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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7369/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7369/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 giugno 2025 alle ore 13,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. FARRI CRISTINA. Parte_1
Per l'avv. Elena Mugnai in sostituzione dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1
ZURLO RAFFAELE.
L'avv. Farri si riporta alle conclusioni già depositate e rileva di avere depositato anche istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, con relativo conteggio.
L'avv. Mugnai si riporta alle note conclusive ed a quanto dedotto in atti, insistendo sull'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa costitutiva.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7369/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARRI CRISTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FARRI C.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA C.F._2
SPEZIA; elettivamente domiciliato in VIA VENETO 205 19124 LA SPEZIA presso il difensore avv.
ORNATI ANDREA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PARTE OPPONENTE: “nel merito e in via principale dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di fatto e diritto riportate in narrativa in quanto l'odierna convenuta non ha titolo né legittimazione attiva per formulare le richieste di pagamento contenute nel decreto ingiuntivo n. 1589/2022. Condannare (p.iva c.f. ) in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'A.U. Tomasz Kurr, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, nella misura che il Giudice riterrà più opportuna;
Condannare l'avversario alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P.”
pagina 2 di 10 PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1589/2022 del 19/04/2022 RG n. 3863/2022 emesso dal Tribunale di Firenze stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1589/2022 del 19/04/2022 RG n. 3863/2022 emesso dal Tribunale di Firenze. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1589/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.04.2022, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 12.576,17 per la Controparte_1
restituzione di capitale erogato in forza dell'apertura di linea di credito cd. revolving, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. Si opponeva, in via preliminare, alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e chiedeva, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva, in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire di non avendo dimostrato di essere titolare del credito Controparte_1
azionato e, nel merito, la presenza di anatocismo illegittimo dovuto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi esercitata dalla Banca, nonché il superamento del tasso soglia-usura e, infine, la presenza di costi e commissioni occulte non specificate nel rapporto concluso tra le parti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta ontestando la fondatezza delle Controparte_1 eccezioni sollevate da parte opponente ed eccependo, a sua volta, la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa avvenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge e la propria legittimazione ad agire in virtù dell'acquisto del credito in oggetto, dalla cedente Compass Banca S.p.a., a seguito di una operazione di cartolarizzazione di un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB, come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Nel merito, precisava che il credito azionato derivava dalla sottoscrizione, in data 20.10.2014, di un contratto relativo all'emissione di una carta di credito revolving e che il TAN pattuito non superava il tasso soglia usura vigente per quel trimestre - anche in riferimento agli interessi moratori - per la cui verifica non potevano essere sommate le altre voci di costo previste dal contratto quali oneri eventuali. Sosteneva infine l'inconferenza delle doglianze avversarie circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerato che il credito originava da contratto di finanziamento mediante carta revolving e non da contratto di conto corrente.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.12.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ragione della materia della causa vertente su contratti bancari, disponeva l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/20120 che, successivamente, dava esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I. rigettava l'istanza di ammissione CTU avanzata da parte opponente in quanto esplorativa e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del
13.02.2025, veniva fissata successiva udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 4 di 10 L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla tardiva costituzione in giudizio dell'opponente
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale d'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente ai sensi dell'art. 165 c.p.c. Invero, nel caso di specie, risulta documentato che parte opponente abbia notificato l'atto di citazione in opposizione a mezzo PEC in data 17.06.2022 e che l'iscrizione a ruolo della presente causa sia avvenuta tempestivamente, ovvero in data 27.06.2022 (allegato depositato il 2.12.2022 da parte opponente).
Risulta quindi pienamente rispettato il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., secondo cui l'attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione al convenuto dell'atto di citazione.
2. Sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente quanto al difetto di legittimazione attiva in capo alla società quale cessionaria del credito. Sul punto, Controparte_1
l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto da cui origina il credito azionato in via monitoria, ma si è limitata ad eccepire che l'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
TUB non è idoneo a provare la sua ricomprensione tra quelli oggetto dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione.
Sulla materia della cessione in blocco di crediti da parte di un Istituto bancario, quale difatti è il caso di specie, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 58 TUB “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. Civ. 31188/2017).
