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Decreto 15 gennaio 2025
Decreto 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, decreto 15/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro
R.G. 3035 / 2024
IL GIUDICE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Rilevato che:
- l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale.
Nello specifico si tratta di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse ad agire deve essere concreto, cioè, effettivo ed attuale;
- rilevato che l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., la rispondenza dell'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una specifica prestazione previdenziale o assistenziale, a una concreta utilità,
- come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Si deve evitare, difatti, il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (Cass., sez. VI-L, 26 maggio 2021,
n. 14629; Cass., sez. VI-L, 5 febbraio 2020, n. 2587), poichè “la giurisdizione è risorsa non illimitata" e tale rilievo s'impone soprattutto "a fronte di una crescente domanda di giustizia" (Corte Cost., sentenza n. 77 del 2018, punto 13 del Considerato in diritto).
- nella medesima prospettiva, s'inquadra l'esigenza di una specifica individuazione della prestazione richiesta, essenziale sul piano dell'interesse ad agire: non si può dunque ritenere ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato (Cass., sez. VI-L,
24 novembre 2021, n. 36382);
- rilevato che parte ricorrente conclude chiedendo “Nominare un CTU, onde disporre l'Accertamento Tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al riconoscimento dell'invalidità civile con pedissequo riconoscimento di una prestazione economica ovvero la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio che verranno eventualmente riconosciute in base alle risultanze di causa e conseguenti prestazioni economiche”
- considerato quindi che nel caso di specie, NON sussiste l'interesse ad agire, concreto e attuale in merito alla generica domanda di accertamento della invalidità civile, non ancorata ad alcuna specifica individuazione della prestazione che si intende spettante, deve al contrario rilevarsi che tale omissione, che riverbera i suoi effetti anche sul conseguente accertamento medico-legale essendo diverse le prestazioni assistenziali riconoscibili ai soggetti invalidi, non può essere sanata neppure dall'esame della domanda amministrativa in atti, la quale non apporta alcun utile elemento specificativo, dovendo quindi concludersi per la sua inammissibilità
p.q.m.
- dichiara l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento della
“invalidità civile”
p.q.m.
DICHIARA l'inammissibilità dell'istanza.
CONDANNA parte istante alla corresponsione delle spese di lite in favore dell' che, applicata la prevista riduzione pari al 20%, si liquidano in CP_1 euro 950.00, oltre spese generali nella misura normativamente prevista del 15%.
Si comunichi.
Cassino 13/01/2025
Il Giudice Annalisa Gualtieri
R.G. 3035 / 2024
IL GIUDICE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Rilevato che:
- l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale.
Nello specifico si tratta di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse ad agire deve essere concreto, cioè, effettivo ed attuale;
- rilevato che l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., la rispondenza dell'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una specifica prestazione previdenziale o assistenziale, a una concreta utilità,
- come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Si deve evitare, difatti, il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (Cass., sez. VI-L, 26 maggio 2021,
n. 14629; Cass., sez. VI-L, 5 febbraio 2020, n. 2587), poichè “la giurisdizione è risorsa non illimitata" e tale rilievo s'impone soprattutto "a fronte di una crescente domanda di giustizia" (Corte Cost., sentenza n. 77 del 2018, punto 13 del Considerato in diritto).
- nella medesima prospettiva, s'inquadra l'esigenza di una specifica individuazione della prestazione richiesta, essenziale sul piano dell'interesse ad agire: non si può dunque ritenere ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato (Cass., sez. VI-L,
24 novembre 2021, n. 36382);
- rilevato che parte ricorrente conclude chiedendo “Nominare un CTU, onde disporre l'Accertamento Tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al riconoscimento dell'invalidità civile con pedissequo riconoscimento di una prestazione economica ovvero la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio che verranno eventualmente riconosciute in base alle risultanze di causa e conseguenti prestazioni economiche”
- considerato quindi che nel caso di specie, NON sussiste l'interesse ad agire, concreto e attuale in merito alla generica domanda di accertamento della invalidità civile, non ancorata ad alcuna specifica individuazione della prestazione che si intende spettante, deve al contrario rilevarsi che tale omissione, che riverbera i suoi effetti anche sul conseguente accertamento medico-legale essendo diverse le prestazioni assistenziali riconoscibili ai soggetti invalidi, non può essere sanata neppure dall'esame della domanda amministrativa in atti, la quale non apporta alcun utile elemento specificativo, dovendo quindi concludersi per la sua inammissibilità
p.q.m.
- dichiara l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento della
“invalidità civile”
p.q.m.
DICHIARA l'inammissibilità dell'istanza.
CONDANNA parte istante alla corresponsione delle spese di lite in favore dell' che, applicata la prevista riduzione pari al 20%, si liquidano in CP_1 euro 950.00, oltre spese generali nella misura normativamente prevista del 15%.
Si comunichi.
Cassino 13/01/2025
Il Giudice Annalisa Gualtieri