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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5686 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6367 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
e , rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_1 Parte_2
NC FI
- appellanti
e
, e per essa quale mandataria “ Controparte_1 CP_2
” ., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Falivena
[...]
- appellata
avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14868 dell'anno 2020 oggetto opposizione all'esecuzione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con opposizione all'esecuzione e Parte_1 Parte_2
contestavano che il titolo posto a base dell'esecuzione promossa dalla
[...]
, quale mandataria della e cioè il contratto di mutuo fondiario Pt_3 Pt_4
stipulato il 1 luglio 1999 integrasse un valido titolo esecutivo, sia perché si trattava di mutuo condizionato sia per la nullità delle clausole relative agli interessi.
Si costituiva , quale mandataria della che chiedeva il Parte_3 Pt_4
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice dell'Esecuzione, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo di dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per
[...]
procedere all'esecuzione da parte della sul bene immobile staggito, CP_1
dichiarare la nullità del contratto di mutuo e degli interessi e conseguentemente rideterminare il saldo finale del rapporto, con vittoria di spese.
Si costituiva , e per essa quale mandataria Controparte_1
“ ” . chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_2
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 con termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante ha proposto sei motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il mutuo ha natura condizionata e quindi è inidoneo a costituire valido titolo esecutivo per la procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla banca appellata, con conseguente nullità ed inefficacia della procedura espropriativa. Il motivo è infondato, come già evidenziato dal Tribunale poiché dal tenore del contratto notarile risulta che le somme sono state erogate dalla banca con gli assegni circolari, tanto che i mutuatari ne rilasciano quietanza, a nulla rilevando che vengano trattenuti dal notaio a garanzia degli adempimenti prescritti nelle condizioni generali di contratto. Da ultimo va segnalata la sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione secondo cui: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo
a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” ( Cass. Sez. U. n. 5968/2025).
Con il secondo motivo l'appellante sostiene la nullità del contratto di mutuo e della pattuizione sugli interessi per mancata allegazione del piano di ammortamento.
Anche detto motivo va disatteso in quanto la dedotta mancata allegazione, per costante giurisprudenza, non causa la nullità del contratto laddove siano determinati i criteri per consentire la quantificazione degli interessi.
Infatti come condivisibilmente rilevato dal Tribunale la mancata allegazione del piano di ammortamento non inficia la validità del contratto in quanto”…. il contratto di mutuo era sufficiente a determinare le condizioni economiche del finanziamento, i tassi erano poi desumibili dal documento di sintesi della posizione debitoria, oltre che dalle comunicazioni periodiche inviate dalla banca di cui all'art. 4 comma 4 delle Condizioni generali di mutuo”
Con il terzo motivo si sostiene il carattere usurario degli interessi corrispettivi. Anche detto motivo è infondato. Come correttamente affermato dal
Tribunale la contestazione relativa “all'usura originaria” è del tutto generica poiché gli opponenti neppure allegano gli elementi di fatto da cui deriverebbe il vizio.
La in ogni caso dice che alla data della stipula del contratto di mutuo CP_1
il tasso medio era 4,92%, quindi di gran lunga inferiore al tasso soglia pari al 7,92
e tale circostanza non è contestata.
La Cassazione, in materia, ha ritenuto che “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (Cass. 8467/2025).
Con il quarto motivo si sostiene l'usurarietà dei tassi di mora.
La Cassazione a Sez Unite ha affermato che: “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato
e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto( v. Cass. Sez. U. n. 19597/2020).
Il Giudice si è attenuto a tale principio evidenziato che gli opponenti non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico ma si sono limitati ad una contestazione del tutto generica e non motivata.
Ed invero gli appellanti non hanno fornito alcuna prova a sostegno della loro tesi ed hanno tentato di addebitare il mancato assolvimento dell'onere della prova, su di essi unicamente gravante, in capo alla banca sostenendo che la stessa avesse avuto una condotta contraria ai principi di buona fede.
Con il quinto motivo di appello, parte appellante eccepisce l'asserita indeterminatezza e l'asserita non comprensibilità della clausola relativa agli interessi compensativi.
