Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1
PALERMO;
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
19/12/1963;
- appellato contumace -
OGGETTO: Appello – Somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante ha concluso come da note del 3-4.12.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha chiesto la Parte_2
riforma della sentenza n. 267/23, emessa dal Giudice di Pace di Trapani
alle date dei 10.02-7.04.2023, con la quale, in accoglimento della doman-
da avanzata da ha annullato, previa declaratoria CP_1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'ente, la fattura n.
B1201011152 del 16/03/2016 – di € 1.824,27 per saldo eccedenza con-
sumi idrici 2012, e la fattura n. 17246605 del 26/03/2020 – di € 452,71
per consumi idrici 2017.
L'appellante, in particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 1,
comma 4, L. n. 205/2017 e dell'art. 11 delle Preleggi, in relazione all'applicazione retroattiva della norma, sostenendo che il termine di pre-
scrizione biennale, introdotto dalla richiamata Legge di Bilancio per l'anno 2018, debba trovare applicazione per i consumi idrici registrati a partire dall'anno 2020. Ha obiettato, infatti, l'appellante che la fattispecie,
ratione temporis, debba essere sussunta nell'alveo del termine prescrizio-
nale di cui all'art. 2948 c.c. Ha osservato, sul punto, che la norma intro-
dotta dalla legge 205/2017 non individua il momento a partire dal quale il termine di prescrizione “comincia a decorrere”, sicché detto termine de-
ve essere computato in base ai principi generali che regolano la prescri-
zione, ossia a partire dal momento in cui tale diritto può essere esercitato;
momento che è diverso rispetto a quello di emissione della fattura e/o della data di scadenza nella stessa indicata e che, nei contratti a presta-
zioni periodiche, quale è il contratto di somministrazione d'acqua, coinci-
de con il momento in cui il fornitore determina il volume da fatturare
(tramite lettura periodica dei contatori).
Parte appellante, pertanto, ha concluso, chiedendo:
“Voglia l'adito Tribunale di Trapani, contrariis reiectis, riformare inte-
gralmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, respingere avanzate in
primo grado;
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R.G. n. 1562/2023
Part conseguentemente, dichiarare che l' vanta, nei confronti dell'appellata,
i crediti risultanti dalle seguenti fatture e per le causali ivi indicate:
- Fattura n. B1201011152 del 16/03/2016 - saldo eccedenza 2012 - €
1.824,27;
- Fattura n. 17246605 del 26/03/2020 - Consumi idrici 2017 - € 452,71.
Con vittoria di spese e competenze, con entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato, regolarmente citato e non comparso, è stato dichiarato contumace.
L'appello è fondato.
Con riferimento alla questione della prescrizione del credito nascente da fornitura idrica, questo Tribunale aveva aderito all'orientamento giuri-
sprudenziale di merito (si veda, tra le tante, ordinanza del 14.11.2020 nel procedimento RG n. 688/2020) che interpretava l'art. 1 comma 10, L.
205/2017 nel senso che il termine biennale di prescrizione, per il settore idrico, andasse applicato “alle fatture la cui scadenza è successiva al 1°
gennaio 2020”, e ciò anche per i consumi relativi agli anni precedenti al
2020. L'operatività della norma, che riduceva il termine di prescrizione a due anni, veniva, quindi, agganciata alla data del 1 gennaio 2020 e a quella di scadenza della fattura, pur dovendosi far decorrere il termine di prescrizione dal momento del consumo idrico. Il principio era stato rite-
nuto compatibile con l'assetto costituzionale, in quanto agli Enti creditori risultava consentito effettuare la fatturazione dei consumi pregressi nel termine di due anni dall'approvazione della legge.
Tuttavia, preso atto del recente orientamento di legittimità di senso av-
verso, venivano rimeditate le conclusioni fino a quel momento adottate
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R.G. n. 1562/2023
sulla questione.
Infatti, la recente ordinanza della Cassazione n. 15102 del
29/05/2024, nel tentare un'interpretazione costituzionalmente orientata del regime transitorio delineato dall'art. 1, comma 10, della L. 205/2017,
si è espressa nel senso che in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma
10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove prevede che <
sposizioni di cui ai 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è suc-
cessiva al 1° gennaio 2020>>, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo
per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di paga-
mento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.
Nell'esplicitare il suddetto principio, la Corte ha avuto cura di precisa-
re che: “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cinque
anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020”.
Pertanto, “se […] la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020, si
applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quin-
di entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ultimo
trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà applicare
per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescrizione a ma-
turare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2
gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decorrere da tale
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data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1°
aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il 1° aprile 2021,
e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al
2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dal-
la data di scadenza del pagamento indicata in fattura.”. In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio benefice-
rebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio 2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)”.
Alla luce della decisione sopra richiamata, sorretta da ampia motiva-
zione, alla quale è opportuno adeguarsi, il credito relativo al consumo idrico dell'anno 2012 va ritenuto soggetto al termine di prescrizione quin-
quennale, con decorrenza dall'1/01/2013 e decorrenza in data 1/1/2018;
mentre, il termine di prescrizione massimo relativo al consumo idrico dell'anno 2017 va, comunque, contenuto entro la data ultima del giorno
1/1/2022.
Vanno, quindi, considerati gli atti interruttivi della prescrizione inviati dall'ente creditore a . In particolare, per quanto concerne la fattura CP_1
Part relativa ai consumi idrici del 2012, ha inviato un primo sollecito di pagamento in data 5.12.2017 (cfr. all.ti 7 e 8 all'atto di appello), con il quale ha interrotto la prescrizione quinquennale fino al termine massimo del 2 gennaio 2022, e, prima dello spirare del predetto termine, in data
24.11.2021 (cfr. all.ti 5 e 6 - atto di appello), ha inviato un ulteriore solleci-
to, con il quale ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione del credito fino al 24.11.2023, dovendosi applicare, alla data del 24.11.2021,
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per intero, il nuovo termine biennale di prescrizione. Per la fattura relati-
va ai consumi idrici del 2017 rileva, invece, il sollecito inviato in data
24.11.2021 (cfr. all.ti 5 e 6 - atto di appello), che, come detto, ha interrotto il termine di prescrizione fino alla data del 24.11.2023.
Ciò posto, va, da ultimo, rilevato che ha instaurato CP_1
l'azione di accertamento negativo dei crediti relativi ai consumi idrici per gli anni 2012 e 2017 con atto di citazione notificato in data 28.06.2022
(cfr. all. 1 atto di appello), e, quindi, prima del maturarsi dei termini di prescrizione del diritto al loro pagamento.
In definitiva, in accoglimento dell'appello la domanda di accertamento negativo del credito relativo al corrispettivo per consumi idrici degli anni
2012 e 2017, avanzata da , va rigettata in quanto i crediti CP_1
non possono considerarsi prescritti.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione relativa alla prescrizione del credito, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, ecce-
zione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddit-
torio delle parti, così provvede:
Part in accoglimento dell'appello proposto da in LCA e in riforma della sentenza n. 267/23, emessa dal Giudice di Pace di Trapani in data 10.2-
7.4.2023, rigetta le domande avanzate da , accertando la CP_1
sussistenza del credito dell'appellante per l'importo di € 1.824,27 di cui alla fattura n. B1201011152 emessa in data 16/03/2016, per saldo ec-
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cedenza consumi idrici 2012, e per l'importo di € 452,71, di cui alla fattu-
ra n. 17246605 emessa in data 26/03/2020, per consumi idrici 2017.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Trapani, in data 31/03/2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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