Inoltre, deve richiamarsi recente decisione della Suprema Corte secondo cui:“quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. n. 5478/2024).
pagina 5 di 10 Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve osservarsi che ha Controparte_1
documentalmente provato, tramite il contratto di cessione concluso in data 04/06/2018, stipulato ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 130/1999, di aver acquistato pro-soluto da Compass Banca S.p.a. tutti i crediti della cedente dovuti a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e quant'altro che avessero i criteri oggettivi di indicati nel prosieguo. Invero, la cessionaria ha dato effettiva notizia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19.6.2018 - Parte
Seconda n. 70, ove l'avviso riporta testualmente che vengono acquistati i crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, in forma di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato
[…] siano crediti originariamente erogati, alternativamente, da Compass Banca S.p.A. (gia' Compass
S.p.A.), da (quest'ultima oggi incorporata in Compass Banca S.p.A.); […] Crediti di CP_2
importo ed interessi per ciascun Debitore ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 53,67 Euro e 19.019,13 Euro. (doc. 04-06-07 – ricorso monitorio).
Risulta altresì effettuata la comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito tramite lettera inviata per posta raccomandata regolarmente ricevuta dall'opponente (doc. 5 – parte opposta), ove viene fatto riferimento specifico al numero di contratto stipulato dalla debitrice da cui è originato il credito ceduto, nonché del relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte II, n. 70 del 19.06.2018 (“Con la presente Le comunichiamo che, in data 04/06/2018, COMPASS
Banca S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari non individuabili in blocco
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - ha ceduto ad
una società del gruppo KRUK, il credito nei Suoi confronti. Il relativo avviso é Controparte_1
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 70 del 19/06/2018, contrassegnata dal codice redazionale in conformità a quanto disposto dall'art. 58, C.F._3 secondo comma, del D.Lgs. 385/1993” – doc. 06).
Di contro, l'opponente non ha preso alcuna posizione sui documenti allegati dall'opposta, ma anzi ha allegato una “proposta di accordo a saldo e stralcio” che lo stesso inviava il 15.10.2020 ad Pt_1
con riferimento al credito oggetto del presente procedimento (documento allegato Controparte_1 all'atto di citazione in opposizione).
Pertanto, alla luce dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione ed della comunicazione effettuata tramite posta raccomandata pervenuta all'indirizzo all'opponente, deve ritenersi provata non solo la conoscenza dell'avvenuta cessione da parte dell'opponente ma anche pagina 6 di 10 l'effettiva inclusione del credito oggetto di giudizio nell'operazione di cartolarizzazione in contestazione.
Concludendo sul punto, l'eccezione sollevata dall'opponente è infondata e va al medesimo tempo riconosciuta la titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
3. Sul rapporto oggetto di procedimento e sull'applicazione di interessi usurari e anatocistici
In primo luogo, al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il finanziamento concluso dall'opponente denominato “Carta di credito smart”, rientra nell'ambito dei contratti di concessione di carta di credito cd. “revolving”. Trattasi infatti di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito virtuale, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al Cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La carta risulta, in tal modo, abilitata all'acquisto di beni e servizi non prestabiliti al momento della sottoscrizione del contratto, il cui rimborso avviene tramite l'addebito di rate con medesima periodicità, ma il cui numero totale non è determinabile in anticipo. Difatti, a differenza dei classici finanziamenti, non viene previsto un piano di ammortamento, ma vengono pattuite condizioni flessibili che variano in base agli acquisti effettuati ed in virtù del fido residuo, configurando, in tal modo, una forma di finanziamento a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata - con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc - nonché fatto documentalmente provato, la conclusione fra le parti di contratto di concessione di carta di credito cd. revolving in data 20.10.2014, con un fido previsto di € 5.000,00, e con applicazione di un
TAN fisso del 18,84%, di un TAEG del 21,98% e debito residuo come da estratto conto allegato in atti
(doc. 3-5 – ricorso monitorio).