L'eccezione è manifestamente infondata stante l'assoluta chiarezza del contratto di mutuo sottoscritto dagli odierni appellanti (articolo 4 delle relative condizioni generali che consta di ben undici commi) e la ampia ed esaustiva motivazione che sul punto è stata resa dal giudice di prime cure che con approfondita motivazione ha, da un lato riconosciuto la valida formulazione della suddetta clausola e, dall'altro, ha dichiarato la mancanza di interesse ad agire degli odierni appellanti.
Ritiene il collegio che la lettura della clausola di determinazione degli interessi di cui al citato articolo sia corretta sia in quanto la clausola contiene le indicazioni sufficienti alla determinabilità del tasso, posto che tutti i dati richiamati dalla clausola sono univoci, individuati e in grado di non far sorgere alcuna incertezza sugli importi dovuti a tale titolo. L'espressione “tasso di natura analoga” è si indeterminabile ma poiché si tratta di un criterio residuale- come evidenziato dal
Giudice- che in concreto non è mai stato applicato.
Con il sesto motivo di appello controparte eccepisce l'asserita nullità del tasso di interesse indicizzato Euribor per l'intero periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008.
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte ( v. Cass. n. 12007/2024) il mutuatario deve dimostrare: che l'Euribor è stato effettivamente alterato in modo significativo e oggettivo;
che la banca mutuante era a conoscenza di questa alterazione al momento della stipula del contratto.
Nella fattispecie l'eccezione di nullità della clausola è manifestamente infondata, atteso che gli appellanti si sono limitati ad una contestazione del tutto generica senza neppure indicare se nel caso in esame la banca avesse tenuto un comportamento illecito o avesse partecipato alla manipolazione dei tassi Euribor. Per tutti i motivi esposti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14868 dell'anno 2020,
[...]
così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali, in favore della appellata, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo agli appellanti per la debenza di somma pari al contributo unificato.
Roma, li 1 ottobre 2025
Il presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 6367 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
e , rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_1 Parte_2
NC FI
- appellanti
e
, e per essa quale mandataria “ Controparte_1 CP_2
” ., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Falivena
[...]
- appellata
avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14868 dell'anno 2020 oggetto opposizione all'esecuzione conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con opposizione all'esecuzione e Parte_1 Parte_2
contestavano che il titolo posto a base dell'esecuzione promossa dalla
[...]
, quale mandataria della e cioè il contratto di mutuo fondiario Pt_3 Pt_4
stipulato il 1 luglio 1999 integrasse un valido titolo esecutivo, sia perché si trattava di mutuo condizionato sia per la nullità delle clausole relative agli interessi.
Si costituiva , quale mandataria della che chiedeva il Parte_3 Pt_4
rigetto dell'opposizione.
Il Giudice dell'Esecuzione, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo di dichiarare l'inesistenza di un valido titolo esecutivo per
[...]
procedere all'esecuzione da parte della sul bene immobile staggito, CP_1
dichiarare la nullità del contratto di mutuo e degli interessi e conseguentemente rideterminare il saldo finale del rapporto, con vittoria di spese.
Si costituiva , e per essa quale mandataria Controparte_1
“ ” . chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_2
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 con termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante ha proposto sei motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il mutuo ha natura condizionata e quindi è inidoneo a costituire valido titolo esecutivo per la procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla banca appellata, con conseguente nullità ed inefficacia della procedura espropriativa. Il motivo è infondato, come già evidenziato dal Tribunale poiché dal tenore del contratto notarile risulta che le somme sono state erogate dalla banca con gli assegni circolari, tanto che i mutuatari ne rilasciano quietanza, a nulla rilevando che vengano trattenuti dal notaio a garanzia degli adempimenti prescritti nelle condizioni generali di contratto. Da ultimo va segnalata la sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione secondo cui: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo
a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” ( Cass. Sez. U. n. 5968/2025).
Con il secondo motivo l'appellante sostiene la nullità del contratto di mutuo e della pattuizione sugli interessi per mancata allegazione del piano di ammortamento.
Anche detto motivo va disatteso in quanto la dedotta mancata allegazione, per costante giurisprudenza, non causa la nullità del contratto laddove siano determinati i criteri per consentire la quantificazione degli interessi.
Infatti come condivisibilmente rilevato dal Tribunale la mancata allegazione del piano di ammortamento non inficia la validità del contratto in quanto”…. il contratto di mutuo era sufficiente a determinare le condizioni economiche del finanziamento, i tassi erano poi desumibili dal documento di sintesi della posizione debitoria, oltre che dalle comunicazioni periodiche inviate dalla banca di cui all'art. 4 comma 4 delle Condizioni generali di mutuo”
Con il terzo motivo si sostiene il carattere usurario degli interessi corrispettivi. Anche detto motivo è infondato. Come correttamente affermato dal
Tribunale la contestazione relativa “all'usura originaria” è del tutto generica poiché gli opponenti neppure allegano gli elementi di fatto da cui deriverebbe il vizio.
La in ogni caso dice che alla data della stipula del contratto di mutuo CP_1
il tasso medio era 4,92%, quindi di gran lunga inferiore al tasso soglia pari al 7,92
e tale circostanza non è contestata.
La Cassazione, in materia, ha ritenuto che “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (Cass. 8467/2025).
Con il quarto motivo si sostiene l'usurarietà dei tassi di mora.
La Cassazione a Sez Unite ha affermato che: “ Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato
e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto( v. Cass. Sez. U. n. 19597/2020).
Il Giudice si è attenuto a tale principio evidenziato che gli opponenti non hanno assolto all'onere probatorio posto a loro carico ma si sono limitati ad una contestazione del tutto generica e non motivata.
Ed invero gli appellanti non hanno fornito alcuna prova a sostegno della loro tesi ed hanno tentato di addebitare il mancato assolvimento dell'onere della prova, su di essi unicamente gravante, in capo alla banca sostenendo che la stessa avesse avuto una condotta contraria ai principi di buona fede.
Con il quinto motivo di appello, parte appellante eccepisce l'asserita indeterminatezza e l'asserita non comprensibilità della clausola relativa agli interessi compensativi.
L'eccezione è manifestamente infondata stante l'assoluta chiarezza del contratto di mutuo sottoscritto dagli odierni appellanti (articolo 4 delle relative condizioni generali che consta di ben undici commi) e la ampia ed esaustiva motivazione che sul punto è stata resa dal giudice di prime cure che con approfondita motivazione ha, da un lato riconosciuto la valida formulazione della suddetta clausola e, dall'altro, ha dichiarato la mancanza di interesse ad agire degli odierni appellanti.
Ritiene il collegio che la lettura della clausola di determinazione degli interessi di cui al citato articolo sia corretta sia in quanto la clausola contiene le indicazioni sufficienti alla determinabilità del tasso, posto che tutti i dati richiamati dalla clausola sono univoci, individuati e in grado di non far sorgere alcuna incertezza sugli importi dovuti a tale titolo. L'espressione “tasso di natura analoga” è si indeterminabile ma poiché si tratta di un criterio residuale- come evidenziato dal
Giudice- che in concreto non è mai stato applicato.
Con il sesto motivo di appello controparte eccepisce l'asserita nullità del tasso di interesse indicizzato Euribor per l'intero periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008.
Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte ( v. Cass. n. 12007/2024) il mutuatario deve dimostrare: che l'Euribor è stato effettivamente alterato in modo significativo e oggettivo;
che la banca mutuante era a conoscenza di questa alterazione al momento della stipula del contratto.
Nella fattispecie l'eccezione di nullità della clausola è manifestamente infondata, atteso che gli appellanti si sono limitati ad una contestazione del tutto generica senza neppure indicare se nel caso in esame la banca avesse tenuto un comportamento illecito o avesse partecipato alla manipolazione dei tassi Euribor. Per tutti i motivi esposti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo agli appellanti, di importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14868 dell'anno 2020,
[...]
così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione delle spese processuali, in favore della appellata, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo agli appellanti per la debenza di somma pari al contributo unificato.
Roma, li 1 ottobre 2025
Il presidente estensore