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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 573 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in proprio e quale mandatario di , in persona del legale rappresentante in Pt_1 Pt_2
carica, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E
, con l'Avv. Ernesto Biondo ---- appellato Controparte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_2
con l'Avv. Massimo Gallo ---- appellata
Appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Paola. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… accogliere il gravame proposto dall riformando e/o annullando la Pt_1
sentenza n. 524/2021 resa dal Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto, adottare pronuncia che in dettaglio: - Ritenuta la sentenza n. 1051/2018 resa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro avente efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza ed alla esigibilità del credito previdenziale portato dalla cartella di pagamento n. 034/2004/00162923/00, rigetti la domanda dell'appellato introdotta dinanzi al Tribunale di Paola con giudizio iscritto al n. RG
1281/2017; - Ritenuto, altresì, il giudicato reveniente dalla sentenza n. 1051/2018 resa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro prevalente su quello relativo alla sentenza n. 355/2018, condanni la parte appellata al pagamento degli importi cristalizzati nella cartella di pagamento n.
034/2004/00162923/00, con ulteriori accessori di legge. - Con vittoria di spese e competenze e salvo ogni altro diritto>>;
Per l'appellato CP_1
inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
NEL MERITO Rigettare l'appello proposto per i motivi sopra esposti, confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite con Pt_1
distrazione ex art. 93 c.p.c.>>;
Per l'appellata : CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, anche quale mandatario della Controparte_4
riformare la sentenza n. 524/2021 del 14.12.2021, depositata in cancelleria in
[...]
pari data, emessa dal Tribunale di Paola Sez. Lavoro, a definizione della causa n. 1281/2017 R.G., con integrale rigetto delle domande in primo grado avanzate dal sig. . Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Paola, adito dal Sig. ha accolto il suo ricorso Controparte_1
proposto avverso l'intimazione di pagamento n° 034 2017 90026724 05 000, notificatagli addì
31/8/2017, afferente, limitatamente a quanto interessa l'odierno gravame, alla cartella di pagamento n° 034 2004 00162923 00 000, della quale lamentava l'intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti e la presenza di vizi di forma riguardanti la notifica della stessa.
2. Più specificamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che sulle doglianze del contribuente si era già espresso lo stesso tribunale, con sentenza n° 355/2018, dichiarando prescritti i crediti portati dalla stessa cartella di pagamento;
e da ciò mutuava le ragioni per annullare l'intimazione oggetto del presente contenzioso, onde evitare un bis in idem. 3. L' ha appellato la sentenza, osservando che, nelle more, la sentenza n° Pt_1
355/2018 era stata appellata e che l'esito della stessa è stato ribaltato da questa Corte, con sentenza n° 1051/2018, la quale ha stabilito che la prescrizione di cui trattasi non è affatto maturata.
E poiché tale sentenza non risulta essere stata oggetto di impugnazione in Cassazione, le statuizioni in essa contenute devono intendersi passate in giudicato, il cui rilievo esterno incide anche sul presente giudizio, così da imporre di rettificare la pronuncia sulla prescrizione delle poste creditorie rivendicate dall' Pt_1
4. L' si è costituita chiedendo l'accoglimento Controparte_2
dell'appello.
Il Sig. s'è costituito anch'egli, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del gravame per CP_1
insufficiente specificità dei motivi dello stesso e perché la domanda di rilevanza esterna di giudicato rappresenterebbe eccezione nuova.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13 gennaio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
6. L'appello è ammissibile.
7. Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
8. Inoltre, l'eccezione di giudicato esterno può essere svolta per la prima volta in appello, non ritenendosi eccezione nuova. In tal senso:
l'eccezione in senso lato corrispondono ad un interesse pubblicistico e non privatistico.
L'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto. Quindi, il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito>> (Cassazione civile sez. III, 28/07/2014, n.17069).
9. Chiarito quanto sopra, nel merito, si evidenzia che l'intimazione di pagamento che occupa il presente giudizio è fondata, per quanto di interesse, sulla cartella di pagamento n° 034 2004 00162923 00 000.
10. Su tale credito presupposto risulta che esso è stato confermato – nel senso che
è stato dichiarato affatto prescritto – con sentenza passata in giudicato. In specie con la sentenza di questa Corte, recante n° 1051/2018, pubblicata il 19/07/2018.
11. Il gravame va accolto, quindi, in applicazione dell'art. 2909 c.c., per la valenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza anzidetta, che ha determinato il venir meno del titolo di credito presupposto dall'atto qui avversato.
12. In mancanza di altre questioni da valutare, anche in difetto di appelli incidentali, l'appello deve essere accolto.
13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ad esclusione di quelle nei confronti di stante la identità di posizione tra quest'ultima e CP_3
l' Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in data Pt_1
10 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 524/21, resa in data 14 dicembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado, introdotto dal Sig.
Controparte_1
2. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in €
3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA nonché IVA e contributo unificato se dovuto, in favore di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 573 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in proprio e quale mandatario di , in persona del legale rappresentante in Pt_1 Pt_2
carica, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E
, con l'Avv. Ernesto Biondo ---- appellato Controparte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_2
con l'Avv. Massimo Gallo ---- appellata
Appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Paola. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… accogliere il gravame proposto dall riformando e/o annullando la Pt_1
sentenza n. 524/2021 resa dal Tribunale di Paola in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto, adottare pronuncia che in dettaglio: - Ritenuta la sentenza n. 1051/2018 resa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro avente efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza ed alla esigibilità del credito previdenziale portato dalla cartella di pagamento n. 034/2004/00162923/00, rigetti la domanda dell'appellato introdotta dinanzi al Tribunale di Paola con giudizio iscritto al n. RG
1281/2017; - Ritenuto, altresì, il giudicato reveniente dalla sentenza n. 1051/2018 resa dalla Corte
d'Appello di Catanzaro prevalente su quello relativo alla sentenza n. 355/2018, condanni la parte appellata al pagamento degli importi cristalizzati nella cartella di pagamento n.
034/2004/00162923/00, con ulteriori accessori di legge. - Con vittoria di spese e competenze e salvo ogni altro diritto>>;
Per l'appellato CP_1
inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
NEL MERITO Rigettare l'appello proposto per i motivi sopra esposti, confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese e competenze di lite con Pt_1
distrazione ex art. 93 c.p.c.>>;
Per l'appellata : CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, anche quale mandatario della Controparte_4
riformare la sentenza n. 524/2021 del 14.12.2021, depositata in cancelleria in
[...]
pari data, emessa dal Tribunale di Paola Sez. Lavoro, a definizione della causa n. 1281/2017 R.G., con integrale rigetto delle domande in primo grado avanzate dal sig. . Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Paola, adito dal Sig. ha accolto il suo ricorso Controparte_1
proposto avverso l'intimazione di pagamento n° 034 2017 90026724 05 000, notificatagli addì
31/8/2017, afferente, limitatamente a quanto interessa l'odierno gravame, alla cartella di pagamento n° 034 2004 00162923 00 000, della quale lamentava l'intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti e la presenza di vizi di forma riguardanti la notifica della stessa.
2. Più specificamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che sulle doglianze del contribuente si era già espresso lo stesso tribunale, con sentenza n° 355/2018, dichiarando prescritti i crediti portati dalla stessa cartella di pagamento;
e da ciò mutuava le ragioni per annullare l'intimazione oggetto del presente contenzioso, onde evitare un bis in idem. 3. L' ha appellato la sentenza, osservando che, nelle more, la sentenza n° Pt_1
355/2018 era stata appellata e che l'esito della stessa è stato ribaltato da questa Corte, con sentenza n° 1051/2018, la quale ha stabilito che la prescrizione di cui trattasi non è affatto maturata.
E poiché tale sentenza non risulta essere stata oggetto di impugnazione in Cassazione, le statuizioni in essa contenute devono intendersi passate in giudicato, il cui rilievo esterno incide anche sul presente giudizio, così da imporre di rettificare la pronuncia sulla prescrizione delle poste creditorie rivendicate dall' Pt_1
4. L' si è costituita chiedendo l'accoglimento Controparte_2
dell'appello.
Il Sig. s'è costituito anch'egli, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del gravame per CP_1
insufficiente specificità dei motivi dello stesso e perché la domanda di rilevanza esterna di giudicato rappresenterebbe eccezione nuova.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 13 gennaio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
6. L'appello è ammissibile.
7. Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
8. Inoltre, l'eccezione di giudicato esterno può essere svolta per la prima volta in appello, non ritenendosi eccezione nuova. In tal senso:
l'eccezione in senso lato corrispondono ad un interesse pubblicistico e non privatistico.
L'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto. Quindi, il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito>> (Cassazione civile sez. III, 28/07/2014, n.17069).
9. Chiarito quanto sopra, nel merito, si evidenzia che l'intimazione di pagamento che occupa il presente giudizio è fondata, per quanto di interesse, sulla cartella di pagamento n° 034 2004 00162923 00 000.
10. Su tale credito presupposto risulta che esso è stato confermato – nel senso che
è stato dichiarato affatto prescritto – con sentenza passata in giudicato. In specie con la sentenza di questa Corte, recante n° 1051/2018, pubblicata il 19/07/2018.
11. Il gravame va accolto, quindi, in applicazione dell'art. 2909 c.c., per la valenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza anzidetta, che ha determinato il venir meno del titolo di credito presupposto dall'atto qui avversato.
12. In mancanza di altre questioni da valutare, anche in difetto di appelli incidentali, l'appello deve essere accolto.
13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ad esclusione di quelle nei confronti di stante la identità di posizione tra quest'ultima e CP_3
l' Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso in data Pt_1
10 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 524/21, resa in data 14 dicembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado, introdotto dal Sig.
Controparte_1
2. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate in €
3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA nonché IVA e contributo unificato se dovuto, in favore di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale