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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44650 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
VOLA (SR), 15/06/1983), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LAMONACA ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/08/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TARGA FERNANDO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 23/07/2011 Parte_1
contraeva in ROMA matrimonio con e che Controparte_1
dall'unione nascevano le figlie (29/10/2011) e (18/6/2014), Per_1 Per_2
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 23/12/2024 il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa familiare in comunione al 50% sita in Roma Via dei Colli
Della Serpentara n. 80 scala 7 int. 3 viene assegnata alla moglie, mentre il sig. si è già allontanato presso l'abitazione dei suoi genitori. CP_1
3) Le parti, precisando che tale disposizione patrimoniale è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi, si obbligano a porre in vendita la casa coniugale entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, stabilendo almeno in una prima fase un prezzo minimo di vendita pari ad € 280.000,00.
4) il marito verserà alla moglie, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, un assegno mensile a titolo di mantenimento per le figlie pari 3
a € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese. Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, a partire da un anno esatto dalla omologa, con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente.
5) I coniugi, essendo entrambi indipendenti economicamente, non prevedono reciproci assegni di mantenimento.
6) La rata di mutuo della casa coniugale, attualmente cointestato,
verrà anticipatamente corrisposta solo dalla Sig.ra anche per la Pt_1
quota del , così come sta già facendo da gennaio 2023. Quando la CP_1
casa coniugale verrà venduta, l'eventuale somma residua, pagato il mutuo,
verrà suddivisa fra i due coniugi tenendo conto: i) delle somme anticipate per il sulla quota rata di mutuo dalla da Gennaio 2023 fino CP_1 Pt_1
alla data di estinzione del mutuo stesso;
ii) dei prestiti intestati a , CP_1
già ad oggi accesi per spese familiari, e che continuerà a pagare fino a loro estinzione. Specificatamente, dal ricavato della vendita, al netto dell'estinzione del mutuo, verranno riconosciute e assegnate alla le Pt_1
somme di cui alle quote rata mutuo (50%) da gennaio 2023 all'estinzione,
anticipate per conto del;
e verranno riconosciute e assegnate al CP_1 [...]
le somme di cui alle quote delle rate dei finanziamenti (50%) da CP_1
gennaio 2023 alle estinzioni, anticipate per conto della La somma Pt_1
residua verrà assegnata in ragione del 50% tra i coniugi. Quanto ai finanziamenti in parola, accesi per esigenze familiari, si annoverano: -
Contratto di cessione del quinto acceso con Prestitalia S.p.a. per Euro
25.783,19 netti, con piano di ammortamento della durata di mesi 120 a decorrere dal 1.06.2021 rata mensile 260,00 Euro;
- Contratto di finanziamento acceso con Prestitalia S.p.a. N. 4900223973 per Euro 4
10.005,77 netti, con piano di ammortamento della durata di mesi 96 a decorrere dal 1.12.2021 rata mensile 125,00 Euro;
- Contratto di finanziamento acceso con N. 20760080 per euro 5.010,75 Controparte_2
netti, con piano di ammortamento della durata di mesi 72 a decorrere dal
25.02.2022 rata mensile 96,51 Euro.
7) L'assegno unico familiare verrà suddiviso al 50% fra i due coniugi,
mentre la somma relativa agli interessi passivi del mutuo portati in detrazione dal a decorrere dall'anno 2024 sarà bonificata alla CP_1
sig.ra considerando che la stessa ha pagato e pagherà in via Pt_1
esclusiva il mutuo medesimo.
8) Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione,
limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé.
9) Le figlie staranno con il padre il lunedì (che le accompagnerà a scuola) fino al martedì alle ore 22:00 (con pernotto il lunedì notte). Il
venerdì le figlie staranno con il genitore di competenza del week-end che sarà alternato, pertanto dal venerdì mattina all'entrata di scuola fino al lunedì mattina all'entrata di scuola. Nelle prime tre settimane di giugno,
terminata la scuola, il padre, con l'aiuto dei nonni paterni, s'impegna a tenere con sé le figlie fino alle ore 18:00 nei giorni di competenza della 5
madre. Per quanto concerne le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze delle figlie, si stabilisce che dal 01 luglio al 31 agosto staranno presso la casa dei nonni materni ad Avola (SR), salvo i 15 giorni, anche non consecutivi, che spettano ad entrambi i genitori e da stabilire entro il 10
giugno di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse per metà con ciascun genitore, alternando il periodo che va dal 24 al 30
dicembre, ed il periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, in modo che un anno il genitore abbia con sé le minori nel primo periodo e l'anno successivo nel secondo periodo, e così di seguito. Settimana bianca ad anni alterni così come le vacanze pasquali. e trascorreranno le Per_1 Per_2
festività del 2 novembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno con uno o l'altro genitore che alterneranno di anno in anno detti giorni di festa. Il giorno del compleanno delle minori verrà organizzato ascoltando le loro necessità e volontà, prediligendo la presenza di entrambi i genitori. In caso contrario il giorno seguente al loro compleanno sarà trascorso con il genitore eventualmente assente in quella data. I giorni di compleanno di ognuno dei genitori nonché della Festa della Mamma e del Papà le minori li trascorreranno con il genitore a cui appartiene il relativo festeggiamento.
Resta inteso che durante le festività su elencate e vacanze su disciplinate rimangono sospesi gli incontri settimanali convenuti. Nei giorni di chiusura di scuola e/o di malattia delle minori, salvo quanto sopra, queste resteranno per l'intera giornata con l'uno o con l'altro genitore a seconda del giorno:
lunedì e martedì con il padre;
mercoledì e giovedì con la madre;
fine settimana alternati. I genitori dovranno favorire la frequentazione dei figli con le rispettive famiglie di provenienza. A tale scopo la Sig.ra Pt_1
acconsente sin d'ora che almeno una settimana nel periodo dal 10 giugno 6
al 10 settembre le minori potranno trascorrerla con i nonni paterni. Il padre acconsente a che le figlie stiano con la madre il giorno 22 marzo,
prescindendo dalla competenza specifica del genitore.
10) Le spese scolastiche attualmente ad esclusivo carico della sig.ra dal prossimo anno verranno ripartite al 50% fra i genitori stante il Pt_1
fatto che le figlie termineranno gli istituti privati e si rivolgeranno alla scuola pubblica;
11) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie nella misura del 50% ciascuno in maniera paritaria conformemente al Protocollo d'intesa di Codesto Ill.mo Tribunale
del 29.10.2018.
12) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello per le minori, e sulla possibilità
di ciascuna di esse di portare le minori all'estero.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44650/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, 7
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(AVOLA (SR), 15/06/1983) e (ROMA (RM), Controparte_1
10/08/1985), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data
23/07/2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 545, parte II, serie A04, anno 2011, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi