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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 3488/2022 R.G. promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariano Ferrarello e Parte_1
dall'Avv.to Corrado Bertoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Collesano, V.le Vincenzo Florio n. 54.
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Termini Imerese (PA), Via P. Mattarella n. 9.
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, già dipendente della , società alla quale era stato affidato l'appalto Controparte_2 per il servizio di pulizie presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Alba (CN), dal
25.10.2017 al 30.06.2018, convenne in giudizio la “ e, avendo Controparte_1
premesso di avere lavorato alle dipendenze di quest'ultima dall'01.07.2018 – data del subentro della società nell'appalto – fino al 28.02.2020, con le mansioni di addetta alle pulizie, e di essere stata inquadrata al I Livello del CCNL Multiservizi Pulizie, lamentò di non aver ricevuto, sin dall'assunzione, l'inquadramento corretto, corrispondente al II Livello del citato CCNL di categoria. Chiese, dunque, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma di €
1.853,09, a titolo di differenze retributive nonché la propria regolarizzazione contributiva.
Concluse, pertanto, chiedendo di: “Dichiararsi tenuta e condannarsi, per i titoli ed i motivi di cui al presente atto, se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente (quale dipendente di II Livello CCNL
Multiservizi Pulizia) della complessiva somma capitale di € 1.853,09, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, con relativa regolarizzazione contributiva. In ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di rappresentanza e difesa”.
La parte resistente non si costituì in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12.02.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto concerne, infatti, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande può senz'altro dirsi acquisita alla luce della documentazione versata agli atti.
Ed invero, il CCNL Multiservizi applicato al rapporto di lavoro in oggetto e richiamato dal contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritto dalla ricorrente in data 01.07.2018 nonché dalla relativa trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 31.08.2018, stabilisce espressamente che appartengono al I Livello i lavoratori che svolgono le mansioni di “manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”.
Orbene, il contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente prevede lo svolgimento, da parte della stessa, della mansione di addetta alle pulizie. Tale mansione è collocata, invece, nell'ambito del II Livello del CCNL: “pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri”.
Il citato CCNL prevede, inoltre, che appartengono al I Livello “i lavoratori del II
Livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”.
Nella specie, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, la ricorrente ha lavorato come addetta alle pulizie presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Alba
(CN), alle dipendenze della società , dal 25.10.2017 al Controparte_2
30.06.2018, nonché, in precedenza, per altre società, sempre con le mansioni di addetta alle pulizie (cfr. doc. nn. 1 e 7).
Ella, pertanto, non trattandosi di una prima assunzione, avrebbe dovuto essere inquadrata, sin dall'assunzione, al II Livello del CCNL di categoria.
Va, invece, respinta la correlata richiesta di regolarizzazione contributiva in quanto la parte ricorrente non ha convenuto in giudizio l' , ossia il soggetto legittimato a CP_3
ricevere il pagamento da parte del datore di lavoro.
Alla luce delle superiori deposizioni e della documentazione versata in atti, può ritenersi, quindi, acclarato che la ricorrente lavorò alle dipendenze della società
“ , presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Alba (CN), dal Controparte_1
03.07.2018 al 28.02.2020, con le mansioni di addetta alle pulizie, avendo perciò diritto all'inquadramento al II Livello di cui alla contrattazione collettiva di categoria.
Pertanto, alla stregua degli analitici conteggi depositati dalla ricorrente – che si reputano corretti e ai quali si rinvia – la società resistente deve essere condannata, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, nonché trattamento di fine rapporto, tenuto conto della retribuzione stabilita dal CCNL Multiservizi per un lavoratore di cui al II Livello, al pagamento in favore della ricorrente
[...]
della somma complessiva di € 1.853,09, oltre interessi e rivalutazione Pt_1
monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della “ , così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e condanna la “ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , per i Parte_1
titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di € 1.853,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 13.02.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 3488/2022 R.G. promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mariano Ferrarello e Parte_1
dall'Avv.to Corrado Bertoni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Collesano, V.le Vincenzo Florio n. 54.
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Termini Imerese (PA), Via P. Mattarella n. 9.
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, già dipendente della , società alla quale era stato affidato l'appalto Controparte_2 per il servizio di pulizie presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Alba (CN), dal
25.10.2017 al 30.06.2018, convenne in giudizio la “ e, avendo Controparte_1
premesso di avere lavorato alle dipendenze di quest'ultima dall'01.07.2018 – data del subentro della società nell'appalto – fino al 28.02.2020, con le mansioni di addetta alle pulizie, e di essere stata inquadrata al I Livello del CCNL Multiservizi Pulizie, lamentò di non aver ricevuto, sin dall'assunzione, l'inquadramento corretto, corrispondente al II Livello del citato CCNL di categoria. Chiese, dunque, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma di €
1.853,09, a titolo di differenze retributive nonché la propria regolarizzazione contributiva.
Concluse, pertanto, chiedendo di: “Dichiararsi tenuta e condannarsi, per i titoli ed i motivi di cui al presente atto, se del caso anche ex art. 36 Cost., la convenuta al pagamento in favore della ricorrente (quale dipendente di II Livello CCNL
Multiservizi Pulizia) della complessiva somma capitale di € 1.853,09, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, con relativa regolarizzazione contributiva. In ogni caso con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari di rappresentanza e difesa”.
La parte resistente non si costituì in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12.02.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto concerne, infatti, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande può senz'altro dirsi acquisita alla luce della documentazione versata agli atti.
Ed invero, il CCNL Multiservizi applicato al rapporto di lavoro in oggetto e richiamato dal contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritto dalla ricorrente in data 01.07.2018 nonché dalla relativa trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 31.08.2018, stabilisce espressamente che appartengono al I Livello i lavoratori che svolgono le mansioni di “manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”.
Orbene, il contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente prevede lo svolgimento, da parte della stessa, della mansione di addetta alle pulizie. Tale mansione è collocata, invece, nell'ambito del II Livello del CCNL: “pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri”.
Il citato CCNL prevede, inoltre, che appartengono al I Livello “i lavoratori del II
Livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”.
Nella specie, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, la ricorrente ha lavorato come addetta alle pulizie presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Alba
(CN), alle dipendenze della società , dal 25.10.2017 al Controparte_2
30.06.2018, nonché, in precedenza, per altre società, sempre con le mansioni di addetta alle pulizie (cfr. doc. nn. 1 e 7).
Ella, pertanto, non trattandosi di una prima assunzione, avrebbe dovuto essere inquadrata, sin dall'assunzione, al II Livello del CCNL di categoria.
Va, invece, respinta la correlata richiesta di regolarizzazione contributiva in quanto la parte ricorrente non ha convenuto in giudizio l' , ossia il soggetto legittimato a CP_3
ricevere il pagamento da parte del datore di lavoro.
Alla luce delle superiori deposizioni e della documentazione versata in atti, può ritenersi, quindi, acclarato che la ricorrente lavorò alle dipendenze della società
“ , presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Alba (CN), dal Controparte_1
03.07.2018 al 28.02.2020, con le mansioni di addetta alle pulizie, avendo perciò diritto all'inquadramento al II Livello di cui alla contrattazione collettiva di categoria.
Pertanto, alla stregua degli analitici conteggi depositati dalla ricorrente – che si reputano corretti e ai quali si rinvia – la società resistente deve essere condannata, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità, nonché trattamento di fine rapporto, tenuto conto della retribuzione stabilita dal CCNL Multiservizi per un lavoratore di cui al II Livello, al pagamento in favore della ricorrente
[...]
della somma complessiva di € 1.853,09, oltre interessi e rivalutazione Pt_1
monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della “ , così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e condanna la “ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di , per i Parte_1
titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di € 1.853,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 13.02.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano