Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2091 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 so dall'Avv. Claudio Calvello con P.IVA_1 domicilio eletto pre io in Abano Terme (PD), Via Previtali n. 30 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 679/2022 pubblicata in data 7 aprile 2022 del Tribunale Ordinario di PA.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). 1
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'On.le Corte adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza non notificata n. 679/2022 del Tribunale di PA Dott.ssa Chiara Franzon (cfr. doc. 1) depositata in cancelleria il 07.04.2022 e resa nella causa civile R.G. n. 628/2018, per i motivi di cui in espositiva e, per l'effetto, accertato e dichiarato che:
- il SI ha eseguito, su incarico del SI i lavori di realizzazione Controparte_1 Pt_1 dell'impiant l'edificio ad uso residenziale sito a Pa ), Via Cavarzere n. 4;
- i suddetti lavori eseguiti dal SI presentavano gravi vizi e difetti, come da descrizione CP_1 contenuta nella narrativa dell'atto;
- l'attore ha versato al SI , a titolo di acconto per i lavori eseguiti, la somma di € 6.000,00; CP_1
- la cattiva esecuzione delle parte del convenuto ha cagionato all'attore i danni descritti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE condannare il SI , per i fatti di cui in atti, al pagamento Controparte_1 in favore di della somma, così c n narrativa, di € 20.829,91= o di Parte_1 quella diver nche minore somma che dovesse venire accertata in corso di causa e da determinarsi, all'occorrenza, in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di mancato integrale accoglimento della domanda proposta in via principale, condannare il SI alla restituzione della som-ma di € 6.000,00=, allo stesso versata Controparte_1 dal SI a titolo di acconto sui lavori eseguiti, oltreché al versamento a favore dell'odierno Pt_1 appellante se di CTU per € 2.415,00= (accessori inclusi) e di CTP in sede di CTU per € 1.152,90=, dell'imposta di registro per € 408,75= e della rivalutazione monetaria e degli interessi.
- IN VIA UTLERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato integrale accoglimento delle precedenti domande, condannare, in ogni caso, il SI al versamento Controparte_1 delle spese di CTU per € 2.415,00= (accessori inclusi) e di CTP in s 1.152,90=, dell'imposta di registro per € 408,75= e della rivalutazione monetaria e degli interessi. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Claudio Calvello quale procuratore antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA A) sui capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale formulati dalla scrivente difesa in primo grado: si chiede che la presente causa sia rimessa in istruttoria al fine di ammettere le prove per interpello e testi (al netto dei capitoli già ammessi) tempestivamente formulate nelle memorie istruttorie depositate davanti al Giudice Fran-zon; B) sulla Consulenza Tecnica di Ufficio espletata nel primo grado di giudizio: alla luce delle suddette macroscopiche irregolarità e carenze della CTU espletata e della nulli-tà della perizia depositata, nonché della inconcludenza e sterilità dei chiarimenti resi dal Geom. all'udienza del 07.04.2021, lo Pt_2 scrivente procuratore reitera la pro-pria richiesta - già formulata dizio di prime cure – affinché la perizia espletata dal CTU sia dichiarata nulla, e che in ogni caso, sia prevista l'integrale rinno- Pt_2 vazione delle operazioni per diante la nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio; per l'effetto,
2 poi, si chiede sin d'ora (riservandosi se del caso di agire in se-parata sede) la ripetizione dell'importo di € 2.415,00=(€ 2.300,00= oltre 5% per CPAG), già versato dal Sig. al CTU Geom. (cfr. Pt_1 Pt_2 doc. 10), riservata in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento i subiti e suben arte attrice (cfr. Cass. 11474/92). C) Si reitera istanza di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo gra-do, ove non già acquisito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio Parte_1
Ordinario di PA , anch'egli titolare di Controparte_1 omonima impresa individuale al fine di ivi s za di vizi e difetti dei lavori edili affidati a quest'ultimo in subappalto, con consequenziale richiesta di condanna ai risarcimenti dei danni.
