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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13649/2023 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MAGGIO Parte_1
MICHELE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
, rappresentata e difesa dall'avv. SAMBATI EUGENIO Controparte_2
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
a) accertato il diritto della ricorrente, condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante, al risarcimento del danno cagionato all'istante per mancata predisposizione degli adempimenti necessari alla corresponsione degli incentivi conseguenti alla funzione di Responsabile
Unica del Procedimento per l'appalto indicato in narrativa, per l'importo di euro 8.681,32 ovvero, in subordine, per qual diverso ammontare che risulterà in corso di causa o che sarà equitativamente determinato dal sig.
1 Giudice, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
b) condannare la in persona del legale rappresentante, al versamento all' della Controparte_2 CP_3 contribuzione previdenziale ed assistenziale sugli emolumenti dovuti all'istante e – con riferimento alla contribuzione eventualmente prescritta – condannare la stessa, in forma generica, al risarcimento del danno ex art. 2116 comma 2° cod. civ.; […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) Dall'1.9.1999 l'istante è dipendente della Provincia di assegnata al Servizio Politiche Europee CP_2
e Servizi Sociali, con mansioni di Istruttore amministrativo, inquadrata nel livello C6 (oggi, area degli
Istruttori);
2) Con determinazione 21.7.2017 n. 986 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Giovanili e Sport, fu avviata gara per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per integrazione scolastica degli studenti diversamente abili delle scuole superiori di secondo grado della provincia per l'anno scolastico
2017/2018, con opzione di ripetizione anche per l'anno scolastico 2018/2019, per l'importo annuo,
a base di gara, di euro 766.080 otre IVA;
per tale appalto la ricorrente fu nominata Responsabile Unica del Procedimento;
3) La ricorrente svolse tale incarico per l'affidamento del servizio relativo sia all'anno scolastico
2017/2018 (in cui il servizio fu aggiudicato giusta determinazione dirigenziale n. 1351 del
13.10.2017) che per quello relativo all'anno scolastico successivo (in cui il servizio fu aggiudicato giusta determinazione dirigenziale n. 1642 del 9.11.2018); inoltre, con successiva determinazione dirigenziale 18.4.2019 n. 633, per sopravvenute necessità, l'appalto del servizio già aggiudicato fu esteso, per ulteriori 15.000 ore al massimo e per un importo di euro 276.450 oltre IVA, in favore della medesima aggiudicataria;
4) L'istante, però, non ha ricevuto alcun compenso conseguente allo svolgimento delle summenzionate funzioni di Responsabile Unica del Procedimento, pur avendone richiesto la corresponsione con missiva 2.12.2019, riscontrata in modo evasivo; […]
Eccepisce pertanto come la condotta dell'Amministrazione sia stata foriera di danno risarcibile alla luce della giurisprudenza di legittimità.
2 Si è costituita la Provincia di Lecce facendo presente che gli incentivi richiesti non erano Contr liquidabili per la mancata costituzione di apposito fondo e per la mancata presenza del nell'ambito di tali appalti.
Si è costituita anche con apposita memoria. CP_3
***
Va premesso come non risulti allegata la circostanza che il regolamento tardivamente attivato dall'Amministrazione abbia inteso operare “retroattivamente” rispetto ad appalti regolati dal d.lgs 50/2016 ma svoltisi prima dell'entrata in vigore della normativa secondaria di cui al relativo art. 113 (cfr. deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, N.
16/SEZAUT/2021/QMIG).
Ciò precisato emerge come in ogni caso parte ricorrente – proprio prendendo atto della mancata tempestiva adozione degli atti regolamentari richiesti dalla disciplina ratione temporis vigente – abbia formulato domanda risarcitoria.
Tale opzione risulta in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha ammesso l'azione risarcitoria per omesso adempimento.
Nondimeno, trattandosi di azione risarcitoria, parte ricorrente deve correttamente provare la sussistenza del proprio titolo e ciò deve farle dando prova – attraverso un procedimento di sussunzione logica e dimostrando con ragionevole probabilità anche mediante presunzioni – che in mancanza di inadempimento avrebbe conseguito l'utilità richiesta in forma risarcitoria.
Ciò precisato emerge come parte ricorrente non abbia indicato le specifiche attività svolte dalla ricorrente e che avrebbero dato luogo all'erogazione dell'incentivo.
Infatti, se si analizza l'art. 113 d.lgs 50/2016 ratione temporis vigente emerge come: La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
3 Tra i “predetti dipendenti” va ricompreso il RUP. Orbene, la specifica attività svolta costituisce un presupposto del regolare pagamento dell'incentivo (nella ipotesi fisiologica contemplata dalla norma) ma si deve ritenere che costituisca altresì elemento di fatto costitutivo del “titolo” alla base della domanda risarcitoria.
Questo giudice valuta come tale elemento non sia dettagliato in ricorso ove la richiesta appare basata sul mero possesso della qualifica di RUP. Ciò detto, si valuta come né la mera qualifica di RUP né il mero inadempimento dell'Amministrazione fondino di per sé il diritto risarcitorio.
Infatti, se tale verifica appare necessaria per l'erogazione in sé non appare possibile che il presupposto risarcitorio abbia minor consistenza fattuale.
Anche a voler superare la tematica dell'allegazione, deve ribadirsi anche come la documentazione in atti non appare supportare la domanda riferendosi a documenti dai quali non appare ricavarsi documentalmente quale sia stata la specifica attività svolta (e, come detto, la mera di qualità di RUP non integra il presupposto risarcitorio).
Ulteriormente, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc in quanto per l'ampiezza dei contenuti appare esplorativa. Nondimeno, alcuni tra i documenti richiesti certamente erano nella disponibilità della ricorrente.
Il complesso di argomenti sopra illustrati consente di ritenere infondata la domanda risarcitoria. Risultano così assorbite le questioni relative al quantum nonché alla contribuzione nonché le ulteriori eccezioni della CP_2
Rispetto alle spese di lite, deve farsi presente che il tema della risarcibilità del danno in materia e la disciplina della tardiva approvazione dei regolamenti risulta, per quanto riguarda il dlgs 50/2016, materia ancora non completamente delineata in sede di legittimità. Ciò giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13649/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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