig.
3 Giudice adito di concedere la remissione in termini per la chiamata in causa del terzo, utilizzando i riferimenti esatti che l'opposta dovrà indicare;
- in via principale, nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 1040/2020 (R.G. N. 3297/2020, emesso dal Tribunale Civile di Cassino, in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi il 20.10.2020, pubblicato il 21.10.2020 e notificato il 12.11.2020) e, per l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dai Sig. e per tutti i motivi esposti nel corpo del Parte_1 Parte_2 presente atto, in particolare perché la domanda avanzata da , Controparte_6 in persona dell'Amministratore pro tempore è assolutamente sfornita di prova;
il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
-in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria dei Sig. e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona dell'Amministratore pro tempore, ridurre la pretesa avversa Controparte_6 delle somme non dovute, di quelle non provate e degli interessi superiori ai tassi legali;
- sempre in via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da
condannare le suindicate Compagnie del Gruppo BNP Paribas Cardif a tenere CP_2 CP_2 indenne i Sig. e dagli effetti della sentenza che sarà emessa a definizione Parte_1 Parte_2 del presente giudizio."
Si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni dell'opponente ed Controparte_2 eccependo in particolare che:
-il e la , in data 20/1/2010, chiedevano ed ottenevano da Santander un contratto di Pt_1 Pt_2 prestito personale dell'importo complessivo di euro 54.324,00 da estinguere con il pagamento di n. 120 rate da euro 860,00 ciascuna;
- i mutuatari rimborsavano n. 19 rate del prestito e successivamente interrompevano i pagamenti. Pertanto, in data 2/8/2011, a fronte di 10 rate scadute ed impagate, interveniva la decadenza dal beneficio del termine con conseguente applicazione degli interessi moratori;
- alla data di decadenza i mutuatari erano debitori di euro 45.298,71 per capitale a scadere, euro 7768,42 per rate scadute, euro 2.682,35 per interessi di mora;
- il credito veniva ceduto in favore di banca IS e poi da questa in favore della , in data CP_2 13/12/2016;
- gli ingiunti non negano di aver richiesto ed ottenuto da Santander il finanziamento de quo e non contestano l'inadempimento;
- il contratto Santander è dattiloscritto con caratteri perfettamente distinguibili e comprensibili;
- il contratto di finanziamento prevede costi predeterminati dalle parti all'atto della conclusione. Pertanto, le doglianze avversarie relative al mancato invio degli estratti conto sono irrilevanti poiché è la parte mutuataria a dover provare i pagamenti dei ratei mensili e non viceversa. Inoltre, parte opposta ha prodotto la lista movimenti Santander riepilogativa dell'intero andamento del rapporto di finanziamento, dalla scadenza della prima rata;
- la data del contratto è evincibile proprio dal frontespizio;
-il contratto rientra nei prestiti personali non finalizzati con la conseguenza che la finalità del finanziamento non deve essere specificata a pena di nullità;
- la mancanza di sottoscrizione della parte erogante non è causa di invalidità del contratto in tutti i casi in cui l'accettazione della finanziaria possa trovare fondamento in comportamenti concludenti delle parti;
- la lista movimenti Santander rende chiari i criteri di composizione del credito e, dunque, le rate pagate, le rate scadute, gli interessi applicati sulle rate scadute e sul capitale a scadere. Alla stessa fa seguito la certificazione del credito Banca IS in merito all'applicazione degli interessi moratori;
- il contratto aveva durata di 10 anni e la sua scadenza naturale coincideva con il 15/1/2020;
- la genericità della doglianza relativa alla usurarietà degli interessi;
- il termine di prescrizione decennale iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata risalente, nello specifico, a febbraio 2015 e non dalla stipula del contratto;
4 - le comunicazioni di cessione del credito fatte a mezzo di raccomandata hanno senz'altro valore interruttivo della prescrizione. Pertanto, parte opposta concludeva chiedendo: “Chiedendo che la S.V. Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte, Voglia: In rito e in via pregiudiziale: - concedere un termine per consentire la conclusione della procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010; In via meramente subordinata e nel merito: a) Accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 56.092,58 di cui euro 53.067,13 a titolo di capitale ed euro 3.025,45 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 56.092,58 di cui euro 53.067,13 a titolo di capitale ed euro 3.025,45 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
In ogni caso: c) Condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, cpc;
d) Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario e accessori per legge.” In data 5.05.2022, si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la contestando le Controparte_1 deduzioni dell'opponente, richiamando e facendo proprie le istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni avanzate dalla e deducendo in particolare che in data 3 marzo 2022, la Controparte_2 Società ha ceduto in favore di con un contratto di cessione pro soluto CP_2 Controparte_1 nell'ambito dell'operazione effettuata ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione nonché dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, la titolarità di un pacchetto di crediti ed ivi compreso quello per cui è causa. Pertanto, la concludeva richiamando e facendo proprie le istanze, richieste, difese, Controparte_1 eccezioni e deduzioni avanzate dalla e chiedendo l'estromissione della stessa. Controparte_2 Con ordinanza del 10.5.2022 il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto onerando la parte opposta di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, il giudice istruttore assegnava, su richiesta delle parti, i termini ex art.183 comma sesto c.p.c.
Mutato medio tempore il giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 23.2.2024), all'udienza del 15.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta, si osserva che la questione riguarda il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2951/2016, ciò che rileva per valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, quindi, la prospettazione (con analoga considerazione per l'opposta legittimazione a contraddire, che riguarda la titolarità passiva dell'azione e che, parimenti, si fonda sulla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Ne deriva che, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Potrà inoltre accadere che, all'esito del
5 processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come proprio (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma tale situazione, riguardando il merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto, occorre tenere ben distinti, da un lato, la legittimazione ad agire e, dall'altra, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, ha dedotto di essere il soggetto titolare del credito oggetto Controparte_1 della domanda di ingiunzione.
In particolare, il menzionato credito veniva dapprima ceduto da Santander Consumer Bank a con contratto di cessione di crediti intervenuto in data 15.11.2012 (all. 4), cessione Controparte_7 notificata agli opponenti il 17.12.2012 e il 6.7.2015 a mezzo lettera raccomandata con contestuale diffida (all. n. 5).
Successivamente il credito veniva ceduto da a per effetto di Controparte_7 Controparte_2 contratto di cessione di crediti ai sensi della legge 130/1999 intervenuto in data 13.12.2016, tra la e (all. n. 6), in virtù del quale la prima ha acquistato dalla seconda il Controparte_2 Controparte_7 credito vantato nei confronti della parte opponente. Della già menzionata cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n. 150 del 22.12.2016 (all. 7 del fascicolo monitorio) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna convenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con Sono state altresì prodotte le comunicazioni Controparte_7 agli apponenti relative all'intervenuta cessione del credito alla (all. n.8) e l'estratto Controparte_2 dell'allegato al già menzionato contratto di cessione del credito, con indicazione della posizione ceduta (All. n. 11).
Lo stesso dicasi del contratto di cessione di crediti intervenuto in data 3.03.2022 tra la società e la società in virtù del quale la prima ha acquistato dalla seconda il Controparte_1 Controparte_2 credito vantato nei confronti di e (cfr. contratto di cessione ed estratto Parte_1 Parte_2 della lista delle posizioni cedute, all. n. 6 e 7 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.). Di tale cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n. 31 del 17.03.2022 (all. 4 della comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna intervenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con la società
[...]
CP_2
Da tanto si evince che, dalla mera prospettazione della domanda, poteva effettivamente emergere la titolarità del diritto di credito in capo all'intervenuta, mentre la questione della prova dei crediti attiene all'effettiva titolarità in capo all'intervenuta della situazione soggettiva oggetto di giudizio e, quindi, al merito della controversia.
Ciò posto il motivo di opposizione è infondato.
La Corte di cassazione, con recente pronuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 Rv. 668451 - 01), in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ha precisato che, “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
6 Peraltro, quanto alle condizioni di efficacia ed opponibilità della cessione del credito nei confronti del cessionario la Corte di Cassazione sez. 6 - 1, con l'ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 ha stabilito che “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Tanto premesso, nel caso di specie parte opposta e intervenuta hanno depositato non solo i contratti di cessione dei crediti e la notifica ai debitori della dichiarazione di avvenuta cessione del credito in questione a (doc. n. 5 del fascicolo monitorio), ma anche la lettera di Controparte_7 avviso di cessione del credito a a mezzo raccomandata, gli estratti delle posizioni Controparte_2 cedute, comprendenti il credito per cui è causa, allegati ai contratti di cessione del 13.12.2016 e 3.3.2022, il contratto di finanziamento e il relativo estratto conto.
Considerati tali elementi unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo all'intervenuta.
2.2. Ancora, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di parte opponente sollevata nell'atto di citazione relativa alla prescrizione del credito azionato.
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha precisato, con sentenza n. 18951/2013 che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifica la natura unitaria del contratto.
Pertanto, la prescrizione è unica e non va riferita ad ogni singola rata rispetto alla scadenza. Pertanto, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Ciò significa che non si avranno tante prescrizioni quante sono le rate da versare ma tutte le rate saranno soggette ad un unico termine di prescrizione. Inoltre, la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti prevedeva il pagamento di 120 rate a partire dal 15.2.2010; pertanto, la data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata risultava essere il 15.2.2020, dalla quale decorre il periodo di prescrizione decennale non ancora scaduto. Peraltro, lo stesso risulta interrotto più volte: si vedano al riguardo, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo in data 12.11.2020, le lettere di comunicazione della cessione del credito a del 17.12.2012 e del 6.7.2015 (all. 5) con contestuale diffida, le lettere di CP_7 comunicazione della cessione del credito a con contestuale costituzione in mora e CP_2 interruzione della prescrizione del 25.1.2017 e 19.2.2020 (all. 8), tutte inviate con raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza degli opponenti.
Al riguardo si osserva che come chiarito dalla Corte di Cassazione “La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto.” (cfr. Cass sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013). Nel caso di specie parte opponente non ha offerto la prova relativa alla mancata conoscenza dell'atto, essendosi limitata a dedurre genericamente che le sottoscrizioni apposte sulle
7 raccomandate erano illeggibili e che non potevano essere attribuite agli opponenti: tale circostanza, non corroborata da altri elementi, non appare sufficiente a superare la presunzione di conoscenza dell'atto in capo ai destinatari che, peraltro, neppure hanno formalmente e validamente disconosciuto le proprie firme apposte sulle informative.
Ciò posto, ad oggi, alcun termine prescrizionale risulta decorso.
2.3 Passando all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, occorre rilevare che l'esistenza del rapporto non è in contestazione, così come il fatto che il e la si siano resi inadempienti rispetto agli obblighi assunti. Pt_1 Pt_2 Tali elementi devono essere quindi necessariamente posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel caso che qui occupa, la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di finanziamento personale n. 12115623 del 20.01.2010 di complessivi euro 54.324,00 da restituire in 120 rate da euro 860,00 ciascuna, sottoscritto da e quale coobbligato, Parte_1 Parte_2 credito successivamente ceduto, da ultimo, in data 3.03.2022, alla Controparte_1
Mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto stipulato tra le parti con piano di ammortamento;
estratto conto, analitico e completo con certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla cedente Banca IS, dal quale risulta una esposizione debitoria in relazione al contratto in oggetto pari a complessivi euro 56.092,58), la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche, quali ad esempio la nullità del contratto per l'illeggibilità dello stesso, per la mancanza della data e di indicazione della destinazione del finanziamento e altresì la mancata consegna della copia dello stesso;
tali contestazioni risultano in parte inconferenti e in parte smentite dalla produzione documentale effettuata da parte opposta nel fascicolo monitorio e, in particolare, dal contratto di finanziamento prodotto in atti dal quale risulta sia il contenuto, sia la data di sottoscrizione
8 dello stesso, avvenuta il 20.01.2010 a Napoli, sia l'avvenuta consegna ai contraenti di tutta la documentazione e informativa contrattuale compresa, quindi, la copia del contratto.
Quanto alla mancata indicazione della destinazione del finanziamento si osserva, da un lato, che nel contratto è espressamente indicata la finalità del prestito personale “ristrutturazione prima casa”, dall'altro, che nel caso di specie non ricorre il mutuo di scopo convenzionale, poiché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, può essere definito tale solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato - come appunto verificatosi nel caso di specie- conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Quanto alle residue censure si osserva che l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di specificare quali siano le poste passive indebitamente annotate dalla banca, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni o altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito senza un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per contrarietà alla normativa ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui i debitori opponenti, a fronte della produzione in giudizio di un estratto conto analitico e completo, si siano limitati ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dall'istituto di credito e gli addebiti operati, deducendo l'applicazione di interessi usurari ma senza indicare il tasso applicato, i tassi di interessi pattuiti e, senza neppure dedurre, infine, quale fosse il tasso soglia da applicare.
Tali considerazioni consentono di superare anche il rilievo di parte opponente secondo cui l'istituto bancario avrebbe omesso l'invio degli estratti conto che, comunque, risultano integralmente prodotti in giudizio e non specificamente contestati.
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, infatti, meramente esplorativa, poiché prescinde del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma,
9 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869; Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n. 20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio neppure con le memorie istruttorie ex art.183 comma sesto c.p.c., con le quali si è limitata a richiedere una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Orbene, la genericità delle doglianze e l'assenza di allegazioni rende inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in quanto essa avrebbe assunto un carattere meramente esplorativo e suppletivo dell'onere di allegazione in capo all'opponente.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 30218/2017, Cass. 10373/2019; Cass. Sez. III 9060/2003; Cass. 3191/2006; Cass. 16778/2009; Cass. n. 3130/2011).
4. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte opponente e, liquidate in dispositivo, devono essere determinate ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia (52.001,00 – 260.000,00) del grado minimo di complessità delle questioni trattate, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1040/2020 che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna gli opponenti e alla refusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della parte opposta e della parte intervenuta, che si liquidano, quanto alla prima, in euro 2.090,00 oltre i.v.a, c.p.a. e 15% per spese generali, e, per la seconda, in euro 4.962,00, oltre ai prefati accessori.
Così deciso il 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa TA Tavolieri
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4348/2020
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza del 23.6.25, comunicata in pari data, l'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
considerato che
, oggi 15 luglio 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per e con l'avv. EMANUELE CARBONE e per Parte_1 Parte_2 [...]
con l'avv. FRASCINO ELENA;
CP_1
il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato - in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa TA Tavolieri
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4348/2020, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e d ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. ), nata a Parte_2 C.F._2 Frosinone il 17.04.1978 e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Carbone ed elettivamente domiciliati in Frosinone via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio del difensore PARTE OPPONENTE Contro
(p.i. ), con sede in Conegliano Via Vittorio Alfieri 1, in persona CP_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., tramite la procuratrice speciale Controparte_3 (c.f. ), con sede legale in Verona, alla Via Flavio Gioia 39, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata in Torrice alla Via S. Antonio snc, presso lo studio dell'avv. Elisa Paniccia PARTE OPPOSTA Nonché contro
(c.f. ), con sede legale in Milano via San Prospero 4, CP_1 P.IVA_3 rappresentata dall'Amministratore Unico, “ (già 130 Controparte_4 [...]
”, tramite la procuratrice speciale CP_4 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino ed elettivamente domiciliata in Torrice alla Via S. Antonio snc, presso lo studio dell'avv. Elisa Paniccia PARTE INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1040/2020, notificato in data 12.11.2020, con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto ai predetti, il pagamento, in favore della della somma CP_2 di euro 56.092,58, oltre gli interessi come richiesti nella domanda e le spese della procedura liquidate nella somma di euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi, quale esposizione debitoria
2 derivante dal contratto di finanziamento personale n. 12115623 del 20.01.2010 sottoscritto presso la Santander Consumer Bank. A sostegno dell'opposizione, e hanno dedotto che: Parte_1 Parte_2
-in data 12.11.2020, veniva notificato a e il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2 1040/2020 con cui veniva ad esso ingiunto di pagare in favore della la somma di euro CP_2 56.092,58, oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio;
-la somma è richiesta in virtù del contratto di finanziamento personale n. 12115623 del 20.01.2010;
- tale contratto prevedeva due polizze assicurative con le Compagnie del Gruppo BNP Paribas Cardif: la Cardif Assurances Risques Divers e la Cardif Assurance Vie in virtù di documentazione né rilasciata agli opponenti né allegata al ricorso monitorio. Pertanto, in via preliminare, ha chiesto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., l'autorizzazione alla chiamata in causa delle stesse;
- la nullità del contratto di finanziamento perché il contratto posto alla base del provvedimento monitorio è illeggibile poiché i caratteri sono piccolissimi. Pertanto, gli opponenti non hanno modo di verificare le condizioni effettivamente applicate e la legalità della contabilizzazione delle operazioni svolte;
inoltre, nell'arco di 10 anni, gli opponenti non hanno ricevuto estratti conto e la non ha fornito prova di ricevute informative;
CP_5
- il contratto manca di data certa;
- manca l'indicazione analitica del bene oggetto del finanziamento, richiesto a pena di nullità dall'art. 124 comma 3 TUB, poiché nel contratto si parla genericamente di destinazione finanziamento per “ristrutturazione prima casa”;
- la mancata consegna di copia del contratto;
- il contratto prevede una copertura assicurativa in quanto, fra le varie voci, riporta la dizione
“somma assicurata” ma non è possibile comprendere quale sia il campo di applicazione né le condizioni;
- l'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato l'opposta non ha provato che il tasso indicato nel contratto corrisponde a quello effettivo né che gli interessi rispettano il tasso soglia, vale a dire il limite oltre il quale il tasso risulterà usuraio;
-l'indeterminatezza della somma ingiunta, soprattutto rispetto agli interessi di mora e alle spese sostenute dalla società finanziaria, le cui modalità di calcolo non sono indicate giacché, come anticipato, le condizioni del contratto sono illeggibili;
- l'opposta non ha regolarmente interrotto la prescrizione nei confronti degli obbligati né ha fornito idonea documentazione, attestante la messa in mora nei confronti degli opponenti;
al riguardo ha dedotto che le ricevute informative prodotte dall'opposta contengono delle firme illeggibili che non possono essere attribuite agli opponenti;
- il difetto di legittimazione attiva di che non ha provato di aver informato i Controparte_2 Sig.ri e delle operazioni di cessione dei crediti. Parte_1 Parte_2 Alla luce delle suddette deduzioni, l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere: - in via preliminare, per i motivi esposti nel presente atto, autorizzare i Sig.ri Parte_1 e , ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa le Compagnie del Gruppo BNP Parte_2 Paribas Cardif, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano: - Cardif Assurances Risques Divers, C.F. e P. IVA , Piazza Lino Bo Bardi 3, 2014 Milano, Pec: - Cardif P.IVA_4 Email_1 Assurance Vie, C.F. e P. IVA , Piazza Lino Bo Bardi 3, 2014 Milano, Pec: P.IVA_5 polizze n. 21156235271_02 (Codice Riferimento 2115623/5271_02/G1) e n. Email_2 21156235010_01 (Codice Riferimento 2115623/5010_01/G1) affinché gli odierni opponenti possano essere manlevati da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
per l'effetto, fissare una nuova udienza di comparizione delle Parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- sempre in via preliminare e subordinata, dato che CP_2 omette di allegare documenti inerenti alle polizze e qualsiasi informazione al riguardo, in caso
[...] di errata individuazione delle Compagnie Assicurative da parte degli opponenti, si chiede al Sig.
3 Giudice adito di concedere la remissione in termini per la chiamata in causa del terzo, utilizzando i riferimenti esatti che l'opposta dovrà indicare;
- in via principale, nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 1040/2020 (R.G. N. 3297/2020, emesso dal Tribunale Civile di Cassino, in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi il 20.10.2020, pubblicato il 21.10.2020 e notificato il 12.11.2020) e, per l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dai Sig. e per tutti i motivi esposti nel corpo del Parte_1 Parte_2 presente atto, in particolare perché la domanda avanzata da , Controparte_6 in persona dell'Amministratore pro tempore è assolutamente sfornita di prova;
il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
-in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria dei Sig. e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona dell'Amministratore pro tempore, ridurre la pretesa avversa Controparte_6 delle somme non dovute, di quelle non provate e degli interessi superiori ai tassi legali;
- sempre in via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da
condannare le suindicate Compagnie del Gruppo BNP Paribas Cardif a tenere CP_2 CP_2 indenne i Sig. e dagli effetti della sentenza che sarà emessa a definizione Parte_1 Parte_2 del presente giudizio."
Si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni dell'opponente ed Controparte_2 eccependo in particolare che:
-il e la , in data 20/1/2010, chiedevano ed ottenevano da Santander un contratto di Pt_1 Pt_2 prestito personale dell'importo complessivo di euro 54.324,00 da estinguere con il pagamento di n. 120 rate da euro 860,00 ciascuna;
- i mutuatari rimborsavano n. 19 rate del prestito e successivamente interrompevano i pagamenti. Pertanto, in data 2/8/2011, a fronte di 10 rate scadute ed impagate, interveniva la decadenza dal beneficio del termine con conseguente applicazione degli interessi moratori;
- alla data di decadenza i mutuatari erano debitori di euro 45.298,71 per capitale a scadere, euro 7768,42 per rate scadute, euro 2.682,35 per interessi di mora;
- il credito veniva ceduto in favore di banca IS e poi da questa in favore della , in data CP_2 13/12/2016;
- gli ingiunti non negano di aver richiesto ed ottenuto da Santander il finanziamento de quo e non contestano l'inadempimento;
- il contratto Santander è dattiloscritto con caratteri perfettamente distinguibili e comprensibili;
- il contratto di finanziamento prevede costi predeterminati dalle parti all'atto della conclusione. Pertanto, le doglianze avversarie relative al mancato invio degli estratti conto sono irrilevanti poiché è la parte mutuataria a dover provare i pagamenti dei ratei mensili e non viceversa. Inoltre, parte opposta ha prodotto la lista movimenti Santander riepilogativa dell'intero andamento del rapporto di finanziamento, dalla scadenza della prima rata;
- la data del contratto è evincibile proprio dal frontespizio;
-il contratto rientra nei prestiti personali non finalizzati con la conseguenza che la finalità del finanziamento non deve essere specificata a pena di nullità;
- la mancanza di sottoscrizione della parte erogante non è causa di invalidità del contratto in tutti i casi in cui l'accettazione della finanziaria possa trovare fondamento in comportamenti concludenti delle parti;
- la lista movimenti Santander rende chiari i criteri di composizione del credito e, dunque, le rate pagate, le rate scadute, gli interessi applicati sulle rate scadute e sul capitale a scadere. Alla stessa fa seguito la certificazione del credito Banca IS in merito all'applicazione degli interessi moratori;
- il contratto aveva durata di 10 anni e la sua scadenza naturale coincideva con il 15/1/2020;
- la genericità della doglianza relativa alla usurarietà degli interessi;
- il termine di prescrizione decennale iniziava a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata risalente, nello specifico, a febbraio 2015 e non dalla stipula del contratto;
4 - le comunicazioni di cessione del credito fatte a mezzo di raccomandata hanno senz'altro valore interruttivo della prescrizione. Pertanto, parte opposta concludeva chiedendo: “Chiedendo che la S.V. Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte, Voglia: In rito e in via pregiudiziale: - concedere un termine per consentire la conclusione della procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010; In via meramente subordinata e nel merito: a) Accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 56.092,58 di cui euro 53.067,13 a titolo di capitale ed euro 3.025,45 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
b) Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 56.092,58 di cui euro 53.067,13 a titolo di capitale ed euro 3.025,45 a titolo di interessi moratori maturati dalla data di risoluzione al 13.12.2016; oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
In ogni caso: c) Condannare l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria ex art. 96, comma terzo, cpc;
d) Condannare l'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre rimborso forfettario e accessori per legge.” In data 5.05.2022, si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. la contestando le Controparte_1 deduzioni dell'opponente, richiamando e facendo proprie le istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni avanzate dalla e deducendo in particolare che in data 3 marzo 2022, la Controparte_2 Società ha ceduto in favore di con un contratto di cessione pro soluto CP_2 Controparte_1 nell'ambito dell'operazione effettuata ai sensi e per gli effetti della Legge sulla cartolarizzazione nonché dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, la titolarità di un pacchetto di crediti ed ivi compreso quello per cui è causa. Pertanto, la concludeva richiamando e facendo proprie le istanze, richieste, difese, Controparte_1 eccezioni e deduzioni avanzate dalla e chiedendo l'estromissione della stessa. Controparte_2 Con ordinanza del 10.5.2022 il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto onerando la parte opposta di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria. Esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, il giudice istruttore assegnava, su richiesta delle parti, i termini ex art.183 comma sesto c.p.c.
Mutato medio tempore il giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 23.2.2024), all'udienza del 15.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'intervenuta, si osserva che la questione riguarda il merito della controversia.
Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2951/2016, ciò che rileva per valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio e, quindi, la prospettazione (con analoga considerazione per l'opposta legittimazione a contraddire, che riguarda la titolarità passiva dell'azione e che, parimenti, si fonda sulla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Ne deriva che, qualora l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Potrà inoltre accadere che, all'esito del
5 processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come proprio (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma tale situazione, riguardando il merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. Pertanto, occorre tenere ben distinti, da un lato, la legittimazione ad agire e, dall'altra, la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso di specie, ha dedotto di essere il soggetto titolare del credito oggetto Controparte_1 della domanda di ingiunzione.
In particolare, il menzionato credito veniva dapprima ceduto da Santander Consumer Bank a con contratto di cessione di crediti intervenuto in data 15.11.2012 (all. 4), cessione Controparte_7 notificata agli opponenti il 17.12.2012 e il 6.7.2015 a mezzo lettera raccomandata con contestuale diffida (all. n. 5).
Successivamente il credito veniva ceduto da a per effetto di Controparte_7 Controparte_2 contratto di cessione di crediti ai sensi della legge 130/1999 intervenuto in data 13.12.2016, tra la e (all. n. 6), in virtù del quale la prima ha acquistato dalla seconda il Controparte_2 Controparte_7 credito vantato nei confronti della parte opponente. Della già menzionata cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n. 150 del 22.12.2016 (all. 7 del fascicolo monitorio) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna convenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con Sono state altresì prodotte le comunicazioni Controparte_7 agli apponenti relative all'intervenuta cessione del credito alla (all. n.8) e l'estratto Controparte_2 dell'allegato al già menzionato contratto di cessione del credito, con indicazione della posizione ceduta (All. n. 11).
Lo stesso dicasi del contratto di cessione di crediti intervenuto in data 3.03.2022 tra la società e la società in virtù del quale la prima ha acquistato dalla seconda il Controparte_1 Controparte_2 credito vantato nei confronti di e (cfr. contratto di cessione ed estratto Parte_1 Parte_2 della lista delle posizioni cedute, all. n. 6 e 7 alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.). Di tale cessione è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni Parte Seconda n. 31 del 17.03.2022 (all. 4 della comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.) e così, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, l'odierna intervenuta ha compiutamente assolto agli obblighi di pubblicità relativi alla cessione del credito intervenuta con la società
[...]
CP_2
Da tanto si evince che, dalla mera prospettazione della domanda, poteva effettivamente emergere la titolarità del diritto di credito in capo all'intervenuta, mentre la questione della prova dei crediti attiene all'effettiva titolarità in capo all'intervenuta della situazione soggettiva oggetto di giudizio e, quindi, al merito della controversia.
Ciò posto il motivo di opposizione è infondato.
La Corte di cassazione, con recente pronuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023 Rv. 668451 - 01), in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ha precisato che, “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
6 Peraltro, quanto alle condizioni di efficacia ed opponibilità della cessione del credito nei confronti del cessionario la Corte di Cassazione sez. 6 - 1, con l'ordinanza n. 20495 del 29/09/2020 ha stabilito che “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Tanto premesso, nel caso di specie parte opposta e intervenuta hanno depositato non solo i contratti di cessione dei crediti e la notifica ai debitori della dichiarazione di avvenuta cessione del credito in questione a (doc. n. 5 del fascicolo monitorio), ma anche la lettera di Controparte_7 avviso di cessione del credito a a mezzo raccomandata, gli estratti delle posizioni Controparte_2 cedute, comprendenti il credito per cui è causa, allegati ai contratti di cessione del 13.12.2016 e 3.3.2022, il contratto di finanziamento e il relativo estratto conto.
Considerati tali elementi unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo all'intervenuta.
2.2. Ancora, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di parte opponente sollevata nell'atto di citazione relativa alla prescrizione del credito azionato.
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha precisato, con sentenza n. 18951/2013 che il frazionamento del debito previsto per il mutuo non modifica la natura unitaria del contratto.
Pertanto, la prescrizione è unica e non va riferita ad ogni singola rata rispetto alla scadenza. Pertanto, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione. Ciò significa che non si avranno tante prescrizioni quante sono le rate da versare ma tutte le rate saranno soggette ad un unico termine di prescrizione. Inoltre, la prescrizione decennale delle rate insolute decorre dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. sent. n. 17798/2011).
Nel caso in esame, il contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti prevedeva il pagamento di 120 rate a partire dal 15.2.2010; pertanto, la data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata risultava essere il 15.2.2020, dalla quale decorre il periodo di prescrizione decennale non ancora scaduto. Peraltro, lo stesso risulta interrotto più volte: si vedano al riguardo, oltre alla notifica del decreto ingiuntivo in data 12.11.2020, le lettere di comunicazione della cessione del credito a del 17.12.2012 e del 6.7.2015 (all. 5) con contestuale diffida, le lettere di CP_7 comunicazione della cessione del credito a con contestuale costituzione in mora e CP_2 interruzione della prescrizione del 25.1.2017 e 19.2.2020 (all. 8), tutte inviate con raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza degli opponenti.
Al riguardo si osserva che come chiarito dalla Corte di Cassazione “La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto.” (cfr. Cass sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013). Nel caso di specie parte opponente non ha offerto la prova relativa alla mancata conoscenza dell'atto, essendosi limitata a dedurre genericamente che le sottoscrizioni apposte sulle
7 raccomandate erano illeggibili e che non potevano essere attribuite agli opponenti: tale circostanza, non corroborata da altri elementi, non appare sufficiente a superare la presunzione di conoscenza dell'atto in capo ai destinatari che, peraltro, neppure hanno formalmente e validamente disconosciuto le proprie firme apposte sulle informative.
Ciò posto, ad oggi, alcun termine prescrizionale risulta decorso.
2.3 Passando all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, occorre rilevare che l'esistenza del rapporto non è in contestazione, così come il fatto che il e la si siano resi inadempienti rispetto agli obblighi assunti. Pt_1 Pt_2 Tali elementi devono essere quindi necessariamente posti a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Nel caso che qui occupa, la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di finanziamento personale n. 12115623 del 20.01.2010 di complessivi euro 54.324,00 da restituire in 120 rate da euro 860,00 ciascuna, sottoscritto da e quale coobbligato, Parte_1 Parte_2 credito successivamente ceduto, da ultimo, in data 3.03.2022, alla Controparte_1
Mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto stipulato tra le parti con piano di ammortamento;
estratto conto, analitico e completo con certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla cedente Banca IS, dal quale risulta una esposizione debitoria in relazione al contratto in oggetto pari a complessivi euro 56.092,58), la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche, quali ad esempio la nullità del contratto per l'illeggibilità dello stesso, per la mancanza della data e di indicazione della destinazione del finanziamento e altresì la mancata consegna della copia dello stesso;
tali contestazioni risultano in parte inconferenti e in parte smentite dalla produzione documentale effettuata da parte opposta nel fascicolo monitorio e, in particolare, dal contratto di finanziamento prodotto in atti dal quale risulta sia il contenuto, sia la data di sottoscrizione
8 dello stesso, avvenuta il 20.01.2010 a Napoli, sia l'avvenuta consegna ai contraenti di tutta la documentazione e informativa contrattuale compresa, quindi, la copia del contratto.
Quanto alla mancata indicazione della destinazione del finanziamento si osserva, da un lato, che nel contratto è espressamente indicata la finalità del prestito personale “ristrutturazione prima casa”, dall'altro, che nel caso di specie non ricorre il mutuo di scopo convenzionale, poiché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, può essere definito tale solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato - come appunto verificatosi nel caso di specie- conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Quanto alle residue censure si osserva che l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di specificare quali siano le poste passive indebitamente annotate dalla banca, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni o altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito senza un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per contrarietà alla normativa ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui i debitori opponenti, a fronte della produzione in giudizio di un estratto conto analitico e completo, si siano limitati ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dall'istituto di credito e gli addebiti operati, deducendo l'applicazione di interessi usurari ma senza indicare il tasso applicato, i tassi di interessi pattuiti e, senza neppure dedurre, infine, quale fosse il tasso soglia da applicare.
Tali considerazioni consentono di superare anche il rilievo di parte opponente secondo cui l'istituto bancario avrebbe omesso l'invio degli estratti conto che, comunque, risultano integralmente prodotti in giudizio e non specificamente contestati.
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, infatti, meramente esplorativa, poiché prescinde del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma,
9 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869; Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n. 20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La parte opponente non ha assolto a tale onere probatorio neppure con le memorie istruttorie ex art.183 comma sesto c.p.c., con le quali si è limitata a richiedere una consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Orbene, la genericità delle doglianze e l'assenza di allegazioni rende inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in quanto essa avrebbe assunto un carattere meramente esplorativo e suppletivo dell'onere di allegazione in capo all'opponente.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 30218/2017, Cass. 10373/2019; Cass. Sez. III 9060/2003; Cass. 3191/2006; Cass. 16778/2009; Cass. n. 3130/2011).
4. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte opponente e, liquidate in dispositivo, devono essere determinate ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia (52.001,00 – 260.000,00) del grado minimo di complessità delle questioni trattate, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1040/2020 che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna gli opponenti e alla refusione delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della parte opposta e della parte intervenuta, che si liquidano, quanto alla prima, in euro 2.090,00 oltre i.v.a, c.p.a. e 15% per spese generali, e, per la seconda, in euro 4.962,00, oltre ai prefati accessori.
Così deciso il 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa TA Tavolieri
10