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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 567 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' avv. Carmela Roma come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Spedicato come da mandato in atti
APPELLATO e
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri, come da mandato in atti.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 16.9.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. conveniva Controparte_1 innanzi al Tribunale di Brindisi il in persona del Sindaco e Controparte_3
Legale rapp.te p.t., e L' in persona del Presidente Parte_1
e legale rapp.te p.t., al fine di sentir dichiarare i Convenuti, in solido fra loro, tenuti al risarcimento dei danni discesi all'attore a seguito dell'aggressione da parte di due cani randagi, vaganti sul territorio dell'Amministrazione comunale convenuta, quantificati in euro dell'importo di euro 50.914,24, oltre interessi e rivalutazioni, come per legge, e oltre alla rifusione delle spese legali con distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Adduceva la Parte attrice che il giorno 6.8.2015, alle ore 6,30 circa, transitando, insieme ad altri ciclisti, a bordo della propria bicicletta lungo la Via S.P. 76, nel centro abitato di all'altezza del civico n.52 veniva aggredito da due cani randagi CP_3 di grossa taglia e di colore scuro e rovinava in terra.
A seguito di detta aggressione, l'attore riportava lesioni, accertate presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di San Pietro VE (BR), che comportavano il successivo ricovero presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce e vari postumi documentati e attestati da consulenza medico-legale di parte.
Si costituivano i due Enti convenuti, impugnando e contestando le avverse Part argomentazioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e sollevando la pag. 2/6 eccezione di carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio. Pt_1
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e veniva acquisita anche relazione consulenziale tecnica di ufficio medico-legale.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n.
597/2022 ha accolto la domanda attorea e ha condannato i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti da e al rimborso delle spese processuali. Controparte_1
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha analizzato la normativa e la giurisprudenza in tema di riparto di responsabilità, tra Parte e per i danni provocati da animali randagi;
CP_2
- ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla
[...]
e dal Parte_1 Controparte_2
- ha accertato che il sinistro oggetto del giudizio, nonché i conseguenti danni, si sono verificati esclusivamente in conseguenza della condotta negligente e della Parte responsabilità solidale dell' e della convenute;
Controparte_4
- ha condannato il e la a pagare all'attore la Controparte_2 Controparte_5 somma complessiva di € 13.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo.
§2
Ha proposto appello e ha chiesto Parte_1 che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata- in via principale- la propria carenza di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva del CP_2
in subordine, ha domandato che fosse ridotta la quantificazione del danno e
[...] delle spese.
Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto dell'appello principale;
ha Controparte_2 anche proposto appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva affermato la propria responsabilità solidale. Ha chiesto, inoltre, pag. 3/6 che in caso di accoglimento dell'appello incidentale, fosse rigettata la domanda risarcitoria e disposta la condanna di alla restituzione delle somme già Controparte_1 corrisposte dal in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad € 7.506,17 a CP_2 titolo di capitale ed € 5.134,00 per spese legali).
Con ordinanza del 6.2.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata.
In data 23.10.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
L'appello principale e quello incidentale sono fondati e devono essere accolti. Parte Con il primo motivo di appello l' a sostegno della richiesta di riforma della sentenza del tribunale, ha richiamato precedenti giurisprudenziali di merito secondo cui il danneggiato avrebbe dovuto provare “che la presenza dei cani nella zona era nota agli enti convenuti e che a questi erano stati comunicati i precedenti avvistamenti. Solo dalla pregressa consapevolezza della presenza di cani randagi sarebbe scaturito un obbligo di controllo da parte dell'amministrazione comunale e della che, CP_5 ove non adempiuto, avrebbe comportato una imputazione di responsablità”.
Il motivo è fondato.
La corte osserva che sulla questione della responsabilità per danni causati da cani randagi, ed in disparte da ogni considerazione sul riparto degli obblighi gravanti a vario titolo sugli enti preposti alla corretta gestione del settore, la suprema corte - con ordinanza n. 18954/2017 - mutando orientamento rispetto alle proprie precedenti pronunce (c.d. overruling), ha dettato il seguente principio di diritto affermando che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo
pag. 4/6 la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)» (cass.civ.sez.III, ord. 31.7.2017
n. 18954; ord. 14.12.2018 n. 31957).
Tale orientamento si fonda sui principi che regolano la causalità omissiva, apparendo inesigibile un monitoraggio capillare e completo del territorio.
Nella vicenda oggetto di causa, perciò, sarebbe stata necessaria la puntuale allegazione e la prova del mancato adempimento colposo di una condotta obbligatoria ascrivibile agli enti, titolari di posizione di garanzia, mediante la produzione di documentazione attestante, ad esempio, pregresse specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, prossimo a quello del sinistro e rientrante nel territorio di competenza comunale, e che nonostante tali segnalazioni l'ente non si sia adeguatamente e tempestivamente attivato per la sua cattura, allertando a sua volta i Parte servizi veterinari della
L'attore, invece, pur essendone onerato, non ha provato che gli enti convenuti (né il Parte né la - in epoca precedente al sinistro e nel luogo ove lo stesso si è CP_2 verificato - fossero stati messi in condizione di agire per rispondere a precise segnalazioni e richieste di intervento, volte a scongiurare il concreto pericolo per gli utenti della strada di imbattersi contro animali randagi e vaganti;
in mancanza di puntuale riscontro in ordine all'elemento psicologico costitutivo della responsabilità aquiliana (nella specie rappresentato dalla colpa omissiva), la richiesta risarcitoria non doveva essere accolta e, dunque, la sentenza impugnata deve essere in tal senso emendata.
In tal senso questa corte ha definito analogo giudizio iscritto al n. 29/2018 R.G.
Le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, devono essere restituite.
Resta assorbita ogni altra questione. pag. 5/6 § 4
A causa dei mutamenti giurisprudenziali susseguitisi nella materia, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, comprese quelle per CTU.
p.q.m.
La corte, in accoglimento degli appelli, principale e incidentale, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_1
condanna alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in Controparte_1 esecuzione della sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado, comprese quelle per CTU, che pone definitivamente a carico delle parti in solido;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 567 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall' avv. Carmela Roma come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Spedicato come da mandato in atti
APPELLATO e
(C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri, come da mandato in atti.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 16.9.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. conveniva Controparte_1 innanzi al Tribunale di Brindisi il in persona del Sindaco e Controparte_3
Legale rapp.te p.t., e L' in persona del Presidente Parte_1
e legale rapp.te p.t., al fine di sentir dichiarare i Convenuti, in solido fra loro, tenuti al risarcimento dei danni discesi all'attore a seguito dell'aggressione da parte di due cani randagi, vaganti sul territorio dell'Amministrazione comunale convenuta, quantificati in euro dell'importo di euro 50.914,24, oltre interessi e rivalutazioni, come per legge, e oltre alla rifusione delle spese legali con distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
Adduceva la Parte attrice che il giorno 6.8.2015, alle ore 6,30 circa, transitando, insieme ad altri ciclisti, a bordo della propria bicicletta lungo la Via S.P. 76, nel centro abitato di all'altezza del civico n.52 veniva aggredito da due cani randagi CP_3 di grossa taglia e di colore scuro e rovinava in terra.
A seguito di detta aggressione, l'attore riportava lesioni, accertate presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di San Pietro VE (BR), che comportavano il successivo ricovero presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce e vari postumi documentati e attestati da consulenza medico-legale di parte.
Si costituivano i due Enti convenuti, impugnando e contestando le avverse Part argomentazioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea e sollevando la pag. 2/6 eccezione di carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio. Pt_1
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e veniva acquisita anche relazione consulenziale tecnica di ufficio medico-legale.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi con sentenza n.
597/2022 ha accolto la domanda attorea e ha condannato i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti da e al rimborso delle spese processuali. Controparte_1
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha analizzato la normativa e la giurisprudenza in tema di riparto di responsabilità, tra Parte e per i danni provocati da animali randagi;
CP_2
- ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla
[...]
e dal Parte_1 Controparte_2
- ha accertato che il sinistro oggetto del giudizio, nonché i conseguenti danni, si sono verificati esclusivamente in conseguenza della condotta negligente e della Parte responsabilità solidale dell' e della convenute;
Controparte_4
- ha condannato il e la a pagare all'attore la Controparte_2 Controparte_5 somma complessiva di € 13.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo.
§2
Ha proposto appello e ha chiesto Parte_1 che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata- in via principale- la propria carenza di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva del CP_2
in subordine, ha domandato che fosse ridotta la quantificazione del danno e
[...] delle spese.
Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto dell'appello principale;
ha Controparte_2 anche proposto appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva affermato la propria responsabilità solidale. Ha chiesto, inoltre, pag. 3/6 che in caso di accoglimento dell'appello incidentale, fosse rigettata la domanda risarcitoria e disposta la condanna di alla restituzione delle somme già Controparte_1 corrisposte dal in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad € 7.506,17 a CP_2 titolo di capitale ed € 5.134,00 per spese legali).
Con ordinanza del 6.2.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata.
In data 23.10.2024 a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
L'appello principale e quello incidentale sono fondati e devono essere accolti. Parte Con il primo motivo di appello l' a sostegno della richiesta di riforma della sentenza del tribunale, ha richiamato precedenti giurisprudenziali di merito secondo cui il danneggiato avrebbe dovuto provare “che la presenza dei cani nella zona era nota agli enti convenuti e che a questi erano stati comunicati i precedenti avvistamenti. Solo dalla pregressa consapevolezza della presenza di cani randagi sarebbe scaturito un obbligo di controllo da parte dell'amministrazione comunale e della che, CP_5 ove non adempiuto, avrebbe comportato una imputazione di responsablità”.
Il motivo è fondato.
La corte osserva che sulla questione della responsabilità per danni causati da cani randagi, ed in disparte da ogni considerazione sul riparto degli obblighi gravanti a vario titolo sugli enti preposti alla corretta gestione del settore, la suprema corte - con ordinanza n. 18954/2017 - mutando orientamento rispetto alle proprie precedenti pronunce (c.d. overruling), ha dettato il seguente principio di diritto affermando che “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo
pag. 4/6 la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)» (cass.civ.sez.III, ord. 31.7.2017
n. 18954; ord. 14.12.2018 n. 31957).
Tale orientamento si fonda sui principi che regolano la causalità omissiva, apparendo inesigibile un monitoraggio capillare e completo del territorio.
Nella vicenda oggetto di causa, perciò, sarebbe stata necessaria la puntuale allegazione e la prova del mancato adempimento colposo di una condotta obbligatoria ascrivibile agli enti, titolari di posizione di garanzia, mediante la produzione di documentazione attestante, ad esempio, pregresse specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, prossimo a quello del sinistro e rientrante nel territorio di competenza comunale, e che nonostante tali segnalazioni l'ente non si sia adeguatamente e tempestivamente attivato per la sua cattura, allertando a sua volta i Parte servizi veterinari della
L'attore, invece, pur essendone onerato, non ha provato che gli enti convenuti (né il Parte né la - in epoca precedente al sinistro e nel luogo ove lo stesso si è CP_2 verificato - fossero stati messi in condizione di agire per rispondere a precise segnalazioni e richieste di intervento, volte a scongiurare il concreto pericolo per gli utenti della strada di imbattersi contro animali randagi e vaganti;
in mancanza di puntuale riscontro in ordine all'elemento psicologico costitutivo della responsabilità aquiliana (nella specie rappresentato dalla colpa omissiva), la richiesta risarcitoria non doveva essere accolta e, dunque, la sentenza impugnata deve essere in tal senso emendata.
In tal senso questa corte ha definito analogo giudizio iscritto al n. 29/2018 R.G.
Le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, devono essere restituite.
Resta assorbita ogni altra questione. pag. 5/6 § 4
A causa dei mutamenti giurisprudenziali susseguitisi nella materia, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, comprese quelle per CTU.
p.q.m.
La corte, in accoglimento degli appelli, principale e incidentale, rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_1
condanna alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in Controparte_1 esecuzione della sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado, comprese quelle per CTU, che pone definitivamente a carico delle parti in solido;
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
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