L'attore, in particolare, deduceva di aver corrisposto al convenuto subappaltatore, a titolo di acconto, la somma complessiva di € 6.000,00=, a mezzo tre assegni bancari e che quest'ultimo, tuttavia, tra la fine del mese di ottobre e la metà di novembre 2015, appena un mese dopo l'inizio dei lavori, avrebbe abbandonato anticipatamente il cantiere rendendosi irreperibile.
Lo stesso aggiungeva, inoltre, che il convenuto ebbe a realizzare le opere di impiantistica termoidraulica con estrema imperizia e negligenza, come risulterebbe documentato nella relazione tecnica di parte effettuata dal Geom. nonché da allegate riproduzioni Per_1 fotografiche.
A fronte di simili asserite inadempienze , risultando asseritamente Parte_1 inoperoso il convenuto, avrebbe pertanto o ad esse provvedendo ad una diretta emendazione dei vizi ovvero affidandola a terze imprese. Ne sarebbe a suo dire conseguita l'inosservanza del pattuito termine di ultimazione delle opere ed applicazione di penali da ritardo pari ad € 8.000,00 da parte del committente principale.
Il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio per resistere ad Controparte_1 ogni avversa domanda eccependone in via preliminare l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, l'intervenuta decadenza della garanzia per vizi e/o prescrizione dell'azione, contestando nel merito la fondatezza, in fatto e in diritto, della stessa.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti pari ad
€ 6.339,00=, ovvero, in via subordinata, la compensazione del credito spettante al convenuto con il credito dell'attore che risultasse dovuto all'esito del giudizio.
La causa, fallito il disposto tentativo di conciliazione, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, espletamento di prove narrative, interrogatorio formale e prova per testi, nonché espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
3 Con sentenza n. 679/2022 il Tribunale Ordinario di PA, definitivamente decidendo così statuiva:
“…Il corso dell'istruttoria e la ctu espletata hanno accertato che l'esecuzione di opere idrauliche da parte di terzi di ripristino e completamento sono pari ad euro 2590,00 oltre accessori e tali importi sono dovuti dalla parte convenuta a parte attrice Per quanto riguarda la richiesta e domanda formulata da parte convenuta in via riconvenzionale, dagli esiti dell'istruttoria non è emersa la prova del valore dei lavori eseguiti di parte convenuta. Per quanto riguarda le altre voci di danno cui riferisce parte attrice compreso la penale per ritardo non sono state provate e le relative domande non possono essere accolte. Visti gli esiti dell'istruttoria quanto accertato e provato anche con riguardo al valore molto ridotto rispetto alla iniziale pretesa di parte attrice si compensano le spese”.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione, per quanto di parziale soccombenza, affidandolo alle seguenti censure: Parte_1
• Incoerente valutazione del compendio probatorio e degli atti di causa nella sancita riduzione della pretesa risarcitoria (primo motivo);
• Erronea determinazione dei costi delle opere di ripristino (secondo motivo);
• Erronea esclusione delle addotte voci di danno (terzo motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quarto motivo);
• Omessa pronuncia di nullità della CTU (quinto motivo);
• Omessa pronuncia sulle spese di CTU e di CTP (sesto motivo);
• Omessa pronuncia in punto di rivalutazione monetaria ed interessi (settimo motivo);
• Omessa pronuncia sulla subordinata domanda restitutoria dell'acconto corrisposto alla impresa subappaltatrice (ottavo ed ultimo motivo).
Dichiarata, con ordinanza del 15 marzo 2023, la contumacia della parte appellata la causa, tenutasi mediante trattazione scritta, all'udienza del 20 giugno 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
Infondati si manifestano il primo, il secondo ed il terzo motivo di gravame da potersi esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché protesi a censurare la valutazione del compendio istruttorio attuata dal primo Giudice ed una ritenuta incoerente esclusione di maggiori richieste risarcitorie.
4 Ed invero, assume, censurando quanto rilevato dal Decidente di Parte_1 primo grado, di aver diligentemente assolto al proprio onere probatorio circa l'individuazione dei lavori svolti dalla impresa subappaltatrice, odierna appellata, ribadendo come essi siano da ritenere affetti da vizi, avendo nel contempo sufficientemente comprovato le conseguenti e necessarie opere di ripristino ed i relativi loro costi.
Sul punto, la rilettura degli atti di causa consente di condividere l'argomentazione decisoria della statuizione gravata atteso che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, pienamente condivisa da questa Corte in quanto aderente allo stato di fatto analizzato ed ossequiosa dei rispettivi rilievi dei consulenti di parte, come tale del tutto persuasiva, ha avuto modo di rilevare l'assenza di utili riscontri circa le tipologie, la quantità e la qualità delle opere riferibili alla subappaltatrice pervenendo ad ipotizzare (cfr. da pag. 9 a pag. 16 CTU), sulla scorta della relazione tecnica di parte a firma del Geom. del 18 marzo 2016 Per_1
(dunque successiva alla ultimazione delle opere), sottopone un rigoroso riscontro con la documentazione in atti, un conteggio economico di ripristino delle sole opere impiantistiche pari a complessivi € 2.590,00 oltre accessori.
Lo stesso ausiliare ha peraltro avuto modo di riscontrare come la documentazione fotografica dimessa in atti dall'odierno appellante ed allegata alla già richiamata consulenza tecnica di parte a firma del Geom. non fosse conforme in quanto peraltro Per_1 rappresentativa di identici danni attribuiti, tuttavia, ad ambienti diversi dello stesso fabbricato (cfr. all. 16 CTU, all.4 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Discende, sulla scorta di tale contesto processuale, che non può trovare accoglimento l'assunto della sussistenza di validi elementi probatori giustificativi di un maggior riconoscimento dei diritti rivendicati dall'odierno appellante.
Avendo il CTU in effetti chiarito che al momento del sopralluogo le opere risultavano ultimate e dunque insuscettibili di maggiori riscontri in termini di qualità e quantità ed ostative alla individuazione di eventuali aggiuntivi interventi di ripristino e dei consequenziali costi, non vi è motivo per sovvertire il convincimento raggiunto dal Giudice di prime cure.
Il richiamo alle espletate prove testimoniali assunte all'udienza del 16 ottobre 2019, del resto, risulta essere inconferente posto che una ripercorsa loro lettura, anche laddove fosse ritenuta idonea ad affermare la dedotta sussistenza di vizi ulteriori, nulla apporterebbe in termini di attinenza con le opere di impiantistica termoidraulica che si assumono eseguite dall'appellato, e comunque, in difetto di utili ed appaganti elementi di riscontro, non consentirebbe di riscontrare la loro effettiva insorgenza e la specifica entità.
Nondimeno, la prospettazione difensiva di parte appellante secondo la quale sussisterebbero emergenze probatorie convergenti per l'esecuzione, diretta o per il tramite di ditte terze, di ulteriori opere di ripristino, non induce ad individuare, in assenza di una
5 rigorosa prova incombente sullo stesso suddetto sub committente, che tali interventi fossero stati in principio demandati all'appellato e dallo stesso mal eseguiti.
Le prove testimoniali richiamate dalla difesa del , a ben considerare, Parte_1 vertono sulla avvenuta esecuzione di opere c tanzialmente essere messe in discussione rilevando, nella fattispecie, come sia rimasto in effetti indimostrato che esse siano conseguenza di non conformi lavori attribuiti alla subappaltatrice e dunque eziologicamente ad essi riferibili.
Ne consegue, passando alla disamina dell'ottavo motivo di appello, che in assenza di allegazione e di consequenziale accertamento di un grave inadempimento dell'impresa subappaltatrice come tale giustificativo della risoluzione del rapporto contrattuale (non oggetto di specifica domanda) non trova legittimazione la richiesta di restituzione dell'acconto versato.
Non può quindi individuarsi alcuna inattività decisoria del Giudice di prime cure nel senso agitato dall'appellante, restando tale domanda assorbita dalla decisione adottata.
Demandando in seguito la valutazione del quarto e del sesto motivo di impugnazione, relativi alla dedotta perplessità motivazionale circa la regolamentazione degli oneri processuali, si osserva, anche alla stregua di quanto sin qui argomentato, come la censura relativa alla addotta nullità della CTU di cui al quinto motivo di appello sia anch'essa immeritevole di accoglimento.
Indipendentemente dalla mancata formulazione della eccezione di nullità all'udienza del 23 febbraio 2021, successiva al deposito dell'elaborato peritale, laddove la difesa attorea si è limitata ad una mera e generica contestazione delle risultanze e dell'operato del CTU, il Giudice, su istanza di detta parte, concedeva termine per interloquire sulla relazione tecnica proprio a garanzia di un esaustivo contraddittorio.
Ad ogni modo, a seguito delle osservazioni proposte proprio della odierna parte appellante, il Giudice convocava al cospetto delle parti contendenti l'ausiliare affinché fornisse, come di fatto attuato, eventuali chiarimenti.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di , è peraltro ben Parte_1 consentito al CTU rettificare il proprio elaborato messo in bozza salvo il caso che (come tuttavia non ricorre nel caso che occupa) le modifiche apportate non siano connesse con le osservazioni inviate dai CTP o dalle parti del procedimento.
Non può in questa sede trovare dunque accoglimento la richiesta di una nuova CTU che in ogni caso alcun aggiuntivo elemento di valutazione potrebbe apportare attesa peraltro l'avvenuta ultimazione delle opere già a far data dal primo sopralluogo effettuato nel corso dell'elaborato peritale depositato in primo grado.
6 Ciò posto è invece fondato il settimo motivo di appello, con il quale la sentenza gravata viene attinta da erroneità per non aver riconosciuto sulla somma liquidata in favore di
, pari ad € 2.590,00, la rivalutazione monetaria e gli interessi. Parte_1
Rappresentando espressione di un debito di valore, la suddetta somma deve essere rivalutata all'attualità con decorrenza dalla domanda secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai alla data della presente sentenza ed oltre interessi nella misura legale sull'importo rivalutato anno per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento.
Neppure si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali compiuta dal Tribunale, atteso che, per quanto in misura ridotta, la domanda dell'attore è stata accolta, mentre è stata totalmente respinta la domanda riconvenzionale.
In tali termini la sentenza andrà pertanto riformata.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite che ha comunque confermato la considerevole compressione della pretesa risarcitoria fatta valere giudizialmente dall'appellante, così restando assorbiti i residui motivi di appello, convince per una compensazione degli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio, tenuto peraltro conto della contumacia dell'appellato in questa sede, nella misura di ¾ con condanna di alla rifusione del residuo ¼ in favore di . Controparte_1 Parte_1
Dette spese di lite pertanto si liquidano, rispettivamente per l'intero, in € 5.077,00 per compensi quanto al primo grado ed in € 3.966,00 per compensi quanto al presente grado di giudizio esclusa per quest'ultimo la fase istruttoria che non ha avuto luogo, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, nonché € 382,50 per esborsi, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate.
Avendo l'istruttoria disconosciuto le risultanze della consulenza tecnica di parte, pertanto rivelatasi inefficace allo scopo, si ha motivo per escluderne invece il loro riconoscimento.
Le spese di CTU, come già liquidate in primo grado, vengono invece poste a definitivo carico solidale tra gli odierni contendenti, in quanto rese nel generale interesse della giustizia e correlativamente di quello comune delle parti. Detto accertamento tecnico ha in effetti consentito di appurare la consistenza della pretesa risarcitoria, ma ha tuttavia smentito la consistenza del danno allegata dall'attore.
P.Q.M.
7 La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2091/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 679/2022 p ile 2022 Controparte_1 di PA, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
In parziale accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza impugnata, fermo il resto:
1. ACCERTA e DICHIARA che sull'importo liquidato nella misura di € 2.590,00 in favore di decorrono rivalutazione monetaria ed interessi come Parte_1 indicato i
2. COMPENSA per ¾ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e CONDANNA
alla rifusione del residuo ¼ in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida, per l'intero, in € 5.077,00 per compensi quanto al primo Pt_1
€ 3.966,00 per compensi quanto al presente grado di giudizio, € 382,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, 3. Pone spese di CTU di primo grado, come già liquidate, a definitivo a carico solidale delle parti.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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