Accoglimento
Sentenza 29 agosto 2025
Parere interlocutorio 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/08/2025, n. 7139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7139 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07139/2025REG.PROV.COLL.
N. 00708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2025, proposto da
Regione IS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Associazione Industriali del IS”, anche denominata “ND IS”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima) n. 00352/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Associazione Industriali del IS”, anche denominata “ND IS”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Massimo Santoro e Salvatore Di Pardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte sul piano regionale per il rientro dai debiti contratti dall’amministrazione regionale con soggetti terzi. La procedura di rientro è analiticamente descritta nei commi 455-463 dell’art. 1 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Stabilità per il 2024). Tale disciplina statale prevede, più da vicino:
1.1. Una preliminare rilevazione dei debiti ancora pendenti, previa domanda di ammissione da parte dei singoli creditori da inviare entro un termine perentorio non inferiore a 60 giorni (comma 460);
1.2. Tali crediti saranno poi ammessi alla procedura di transazione e saranno pagati, sulla base di percentuali decrescenti, in funzione della maggiore anzianità del credito (metodo analogo a quello dello “scalare inverso” secondo cui più ampia è l’anzianità del credito, minore sarà la percentuale del credito riconosciuto. Più in particolare, ai sensi del comma 461: 40% per i debiti con anzianità superiore a 10 anni; 50% per quelli di anzianità superiore a 5 anni; 60% per debiti superiori a 3 anni; 80% per quelli di anzianità inferiore a 3 anni). A ciò si aggiunga che:
1.2.1. In caso di infruttuoso spiramento del termine di adesione al piano di rientro, il debito si estingue in via automatica;
1.2.2. Una volta acquisite tutte le domande di adesione al piano da parte dei singoli creditori, l’ente regionale provvede a formulare singole proposte di transazione;
1.2.3. Nel periodo intercorrente tra l’adozione del piano e le proposte di transazione, non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive nei confronti dell’ente regionale stesso;
1.3. Onde contribuire al successo di tale procedura di ripianamento, lo Stato versa 20 milioni di euro all’anno (per dieci anni tra il 2024 e il 2033) in favore di quelle Regioni che avevano un disavanzo, alla fine del 2021, pari ad almeno 1.500 euro per ogni cittadino. Tale somma annuale di 20 milioni viene ripartita in proporzione al livello di disavanzo dei singoli enti regionali (comma 455). Anche la Regione deve contribuire alla provvista finanziaria del proprio piano di rientro, e ciò in misura pari ad almeno la metà del contributo statale concesso (comma 458);
1.4. Il versamento di tale somma statale, come già detto da suddividere proporzionalmente tra gli enti territoriali stessi in ragione del rispettivo livello del disavanzo, è a sua volta condizionato (comma 458) al raggiungimento di un accordo in cui la Regione interessata si deve impegnare ad adottare determinate misure interne di “virtuosismo finanziario ed organizzativo” (rimodulazione aliquote IRPEF, alienazione patrimonio pubblico, taglio della spesa corrente, riorganizzazione uffici regionali e snellimento struttura amministrativa, taglio posti dirigenziali, razionalizzazione degli spazi occupati dai pubblici uffici, etc.);
1.5. Nel caso di specie questo accordo, si evidenzia sin da ora, non è stato ancora raggiunto tra Stato e IS;
1.6. La delibera regionale impugnata prevede in ogni caso, sulla base di quanto previsto dalla normativa statale di livello primario, l’avvio della procedura di rilevazione del debito mediante richiesta di adesione alla procedura di transazione ai singoli creditori della Regione IS.
2. ND IS proponeva ricorso avverso tale delibera regionale dinanzi al TAR Campobasso che accoglieva il gravame per le seguenti ragioni: a) senza accordo Stato – Regioni, con cui il primo versa la quota parte di 20 milioni stabilita e la seconda si impegna ad adottare determinate misure di virtuosismo finanziario ed organizzativo, non si può attivare la procedura di rilevazione del debito (il procedimento sarebbe infatti unitario perché, senza certezza della quota parte dei 20 milioni dello Stato, i singoli creditori si esporrebbero in modo eccessivo a fronte di una procedura che potrebbe non vedere la luce con le sole finanze regionali); b) non sussiste in ogni caso il presupposto onde accedere al predetto accordo (con cui lo Stato “aiuta” le regioni) in quanto il bilancio 2021 della Regione IS è stato dichiarato incostituzionale. Dunque mancherebbe la base onde valutare la sussistenza del suddetto disavanzo pro capite regionale pari a 1.500 euro; c) la “comunicazione sociale” attraverso giornali e massmedia di tale procedura di rientro è stata del tutto insufficiente.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello, da parte della Regione IS, per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato:
3.1. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
3.2. La estromissione dal giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’economia e delle finanze;
3.3. Il difetto di legittimazione attiva in capo a “ND IS”;
3.4. Nel merito non sarebbe stata parimenti considerata:
3.4.1. La insussistenza di un vincolo di propedeuticità tra accordo Stato – regione e adozione del piano regionale di rientro;
3.4.2. La sussistenza, al contrario, dell’unico presupposto onde attivare la suddetta procedura regionale di rientro ossia la presenza di un disavanzo pro capite superiore ad euro 1.500;
3.4.3. La correttezza e la adeguatezza delle forme di comunicazione utilizzate onde garantire la più ampia conoscibilità, da parte dei singoli operatori regionali interessati, del piano adottato.
4. Si costituiva in giudizio “ND IS” la quale, nel chiedere il rigetto del gravame sotto ogni profilo, riproponeva peraltro articolata eccezione di incostituzionalità della richiamata normativa statale (commi 455 – 463 della legge n. 213 del 2023), e tanto sulla base delle seguenti ragioni:
4.1. Violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (c.d. Convenzione EDU) nella parte in cui, attraverso la suddetta “falcidia” del credito (decurtazione percentuale in base alla maggiore anzianità del credito stesso), sarebbe stata gravemente limitata la proprietà di taluni beni ossia quella dei crediti maturati dai singoli soggetti commerciali che hanno nel tempo operato in favore della Regione IS;
4.2. Violazione degli artt. 3 e 41 Cost. (principio di ragionevolezza e della libertà imprenditoriale) nella parte in cui la misura della “falcidia” stessa sarebbe particolarmente elevata, anche per i crediti meno anziani;
4.3. Violazione dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza) nella parte in cui viene previsto un termine ritenuto iugulatorio, ossia a pena di estinzione del debito stesso, onde accedere al piano regionale di rientro;
4.4. Violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui gli operatori economici molisani che, nel tempo, hanno maturato un credito con l’amministrazione regionale sarebbero chiaramente discriminati rispetto ad altri soggetti commerciali della stessa regione che non hanno tuttavia maturato crediti con tale ente territoriale;
4.5. Violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui gli operatori con crediti più “anziani”, ossia contratti in epoca più remota, sarebbero ingiustificatamente discriminati rispetto agli operatori che hanno maturato crediti più “giovani” ossia contratti più di recente;
4.6. Violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui i crediti commerciali sarebbero ingiustificatamente discriminati rispetto ai crediti non commerciali (non sottoposti allo stesso regime previsto nel descritto piano di rientro);
4.7. Violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui gli imprenditori molisani sarebbero ingiustificatamente svantaggiati rispetto ad operatori economici di altre regioni;
4.8. Violazione dell’art. 53 Cost. nella parte in cui, prevedendo un meccanismo di falcidia del credito unicamente basato sulla anzianità del credito, si creerebbero importanti disallineamenti sul piano della capacità contributiva. In altre parole: i soggetti chiamati a subire decurtazioni maggiori del proprio credito potrebbero avere capacità contributiva minore rispetto ai soggetti che subiscono decurtazioni inferiori, e ciò con grave violazione del ridetto art. 53 Cost.;
4.9. Violazione art. 28 Cost. nella parte in cui, attraverso il meccanismo “a sanatoria” del ripiano del disavanzo regionale, gli amministratori responsabili di tale default finanziario non sarebbero mai chiamati a risponderne nelle opportune sedi (responsabilità erariale).
5. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, va rigettato il motivo con cui si contesta la sussistenza della giurisdizione del GA dal momento che:
6.1. Non si tratta di singole questioni riguardanti la sussistenza e la consistenza del credito ossia la fase attuativa del piano, destinata come tale a configurare una serie di singoli rapporti di obbligazione “a valle” della procedura di rientro dal disavanzo, con conseguente giurisdizione dell’AGO;
6.2. Si tratta piuttosto di stabilire il quadro regolamentare “a monte” della suddetta procedura di rientro, dunque di un insieme di disposizioni procedurali e sostanziali da ascrivere alla fase genetica del piano stesso. Disposizioni destinate, in via generale, a disciplinare le modalità di esercizio di plurimi rapporti di credito e dunque impresse mediante atti ontologicamente unilaterali ed autoritativi suscettibili, come tali, di ingenerare posizioni di interesse legittimo che rientrano nella giurisdizione del GA;
6.3. In estrema sintesi, si è al cospetto non di rapporti di credito “a valle” della procedura di rientro ma, piuttosto, di regole “a monte” dello stesso piano che disciplinano, come già detto, i criteri di gestione delle suddette obbligazioni;
6.4. Da quanto sopra detto consegue la piana giurisdizione del GA e dunque il rigetto dello specifico motivo di appello.
7. Quanto alla (ri)sollevata domanda di estromissione dal presente giudizio della PCM e del MEF, la stessa va rigettata in quanto queste due amministrazioni statali sono pienamente coinvolte nella procedura destinata a sfociare nell’accordo Stato – Regione ritenuto propedeutico, nella prospettiva della difesa di ND IS, rispetto alla adozione del piano regionale di rientro dal disavanzo.
