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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/10/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1899/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Piombino (LI) presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Silvia Trivisonno, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Venturina (LI) presso lo studio dell'Avv. Luigi CP_2
Cappelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3
APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 886/2024 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della sentenza impugnata disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, e per l'effetto, dato atto dell'ammissibilità dell'opposizione a suo tempo proposta accogliendo la stessa Voglia revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi sopra esposti, respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Controparte_1
n.886/2024 pubblicata il 30.07.2024 RG 3600/2021 rep. N. 1395/2024 del 30.07.2024, confermandola in ogni sua parte. Con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 30.9.204, ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 886/2024 del Tribunale di Livorno, con la quale era stata respinta l'opposizione tardiva proposta dallo stesso sig. nei confronti dell'ordinanza di CP_1 convalida di sfratto resa dal Tribunale di Livorno all'udienza del 17.9.2020.
1.1) La soc. (di seguito: aveva infatti Controparte_3 CP_3
notificato al sig. intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la CP_1
convalida, in relazione ad un contratto di locazione stipulato con il sig. in data CP_1
4.3.2019, ed avente ad oggetto un immobile per civile abitazione sito in SU (LI), loc.
Forni, n. 70/D.
In proposito, aveva esposto che: CP_3
• il contratto era stato stipulato per la durata di 12 mesi, dall'11.3.2019 al 10.3.2020, al canone annuo di € 6.500,00 da versarsi in unica soluzione all'11.3.2019;
• tale obbligazione di pagamento non era stata adempiuta dal così come non CP_1
erano stati pagati gli oneri condominiali;
• oltre alla persistente morosità, il contratto era scaduto il 10.3.2020 e, alla data dell'intimazione (10.6.2020), l'immobile non era stato ancora rilasciato.
1.2) Alla prima udienza avanti al Tribunale di Livorno, in data 17.9.2020, il sig. non era comparso ed il Tribunale, preso atto di tale mancata comparizione e della CP_1
2 regolarità della notifica, aveva convalidato lo sfratto (fissando per il rilascio la data del
18.10.2020).
1.3) Nei confronti di tale provvedimento aveva quindi proposto opposizione lo stesso sig. allegando che: CP_1
o in data 12.10.2021 era venuto a conoscenza, a seguito della notifica di atto di precetto per pagamento somme, che:
▪ l'immobile concesso in locazione con il contratto del 4.3.2019 era stato venduto da alla sig.ra CP_3 CP_2
▪ il Tribunale di Livorno aveva convalidato il sopra ricordato sfratto per morosità intimato da CP_3
o “nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di intimazione, l'esponente non ha avuto conoscenza dell'intimazione e non è potuto comparire all'udienza per le seguenti circostanze, tali da integrare forza maggiore”:
▪ dagli inizi del mese di luglio 2020 (quando era avvenuta la notifica, in data
7/8 luglio) si trovava in Moldavia, per motivi di lavoro;
▪ la propria compagna, sig.ra aveva in quel periodo Controparte_4
contratto il Coronavirus, così come poi lo stesso sig. con CP_1
accertamento del 2.8.2020;
▪ solo in data 14.9.2020, all'esito del risultato negativo del test, aveva potuto lasciare l'isolamento;
▪ dunque, il sig. si trovava impossibilitato a conoscere CP_1 dell'intimazione notificatagli;
o “l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità pronunciata in assenza dell'esponente è ingiusta, in quanto il ricorrente non ha potuto averne conoscenza preventiva, non solo ma non avrebbe in alcun modo potuto partecipare, magari chiedendo la concessione di un termine per poter procedere al soddisfo del debito nè conferire mandato ad un legale per poter formulare opposizione”;
o la sospensione dell'esecuzione ex art. 668 c.p.c. era giustificata dal fatto che:
▪ se il sig. avesse potuto partecipare al processo, avrebbe scongiurato CP_1
lo sfratto, o quantomeno si sarebbe potuto difendere;
▪ il rilascio dell'appartamento era fonte di grave danno, in quanto era stato completamente ammobiliato dallo stesso sig. che non si era potuto CP_1
organizzare per liberarlo;
▪ “...la situazione conseguente all'emergenza sanitaria ha determinato una grande difficoltà nel reperire appartamenti in locazione che potrebbe determinare un'impossibilità di trovare un alloggio anche il ricorrente”.
3 1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, l'opponente aveva chiesto: “- preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità; - dato atto dell'ammissibilità della presente opposizione, accogliere la medesima e, per l'effetto, revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Con vittoria di spese”.
1.4) si era costituita, contestando quanto dedotto dall'opponente ed in CP_2
particolare ponendo in evidenza che:
− il difensore del sig. era stato informato già nell'agosto del 2020 della CP_1 presentazione dell'intimazione di sfratto, stante la morosità dello stesso CP_1
− il inoltre, era personalmente a conoscenza dell'intimazione in questione in CP_1
quanto gli “...venne notificato (alla di lui residenza!) tale atto dallo scrivente difensore, tramite spedizione postale numero 78778003005-9 n°04/2020 registro cronologico per le notifiche ex L. n°53/1994, spedita dall'ufficio postale di
Piombino poste centrali in data 10 giugno 2020 e tale atto venne rifiutato in data
15 giugno 2020 “ per rifiuto del destinatario del plico ” come riporta la cartolina verde postale”;
− lo stesso opponente aveva ammesso che la notifica dell'atto di intimazione era regolare;
− la morosità persisteva e, comunque, il contratto era venuto meno già a marzo 2020 ed il sig. stava occupando sine titulo l'immobile in questione;
CP_1
− il sig. aveva presentato denuncia di avvenuto smarrimento dell'avviso di CP_1 ricevimento della notifica dell'intimazione solo in data 5.11.2021, nello stesso giorno della presentazione dell'opposizione tardiva.
1.4.1) La sig.ra aveva quindi chiesto: “voglia il Tribunale adito, disattesa CP_2
e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, respingere tutte le domande spiegate dell'attore opponente e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1 revoca dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità Tribunale di Livorno dr.ssa
Emilia SS del 17.09.2020 e respingere altresì la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di detta citata convalida di sfratto per morosità; respingere le richieste istruttorie avanzate dall'opponente con Controparte_1 vittoria di compensi ed esborsi di questo contenzioso”.
1.5) Nessuno si era invece costituito per CP_3
1.6) Nel corso del giudizio di primo grado, poi:
− con ordinanza del 20.12.2021, il Tribunale di Livorno aveva valorizzato il rifiuto del sig. di ricevere la notifica del 15.6.2020, rendendo così irrilevante ogni CP_1
valutazione concernente la notifica successiva, e respingendo dunque la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
4 − con note dimesse in data 28.1.2022, il sig. aveva poi esposto che: CP_1
▪ l'intimazione di sfratto era stata oggetto di una duplice notifica: la prima, in data 15.6.2020, e la seconda, in data 7/8.7.2020;
▪ il sig. aveva ritenuto che, in considerazione della seconda notifica sopra CP_1
ricordata, parte intimante avesse inteso escludere la legittimità della prima notifica, non avendo del resto alcun senso altrimenti procedere ad una seconda notifica;
▪ la sig.ra aveva invece richiamato (onde affermare la consapevolezza CP_2
del della procedura in questione) la notifica del giugno 2020, che era poi CP_1 stata valorizzata dal Tribunale nell'ordinanza predetta;
▪ tuttavia “...l'opponente non ha mai ricevuto quella notifica, né tanto meno avrebbe potuto rifiutare il plico, trovandosi nella mattina del 15.06.2020 a
Napoli, dopo avervi soggiornato la notte del 14.06.2020 (allegato n. 1 fattura emessa dall'Hotel Vergilius Bilia di Napoli per il soggiorno in camera con data arrivo 14.06.2020 e data partenza 15.06.2020) e per aver poi trascorso
l'intera giornata del 15.06.2020 a Salerno per la conclusione di un contratto per la vendita di uno scavatore (allegato 2 contratto di vendita di beni mobili del 15.06.2020 sottoscritto a Salerno da ). Che la distanza Controparte_1
tra il domicilio e Napoli prima, e Salerno dopo, rende impossibile la contemporanea presenza del signor anche a SU in Controparte_1 via Forni 70/D, tanto da consentirgli di “rifiutare la notifica di un plico”. E' evidente quindi la falsità della dichiarazione contenuta nella cartolina di ricevimento utilizzata per la notifica del 15.06.2020 dell'intimazione di sfratto per morosità”;
→ sulla base di ciò, il sig. aveva proposto querela di falso CP_1
“...affinchè venga dichiarata la falsità della dichiarazione del
15.06.2020 contenuta nella cartolina di ricevimento “MANCATA
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL
DESTINATARIO DEL PLICO” e di ogni altro atto od attestazione ad esso connessa utilizzata per la notifica effettuata a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R. n. 78778003005-9 di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per un immobile posto in SU Loc. Forni 70/D e sia disposta l'esclusione di tale documento”
− con ordinanza del 3.11.2022 era stata dichiarata l'ammissibilità della querela di falso predetta, dandosi quindi sfogo alla relativa attività istruttoria.
5 1.7) Con la sentenza impugnata nella presente sede, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− quanto alla querela di falso, che “Dall'istruttoria svolta è emerso che il sig. P.A. non era presente a SU il giorno della notifica dello sfratto;
ma CP_1 dall'assunzione della testimonianza della sig.ra , coniuge Controparte_4 dell'opponente, non è merso altro se non che la teste nulla ricordava con precisione. Nel giudizio non è stata né richiesta né espletata consulenza tecnica contro il documento pubblico compilato dall'ufficiale notificatore del plico contenente il rifiuto di ritirare l'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida. La querela di falso proposta non indica gli elementi della falsità del documento a cui si riferisce. Alla luce di quanto sopra la querela di falso deve essere rigettata”;
− le risultanze documentali in atti consentivano di ritenere accertato che il sig. CP_1 era a conoscenza della procedura di sfratto sin dall'Agosto 2020;
− “...al di là della disquisizione in ordine al perfezionamento o meno della notifica, è emerso che la pendenza di un contenzioso avente ad oggetto lo sfratto per morosità ( e la avvenuta convalida dello sfratto stesso ) fosse fatto noto e ben conosciuto dall'opponente tant'è che lo stesso, a mezzo del Controparte_1
proprio difensore, ha tentato varie volte di evitare le conseguenze esecutive del provvedimento di convalida di sfratto, cercando una soluzione con l'allora proprietaria dell'immobile de quo – , come Controparte_3
attestato dalla documentazione in atti;
− il sig. aveva avuto adeguato tempo a disposizione per dare corso allo sfratto, CP_1 rimanendo peraltro sempre moroso e continuando ad occupare l'immobile anche dopo la scadenza del contratto.
1.7.1) In base a tali considerazioni, era stata resa la seguente statuizione: “Il
Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) respinge tutte le domande spiegate dell'attore opponente e, per l'effetto, rigetta la richiesta revoca Controparte_1 dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità Tribunale di Livorno dr.ssa Emilia
SS del 17.09.2020 2) condanna parte opponente a rimborsare alla signora
[...]
le spese processuali, che liquida in complessivi € 6.150,00 ( di cui € 1.701,00 per CP_2 la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1100,00 per la fase istruttoria ed € 2.100,00 per la fase decisoria), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. CP_1
6 2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
Esponeva dunque l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1°. “SUL RIGETTO DELLA QUERELA DI FALSO”, rilevando come lo stesso giudice di prime cure avesse ritenuto confermato il fatto che il sig. non si trovava a CP_1
SU, il 15.6.2020, rendendo quindi evidente la falsità dell'attestazione presente sulla relata di notifica, laddove era indicato il rifiuto del destinatario di ricevere il plico;
2°. “SULLA CONOSCENZA DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI SFRATTO
E SULL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA PER NON
RAVVISABILE IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA”, evidenziando come i documenti valorizzati dal giudice di prime cure ed attestanti contatti tra le parti in ordine all'immobile in questione non potessero assumere alcuna valenza con riferimento all'integrazione delle modalità conoscitive che caratterizzano la notifica ex art. 660 c.p.c.;
3°. “SULL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA PER NON
RAVVISABILE IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA E PER L'INSUSSISTENZA
DELL'INVOCATA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO”, censurando la sentenza impugnata per non aver in alcun modo preso in considerazione il profilo concernente la causa di forza maggiore che aveva impedito al sig. di avere CP_1
conoscenza della pendenza della procedura e ciò al netto delle plurime offerte di pagamento effettuate dal sig. onde sanare la morosità in questione. CP_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra questa ha CP_2
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.3) Anche nel presente grado di giudizio, invece, non si è costituita di CP_3
cui occorre pertanto dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, occorre rilevare come il gravame risulti nel complesso infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3.1) Il primo motivo di appello è fondato.
3.1.1) Con il motivo in questione il sig. ha contestato la sequenza CP_1 argomentativa seguita dal giudice di prime cure laddove quest'ultimo ha, dapprima, indicato come l'istruttoria espletata avesse effettivamente confermato che il sig. CP_1
non era presente a SU il 15.6.2020 (data della prima notifica), salvo poi ritenere
7 ininfluente tale circostanza – al fine del giudizio sulla falsità della relata di notifica – adducendo che:
− la teste non aveva ricordi precisi di tale circostanza;
Controparte_4
− non era stata richiesta una consulenza tecnica nei confronti del documento compilato dal pubblico ufficiale (nella parte attestante il rifiuto “del destinatario” di ritirare l'intimazione di sfratto),
− “La querela di falso proposta non indica gli elementi della falsità del documento a cui si riferisce”.
3.1.2) In proposito va anzitutto premesso come la sentenza in oggetto dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere considerata nulla, in quanto resa dal Tribunale in composizione monocratica invece che dal Tribunale in composizione collegiale.
3.1.2.1) Ai sensi del codice di procedura civile, infatti:
→ il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salva diversa disposizione (art. 50 bis, n. 1, c.p.c.);
→ l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio nelle cause di querela di falso
(art. 221, terzo comma, c.p.c.), senza previsione di deroga alla composizione collegiale dell'organo giudicante;
→ la previsione della necessità della composizione collegiale dell'organo giudicante, ex art. 50 bis, n. 1, c.p.c., non attiene alla costituzione del giudice e la sua violazione comporta l'applicazione dell'art. 161, primo comma, c.p.c. (art. 50 quater c.p.c.);
→ la sentenza resa in materia di querela di falso dal Tribunale in composizione monocratica è dunque nulla ex art. 161, primo comma, c.p.c. e tale nullità “...può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione” (ex art. 161, primo comma, cit.).
3.1.2.2) I rilievi che precedono comporterebbero dunque la nullità della sentenza impugnata senza, peraltro, rimessione al primo giudice, dal momento che l'art. 354 c.p.c. contempla tale ipotesi, tra le altre, solo con riferimento alla nullità contemplata dall'art. 161, secondo comma, c.p.c. e non dal primo comma di tale norma.
In proposito va tuttavia rilevato come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di indicare, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite (cfr Cass. S.U. 28040 del
25.11.2008, in motivazione), che “...occorre anche far riferimento all'altro dato normativo (art. 50 quater cpc) secondo cui;
“Le disposizioni di cui agli artt. 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice”; tale dettato, del resto ri flettente una situazione in cui non si ha tanto un vizio di composizione del giudice ma
8 piuttosto un errore di ripartizione delle controversie nell'ambito di uno stesso ufficio, comporta che non sia applicabile la disciplina della nullità assoluta al caso in esame, atteso che nella specie si ha, con riferimento alla veste collegiale o monocratica del tribunale, una mera articolazione interna dello stesso ufficio (v. Cass. SS. IMU.
28.9.2000, n° 1045); ord.za 8.2.2005, n° 2524) e che il vizio de quo non possa essere rilevato di ufficio”.
Rilevato che nessuna delle parti ha proposto impugnazione al riguardo e che la nullità sopra individuata non risulta suscettibile di rilievo d'ufficio, la sentenza deve quindi sul punto essere (ormai) ritenuta valida.
3.1.3) Ciò premesso va poi rilevato come la querela di falso presentata dal sig. risulti attenere al contenuto dell'attestazione (tale dovendosi intendere) presente CP_1 sull'avviso di ricevimento n. 04/2020 diretto a , alla voce Controparte_1
“MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO” ed alla sotto-voce “PER
RIFIUTO DEL DESTINATARIO”, ove risulta apposta una crocetta sul quadratino denominato “del plico”.
Il sig. come visto, ha lamentato la “falsità” di tale attestazione adducendo CP_1
che, in quel periodo, si trovava in Moldavia e non aveva quindi in alcun modo potuto rifiutare la consegna del plico in questione.
L'attestazione del pubblico ufficiale era dunque – secondo il sig. – da CP_1
ritenersi falsa in quanto, se anche un rifiuto di ricevere il plico vi era stato, ciò non era sicuramente stato operato dal “destinatario” (e cioè dal sig. ma da altro soggetto CP_1
(di cui nulla constava).
3.1.3.1) La censura mossa dal sig. con la querela di falso in oggetto, dunque, CP_1
risulta rivolta alla dichiarazione operata dal pubblico ufficiale, contestandone la veridicità.
Si tratta, pertanto, della contestazione rivolta nei confronti di una falsità c.d.
“ideologica” che, inammissibile ove rivolta nei confronti di una scrittura privata (così
Cass. n. 8766 del 10.4.2018, Cass. n. 12707 del 14.5.2019, Cass. 35649 del 5.1./2022), è invece ammissibile ove rivolta nei confronti di un atto di pubblico ufficiale, atteso che in tale ultimo caso è invece possibile (ed anzi doveroso, ove si intenda porre rimedio ad un'indicazione del pubblico ufficiale ritenuta non corrispondente al vero) proporre querela di falso.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti anche da ultimo indicato che “In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono,
9 pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso” (così Cass. 15805 del 13.6.2025).
3.1.3.2) Ciò stabilito occorre quindi procedere ai rilievi che seguono.
A) In primo luogo, va rilevato come non risultino mosse censure (da alcuna delle parti) alla valutazione del Tribunale di Livorno secondo cui “Dall'istruttoria svolta è emerso che il sig. P.A. non era presente a SU il giorno della notifica dello CP_1 sfratto”, sì che tale valutazione deve ritenersi non più suscettibile di essere posta in discussione.
B) Una volta preso atto di ciò, risulta irrilevante che “ma dall'assunzione della testimonianza della sig.ra , coniuge dell'opponente, non è emerso altro se Controparte_4 non che la teste nulla ricordava con precisione”, come invece valorizzato da parte del giudice di prime cure.
Il punto, infatti, non è individuare se e dove si trovasse aliunde il sig. ma CP_1
ritenere accertato (come indicato dallo stesso Tribunale di Livorno) che il predetto sig. non si trovava a SU. CP_1
Parimenti non condivisibile è il rilievo per cui l'opponente in prime cure non ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul documento in oggetto: non si è presenza di una falsità materiale (e, cioè, di un'alterazione del documento) ma di una falsità allocata sul piano dell'indicazione di una circostanza non corrispondente al vero.
Al netto di ogni valutazione in ordine alla genesi di tale falsa attestazione, ciò che rileva è l'inesorabilità della conclusione per cui, se il sig. non si trovava a SU CP_1 al momento della notifica, non può considerarsi corrispondente al vero l'indicazione per cui “il destinatario” della notifica stessa ebbe a rifiutarsi di riceverla.
Chiunque sia stato il soggetto ad opporre al notificatore il rifiuto in questione e qualunque sia stata la procedura di accertamento dell'identità di quest'ultimo, deve ritenersi accertato che il rifiuto stesso sia stato manifestato da chi non era il “destinatario”.
In ultimo va rilevato come non possa ritenersi condivisibile neppure il rilievo del
Tribunale secondo cui non sarebbero stati indicati gli elementi della falsità del documento cui la querela si sarebbe riferita, dal momento che, in prime cure, il sig. ha CP_1
espressamente indicato che la contestazione in oggetto era rivolta alla dichiarazione
“mancata consegna del plico al domicilio per rifiuto del destinatario del plico” operata dal notificatore.
C) Dunque, in quest'ottica, deve accogliersi la querela di falso presentata dal sig. con riferimento alla dichiarazione “mancata consegna del plico al domicilio per CP_1 rifiuto del destinatario del plico”, riportata sulla relata di notifica del 15.6.2020.
10 3.1.4) Una volta preso atto della fondatezza della querela di falso in oggetto, e ritenuto dunque che il rifiuto alla ricezione del plico non venne opposto dal destinatario, risulta come alla notifica in oggetto non possa attribuirsi efficacia di notifica a mani proprie.
Il disposto dell'art. 138, secondo comma, c.p.c. impedisce infatti tale conclusione, dal momento che il tenore della previsione (“Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia,
l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”) evidenzia come il presupposto per la possibilità di valorizzare il rifiuto della ricezione della copia (e ritenere che la notifica sia comunque stata fatta “a mani”) sia che il rifiuto stesso provenga dal destinatario.
3.1.5) Dunque, la notifica del 15.6.2020 non può essere reputata valida ed efficace ai fini del procedimento in oggetto.
3.2) Deve quindi prendersi direttamente in considerazione il terzo motivo di gravame, attinente agli effetti della seconda notifica al sig. quella operata ex art. CP_1
140 c.p.c. in data 7.7.2020 (con avviso spedito in data 8.7.2020).
3.2.1) L'odierno appellante ha allegato che in quei giorni si trovava in Moldavia
(dal 5.7.2020) e che non aveva quindi potuto avere conoscenza della notificazione, mentre quando era tornato a SU (dopo aver trascorso il periodo di isolamento correlato alla procedura di contenimento della pandemia da ID-19) non aveva “rinvenuto alcun avviso in cassetta, probabilmente tolto o gettato o volato via dato il passare del tempo”.
La circostanza in questione non ha costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure, che l'ha implicitamente ritenuta assorbita per effetto della ritenuta validità della notifica del giugno 2020.
3.2.2) Le risultanze emergenti dall'espletata istruttoria non consentono tuttavia di ritenere dimostrate le allegazioni del sig. CP_1
Vengono in tal senso in rilievo:
− le dichiarazioni della teste secondo la quale il sig. era Controparte_4 CP_1
rimasto in isolamento in Moldavia (per aver contratto il virus ID-19) sino al
14.9.2020;
− il test del 2.8.2020 (prodotto in atti), comprovante la contrazione del virus predetto da parte della sig.ra , rilasciato da un laboratorio di CH (Moldavia); CP_4
− il test del 2.8.2020 (prodotto in atti), comprovante la contrazione del virus predetto da parte del sig. parimenti rilasciato da un laboratorio di CH CP_1
(Moldavia);
11 − il test del 14.9.2020 (prodotto in atti), comprovante l'esito negativo in ordine alla persistenza del virus predetto nel sig. rilasciato da un laboratorio di CP_1
CH (Moldavia).
Da tali riscontri risulta infatti come debba ritenersi accertato che, effettivamente, il sig. si trovava in Moldavia quantomeno dal 2.8.2020, ma nulla consente di ritenere CP_1
dimostrato che tale permanenza si era protratta dal 5.7.2020 (come allegato dallo stesso sig. . CP_1
La teste , sul punto, ha reso dichiarazioni caratterizzate da particolare CP_4
incertezza, avendo risposto in termini estremamente dubitativi in ordine alle circostanze oggetto di domanda.
Così, in particolare, la teste predetta ha riferito:
− “Mi pare di essere partita per la Moldavia a maggio 2020, a giugno iniziato ID con flebo. Mi pare di essere tornata a settembre 2020 anche s non ricordo tratto bene di questo periodo perché appunto avevo il ID in una forma grave che mi ha lasciato tuttora conseguenze”;
− “Mi pare che il sig. sia venuto ma non ricordo non stavo bene io ricordo, in CP_1 quel periodo, solo il viso del mio dottore” (così, in risposta alla domanda se fosse vero che “sin dalla prima settimana di luglio del 2020, in Moldavia si trovava il signor ”. Controparte_1
Il peculiare livello di incertezza (peraltro ascritto dalla stessa teste a valida ragione giustificativa, quale è la contrazione del virus predetto) delle risposte fornite dalla sig.ra non consentono quindi di ritenere dimostrato che il sig. si trovasse in CP_4 CP_1
Moldavia antecedentemente al 2.8.2020 (allorquando la sua presenza in loco è stata certificata dal test effettuato a CH).
3.2.3) Ne consegue come non possa ritenersi integrata la causa di forza maggiore invocata dal sig. ex art. 668, primo comma, c.p.c. onde proporre opposizione CP_1 tardiva al provvedimento di convalida, sì che l'opposizione stessa non può ritenersi ammissibile, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in oggetto.
3.3) Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento del secondo motivo di gravame, non presentando più rilevanza le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine al contenuto degli scambi epistolari (tramite e-mail) intercorsi tra le parti ed i rispettivi difensori, da cui desumere la consapevolezza in capo al sig. CP_1
della procedura di sfratto in oggetto.
4) Per quanto le considerazioni sin qui espresse comportino la reiezione del gravame, pare opportuno rilevare come nel contesto dell'opposizione tardiva in esame il
12 sig. abbia contestato, unicamente, la lesione del proprio diritto di difesa derivante CP_1
dalla asserita mancata conoscenza del procedimento di sfratto.
In proposito, lo stesso ha esposto che “l'ordinanza di convalida di sfratto CP_1
per morosità pronunciata in assenza dell'esponente è ingiusta, in quanto il ricorrente non ha potuto averne conoscenza preventiva, non solo ma non avrebbe in alcun modo potuto partecipare, magari chiedendo la concessione di un termine per poter procedere al soddisfo del debito nè conferire mandato ad un legale per poter formulare opposizione” e che “nel caso in cui il ricorrente avesse potuto partecipare, avrebbe scongiurato la convalida o quando meno avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa che è stato evidentemente leso, a conferma la predisposizione di un assegno circolare a favore della
a copertura dell'intero dovuto”. Controparte_5
Come ricordato supra, al paragrafo 1.3.1., su tali basi (e solo su di esse) il sig. ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza e, nel CP_1
merito, la revoca della stessa.
Appare tuttavia quasi pleonastico rilevare come l'eventuale inidoneità della notifica del luglio 2020 a precludere la proposizione dell'opposizione (per la causa di forza maggiore invocata dal non avrebbe di per sé comportato alcuna ricaduta in CP_1 ordine all'esistenza o meno dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di convalida, ma solo l'impossibilità di valorizzare la mancata opposizione dello stesso sig. CP_1
In questa prospettiva deve rimarcarsi come lo stesso sig. non abbia sollevato CP_1 alcuna contestazione in ordine all'esistenza della morosità, né addotto cause giustificative della stessa, limitandosi ad allegare che, se avesse potuto partecipare, allora avrebbe potuto difendersi e, eventualmente, saldare la morosità.
Tali attività, tuttavia, sono proprio quelle che avrebbero potuto (e, dunque, dovuto) essere svolte nel contesto della stessa opposizione tardiva in questione, laddove invece non solo non risultano (come detto) svolte difese concernenti la morosità allegata dall'intimante, ma neppure risultano formalizzate richieste di concessione di termini per saldare la morosità stessa o anche solo proposte finalizzate ad estinguere tale debito.
In questo senso, deve infatti rilevarsi come, a verbale d'udienza in prime cure del
30.5.2024 risulti che la difesa del sig. ha fatto presente che “In sede di opposizione CP_1 si è prodotto assegno circolare per € 10.000,00 e successivamente, in quanto nelle more
,l'appartamento è stato trasferito a , assegno circolare di € 8.125,05. Persona_1
Entrambe sono state offerte di somme banco iudicis sempre rifiutate, ma interamente satisfattive del debito”, e tuttavia:
→ in nessuno degli atti difensivi dimessi in prime cure (atto di opposizione, note per l'udienza) risulta formalizzata una simile offerta;
13 → nei verbali d'udienza risulta unicamente la dichiarazione (all'udienza del 7.4.2022) della difesa del sig. per cui “L'avv. Trivisonno fa presente di avere nella CP_1
propria disponibilità gli assegni per il pagamento del pregresso sia alla signora che al precedente proprietario e fa altresì presente che la CP_2 regolarizzazione degli allacci presuppone l'autorizzazione della proprietà, avendo il signor avendo già pagato i nuovi allacci ma senza la disponibilità della CP_1
proprietà tali allacci non vengono effettuati. Quanto alle quote condominiali dichiara di venire a conoscenza oggi della questione e la disponibilità del proprio assistito a provvedere alla predisposizione di assegno circolare a tal fine”.
Non risulta dunque che sia stata tout court effettuata una formale offerta di pagamento dell'importo dovuto (che, si ripete, non risulta contestato sotto il profilo della sua debenza) ma solo prospettazioni di una disponibilità al pagamento che, tuttavia, appaiono allocarsi nell'ambito di trattative finalizzate ad una composizione della lite più che al riconoscimento della fondatezza del diritto della controparte ed alla sua conseguente soddisfazione.
Peraltro, nella presente causa non è mai venuto in rilievo un profilo concernente la potenziale utilità del saldo della morosità al fine della prosecuzione del rapporto di locazione in questione, essendo pacifico che il contratto oggetto di causa aveva durata transitoria (12 mesi), già scaduta al momento dell'intimazione di sfratto per morosità.
Il “precipitato” dell'intera attività difensiva svolta dal sig. appare dunque CP_1 gravato da un'intrinseca contraddittorietà di fondo, adducendosi:
− di essere stato leso nelle proprie prerogative difensive, senza tuttavia poi svolgere difese sul merito dell'intimazione;
− di non aver potuto effettuare il pagamento del dovuto, senza poi chiedere concretamente di effettuarlo;
il tutto senza mai allegare alcunché in ordine ai motivi di tale mancato pagamento e, peraltro, senza lasciare libero l'immobile, occupato sine titulo anche dopo la scadenza del contratto, sino a che l'immobile è stato liberato con intervento della forza pubblica in data 21.5.2024 (come risulta, senza contestazioni, dal verbale d'udienza in prime cure del
30.5.2024).
4.1) Le considerazioni che precedono non incidono, all'evidenza, sul tenore della motivazione addotta a reiezione del gravame, ma risultano presentare rilevanza ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., attestando una condotta processuale improntata a malafede in capo all'odierno appellante.
I rilievi sopra svolti, in effetti, risultano attestare una condotta strumentale del sig. volta a consentire una protrazione dell'occupazione dell'immobile (svincolata da CP_1
14 qualunque titolo, non essendo state esposte argomentazioni sul punto) senza pagamento di alcunchè e senza che alle astratte manifestazioni di disponibilità abbia fatto riscontro un concreto ed effettivo pagamento, peraltro sempre circoscritto all'importo iniziale e mai esteso al successivo periodo di occupazione sine titulo.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.1) La condanna ex art. 96 c.p.c. viene operata con riferimento ad una quota delle spese di lite, che la Corte stima equa (in considerazione delle caratteristiche del procedimento: durata dell'occupazione sino alla liberazione dell'immobile, entità degli importi in considerazione) in 1/3 delle spese di lite, secondo la quantificazione operata in dispositivo, e da maggiorare di interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo.
5.2) La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. impartita a carico del sig. CP_1
comporta inoltre la revoca, ex art. 136 DPR 115/2002, del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuto a favore dello stesso sig. CP_1
5.3) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 886/2024 del Tribunale di Livorno, così Controparte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
15 2) in accoglimento della querela di falso avanzata da dichiara che Controparte_1
l'indicazione figurante sull'avviso di ricevimento n. 04/2020 diretto a CP_1
, alla voce “MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO” ed alla
[...]
sotto-voce “PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO”, ove risulta apposta una crocetta sul quadratino denominato “del plico”, non corrisponde a verità e dispone che a cura della
Cancelleria sia annotata sul documento predetto la menzione della riconosciuta falsità;
3) respinge l'appello;
4) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui
[...]
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
5) condanna parte appellante a versare a parte appellata , Controparte_1 CP_2 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., l'importo di € 1.936,00 da maggiorare di interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo;
6) revoca, ex art. 136 DPR 115/2002, il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuto a favore dello sig. ; Controparte_1
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1899/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Piombino (LI) presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Silvia Trivisonno, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Venturina (LI) presso lo studio dell'Avv. Luigi CP_2
Cappelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3
APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 886/2024 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della sentenza impugnata disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, e per l'effetto, dato atto dell'ammissibilità dell'opposizione a suo tempo proposta accogliendo la stessa Voglia revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi sopra esposti, respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Controparte_1
n.886/2024 pubblicata il 30.07.2024 RG 3600/2021 rep. N. 1395/2024 del 30.07.2024, confermandola in ogni sua parte. Con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 30.9.204, ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 886/2024 del Tribunale di Livorno, con la quale era stata respinta l'opposizione tardiva proposta dallo stesso sig. nei confronti dell'ordinanza di CP_1 convalida di sfratto resa dal Tribunale di Livorno all'udienza del 17.9.2020.
1.1) La soc. (di seguito: aveva infatti Controparte_3 CP_3
notificato al sig. intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la CP_1
convalida, in relazione ad un contratto di locazione stipulato con il sig. in data CP_1
4.3.2019, ed avente ad oggetto un immobile per civile abitazione sito in SU (LI), loc.
Forni, n. 70/D.
In proposito, aveva esposto che: CP_3
• il contratto era stato stipulato per la durata di 12 mesi, dall'11.3.2019 al 10.3.2020, al canone annuo di € 6.500,00 da versarsi in unica soluzione all'11.3.2019;
• tale obbligazione di pagamento non era stata adempiuta dal così come non CP_1
erano stati pagati gli oneri condominiali;
• oltre alla persistente morosità, il contratto era scaduto il 10.3.2020 e, alla data dell'intimazione (10.6.2020), l'immobile non era stato ancora rilasciato.
1.2) Alla prima udienza avanti al Tribunale di Livorno, in data 17.9.2020, il sig. non era comparso ed il Tribunale, preso atto di tale mancata comparizione e della CP_1
2 regolarità della notifica, aveva convalidato lo sfratto (fissando per il rilascio la data del
18.10.2020).
1.3) Nei confronti di tale provvedimento aveva quindi proposto opposizione lo stesso sig. allegando che: CP_1
o in data 12.10.2021 era venuto a conoscenza, a seguito della notifica di atto di precetto per pagamento somme, che:
▪ l'immobile concesso in locazione con il contratto del 4.3.2019 era stato venduto da alla sig.ra CP_3 CP_2
▪ il Tribunale di Livorno aveva convalidato il sopra ricordato sfratto per morosità intimato da CP_3
o “nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di intimazione, l'esponente non ha avuto conoscenza dell'intimazione e non è potuto comparire all'udienza per le seguenti circostanze, tali da integrare forza maggiore”:
▪ dagli inizi del mese di luglio 2020 (quando era avvenuta la notifica, in data
7/8 luglio) si trovava in Moldavia, per motivi di lavoro;
▪ la propria compagna, sig.ra aveva in quel periodo Controparte_4
contratto il Coronavirus, così come poi lo stesso sig. con CP_1
accertamento del 2.8.2020;
▪ solo in data 14.9.2020, all'esito del risultato negativo del test, aveva potuto lasciare l'isolamento;
▪ dunque, il sig. si trovava impossibilitato a conoscere CP_1 dell'intimazione notificatagli;
o “l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità pronunciata in assenza dell'esponente è ingiusta, in quanto il ricorrente non ha potuto averne conoscenza preventiva, non solo ma non avrebbe in alcun modo potuto partecipare, magari chiedendo la concessione di un termine per poter procedere al soddisfo del debito nè conferire mandato ad un legale per poter formulare opposizione”;
o la sospensione dell'esecuzione ex art. 668 c.p.c. era giustificata dal fatto che:
▪ se il sig. avesse potuto partecipare al processo, avrebbe scongiurato CP_1
lo sfratto, o quantomeno si sarebbe potuto difendere;
▪ il rilascio dell'appartamento era fonte di grave danno, in quanto era stato completamente ammobiliato dallo stesso sig. che non si era potuto CP_1
organizzare per liberarlo;
▪ “...la situazione conseguente all'emergenza sanitaria ha determinato una grande difficoltà nel reperire appartamenti in locazione che potrebbe determinare un'impossibilità di trovare un alloggio anche il ricorrente”.
3 1.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, l'opponente aveva chiesto: “- preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità; - dato atto dell'ammissibilità della presente opposizione, accogliere la medesima e, per l'effetto, revocare l'opposta ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Con vittoria di spese”.
1.4) si era costituita, contestando quanto dedotto dall'opponente ed in CP_2
particolare ponendo in evidenza che:
− il difensore del sig. era stato informato già nell'agosto del 2020 della CP_1 presentazione dell'intimazione di sfratto, stante la morosità dello stesso CP_1
− il inoltre, era personalmente a conoscenza dell'intimazione in questione in CP_1
quanto gli “...venne notificato (alla di lui residenza!) tale atto dallo scrivente difensore, tramite spedizione postale numero 78778003005-9 n°04/2020 registro cronologico per le notifiche ex L. n°53/1994, spedita dall'ufficio postale di
Piombino poste centrali in data 10 giugno 2020 e tale atto venne rifiutato in data
15 giugno 2020 “ per rifiuto del destinatario del plico ” come riporta la cartolina verde postale”;
− lo stesso opponente aveva ammesso che la notifica dell'atto di intimazione era regolare;
− la morosità persisteva e, comunque, il contratto era venuto meno già a marzo 2020 ed il sig. stava occupando sine titulo l'immobile in questione;
CP_1
− il sig. aveva presentato denuncia di avvenuto smarrimento dell'avviso di CP_1 ricevimento della notifica dell'intimazione solo in data 5.11.2021, nello stesso giorno della presentazione dell'opposizione tardiva.
1.4.1) La sig.ra aveva quindi chiesto: “voglia il Tribunale adito, disattesa CP_2
e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, respingere tutte le domande spiegate dell'attore opponente e, per l'effetto, rigettare la Controparte_1 revoca dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità Tribunale di Livorno dr.ssa
Emilia SS del 17.09.2020 e respingere altresì la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di detta citata convalida di sfratto per morosità; respingere le richieste istruttorie avanzate dall'opponente con Controparte_1 vittoria di compensi ed esborsi di questo contenzioso”.
1.5) Nessuno si era invece costituito per CP_3
1.6) Nel corso del giudizio di primo grado, poi:
− con ordinanza del 20.12.2021, il Tribunale di Livorno aveva valorizzato il rifiuto del sig. di ricevere la notifica del 15.6.2020, rendendo così irrilevante ogni CP_1
valutazione concernente la notifica successiva, e respingendo dunque la richiesta di sospensione dell'esecuzione;
4 − con note dimesse in data 28.1.2022, il sig. aveva poi esposto che: CP_1
▪ l'intimazione di sfratto era stata oggetto di una duplice notifica: la prima, in data 15.6.2020, e la seconda, in data 7/8.7.2020;
▪ il sig. aveva ritenuto che, in considerazione della seconda notifica sopra CP_1
ricordata, parte intimante avesse inteso escludere la legittimità della prima notifica, non avendo del resto alcun senso altrimenti procedere ad una seconda notifica;
▪ la sig.ra aveva invece richiamato (onde affermare la consapevolezza CP_2
del della procedura in questione) la notifica del giugno 2020, che era poi CP_1 stata valorizzata dal Tribunale nell'ordinanza predetta;
▪ tuttavia “...l'opponente non ha mai ricevuto quella notifica, né tanto meno avrebbe potuto rifiutare il plico, trovandosi nella mattina del 15.06.2020 a
Napoli, dopo avervi soggiornato la notte del 14.06.2020 (allegato n. 1 fattura emessa dall'Hotel Vergilius Bilia di Napoli per il soggiorno in camera con data arrivo 14.06.2020 e data partenza 15.06.2020) e per aver poi trascorso
l'intera giornata del 15.06.2020 a Salerno per la conclusione di un contratto per la vendita di uno scavatore (allegato 2 contratto di vendita di beni mobili del 15.06.2020 sottoscritto a Salerno da ). Che la distanza Controparte_1
tra il domicilio e Napoli prima, e Salerno dopo, rende impossibile la contemporanea presenza del signor anche a SU in Controparte_1 via Forni 70/D, tanto da consentirgli di “rifiutare la notifica di un plico”. E' evidente quindi la falsità della dichiarazione contenuta nella cartolina di ricevimento utilizzata per la notifica del 15.06.2020 dell'intimazione di sfratto per morosità”;
→ sulla base di ciò, il sig. aveva proposto querela di falso CP_1
“...affinchè venga dichiarata la falsità della dichiarazione del
15.06.2020 contenuta nella cartolina di ricevimento “MANCATA
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL
DESTINATARIO DEL PLICO” e di ogni altro atto od attestazione ad esso connessa utilizzata per la notifica effettuata a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R. n. 78778003005-9 di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per un immobile posto in SU Loc. Forni 70/D e sia disposta l'esclusione di tale documento”
− con ordinanza del 3.11.2022 era stata dichiarata l'ammissibilità della querela di falso predetta, dandosi quindi sfogo alla relativa attività istruttoria.
5 1.7) Con la sentenza impugnata nella presente sede, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− quanto alla querela di falso, che “Dall'istruttoria svolta è emerso che il sig. P.A. non era presente a SU il giorno della notifica dello sfratto;
ma CP_1 dall'assunzione della testimonianza della sig.ra , coniuge Controparte_4 dell'opponente, non è merso altro se non che la teste nulla ricordava con precisione. Nel giudizio non è stata né richiesta né espletata consulenza tecnica contro il documento pubblico compilato dall'ufficiale notificatore del plico contenente il rifiuto di ritirare l'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida. La querela di falso proposta non indica gli elementi della falsità del documento a cui si riferisce. Alla luce di quanto sopra la querela di falso deve essere rigettata”;
− le risultanze documentali in atti consentivano di ritenere accertato che il sig. CP_1 era a conoscenza della procedura di sfratto sin dall'Agosto 2020;
− “...al di là della disquisizione in ordine al perfezionamento o meno della notifica, è emerso che la pendenza di un contenzioso avente ad oggetto lo sfratto per morosità ( e la avvenuta convalida dello sfratto stesso ) fosse fatto noto e ben conosciuto dall'opponente tant'è che lo stesso, a mezzo del Controparte_1
proprio difensore, ha tentato varie volte di evitare le conseguenze esecutive del provvedimento di convalida di sfratto, cercando una soluzione con l'allora proprietaria dell'immobile de quo – , come Controparte_3
attestato dalla documentazione in atti;
− il sig. aveva avuto adeguato tempo a disposizione per dare corso allo sfratto, CP_1 rimanendo peraltro sempre moroso e continuando ad occupare l'immobile anche dopo la scadenza del contratto.
1.7.1) In base a tali considerazioni, era stata resa la seguente statuizione: “Il
Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) respinge tutte le domande spiegate dell'attore opponente e, per l'effetto, rigetta la richiesta revoca Controparte_1 dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità Tribunale di Livorno dr.ssa Emilia
SS del 17.09.2020 2) condanna parte opponente a rimborsare alla signora
[...]
le spese processuali, che liquida in complessivi € 6.150,00 ( di cui € 1.701,00 per CP_2 la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1100,00 per la fase istruttoria ed € 2.100,00 per la fase decisoria), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. CP_1
6 2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
Esponeva dunque l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1°. “SUL RIGETTO DELLA QUERELA DI FALSO”, rilevando come lo stesso giudice di prime cure avesse ritenuto confermato il fatto che il sig. non si trovava a CP_1
SU, il 15.6.2020, rendendo quindi evidente la falsità dell'attestazione presente sulla relata di notifica, laddove era indicato il rifiuto del destinatario di ricevere il plico;
2°. “SULLA CONOSCENZA DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI SFRATTO
E SULL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA PER NON
RAVVISABILE IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA”, evidenziando come i documenti valorizzati dal giudice di prime cure ed attestanti contatti tra le parti in ordine all'immobile in questione non potessero assumere alcuna valenza con riferimento all'integrazione delle modalità conoscitive che caratterizzano la notifica ex art. 660 c.p.c.;
3°. “SULL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE TARDIVA PER NON
RAVVISABILE IRREGOLARITA' DELLA NOTIFICA E PER L'INSUSSISTENZA
DELL'INVOCATA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO”, censurando la sentenza impugnata per non aver in alcun modo preso in considerazione il profilo concernente la causa di forza maggiore che aveva impedito al sig. di avere CP_1
conoscenza della pendenza della procedura e ciò al netto delle plurime offerte di pagamento effettuate dal sig. onde sanare la morosità in questione. CP_1
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra questa ha CP_2
contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.3) Anche nel presente grado di giudizio, invece, non si è costituita di CP_3
cui occorre pertanto dichiarare la contumacia.
3) Ciò premesso, occorre rilevare come il gravame risulti nel complesso infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3.1) Il primo motivo di appello è fondato.
3.1.1) Con il motivo in questione il sig. ha contestato la sequenza CP_1 argomentativa seguita dal giudice di prime cure laddove quest'ultimo ha, dapprima, indicato come l'istruttoria espletata avesse effettivamente confermato che il sig. CP_1
non era presente a SU il 15.6.2020 (data della prima notifica), salvo poi ritenere
7 ininfluente tale circostanza – al fine del giudizio sulla falsità della relata di notifica – adducendo che:
− la teste non aveva ricordi precisi di tale circostanza;
Controparte_4
− non era stata richiesta una consulenza tecnica nei confronti del documento compilato dal pubblico ufficiale (nella parte attestante il rifiuto “del destinatario” di ritirare l'intimazione di sfratto),
− “La querela di falso proposta non indica gli elementi della falsità del documento a cui si riferisce”.
3.1.2) In proposito va anzitutto premesso come la sentenza in oggetto dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere considerata nulla, in quanto resa dal Tribunale in composizione monocratica invece che dal Tribunale in composizione collegiale.
3.1.2.1) Ai sensi del codice di procedura civile, infatti:
→ il tribunale giudica in composizione collegiale nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salva diversa disposizione (art. 50 bis, n. 1, c.p.c.);
→ l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio nelle cause di querela di falso
(art. 221, terzo comma, c.p.c.), senza previsione di deroga alla composizione collegiale dell'organo giudicante;
→ la previsione della necessità della composizione collegiale dell'organo giudicante, ex art. 50 bis, n. 1, c.p.c., non attiene alla costituzione del giudice e la sua violazione comporta l'applicazione dell'art. 161, primo comma, c.p.c. (art. 50 quater c.p.c.);
→ la sentenza resa in materia di querela di falso dal Tribunale in composizione monocratica è dunque nulla ex art. 161, primo comma, c.p.c. e tale nullità “...può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione” (ex art. 161, primo comma, cit.).
3.1.2.2) I rilievi che precedono comporterebbero dunque la nullità della sentenza impugnata senza, peraltro, rimessione al primo giudice, dal momento che l'art. 354 c.p.c. contempla tale ipotesi, tra le altre, solo con riferimento alla nullità contemplata dall'art. 161, secondo comma, c.p.c. e non dal primo comma di tale norma.
In proposito va tuttavia rilevato come la Corte di Cassazione abbia avuto modo di indicare, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite (cfr Cass. S.U. 28040 del
25.11.2008, in motivazione), che “...occorre anche far riferimento all'altro dato normativo (art. 50 quater cpc) secondo cui;
“Le disposizioni di cui agli artt. 50 bis e 50 ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice”; tale dettato, del resto ri flettente una situazione in cui non si ha tanto un vizio di composizione del giudice ma
8 piuttosto un errore di ripartizione delle controversie nell'ambito di uno stesso ufficio, comporta che non sia applicabile la disciplina della nullità assoluta al caso in esame, atteso che nella specie si ha, con riferimento alla veste collegiale o monocratica del tribunale, una mera articolazione interna dello stesso ufficio (v. Cass. SS. IMU.
28.9.2000, n° 1045); ord.za 8.2.2005, n° 2524) e che il vizio de quo non possa essere rilevato di ufficio”.
Rilevato che nessuna delle parti ha proposto impugnazione al riguardo e che la nullità sopra individuata non risulta suscettibile di rilievo d'ufficio, la sentenza deve quindi sul punto essere (ormai) ritenuta valida.
3.1.3) Ciò premesso va poi rilevato come la querela di falso presentata dal sig. risulti attenere al contenuto dell'attestazione (tale dovendosi intendere) presente CP_1 sull'avviso di ricevimento n. 04/2020 diretto a , alla voce Controparte_1
“MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO” ed alla sotto-voce “PER
RIFIUTO DEL DESTINATARIO”, ove risulta apposta una crocetta sul quadratino denominato “del plico”.
Il sig. come visto, ha lamentato la “falsità” di tale attestazione adducendo CP_1
che, in quel periodo, si trovava in Moldavia e non aveva quindi in alcun modo potuto rifiutare la consegna del plico in questione.
L'attestazione del pubblico ufficiale era dunque – secondo il sig. – da CP_1
ritenersi falsa in quanto, se anche un rifiuto di ricevere il plico vi era stato, ciò non era sicuramente stato operato dal “destinatario” (e cioè dal sig. ma da altro soggetto CP_1
(di cui nulla constava).
3.1.3.1) La censura mossa dal sig. con la querela di falso in oggetto, dunque, CP_1
risulta rivolta alla dichiarazione operata dal pubblico ufficiale, contestandone la veridicità.
Si tratta, pertanto, della contestazione rivolta nei confronti di una falsità c.d.
“ideologica” che, inammissibile ove rivolta nei confronti di una scrittura privata (così
Cass. n. 8766 del 10.4.2018, Cass. n. 12707 del 14.5.2019, Cass. 35649 del 5.1./2022), è invece ammissibile ove rivolta nei confronti di un atto di pubblico ufficiale, atteso che in tale ultimo caso è invece possibile (ed anzi doveroso, ove si intenda porre rimedio ad un'indicazione del pubblico ufficiale ritenuta non corrispondente al vero) proporre querela di falso.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti anche da ultimo indicato che “In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono,
9 pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso” (così Cass. 15805 del 13.6.2025).
3.1.3.2) Ciò stabilito occorre quindi procedere ai rilievi che seguono.
A) In primo luogo, va rilevato come non risultino mosse censure (da alcuna delle parti) alla valutazione del Tribunale di Livorno secondo cui “Dall'istruttoria svolta è emerso che il sig. P.A. non era presente a SU il giorno della notifica dello CP_1 sfratto”, sì che tale valutazione deve ritenersi non più suscettibile di essere posta in discussione.
B) Una volta preso atto di ciò, risulta irrilevante che “ma dall'assunzione della testimonianza della sig.ra , coniuge dell'opponente, non è emerso altro se Controparte_4 non che la teste nulla ricordava con precisione”, come invece valorizzato da parte del giudice di prime cure.
Il punto, infatti, non è individuare se e dove si trovasse aliunde il sig. ma CP_1
ritenere accertato (come indicato dallo stesso Tribunale di Livorno) che il predetto sig. non si trovava a SU. CP_1
Parimenti non condivisibile è il rilievo per cui l'opponente in prime cure non ha richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sul documento in oggetto: non si è presenza di una falsità materiale (e, cioè, di un'alterazione del documento) ma di una falsità allocata sul piano dell'indicazione di una circostanza non corrispondente al vero.
Al netto di ogni valutazione in ordine alla genesi di tale falsa attestazione, ciò che rileva è l'inesorabilità della conclusione per cui, se il sig. non si trovava a SU CP_1 al momento della notifica, non può considerarsi corrispondente al vero l'indicazione per cui “il destinatario” della notifica stessa ebbe a rifiutarsi di riceverla.
Chiunque sia stato il soggetto ad opporre al notificatore il rifiuto in questione e qualunque sia stata la procedura di accertamento dell'identità di quest'ultimo, deve ritenersi accertato che il rifiuto stesso sia stato manifestato da chi non era il “destinatario”.
In ultimo va rilevato come non possa ritenersi condivisibile neppure il rilievo del
Tribunale secondo cui non sarebbero stati indicati gli elementi della falsità del documento cui la querela si sarebbe riferita, dal momento che, in prime cure, il sig. ha CP_1
espressamente indicato che la contestazione in oggetto era rivolta alla dichiarazione
“mancata consegna del plico al domicilio per rifiuto del destinatario del plico” operata dal notificatore.
C) Dunque, in quest'ottica, deve accogliersi la querela di falso presentata dal sig. con riferimento alla dichiarazione “mancata consegna del plico al domicilio per CP_1 rifiuto del destinatario del plico”, riportata sulla relata di notifica del 15.6.2020.
10 3.1.4) Una volta preso atto della fondatezza della querela di falso in oggetto, e ritenuto dunque che il rifiuto alla ricezione del plico non venne opposto dal destinatario, risulta come alla notifica in oggetto non possa attribuirsi efficacia di notifica a mani proprie.
Il disposto dell'art. 138, secondo comma, c.p.c. impedisce infatti tale conclusione, dal momento che il tenore della previsione (“Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia,
l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”) evidenzia come il presupposto per la possibilità di valorizzare il rifiuto della ricezione della copia (e ritenere che la notifica sia comunque stata fatta “a mani”) sia che il rifiuto stesso provenga dal destinatario.
3.1.5) Dunque, la notifica del 15.6.2020 non può essere reputata valida ed efficace ai fini del procedimento in oggetto.
3.2) Deve quindi prendersi direttamente in considerazione il terzo motivo di gravame, attinente agli effetti della seconda notifica al sig. quella operata ex art. CP_1
140 c.p.c. in data 7.7.2020 (con avviso spedito in data 8.7.2020).
3.2.1) L'odierno appellante ha allegato che in quei giorni si trovava in Moldavia
(dal 5.7.2020) e che non aveva quindi potuto avere conoscenza della notificazione, mentre quando era tornato a SU (dopo aver trascorso il periodo di isolamento correlato alla procedura di contenimento della pandemia da ID-19) non aveva “rinvenuto alcun avviso in cassetta, probabilmente tolto o gettato o volato via dato il passare del tempo”.
La circostanza in questione non ha costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure, che l'ha implicitamente ritenuta assorbita per effetto della ritenuta validità della notifica del giugno 2020.
3.2.2) Le risultanze emergenti dall'espletata istruttoria non consentono tuttavia di ritenere dimostrate le allegazioni del sig. CP_1
Vengono in tal senso in rilievo:
− le dichiarazioni della teste secondo la quale il sig. era Controparte_4 CP_1
rimasto in isolamento in Moldavia (per aver contratto il virus ID-19) sino al
14.9.2020;
− il test del 2.8.2020 (prodotto in atti), comprovante la contrazione del virus predetto da parte della sig.ra , rilasciato da un laboratorio di CH (Moldavia); CP_4
− il test del 2.8.2020 (prodotto in atti), comprovante la contrazione del virus predetto da parte del sig. parimenti rilasciato da un laboratorio di CH CP_1
(Moldavia);
11 − il test del 14.9.2020 (prodotto in atti), comprovante l'esito negativo in ordine alla persistenza del virus predetto nel sig. rilasciato da un laboratorio di CP_1
CH (Moldavia).
Da tali riscontri risulta infatti come debba ritenersi accertato che, effettivamente, il sig. si trovava in Moldavia quantomeno dal 2.8.2020, ma nulla consente di ritenere CP_1
dimostrato che tale permanenza si era protratta dal 5.7.2020 (come allegato dallo stesso sig. . CP_1
La teste , sul punto, ha reso dichiarazioni caratterizzate da particolare CP_4
incertezza, avendo risposto in termini estremamente dubitativi in ordine alle circostanze oggetto di domanda.
Così, in particolare, la teste predetta ha riferito:
− “Mi pare di essere partita per la Moldavia a maggio 2020, a giugno iniziato ID con flebo. Mi pare di essere tornata a settembre 2020 anche s non ricordo tratto bene di questo periodo perché appunto avevo il ID in una forma grave che mi ha lasciato tuttora conseguenze”;
− “Mi pare che il sig. sia venuto ma non ricordo non stavo bene io ricordo, in CP_1 quel periodo, solo il viso del mio dottore” (così, in risposta alla domanda se fosse vero che “sin dalla prima settimana di luglio del 2020, in Moldavia si trovava il signor ”. Controparte_1
Il peculiare livello di incertezza (peraltro ascritto dalla stessa teste a valida ragione giustificativa, quale è la contrazione del virus predetto) delle risposte fornite dalla sig.ra non consentono quindi di ritenere dimostrato che il sig. si trovasse in CP_4 CP_1
Moldavia antecedentemente al 2.8.2020 (allorquando la sua presenza in loco è stata certificata dal test effettuato a CH).
3.2.3) Ne consegue come non possa ritenersi integrata la causa di forza maggiore invocata dal sig. ex art. 668, primo comma, c.p.c. onde proporre opposizione CP_1 tardiva al provvedimento di convalida, sì che l'opposizione stessa non può ritenersi ammissibile, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in oggetto.
3.3) Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento del secondo motivo di gravame, non presentando più rilevanza le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine al contenuto degli scambi epistolari (tramite e-mail) intercorsi tra le parti ed i rispettivi difensori, da cui desumere la consapevolezza in capo al sig. CP_1
della procedura di sfratto in oggetto.
4) Per quanto le considerazioni sin qui espresse comportino la reiezione del gravame, pare opportuno rilevare come nel contesto dell'opposizione tardiva in esame il
12 sig. abbia contestato, unicamente, la lesione del proprio diritto di difesa derivante CP_1
dalla asserita mancata conoscenza del procedimento di sfratto.
In proposito, lo stesso ha esposto che “l'ordinanza di convalida di sfratto CP_1
per morosità pronunciata in assenza dell'esponente è ingiusta, in quanto il ricorrente non ha potuto averne conoscenza preventiva, non solo ma non avrebbe in alcun modo potuto partecipare, magari chiedendo la concessione di un termine per poter procedere al soddisfo del debito nè conferire mandato ad un legale per poter formulare opposizione” e che “nel caso in cui il ricorrente avesse potuto partecipare, avrebbe scongiurato la convalida o quando meno avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di difesa che è stato evidentemente leso, a conferma la predisposizione di un assegno circolare a favore della
a copertura dell'intero dovuto”. Controparte_5
Come ricordato supra, al paragrafo 1.3.1., su tali basi (e solo su di esse) il sig. ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza e, nel CP_1
merito, la revoca della stessa.
Appare tuttavia quasi pleonastico rilevare come l'eventuale inidoneità della notifica del luglio 2020 a precludere la proposizione dell'opposizione (per la causa di forza maggiore invocata dal non avrebbe di per sé comportato alcuna ricaduta in CP_1 ordine all'esistenza o meno dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza di convalida, ma solo l'impossibilità di valorizzare la mancata opposizione dello stesso sig. CP_1
In questa prospettiva deve rimarcarsi come lo stesso sig. non abbia sollevato CP_1 alcuna contestazione in ordine all'esistenza della morosità, né addotto cause giustificative della stessa, limitandosi ad allegare che, se avesse potuto partecipare, allora avrebbe potuto difendersi e, eventualmente, saldare la morosità.
Tali attività, tuttavia, sono proprio quelle che avrebbero potuto (e, dunque, dovuto) essere svolte nel contesto della stessa opposizione tardiva in questione, laddove invece non solo non risultano (come detto) svolte difese concernenti la morosità allegata dall'intimante, ma neppure risultano formalizzate richieste di concessione di termini per saldare la morosità stessa o anche solo proposte finalizzate ad estinguere tale debito.
In questo senso, deve infatti rilevarsi come, a verbale d'udienza in prime cure del
30.5.2024 risulti che la difesa del sig. ha fatto presente che “In sede di opposizione CP_1 si è prodotto assegno circolare per € 10.000,00 e successivamente, in quanto nelle more
,l'appartamento è stato trasferito a , assegno circolare di € 8.125,05. Persona_1
Entrambe sono state offerte di somme banco iudicis sempre rifiutate, ma interamente satisfattive del debito”, e tuttavia:
→ in nessuno degli atti difensivi dimessi in prime cure (atto di opposizione, note per l'udienza) risulta formalizzata una simile offerta;
13 → nei verbali d'udienza risulta unicamente la dichiarazione (all'udienza del 7.4.2022) della difesa del sig. per cui “L'avv. Trivisonno fa presente di avere nella CP_1
propria disponibilità gli assegni per il pagamento del pregresso sia alla signora che al precedente proprietario e fa altresì presente che la CP_2 regolarizzazione degli allacci presuppone l'autorizzazione della proprietà, avendo il signor avendo già pagato i nuovi allacci ma senza la disponibilità della CP_1
proprietà tali allacci non vengono effettuati. Quanto alle quote condominiali dichiara di venire a conoscenza oggi della questione e la disponibilità del proprio assistito a provvedere alla predisposizione di assegno circolare a tal fine”.
Non risulta dunque che sia stata tout court effettuata una formale offerta di pagamento dell'importo dovuto (che, si ripete, non risulta contestato sotto il profilo della sua debenza) ma solo prospettazioni di una disponibilità al pagamento che, tuttavia, appaiono allocarsi nell'ambito di trattative finalizzate ad una composizione della lite più che al riconoscimento della fondatezza del diritto della controparte ed alla sua conseguente soddisfazione.
Peraltro, nella presente causa non è mai venuto in rilievo un profilo concernente la potenziale utilità del saldo della morosità al fine della prosecuzione del rapporto di locazione in questione, essendo pacifico che il contratto oggetto di causa aveva durata transitoria (12 mesi), già scaduta al momento dell'intimazione di sfratto per morosità.
Il “precipitato” dell'intera attività difensiva svolta dal sig. appare dunque CP_1 gravato da un'intrinseca contraddittorietà di fondo, adducendosi:
− di essere stato leso nelle proprie prerogative difensive, senza tuttavia poi svolgere difese sul merito dell'intimazione;
− di non aver potuto effettuare il pagamento del dovuto, senza poi chiedere concretamente di effettuarlo;
il tutto senza mai allegare alcunché in ordine ai motivi di tale mancato pagamento e, peraltro, senza lasciare libero l'immobile, occupato sine titulo anche dopo la scadenza del contratto, sino a che l'immobile è stato liberato con intervento della forza pubblica in data 21.5.2024 (come risulta, senza contestazioni, dal verbale d'udienza in prime cure del
30.5.2024).
4.1) Le considerazioni che precedono non incidono, all'evidenza, sul tenore della motivazione addotta a reiezione del gravame, ma risultano presentare rilevanza ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., attestando una condotta processuale improntata a malafede in capo all'odierno appellante.
I rilievi sopra svolti, in effetti, risultano attestare una condotta strumentale del sig. volta a consentire una protrazione dell'occupazione dell'immobile (svincolata da CP_1
14 qualunque titolo, non essendo state esposte argomentazioni sul punto) senza pagamento di alcunchè e senza che alle astratte manifestazioni di disponibilità abbia fatto riscontro un concreto ed effettivo pagamento, peraltro sempre circoscritto all'importo iniziale e mai esteso al successivo periodo di occupazione sine titulo.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.1) La condanna ex art. 96 c.p.c. viene operata con riferimento ad una quota delle spese di lite, che la Corte stima equa (in considerazione delle caratteristiche del procedimento: durata dell'occupazione sino alla liberazione dell'immobile, entità degli importi in considerazione) in 1/3 delle spese di lite, secondo la quantificazione operata in dispositivo, e da maggiorare di interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo.
5.2) La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. impartita a carico del sig. CP_1
comporta inoltre la revoca, ex art. 136 DPR 115/2002, del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuto a favore dello stesso sig. CP_1
5.3) Infine, poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 886/2024 del Tribunale di Livorno, così Controparte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
15 2) in accoglimento della querela di falso avanzata da dichiara che Controparte_1
l'indicazione figurante sull'avviso di ricevimento n. 04/2020 diretto a CP_1
, alla voce “MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO” ed alla
[...]
sotto-voce “PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO”, ove risulta apposta una crocetta sul quadratino denominato “del plico”, non corrisponde a verità e dispone che a cura della
Cancelleria sia annotata sul documento predetto la menzione della riconosciuta falsità;
3) respinge l'appello;
4) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui
[...]
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
5) condanna parte appellante a versare a parte appellata , Controparte_1 CP_2 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., l'importo di € 1.936,00 da maggiorare di interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della presente sentenza sino al momento del saldo effettivo;
6) revoca, ex art. 136 DPR 115/2002, il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato riconosciuto a favore dello sig. ; Controparte_1
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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