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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1176 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc. ) residente IC (TE) alla Via Del Parte_1 C.F._1
Semaforo n.23, rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriele De Sanctis
OPPONENTE
Contro
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr.
[...] CP_2
con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
4 - p. iva e cod.
[...] P.IVA_1
fisc. - rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto P.IVA_2 ingiuntivo opposto (v. in atti), dall'Avv.to Massimo Garzilli del Foro di Napoli (cod. fisc.
) con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, che dichiara di voler C.F._2
ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private al seguente indirizzo pec: intendendo la parte avvalersi della facoltà Email_1 di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 sexies d.l. n. 179/2012
OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente: “revocare il decreto ingiuntivo Rg n. 61/2024 n.111/2024 emesso dal giudice del lavoro del tribunale di Teramo il 10/04/2024 nei confronti di in Parte_1
1 quanto erroneo nel suo montare;
in via subordinata accertare dichiarare previa revoca del decreto ingiuntivo n. 61/2024 RG 111/2024 lavoro come dovuta alla minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
in via istruttoria si chiede, qualora vengano contestati i conteggi prodotti dalla disporsi idonea ctu contabile;
in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Parte opposta: “nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, condannando il geometra al pagamento della somma di euro 92.938,90, come richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ed in subordine per la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 92.008,82 [92.938,90 (somma originariamente oggetto di ricorso) – 930,08 (somma eventualmente prescritta)];
- in via di ulteriore subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il geometra al pagamento quella diversa somma, maggiore e/o Parte_1 minore, che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione;
- in via di ulteriore subordine, rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.6.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024 (n. 61/2024 r.g.) con il quale, in accoglimento parziale della domanda monitoria, veniva ingiuntivo il pagamento della minore somma di 78.371,83, a titolo di mancato versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, e delle conseguenti sanzioni ed interessi, per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
A sostegno della domanda ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti, la prescrizione delle sanzioni collegate all'omesso pagamento del contributo soggettivo e la conseguente necessaria rideterminazione degli interessi.
1.2. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi per comodità solo
[...] CP_1 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, ed anzi rivendicando la maggiore somma richiesta con la iniziale domanda monitoria.
In particolare, dopo aver sottolineato che la parte opponente non contestava il mancato versamento dei contributi oggetto di decreto ingiuntivo, assumeva che, ferma restando la prescrizione quinquennale del credito contributo, il dies a quo doveva individuarsi nella data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, con la conseguenza che laddove tale comunicazione mancasse del tutto, la prescrizione non
2 iniziava a decorrere. Al riguardo precisava che essendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione in senso stretto, era onere della parte che la sollevava allegare e provare il fatto che permettendo l'esercizio del diritto, determinava l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini. Sicchè sarebbe stato onere della parte opponente offrire la prova della trasmissione alla della CP_1
dichiarazione relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef, in mancanza del quale la prescrizione non poteva ritenersi decorsa.
Aggiungeva di aver ripetutamente interrotto il termine di prescrizione inviando al geometra
(i.e. comunicazioni all'indirizzo iscritto nel Parte_1 Email_2
pubblico registro INI – Pec, in merito ai ruoli dal 2006 al 2015 e poi per i contributi riferiti agli anni 2013-2018, con la conseguenza che a tutto concedere senza nulla ammettere in ordine alla decorrenza del termine, la prescrizione poteva ritenersi maturata per i soli anni
2001 – 2003 per l'ammontare complessivo di euro 930,08, insistendo, dunque, per l'accoglimento della domanda proposta ed in subordine per la ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 92.008,82.
Dopo aver dedotto la valenza probatoria dell'attestazione del credito ex articolo 635 c.p.c., richiamava la disciplina del regolamento afferente il contributo soggettivo ed il contributo integrativo, nonché la parte relativa alle sanzioni ed interessi assumendo la correttezza dei conteggi effettuati.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e da ultimo rinviata per la discussione all'udienza del 4.2.2025 con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate ed eccependo la parte opponente l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle annualità dal 2001 al 2015.
2. Con ricorso dell'8 gennaio 2024 la chiedeva al Tribunale di Teramo, in funzione CP_1
di Giudice del Lavoro e della Previdenza, di ingiungere al geometra il Parte_1
pagamento della somma di euro 92.938,90 quale complessivo ammontare dei contributi
3 soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con decreto del 22.2.2024 il Giudice rilevava che l'unico atto interruttivo della prescrizione presente in atti era un atto di diffida del 2023 e che, essendo la prescrizione contributiva rilevabile d'ufficio, fosse inviata la parte a fornire chiarimenti o ad integrare la prova, onerandola “a depositare la documentazione interruttiva della prescrizione, indicando
a quali contributi si riferisca, ad effettuare una produzione separata ed analitica dei singoli atti interruttivi, con una denominazione del file di facile ed immediata comprensione, nonché ad elaborare uno schema riassuntivo dei singoli atti interruttivi, dell'allegato di riferimento e dell'anno di contribuzione afferente, oltre ad elaborare una quantificazione alternativa legata alla prescrizione eventualmente maturata.”
La parte istante, in data 27.2.2024, forniva i dovuti chiarimenti, assumendo che in mancanza di prova della trasmissione della dichiarazione dei redditi, il termine di prescrizione non poteva dirsi decorso, chiedendo in subordine l'ingiunzione per la minore somma di €
92.008,82, al netto della eventuale prescrizione per i soli anni 2001-2003.
Con successivo decreto del 14 marzo 2024 il Giudice, ritenuto che alla luce della documentazione depositata si assumevano prescritte le annualità dal 2001 al 2008 (annualità di cui non vi era prova di interruzione della prescrizione), considerato che i solleciti di cui ai docc. 13-15-16-17 erano identificabili nelle annualità contenute negli allegati al pre ruolo, mentre il doc. 14 (sollecito ruolo 2010) non poteva essere attribuito ad una annualità specifica, invitava la parte a formulare nuovo conteggio analitico per le annualità restanti.
A seguito di tale integrazione veniva adottato decreto ingiuntivo n. 111/2024 (n. 61/2024
r.g.) con il quale si ingiungeva al geom. di pagare alla la minore somma, rispetto Pt_1 CP_1
a quella richiesta con la domanda monitoria, di euro 78.371,83, oltre le spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di mancato versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, e delle conseguenti sanzioni ed interessi, per le annualità 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con la presente opposizione il geom. pur non disconoscendo l'omesso versamento Pt_1
dei contributi contestati, eccepisce la prescrizione quinquennale del credito contributo e quindi delle relative sanzioni ed interessi, senza una migliore precisazione e specificazione, né in ordine alla ritenuta data di decorrenza del termine di prescrizione, né in relazione alle annualità di riferimento, tenuto conto che già nella fase sommaria monitoria erano stati
4 depositati gli atti interruttivi della prescrizione, valutati in sede di emissione di decreto ingiuntivo.
Dall'altro lato, la parte opposta insiste nell'accoglimento della originaria domanda formulata in sede monitoria, ed in subordine nella misura minore di € 92.008,82, ritenendo sostanzialmente che in mancanza di prova della data di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA da parte dell'opponente, il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere. E ciò sull'assunto per cui l'eccezione di prescrizione, costituendo un'eccezione in senso stretto, onera la parteche se intende avvalere ad allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini.
In sede di note conclusive la parte opponente, oltre a precisare le ragioni dell'inadempimento, ha dedotto che trattandosi di contribuzione minima e quindi dovuta a prescindere dal reddito prodotto, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale non sia ancorato alla trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma sia legato alla maturazione annuale del debito contributo, ritenendo dunque prescritto il periodo contributivo dal 2009 al 2015. In ordine alle sanzioni civile ha, inoltre, eccepito che, pur riconoscendo la automaticità del regime, in quanto legata alla contribuzione, le stesse debbano formare oggetto di espressa diffida, con la conseguenza che essendo quelle in atti afferenti solo la pretesa contributiva, si sarebbe verificato l'effetto estintivo per i cinque anni antecedenti.
3. Si ritiene che entrambe le posizioni non siano completamente fondate e che, considerata il rilievo d'ufficio della prescrizione quinquennale in materia previdenziale, il decreto ingiuntivo vada revocato.
Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.
Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
5 comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez.
L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la Controparte_1
prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Ne' una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del
Regolamento, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici CP_1
i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della CP_1
norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
A dispetto di quanto assume la parte opponente in sede di note conclusionali, nel caso di specie il volume d'affari e l'ammontare del reddito del professionista sono funzionali a determinare la quota della contribuzione dovuta, non trattandosi di contribuzione minima.
Quanto, invece, agli oneri di allegazione e deduzione in materia di prescrizione, è noto che l'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria non possono essere versate con il decorso del termine prescrizionale di cinque anni.
Infatti, in materia di previdenza sociale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni riferite a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Conseguentemente la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, operando di diritto ed essendo rilevabile d'ufficio, avendo il credito contributivo una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto di lavoro.
6 Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento.
Ne consegue che nel caso di specie non trova applicazione il principio di diritto invocato dalla parte opposta in materia di oneri di allegazione e di deduzione della parte che intende invocare l'eccezione di prescrizione, in quanto riferita alla prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, come tale intesa quale eccezione in senso stretto.
Nella fattispecie concreta il Giudice è, dunque, chiamato a verificare l'effetto estintivo della prescrizione quinquennale del credito contributo sulla base delle risultanze disponibili in atti e, quindi, aldilà dell'assolvimento degli oneri di allegazione e deduzione della parte debitrice.
3.2. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie, come anticipato, si ritiene che il decreto ingiuntivo vada revocato, ma che comunque le difese di parte opponente non siano completamente fondate.
In primo luogo, dall'estratto contributivo prodotto dalla risulta che sia CP_1 Parte_1
iscritto sin dal 9.2.21996 quale iscritto obbligatorio –con matricola n. 792288, con pagamenti indicati “in regola” fino all'anno 2000. Per le annualità dal 2001 al 2017 risultano, invece, pagamenti “incompleti”, mentre per le annualità successive, dal 2018 al 2023 risultano pagamenti “mancanti”.
Come emergente, invece, dall'attestazione del credito rilasciata dal Direttore Generale della a corredo della domanda monitoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 635 II comma CP_1
c.p.c., risulta che per le annualità contributive 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il geometra si è reso inadempiente nel versamento integrale dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, con applicazione delle sanzioni ed interessi di cui al Regolamento sulla
Contribuzione, risultando pertanto debitore della complessiva somma di € 92.938,90 e, segnatamente:
a) € 36.082,33 per omesso versamento del contributo soggettivo complessivamente dovuto per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 legge n. 773/1982 e dell'art. 1 Regolamento sulla Contribuzione;
b) euro € 19.113,83 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
7 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla Contribuzione;
c) € 168,25 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e determinato sulla base delle delibere approvate dai Ministeri vigilanti;
d) € 22.695,25 a titolo di interessi dovuti nella misura delle imposte dirette sui contributi non versati ai sensi dell'art. 43, comma 8, del regolamento sulla Contribuzione;
e) € 138,01 a titolo di maggiorazione nella misura dello 0,40% in caso di pagamento effettuato oltre le scadenze ordinarie ai sensi del d.p.r. n. 435/2001 art. 17, commi 1 e 2;
f) € 13.376,23 a titolo di sanzione a mente dell'art. 43, comma 6, del Regolamento sulla
Contribuzione;
g) € 1.365,00 a titolo di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi dovuta ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla contribuzione.
Sempre da tale attestazione risulta che le sanzioni “dichiarative” ex articolo 43 del
Regolamento sulla contribuzione (in forza del quale “43.1 Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.
43.2 In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento. 43.3 Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro. 43.4 Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al
2,5% del valore assoluto della variazione accertata del reddito professionale, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 650,00 euro……”),cioè le sanzioni per omessa o incompleta dichiarazione dei redditi e del volume d'affari, sono state irrogate solo per le annualità 2002 e
2003 (in ragione di dichiarazione infedele quale conseguenza di residuo ruolo come da verifica finanze 2011) e per l'annualità 2019 nell'importo di € 800 (quindi per omessa comunicazione).
Il ricorrente ha, inoltre, dimostrato che negli ultimi cinque anni ha presentato la dichiarazione dei redditi e del volume d'affari per le annualità 2020 e 2022 (cfr. documentazione depositata in data 12.11.2024 ed ammissibile in quanto conseguente alle difese della e necessaria per integrare le risultanze istruttorie disponibili). CP_1
A fronte di tale quadro istruttorio si ritiene di poter affermare che, se la sanzione di €
800,00 per omessa comunicazione è stata applicata solo per l'annualità 2019, vuol dire che per le restanti annualità la comunicazione non è stata omessa o che comunque non
8 sussistevano i presupposti per l'integrazione della fattispecie sanzionatoria, tanto più che nell'estratto contributivo risultano indicati, per tutte le annualità, sia l'importo della dichiarazione Irpef, sia il volume di affari IVA, a dispetto degli anni 2018, 2019, 2021, 2022,
2023, in cui la dichiarazione Irpef è indicata pari a zero oppure è omesso il dato.
In definitiva sintesi, alla luce di tali considerazioni non sussistono elementi per poter ritenere che per le annualità di riferimento, ad eccezione dell'annualità 2019 ed anche 2018-
2023 (esclude quelle del 2020 e del 2022), non sia stata trasmessa alla da parte CP_1
dell'obbligato, la comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (per il
2022 risulta trasmesso solo il volume d'affari e non la dichiarazione dei redditi), con la conseguenza che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale non può che coincidere con la maturazione dei crediti contributivi di ciascuna annualità.
3.3. A questo punto è possibile passare ad analizzare gli atti interruttivi in atti.
Per quanto riguarda le annualità dal 2001 al 2008 il primo atto interruttivo valido è quello notificato via pec in data 18.6.2020, in cui è allegato il prospetto delle inadempienze dovute.
In merito al “ruolo 2006” la specificazione del contenuto del suddetto ruolo è evincibile solo dalla pec del 18.6.2020 (in cui si fa riferimento agli anni 2004 e 2005), in quanto la precedente pec del 21.11.2011 fa solo riferimento ai versati degli importi iscritti nella cartella/ruolo 2006, senza alcuna ulteriore specificazione.
Lo stesso vale per il secondo sollecito sul ruolo 2006 dell'8.11.2016 da cui non è possibile evincerne il contenuto. Ne consegue che la diffida del 21.11.2011 non può risultare idoneo ad interrompere la prescrizione per le annualità 2004 e 2005.
Ad ogni modo, anche volendo superare la ritenuta inidoneità della diffida del 21.11.2011 a valere quale atto interruttivo della prescrizione, la stessa appare tardiva rispetto alle annualità di riferimento del ruolo 2006 (anni 2004 e 2005).
Per quanto riguarda, invece, gli anni 2001 – 2003 non risulta depositato alcun atto interruttivo della prescrizione. Anzi dalla diffida del 18.6.2020 tali annualità risultano inserite nel ruolo 2011, ma appare evidente la tardività con la quale la stessa sia stata notificata.
In merito all'annualità 2006 risulta depositata pec ricevuta in data 27.11.2012 con cui la diffidava il ricorrente al pagamento degli importi iscritti nella cartella/ruolo 2007, di cui CP_1
però ometteva il deposito, non essendovi alcun elemento che potesse far comprendere il contenuto del ruolo o della cartella 2007. Contenuto che è stato allegato solo in sede di
9 secondo sollecito del 20.9.2017, quando, però il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Sulle annualità 2007 e 2008 (facenti parte del ruolo 2010, per come evidenziato negli atti di diffida da ultimo notificati) valgono le medesime considerazioni.
In data 26.8.2013 l'opponente riceveva via pec la comunicazione del Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013 contente le morosità accertate sui ruoli 2009, 2010, 2011, quale prospetto morosità 2007-2011.
Seguiva atto di diffida del 21.10.2014 con cui l'opponente riceveva via pec una lettera di sollecito per il pagamento del ruolo 2010, senza alcuna specificazione circa il contenuto del ruolo 2010.
Alla diffida del 21.10.2014 faceva seguito quella del 18.6.2020, sicchè risulta comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale tra i due solleciti.
Per l'annualità 2009 (che secondo la è contenuto nel ruolo 2014, quando in verità, CP_1 dal prospetto del 18.6.2020 è contenuta nel ruolo 2011) l'opponente riceveva via pec la comunicazione del Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013 contente le morosità accertate sulle annualità 2009, 2010, 2011, quale prospetto morosità 2007-2011.
Seguiva atto di diffida del 27.11.2015 con cui l'opponente riceveva via pec una lettera di sollecito per il pagamento del ruolo 2011 e successive comunicazioni del 31.1.2019 e poi del
18.6.2020 in cui venivano specificate le annualità oggetto di diffida.
Rispetto a tale annualità non si è, dunque, verificata alcuna prescrizione estintiva.
Per l'annualità 2010 il primo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione del
Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013, a cui seguiva pec del 31.1.2019 (la pec del 23.9.2016 si riferisce infatti all'annualità 2014), sicchè appare evidente che rispetto a tale periodo è decorso il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo.
Per l'annualità 2011 il primo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione del
Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013, a cui seguiva pec del 31.1.2019 (la pec del 23.9.2016 si riferisce infatti all'annualità 2014), sicchè appare evidente che anche rispetto a tale periodo è decorso il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo.
10 Per l'annualità 2012 il primo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione protocollo n. 52509 del 29/09/2014 del 30.9.2014, a cui seguiva quella del 2.12.2019 e successivamente del 17.3.2022, sicchè non appare decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per le annualità successive non si pongono problemi di prescrizione, essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione tempestivi:
- per l'annualità 2013 risulta notificata pec del 24/09/2015, seguita da pec del
18/06/2020 e poi dalla pec del 28/6/2023;;
- per l'annualità 2014 risulta notificata pec del 23/09/2016 seguita da pec del 18/06/2020
e poi dalla pec del 28/6/2023;
- per l'annualità 2015 risulta notificata pec del 31/07/2017, seguita dalla pec del
17/03/2022;
- per le annualità 2016 e 2017 risulta notificata pec del annualità 2016 risulta notifica pec del 12/09/2019, seguita dalla pec del 17/03/2022;
- per le annualità 2018, 2019, 2020 risulta notificata la pec del 9/11/2021 seguita dalla diffida del 28/6/2023.
A fronte di tali accertamenti si ritiene, dunque, in accoglimento parziale dell'opposizione, di dover dichiarare estinto per intervenuta prescrizione quinquennale anche il credito contributivo relativo alle annualità 2010 e 2011, con conseguente rideterminazione del relativo importo dovuto.
Sulle sanzioni
4. Per quanto riguarda le sanzioni, rispetto alle quali la parte opponente solleva eccezione di prescrizione quinquennale, sull'assunto per cui le diffide di sollecito farebbero riferimento alla sola sorte capitale e, quindi, non anche alle sanzioni accessoria, l'eccezione appare manifestamente infondata.
Ed infatti, in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono,
11 automaticamente, anche al credito per sanzioni civili (in tal senso da ultimo, cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, n.24455).
5. In definitiva sintesi, in accoglimento parziale dell'opposizione, va dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale, il credito vantato dalla opposta anche per le CP_1
annualità 2010 e 2011 (oltre a quelle già accertate in sede monitoria), con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente condannata al pagamento del minor importo dovuto (al riguardo la opposta ha chiesto, in via ulteriormente subordinata, di CP_1
condannare la parte opponente al pagamento quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione).
A tal fine, è possibile fare riferimento all'attestazione del credito rilasciata dal Direttore
Generale della ad integrazione della domanda monitoria, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 635 II comma c.p.c., da cui detrarre le somme pretese per le annualità 2010 e 2011, per pervenire al seguente risultato:
a) € 25.274,22 per omesso versamento del contributo soggettivo complessivamente dovuto per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 legge n. 773/1982 e dell'art. 1 Regolamento sulla
Contribuzione;
b) euro € 15.027,17 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla
Contribuzione;
c) € 129,25 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 e determinato sulla base delle delibere approvate dai Ministeri vigilanti;
d) € 12.689,52 a titolo di interessi dovuti (come data fine è indicata nell'attestazione quella del 6.6.2023) nella misura delle imposte dirette sui contributi non versati ai sensi dell'art. 43, comma 8, del regolamento sulla Contribuzione;
e) € 135,24 a titolo di maggiorazione nella misura dello 0,40% in caso di pagamento effettuato oltre le scadenze ordinarie ai sensi del d.p.r. n. 435/2001 art. 17, commi 1 e 2;
f) € 9.974,52 a titolo di sanzione a mente dell'art. 43, comma 6, del Regolamento sulla
Contribuzione;
12 g) € 800 a titolo di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi dovuta ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla contribuzione.
Per un totale di € 64.029,92 quale complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Oltre interessi previsti per legge.
In definitiva sintesi l'opposizione merita parziale accoglimento, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato, ma va anche condannata la parte opponente al pagamento della somma complessiva di € 64.029,92, come sopra specificata, oltre interessi di legge.
6. Considerato l'accoglimento parziale dell'opposizione e dall'altro lato la soccombenza di parte opposta in ordine alla richiesta di condanna per l'importo originario di euro 92.938,90, come richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, le spese della fase monitoria sostenute dalla rimangono a suo carico (stante la erroneità del decreto CP_1
ingiuntivo, statuizione che risulta assorbita dalla revoca in toto del decreto ingiuntivo), mentre le spese della fase di opposizione vanno parzialmente compensate e poste per il resto a carico della parte opponente che comunque è rimasta parzialmente soccombente, come da dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. N. 147 del 2022 (cause previdenza senza istruttoria, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1176/2024 così provvede:
• in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 111/2024 (n.
61/2024 r.g.);
• in accoglimento della domanda subordinata formulata dalla parte opposta, condanna la parte opponente al pagamento in favore della
[...]
della somma di € Controparte_1
64.029,92 quale complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre accessori di legge;
13 • previa compensazione della metà, condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 2.100,25, al netto della compensazione, per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(cod. fisc. ) residente IC (TE) alla Via Del Parte_1 C.F._1
Semaforo n.23, rappresentato e difeso dall'avv.to Gabriele De Sanctis
OPPONENTE
Contro
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr.
[...] CP_2
con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
4 - p. iva e cod.
[...] P.IVA_1
fisc. - rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto P.IVA_2 ingiuntivo opposto (v. in atti), dall'Avv.to Massimo Garzilli del Foro di Napoli (cod. fisc.
) con studio in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, che dichiara di voler C.F._2
ricevere le comunicazioni e le notifiche di cancelleria e di parti private al seguente indirizzo pec: intendendo la parte avvalersi della facoltà Email_1 di eleggere domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 sexies d.l. n. 179/2012
OPPOSTO
Conclusioni
Parte opponente: “revocare il decreto ingiuntivo Rg n. 61/2024 n.111/2024 emesso dal giudice del lavoro del tribunale di Teramo il 10/04/2024 nei confronti di in Parte_1
1 quanto erroneo nel suo montare;
in via subordinata accertare dichiarare previa revoca del decreto ingiuntivo n. 61/2024 RG 111/2024 lavoro come dovuta alla minore somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
in via istruttoria si chiede, qualora vengano contestati i conteggi prodotti dalla disporsi idonea ctu contabile;
in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari.”
Parte opposta: “nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, condannando il geometra al pagamento della somma di euro 92.938,90, come richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ed in subordine per la condanna al pagamento della complessiva somma di euro 92.008,82 [92.938,90 (somma originariamente oggetto di ricorso) – 930,08 (somma eventualmente prescritta)];
- in via di ulteriore subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il geometra al pagamento quella diversa somma, maggiore e/o Parte_1 minore, che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione;
- in via di ulteriore subordine, rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.6.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 111/2024 (n. 61/2024 r.g.) con il quale, in accoglimento parziale della domanda monitoria, veniva ingiuntivo il pagamento della minore somma di 78.371,83, a titolo di mancato versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, e delle conseguenti sanzioni ed interessi, per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
A sostegno della domanda ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti, la prescrizione delle sanzioni collegate all'omesso pagamento del contributo soggettivo e la conseguente necessaria rideterminazione degli interessi.
1.2. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi per comodità solo
[...] CP_1 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, ed anzi rivendicando la maggiore somma richiesta con la iniziale domanda monitoria.
In particolare, dopo aver sottolineato che la parte opponente non contestava il mancato versamento dei contributi oggetto di decreto ingiuntivo, assumeva che, ferma restando la prescrizione quinquennale del credito contributo, il dies a quo doveva individuarsi nella data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, con la conseguenza che laddove tale comunicazione mancasse del tutto, la prescrizione non
2 iniziava a decorrere. Al riguardo precisava che essendo l'eccezione di prescrizione un'eccezione in senso stretto, era onere della parte che la sollevava allegare e provare il fatto che permettendo l'esercizio del diritto, determinava l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini. Sicchè sarebbe stato onere della parte opponente offrire la prova della trasmissione alla della CP_1
dichiarazione relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef, in mancanza del quale la prescrizione non poteva ritenersi decorsa.
Aggiungeva di aver ripetutamente interrotto il termine di prescrizione inviando al geometra
(i.e. comunicazioni all'indirizzo iscritto nel Parte_1 Email_2
pubblico registro INI – Pec, in merito ai ruoli dal 2006 al 2015 e poi per i contributi riferiti agli anni 2013-2018, con la conseguenza che a tutto concedere senza nulla ammettere in ordine alla decorrenza del termine, la prescrizione poteva ritenersi maturata per i soli anni
2001 – 2003 per l'ammontare complessivo di euro 930,08, insistendo, dunque, per l'accoglimento della domanda proposta ed in subordine per la ingiunzione di pagamento della complessiva somma di euro 92.008,82.
Dopo aver dedotto la valenza probatoria dell'attestazione del credito ex articolo 635 c.p.c., richiamava la disciplina del regolamento afferente il contributo soggettivo ed il contributo integrativo, nonché la parte relativa alle sanzioni ed interessi assumendo la correttezza dei conteggi effettuati.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e da ultimo rinviata per la discussione all'udienza del 4.2.2025 con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate ed eccependo la parte opponente l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle annualità dal 2001 al 2015.
2. Con ricorso dell'8 gennaio 2024 la chiedeva al Tribunale di Teramo, in funzione CP_1
di Giudice del Lavoro e della Previdenza, di ingiungere al geometra il Parte_1
pagamento della somma di euro 92.938,90 quale complessivo ammontare dei contributi
3 soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con decreto del 22.2.2024 il Giudice rilevava che l'unico atto interruttivo della prescrizione presente in atti era un atto di diffida del 2023 e che, essendo la prescrizione contributiva rilevabile d'ufficio, fosse inviata la parte a fornire chiarimenti o ad integrare la prova, onerandola “a depositare la documentazione interruttiva della prescrizione, indicando
a quali contributi si riferisca, ad effettuare una produzione separata ed analitica dei singoli atti interruttivi, con una denominazione del file di facile ed immediata comprensione, nonché ad elaborare uno schema riassuntivo dei singoli atti interruttivi, dell'allegato di riferimento e dell'anno di contribuzione afferente, oltre ad elaborare una quantificazione alternativa legata alla prescrizione eventualmente maturata.”
La parte istante, in data 27.2.2024, forniva i dovuti chiarimenti, assumendo che in mancanza di prova della trasmissione della dichiarazione dei redditi, il termine di prescrizione non poteva dirsi decorso, chiedendo in subordine l'ingiunzione per la minore somma di €
92.008,82, al netto della eventuale prescrizione per i soli anni 2001-2003.
Con successivo decreto del 14 marzo 2024 il Giudice, ritenuto che alla luce della documentazione depositata si assumevano prescritte le annualità dal 2001 al 2008 (annualità di cui non vi era prova di interruzione della prescrizione), considerato che i solleciti di cui ai docc. 13-15-16-17 erano identificabili nelle annualità contenute negli allegati al pre ruolo, mentre il doc. 14 (sollecito ruolo 2010) non poteva essere attribuito ad una annualità specifica, invitava la parte a formulare nuovo conteggio analitico per le annualità restanti.
A seguito di tale integrazione veniva adottato decreto ingiuntivo n. 111/2024 (n. 61/2024
r.g.) con il quale si ingiungeva al geom. di pagare alla la minore somma, rispetto Pt_1 CP_1
a quella richiesta con la domanda monitoria, di euro 78.371,83, oltre le spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di mancato versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, e delle conseguenti sanzioni ed interessi, per le annualità 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con la presente opposizione il geom. pur non disconoscendo l'omesso versamento Pt_1
dei contributi contestati, eccepisce la prescrizione quinquennale del credito contributo e quindi delle relative sanzioni ed interessi, senza una migliore precisazione e specificazione, né in ordine alla ritenuta data di decorrenza del termine di prescrizione, né in relazione alle annualità di riferimento, tenuto conto che già nella fase sommaria monitoria erano stati
4 depositati gli atti interruttivi della prescrizione, valutati in sede di emissione di decreto ingiuntivo.
Dall'altro lato, la parte opposta insiste nell'accoglimento della originaria domanda formulata in sede monitoria, ed in subordine nella misura minore di € 92.008,82, ritenendo sostanzialmente che in mancanza di prova della data di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA da parte dell'opponente, il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere. E ciò sull'assunto per cui l'eccezione di prescrizione, costituendo un'eccezione in senso stretto, onera la parteche se intende avvalere ad allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini.
In sede di note conclusive la parte opponente, oltre a precisare le ragioni dell'inadempimento, ha dedotto che trattandosi di contribuzione minima e quindi dovuta a prescindere dal reddito prodotto, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale non sia ancorato alla trasmissione della dichiarazione dei redditi, ma sia legato alla maturazione annuale del debito contributo, ritenendo dunque prescritto il periodo contributivo dal 2009 al 2015. In ordine alle sanzioni civile ha, inoltre, eccepito che, pur riconoscendo la automaticità del regime, in quanto legata alla contribuzione, le stesse debbano formare oggetto di espressa diffida, con la conseguenza che essendo quelle in atti afferenti solo la pretesa contributiva, si sarebbe verificato l'effetto estintivo per i cinque anni antecedenti.
3. Si ritiene che entrambe le posizioni non siano completamente fondate e che, considerata il rilievo d'ufficio della prescrizione quinquennale in materia previdenziale, il decreto ingiuntivo vada revocato.
Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi.
Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
5 comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01; Sez.
L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la Controparte_1
prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Ne' una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del
Regolamento, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici CP_1
i dati definitivi da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della CP_1
norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
A dispetto di quanto assume la parte opponente in sede di note conclusionali, nel caso di specie il volume d'affari e l'ammontare del reddito del professionista sono funzionali a determinare la quota della contribuzione dovuta, non trattandosi di contribuzione minima.
Quanto, invece, agli oneri di allegazione e deduzione in materia di prescrizione, è noto che l'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria non possono essere versate con il decorso del termine prescrizionale di cinque anni.
Infatti, in materia di previdenza sociale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni riferite a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Conseguentemente la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) in quanto l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, operando di diritto ed essendo rilevabile d'ufficio, avendo il credito contributivo una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto di lavoro.
6 Detta tipologia di prescrizione, tra l'altro, per come disciplinata dal legislatore, in termini diversi rispetto a quella ordinaria del codice civile, poiché sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio in ogni momento.
Ne consegue che nel caso di specie non trova applicazione il principio di diritto invocato dalla parte opposta in materia di oneri di allegazione e di deduzione della parte che intende invocare l'eccezione di prescrizione, in quanto riferita alla prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, come tale intesa quale eccezione in senso stretto.
Nella fattispecie concreta il Giudice è, dunque, chiamato a verificare l'effetto estintivo della prescrizione quinquennale del credito contributo sulla base delle risultanze disponibili in atti e, quindi, aldilà dell'assolvimento degli oneri di allegazione e deduzione della parte debitrice.
3.2. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie, come anticipato, si ritiene che il decreto ingiuntivo vada revocato, ma che comunque le difese di parte opponente non siano completamente fondate.
In primo luogo, dall'estratto contributivo prodotto dalla risulta che sia CP_1 Parte_1
iscritto sin dal 9.2.21996 quale iscritto obbligatorio –con matricola n. 792288, con pagamenti indicati “in regola” fino all'anno 2000. Per le annualità dal 2001 al 2017 risultano, invece, pagamenti “incompleti”, mentre per le annualità successive, dal 2018 al 2023 risultano pagamenti “mancanti”.
Come emergente, invece, dall'attestazione del credito rilasciata dal Direttore Generale della a corredo della domanda monitoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 635 II comma CP_1
c.p.c., risulta che per le annualità contributive 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 il geometra si è reso inadempiente nel versamento integrale dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, con applicazione delle sanzioni ed interessi di cui al Regolamento sulla
Contribuzione, risultando pertanto debitore della complessiva somma di € 92.938,90 e, segnatamente:
a) € 36.082,33 per omesso versamento del contributo soggettivo complessivamente dovuto per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 legge n. 773/1982 e dell'art. 1 Regolamento sulla Contribuzione;
b) euro € 19.113,83 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
7 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla Contribuzione;
c) € 168,25 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e determinato sulla base delle delibere approvate dai Ministeri vigilanti;
d) € 22.695,25 a titolo di interessi dovuti nella misura delle imposte dirette sui contributi non versati ai sensi dell'art. 43, comma 8, del regolamento sulla Contribuzione;
e) € 138,01 a titolo di maggiorazione nella misura dello 0,40% in caso di pagamento effettuato oltre le scadenze ordinarie ai sensi del d.p.r. n. 435/2001 art. 17, commi 1 e 2;
f) € 13.376,23 a titolo di sanzione a mente dell'art. 43, comma 6, del Regolamento sulla
Contribuzione;
g) € 1.365,00 a titolo di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi dovuta ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla contribuzione.
Sempre da tale attestazione risulta che le sanzioni “dichiarative” ex articolo 43 del
Regolamento sulla contribuzione (in forza del quale “43.1 Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.
43.2 In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento. 43.3 Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro. 43.4 Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al
2,5% del valore assoluto della variazione accertata del reddito professionale, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 650,00 euro……”),cioè le sanzioni per omessa o incompleta dichiarazione dei redditi e del volume d'affari, sono state irrogate solo per le annualità 2002 e
2003 (in ragione di dichiarazione infedele quale conseguenza di residuo ruolo come da verifica finanze 2011) e per l'annualità 2019 nell'importo di € 800 (quindi per omessa comunicazione).
Il ricorrente ha, inoltre, dimostrato che negli ultimi cinque anni ha presentato la dichiarazione dei redditi e del volume d'affari per le annualità 2020 e 2022 (cfr. documentazione depositata in data 12.11.2024 ed ammissibile in quanto conseguente alle difese della e necessaria per integrare le risultanze istruttorie disponibili). CP_1
A fronte di tale quadro istruttorio si ritiene di poter affermare che, se la sanzione di €
800,00 per omessa comunicazione è stata applicata solo per l'annualità 2019, vuol dire che per le restanti annualità la comunicazione non è stata omessa o che comunque non
8 sussistevano i presupposti per l'integrazione della fattispecie sanzionatoria, tanto più che nell'estratto contributivo risultano indicati, per tutte le annualità, sia l'importo della dichiarazione Irpef, sia il volume di affari IVA, a dispetto degli anni 2018, 2019, 2021, 2022,
2023, in cui la dichiarazione Irpef è indicata pari a zero oppure è omesso il dato.
In definitiva sintesi, alla luce di tali considerazioni non sussistono elementi per poter ritenere che per le annualità di riferimento, ad eccezione dell'annualità 2019 ed anche 2018-
2023 (esclude quelle del 2020 e del 2022), non sia stata trasmessa alla da parte CP_1
dell'obbligato, la comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari (per il
2022 risulta trasmesso solo il volume d'affari e non la dichiarazione dei redditi), con la conseguenza che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale non può che coincidere con la maturazione dei crediti contributivi di ciascuna annualità.
3.3. A questo punto è possibile passare ad analizzare gli atti interruttivi in atti.
Per quanto riguarda le annualità dal 2001 al 2008 il primo atto interruttivo valido è quello notificato via pec in data 18.6.2020, in cui è allegato il prospetto delle inadempienze dovute.
In merito al “ruolo 2006” la specificazione del contenuto del suddetto ruolo è evincibile solo dalla pec del 18.6.2020 (in cui si fa riferimento agli anni 2004 e 2005), in quanto la precedente pec del 21.11.2011 fa solo riferimento ai versati degli importi iscritti nella cartella/ruolo 2006, senza alcuna ulteriore specificazione.
Lo stesso vale per il secondo sollecito sul ruolo 2006 dell'8.11.2016 da cui non è possibile evincerne il contenuto. Ne consegue che la diffida del 21.11.2011 non può risultare idoneo ad interrompere la prescrizione per le annualità 2004 e 2005.
Ad ogni modo, anche volendo superare la ritenuta inidoneità della diffida del 21.11.2011 a valere quale atto interruttivo della prescrizione, la stessa appare tardiva rispetto alle annualità di riferimento del ruolo 2006 (anni 2004 e 2005).
Per quanto riguarda, invece, gli anni 2001 – 2003 non risulta depositato alcun atto interruttivo della prescrizione. Anzi dalla diffida del 18.6.2020 tali annualità risultano inserite nel ruolo 2011, ma appare evidente la tardività con la quale la stessa sia stata notificata.
In merito all'annualità 2006 risulta depositata pec ricevuta in data 27.11.2012 con cui la diffidava il ricorrente al pagamento degli importi iscritti nella cartella/ruolo 2007, di cui CP_1
però ometteva il deposito, non essendovi alcun elemento che potesse far comprendere il contenuto del ruolo o della cartella 2007. Contenuto che è stato allegato solo in sede di
9 secondo sollecito del 20.9.2017, quando, però il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Sulle annualità 2007 e 2008 (facenti parte del ruolo 2010, per come evidenziato negli atti di diffida da ultimo notificati) valgono le medesime considerazioni.
In data 26.8.2013 l'opponente riceveva via pec la comunicazione del Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013 contente le morosità accertate sui ruoli 2009, 2010, 2011, quale prospetto morosità 2007-2011.
Seguiva atto di diffida del 21.10.2014 con cui l'opponente riceveva via pec una lettera di sollecito per il pagamento del ruolo 2010, senza alcuna specificazione circa il contenuto del ruolo 2010.
Alla diffida del 21.10.2014 faceva seguito quella del 18.6.2020, sicchè risulta comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale tra i due solleciti.
Per l'annualità 2009 (che secondo la è contenuto nel ruolo 2014, quando in verità, CP_1 dal prospetto del 18.6.2020 è contenuta nel ruolo 2011) l'opponente riceveva via pec la comunicazione del Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013 contente le morosità accertate sulle annualità 2009, 2010, 2011, quale prospetto morosità 2007-2011.
Seguiva atto di diffida del 27.11.2015 con cui l'opponente riceveva via pec una lettera di sollecito per il pagamento del ruolo 2011 e successive comunicazioni del 31.1.2019 e poi del
18.6.2020 in cui venivano specificate le annualità oggetto di diffida.
Rispetto a tale annualità non si è, dunque, verificata alcuna prescrizione estintiva.
Per l'annualità 2010 il primo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione del
Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013, a cui seguiva pec del 31.1.2019 (la pec del 23.9.2016 si riferisce infatti all'annualità 2014), sicchè appare evidente che rispetto a tale periodo è decorso il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo.
Per l'annualità 2011 il primo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione del
Direttore Generale protocollo n. 9771 del 26/08/2013, a cui seguiva pec del 31.1.2019 (la pec del 23.9.2016 si riferisce infatti all'annualità 2014), sicchè appare evidente che anche rispetto a tale periodo è decorso il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo.
10 Per l'annualità 2012 il primo atto interruttivo è rappresentato dalla comunicazione protocollo n. 52509 del 29/09/2014 del 30.9.2014, a cui seguiva quella del 2.12.2019 e successivamente del 17.3.2022, sicchè non appare decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per le annualità successive non si pongono problemi di prescrizione, essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione tempestivi:
- per l'annualità 2013 risulta notificata pec del 24/09/2015, seguita da pec del
18/06/2020 e poi dalla pec del 28/6/2023;;
- per l'annualità 2014 risulta notificata pec del 23/09/2016 seguita da pec del 18/06/2020
e poi dalla pec del 28/6/2023;
- per l'annualità 2015 risulta notificata pec del 31/07/2017, seguita dalla pec del
17/03/2022;
- per le annualità 2016 e 2017 risulta notificata pec del annualità 2016 risulta notifica pec del 12/09/2019, seguita dalla pec del 17/03/2022;
- per le annualità 2018, 2019, 2020 risulta notificata la pec del 9/11/2021 seguita dalla diffida del 28/6/2023.
A fronte di tali accertamenti si ritiene, dunque, in accoglimento parziale dell'opposizione, di dover dichiarare estinto per intervenuta prescrizione quinquennale anche il credito contributivo relativo alle annualità 2010 e 2011, con conseguente rideterminazione del relativo importo dovuto.
Sulle sanzioni
4. Per quanto riguarda le sanzioni, rispetto alle quali la parte opponente solleva eccezione di prescrizione quinquennale, sull'assunto per cui le diffide di sollecito farebbero riferimento alla sola sorte capitale e, quindi, non anche alle sanzioni accessoria, l'eccezione appare manifestamente infondata.
Ed infatti, in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono,
11 automaticamente, anche al credito per sanzioni civili (in tal senso da ultimo, cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/10/2019, n.24455).
5. In definitiva sintesi, in accoglimento parziale dell'opposizione, va dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione quinquennale, il credito vantato dalla opposta anche per le CP_1
annualità 2010 e 2011 (oltre a quelle già accertate in sede monitoria), con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente condannata al pagamento del minor importo dovuto (al riguardo la opposta ha chiesto, in via ulteriormente subordinata, di CP_1
condannare la parte opponente al pagamento quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione).
A tal fine, è possibile fare riferimento all'attestazione del credito rilasciata dal Direttore
Generale della ad integrazione della domanda monitoria, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 635 II comma c.p.c., da cui detrarre le somme pretese per le annualità 2010 e 2011, per pervenire al seguente risultato:
a) € 25.274,22 per omesso versamento del contributo soggettivo complessivamente dovuto per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 legge n. 773/1982 e dell'art. 1 Regolamento sulla
Contribuzione;
b) euro € 15.027,17 per omesso versamento del contributo integrativo complessivamente dovuto per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 legge n.773/1982 e dell'art. 2 Regolamento sulla
Contribuzione;
c) € 129,25 per omesso versamento del contributo di maternità ex D.Lgs. 151/2001 complessivamente dovuto per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
e 2020 e determinato sulla base delle delibere approvate dai Ministeri vigilanti;
d) € 12.689,52 a titolo di interessi dovuti (come data fine è indicata nell'attestazione quella del 6.6.2023) nella misura delle imposte dirette sui contributi non versati ai sensi dell'art. 43, comma 8, del regolamento sulla Contribuzione;
e) € 135,24 a titolo di maggiorazione nella misura dello 0,40% in caso di pagamento effettuato oltre le scadenze ordinarie ai sensi del d.p.r. n. 435/2001 art. 17, commi 1 e 2;
f) € 9.974,52 a titolo di sanzione a mente dell'art. 43, comma 6, del Regolamento sulla
Contribuzione;
12 g) € 800 a titolo di sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi dovuta ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sulla contribuzione.
Per un totale di € 64.029,92 quale complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Oltre interessi previsti per legge.
In definitiva sintesi l'opposizione merita parziale accoglimento, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato, ma va anche condannata la parte opponente al pagamento della somma complessiva di € 64.029,92, come sopra specificata, oltre interessi di legge.
6. Considerato l'accoglimento parziale dell'opposizione e dall'altro lato la soccombenza di parte opposta in ordine alla richiesta di condanna per l'importo originario di euro 92.938,90, come richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, le spese della fase monitoria sostenute dalla rimangono a suo carico (stante la erroneità del decreto CP_1
ingiuntivo, statuizione che risulta assorbita dalla revoca in toto del decreto ingiuntivo), mentre le spese della fase di opposizione vanno parzialmente compensate e poste per il resto a carico della parte opponente che comunque è rimasta parzialmente soccombente, come da dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. N. 147 del 2022 (cause previdenza senza istruttoria, valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1176/2024 così provvede:
• in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 111/2024 (n.
61/2024 r.g.);
• in accoglimento della domanda subordinata formulata dalla parte opposta, condanna la parte opponente al pagamento in favore della
[...]
della somma di € Controparte_1
64.029,92 quale complessivo ammontare dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, scaduti e non corrisposti, maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre accessori di legge;
13 • previa compensazione della metà, condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 2.100,25, al netto della compensazione, per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 4.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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