Trattandosi di materia bancaria deve rilevarsi, quanto all'onere della prova, che la Corte di Cassazione ha più volte puntualizzato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Sul punto, deve invero osservarsi che le doglianze mosse dall'opponente risultano generiche e non circostanziate, nonché prive di adeguato supporto probatorio. Difatti questi non ha contestato la conclusione del contratto di finanziamento oggetto di procedimento monitorio, finalizzato pagina 7 di 10 all'erogazione della somma in esso indicata e all'avvenuto adempimento dell'obbligazione da questi assunta, né ha sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento alle risultanze contenute negli atti ed allegati dell'opposta, ma si è limitato a richiamare la disciplina teorica in tema di anatocismo ed usura, senza allegare alcun riferimento specifico al contratto ed agli estratti conto depositati, omettendo altresì di indicare in che termini e in che misura gli interessi sarebbero non dovuti, così come i tassi soglia vigenti nel periodo interessato, né tantomeno ha indicato specificatamente quando il preteso superamento, ai fini dell'integrazione del fenomeno usurario, si sarebbe verificato. Infine non ha neppure individuato le modalità con cui l'Istituto di credito avrebbe praticato anatocismo in violazione delle condizioni di legge.
Perdipiù, le generiche contestazioni effettuate non risultano neppure supportate dalla produzione di una relazione tecnica di parte.
In ragione della genericità di contestazioni mosse e della carenza di supporto probatorio delle pretese dell'opponente, non può ammettersi l'esperimento di CTU contabile, poiché meramente esplorativa. La perizia contabile d'ufficio non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto (sul punto, ex multis, v. Sez. 3 Corte di Cass. Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025; Sez. 6,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Ciò che rileva al fine di verificare la natura usuraria delle condizioni concordate è il momento in cui gli interessi vengono pattuiti, risultando consolidato e pacifico il principio secondo cui nel nostro ordinamento non viene sanzionata l'ipotesi di usura cd. 'sopravvenuta' (Sez. U. Sent. n. 24675 del
19/10/2017).
Con riferimento agli interessi moratori, occorre poi richiamare il principio di uniformità degli interessi affermato con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020. Invero è oggi principio consolidato che la verifica del rispetto della soglia antiusura deve applicarsi, non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori (“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso;
la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal
pagina 8 di 10 predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”).
Applicando detti principi al caso di specie, risulta dalle condizioni generali del contratto sottoscritto in data 20.10.2014, che gli interessi moratori sono stati determinati dal tasso di interesse mensile praticato per i rimborsi maggiorato del 20%.
Quanto alle operazioni di credito revolving fino ad euro 5.000,00, il decreto ministeriale applicabile al caso in esame, con riferimento al periodo ottobre - dicembre 2014, prevede un tasso medio del 16,98% ed un tasso soglia del 24,98%. Il decreto prevede inoltre, all'art. 3, che: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a finisci conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerati, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento è mediamente parti a 2,1 punti percentuali.”
Pertanto, applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite al fine di individuare il tasso soglia degli interessi moratori [(TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 +
4], ossia nel caso de quo (16,98+2,1) x 1,25 + 4, ne consegue che il tasso che ne risulta è pari al
27,85%, cosicché deve concludersi che il tasso pattuito è inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento quanto eccepito dall'opponente in merito a pretesa indeterminatezza del contratto e violazione della trasparenza bancaria con riferimento ai costi e alle commissioni applicate. Pacifica anche in tal caso l'estrema genericità e sinteticità delle eccezione sollevate, non essendo difatti specificati a quali costi la parte faccia riferimento, considerato invece che il contratto indica chiaramente i costi eventualmente derivanti dal contratto (doc. 03 – ricorso monitorio) e tenuto altresì conto che le componenti di costo con applicazione eventuale non possono in alcun modo concorrere alla formazione del tasso convenzionale rilevante ai fini della verifica della sussistenza di usura. Dette pattuizioni infatti non attengono alla fase fisiologica del rapporto come gli interessi corrispettivi, che invece sono connessi all'erogazione della somma, ma attengono alla fase patologica del rapporto, in quanto dovuti unicamente, ed eventualmente, in ipotesi di inadempimento esulando pertanto dall'ordinaria esecuzione del contratto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1589/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, che va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 9 di 10 4. Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Il rigetto dell'opposizione comporta altresì il rigetto della domanda avanzata dall'opponente volta ad ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1589/2022, emesso in data
15.04.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in essa contenuta;
condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7369/2022
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 giugno 2025 alle ore 13,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. FARRI CRISTINA. Parte_1
Per l'avv. Elena Mugnai in sostituzione dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1
ZURLO RAFFAELE.
L'avv. Farri si riporta alle conclusioni già depositate e rileva di avere depositato anche istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, con relativo conteggio.
L'avv. Mugnai si riporta alle note conclusive ed a quanto dedotto in atti, insistendo sull'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa costitutiva.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7369/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARRI CRISTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FARRI C.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 19125 LA C.F._2
SPEZIA; elettivamente domiciliato in VIA VENETO 205 19124 LA SPEZIA presso il difensore avv.
ORNATI ANDREA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
PARTE OPPONENTE: “nel merito e in via principale dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di fatto e diritto riportate in narrativa in quanto l'odierna convenuta non ha titolo né legittimazione attiva per formulare le richieste di pagamento contenute nel decreto ingiuntivo n. 1589/2022. Condannare (p.iva c.f. ) in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dell'A.U. Tomasz Kurr, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, nella misura che il Giudice riterrà più opportuna;
Condannare l'avversario alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P.”
pagina 2 di 10 PARTE OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1589/2022 del 19/04/2022 RG n. 3863/2022 emesso dal Tribunale di Firenze stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1589/2022 del 19/04/2022 RG n. 3863/2022 emesso dal Tribunale di Firenze. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 1589/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15.04.2022, con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 12.576,17 per la Controparte_1
restituzione di capitale erogato in forza dell'apertura di linea di credito cd. revolving, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. Si opponeva, in via preliminare, alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e chiedeva, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva, in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire di non avendo dimostrato di essere titolare del credito Controparte_1
azionato e, nel merito, la presenza di anatocismo illegittimo dovuto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi esercitata dalla Banca, nonché il superamento del tasso soglia-usura e, infine, la presenza di costi e commissioni occulte non specificate nel rapporto concluso tra le parti.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta ontestando la fondatezza delle Controparte_1 eccezioni sollevate da parte opponente ed eccependo, a sua volta, la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa avvenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge e la propria legittimazione ad agire in virtù dell'acquisto del credito in oggetto, dalla cedente Compass Banca S.p.a., a seguito di una operazione di cartolarizzazione di un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
TUB, come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Nel merito, precisava che il credito azionato derivava dalla sottoscrizione, in data 20.10.2014, di un contratto relativo all'emissione di una carta di credito revolving e che il TAN pattuito non superava il tasso soglia usura vigente per quel trimestre - anche in riferimento agli interessi moratori - per la cui verifica non potevano essere sommate le altre voci di costo previste dal contratto quali oneri eventuali. Sosteneva infine l'inconferenza delle doglianze avversarie circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerato che il credito originava da contratto di finanziamento mediante carta revolving e non da contratto di conto corrente.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.12.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ragione della materia della causa vertente su contratti bancari, disponeva l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/20120 che, successivamente, dava esito negativo. In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il G.I. rigettava l'istanza di ammissione CTU avanzata da parte opponente in quanto esplorativa e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del
13.02.2025, veniva fissata successiva udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 4 di 10 L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
1. Sulla tardiva costituzione in giudizio dell'opponente
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale d'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente ai sensi dell'art. 165 c.p.c. Invero, nel caso di specie, risulta documentato che parte opponente abbia notificato l'atto di citazione in opposizione a mezzo PEC in data 17.06.2022 e che l'iscrizione a ruolo della presente causa sia avvenuta tempestivamente, ovvero in data 27.06.2022 (allegato depositato il 2.12.2022 da parte opponente).
Risulta quindi pienamente rispettato il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., secondo cui l'attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione al convenuto dell'atto di citazione.
2. Sulla legittimazione ad agire di Controparte_1
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente quanto al difetto di legittimazione attiva in capo alla società quale cessionaria del credito. Sul punto, Controparte_1
l'opponente non ha contestato l'esistenza del contratto da cui origina il credito azionato in via monitoria, ma si è limitata ad eccepire che l'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
TUB non è idoneo a provare la sua ricomprensione tra quelli oggetto dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione.
Sulla materia della cessione in blocco di crediti da parte di un Istituto bancario, quale difatti è il caso di specie, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 58 TUB “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. Civ. 31188/2017).
Inoltre, deve richiamarsi recente decisione della Suprema Corte secondo cui:“quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. n. 5478/2024).
pagina 5 di 10 Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve osservarsi che ha Controparte_1
documentalmente provato, tramite il contratto di cessione concluso in data 04/06/2018, stipulato ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. 130/1999, di aver acquistato pro-soluto da Compass Banca S.p.a. tutti i crediti della cedente dovuti a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e quant'altro che avessero i criteri oggettivi di indicati nel prosieguo. Invero, la cessionaria ha dato effettiva notizia dell'avvenuta cessione dei crediti tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19.6.2018 - Parte
Seconda n. 70, ove l'avviso riporta testualmente che vengono acquistati i crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico Bancario, in forma di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato
[…] siano crediti originariamente erogati, alternativamente, da Compass Banca S.p.A. (gia' Compass
S.p.A.), da (quest'ultima oggi incorporata in Compass Banca S.p.A.); […] Crediti di CP_2
importo ed interessi per ciascun Debitore ceduto (intendendosi anche la somma di più linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 53,67 Euro e 19.019,13 Euro. (doc. 04-06-07 – ricorso monitorio).
Risulta altresì effettuata la comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito tramite lettera inviata per posta raccomandata regolarmente ricevuta dall'opponente (doc. 5 – parte opposta), ove viene fatto riferimento specifico al numero di contratto stipulato dalla debitrice da cui è originato il credito ceduto, nonché del relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte II, n. 70 del 19.06.2018 (“Con la presente Le comunichiamo che, in data 04/06/2018, COMPASS
Banca S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti pecuniari non individuabili in blocco
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 - ha ceduto ad
una società del gruppo KRUK, il credito nei Suoi confronti. Il relativo avviso é Controparte_1
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II, n. 70 del 19/06/2018, contrassegnata dal codice redazionale in conformità a quanto disposto dall'art. 58, C.F._3 secondo comma, del D.Lgs. 385/1993” – doc. 06).
Di contro, l'opponente non ha preso alcuna posizione sui documenti allegati dall'opposta, ma anzi ha allegato una “proposta di accordo a saldo e stralcio” che lo stesso inviava il 15.10.2020 ad Pt_1
con riferimento al credito oggetto del presente procedimento (documento allegato Controparte_1 all'atto di citazione in opposizione).
Pertanto, alla luce dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione ed della comunicazione effettuata tramite posta raccomandata pervenuta all'indirizzo all'opponente, deve ritenersi provata non solo la conoscenza dell'avvenuta cessione da parte dell'opponente ma anche pagina 6 di 10 l'effettiva inclusione del credito oggetto di giudizio nell'operazione di cartolarizzazione in contestazione.
Concludendo sul punto, l'eccezione sollevata dall'opponente è infondata e va al medesimo tempo riconosciuta la titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
3. Sul rapporto oggetto di procedimento e sull'applicazione di interessi usurari e anatocistici
In primo luogo, al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va precisato che il finanziamento concluso dall'opponente denominato “Carta di credito smart”, rientra nell'ambito dei contratti di concessione di carta di credito cd. “revolving”. Trattasi infatti di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito virtuale, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al Cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La carta risulta, in tal modo, abilitata all'acquisto di beni e servizi non prestabiliti al momento della sottoscrizione del contratto, il cui rimborso avviene tramite l'addebito di rate con medesima periodicità, ma il cui numero totale non è determinabile in anticipo. Difatti, a differenza dei classici finanziamenti, non viene previsto un piano di ammortamento, ma vengono pattuite condizioni flessibili che variano in base agli acquisti effettuati ed in virtù del fido residuo, configurando, in tal modo, una forma di finanziamento a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata - con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc - nonché fatto documentalmente provato, la conclusione fra le parti di contratto di concessione di carta di credito cd. revolving in data 20.10.2014, con un fido previsto di € 5.000,00, e con applicazione di un
TAN fisso del 18,84%, di un TAEG del 21,98% e debito residuo come da estratto conto allegato in atti
(doc. 3-5 – ricorso monitorio).
Trattandosi di materia bancaria deve rilevarsi, quanto all'onere della prova, che la Corte di Cassazione ha più volte puntualizzato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024; Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
Sul punto, deve invero osservarsi che le doglianze mosse dall'opponente risultano generiche e non circostanziate, nonché prive di adeguato supporto probatorio. Difatti questi non ha contestato la conclusione del contratto di finanziamento oggetto di procedimento monitorio, finalizzato pagina 7 di 10 all'erogazione della somma in esso indicata e all'avvenuto adempimento dell'obbligazione da questi assunta, né ha sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento alle risultanze contenute negli atti ed allegati dell'opposta, ma si è limitato a richiamare la disciplina teorica in tema di anatocismo ed usura, senza allegare alcun riferimento specifico al contratto ed agli estratti conto depositati, omettendo altresì di indicare in che termini e in che misura gli interessi sarebbero non dovuti, così come i tassi soglia vigenti nel periodo interessato, né tantomeno ha indicato specificatamente quando il preteso superamento, ai fini dell'integrazione del fenomeno usurario, si sarebbe verificato. Infine non ha neppure individuato le modalità con cui l'Istituto di credito avrebbe praticato anatocismo in violazione delle condizioni di legge.
Perdipiù, le generiche contestazioni effettuate non risultano neppure supportate dalla produzione di una relazione tecnica di parte.
In ragione della genericità di contestazioni mosse e della carenza di supporto probatorio delle pretese dell'opponente, non può ammettersi l'esperimento di CTU contabile, poiché meramente esplorativa. La perizia contabile d'ufficio non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto (sul punto, ex multis, v. Sez. 3 Corte di Cass. Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025; Sez. 6,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Ciò che rileva al fine di verificare la natura usuraria delle condizioni concordate è il momento in cui gli interessi vengono pattuiti, risultando consolidato e pacifico il principio secondo cui nel nostro ordinamento non viene sanzionata l'ipotesi di usura cd. 'sopravvenuta' (Sez. U. Sent. n. 24675 del
19/10/2017).
Con riferimento agli interessi moratori, occorre poi richiamare il principio di uniformità degli interessi affermato con la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020. Invero è oggi principio consolidato che la verifica del rispetto della soglia antiusura deve applicarsi, non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori (“la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso;
la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal
pagina 8 di 10 predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”).
Applicando detti principi al caso di specie, risulta dalle condizioni generali del contratto sottoscritto in data 20.10.2014, che gli interessi moratori sono stati determinati dal tasso di interesse mensile praticato per i rimborsi maggiorato del 20%.
Quanto alle operazioni di credito revolving fino ad euro 5.000,00, il decreto ministeriale applicabile al caso in esame, con riferimento al periodo ottobre - dicembre 2014, prevede un tasso medio del 16,98% ed un tasso soglia del 24,98%. Il decreto prevede inoltre, all'art. 3, che: “i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardo pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a finisci conoscitivi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerati, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento è mediamente parti a 2,1 punti percentuali.”
Pertanto, applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite al fine di individuare il tasso soglia degli interessi moratori [(TEGM + maggiorazione mediamente applicata per gli interessi moratori) x 1,25 +
4], ossia nel caso de quo (16,98+2,1) x 1,25 + 4, ne consegue che il tasso che ne risulta è pari al
27,85%, cosicché deve concludersi che il tasso pattuito è inferiore al tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento quanto eccepito dall'opponente in merito a pretesa indeterminatezza del contratto e violazione della trasparenza bancaria con riferimento ai costi e alle commissioni applicate. Pacifica anche in tal caso l'estrema genericità e sinteticità delle eccezione sollevate, non essendo difatti specificati a quali costi la parte faccia riferimento, considerato invece che il contratto indica chiaramente i costi eventualmente derivanti dal contratto (doc. 03 – ricorso monitorio) e tenuto altresì conto che le componenti di costo con applicazione eventuale non possono in alcun modo concorrere alla formazione del tasso convenzionale rilevante ai fini della verifica della sussistenza di usura. Dette pattuizioni infatti non attengono alla fase fisiologica del rapporto come gli interessi corrispettivi, che invece sono connessi all'erogazione della somma, ma attengono alla fase patologica del rapporto, in quanto dovuti unicamente, ed eventualmente, in ipotesi di inadempimento esulando pertanto dall'ordinaria esecuzione del contratto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1589/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, che va pertanto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 9 di 10 4. Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Il rigetto dell'opposizione comporta altresì il rigetto della domanda avanzata dall'opponente volta ad ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1589/2022, emesso in data
15.04.2022 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in essa contenuta;
condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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