8. Anche il motivo di appello riguardante la ritenuta insussistenza della legittimazione attiva in capo a “ND IS” deve essere rigettato dal momento che:
8.1. E’ ben vero, da un lato, che alcuni degli aderenti a tale associazione di categoria potrebbero coltivare un certo interesse alla “pronta liquidità” del proprio credito ma è anche vero, dall’altro lato, che una simile esigenza va giocoforza contemperata con l’altro interesse, di pari rango, ad ottenere un pagamento anche equo e sottoposto a condizioni non eccessivamente svantaggiose;
8.2. Esigenze, quelle appena delineate, entrambe coltivate nel ricorso originario e che ben possono considerarsi “comuni” a tutti gli aderenti alla predetta associazione di categoria: di qui la assenza di un qualsivoglia conflitto interno alla medesima associazione imprenditoriale;
8.3. A ciò si aggiunga che lo statuto stesso di ND prevede, all’art. 2, che la ridetta associazione di categoria tutela gli interessi dell’industria nei confronti della PA: di qui la sussistenza, altresì, di motivi di ricorso pienamente coerenti con le finalità statutarie della parte intimata;
8.4. Nei termini di cui si è detto, anche tale motivo di appello deve dunque essere rigettato.
9. I motivi di appello che si incentrano sul merito della questione sono invece fondati sulla base delle ragioni di seguito illustrate.
10. Con il motivo sub 3.4.1., la difesa di parte appellante evidenzia la insussistenza di un vincolo di propedeuticità tra accordo Stato – regione e adozione del piano regionale di rientro. Osserva al riguardo il collegio che:
10.1. Per quanto attiene ai profili formali e strettamente normativi:
10.1.1. L’accordo tra Regione e Stato di cui al comma 458, sulla base del dato normativo emergente, risulta in effetti diretto ad ottenere il contributo statale della quota parte di 20 milioni di euro piuttosto che a condizionare il piano di rilevazione dei debiti (che sarà finanziato anche con fondi regionali). In questa prospettiva, l’accordo con lo Stato non costituisce vincolo per la redazione ed approvazione del piano di rientro regionale dal disavanzo;
10.1.2. Parallelamente, la normativa primaria prevede un rapporto di propedeuticità non tra accordo con lo Stato per la quota parte di 20 milioni e piano di rilevazione del debito regionale (come si è appena detto) ma, piuttosto, tra impegno regionale circa le misure interne di riduzione del disavanzo (aumento IRPEF regionale, taglio della spesa corrente, riorganizzazione uffici regionali, etc.) e accordo stesso per l’erogazione del contributo statale;
10.1.3. Il piano di rilevazione del debito è almeno formalmente neutro rispetto a tali dinamiche finanziarie ed organizzative (virtuosismo delle misure regionali e accordo con lo Stato per quota parte di 20 milioni);
10.1.4. Unica condizione, o meglio presupposto, per la adozione del piano regionale di rientro di cui al comma 460 è la sussistenza di un disavanzo pari ad oltre 1.500 euro pro capite (comma 455);
10.1.5. La sentenza ha in altre parole invertito e confuso i termini di tale rapporto di propedeuticità che sussiste – giova ripetere – non tra accordo e piano ma tra misure virtuosistiche regionali e accordo per il contributo statale;
10.2. Sul piano invece più latamente sostanziale:
10.2.1. Le disposizioni che prevedono un accordo tra Stato e Regioni, per la erogazione del contributo di quota parte di 20 milioni, non hanno natura perentoria e vincolante;
10.2.2. Con ciò si vuole dire che, almeno in linea teorica, la regione potrebbe anche prescindere dall’aiuto statale e provvedere, unicamente con proprie risorse, a finanziare il piano di rientro dal disavanzo;
10.2.3. Ciò è agevolmente ricavabile dalla lettura del comma 458 il quale prescrive che le regioni debbano concorrere, alla spesa per il rientro dal disavanzo, con “risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo” . Il che non significa, secondo una interpretazione ispirata a canoni di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che le regioni stesse non possano decidere di partecipare alla suddetta “provvista finanziaria” (destinata a coprire il pagamento del debito commerciale pregresso) con risorse proprie maggiori di quelle previste dal comma 458 o addirittura esclusive, ossia senza il concorso dello Stato. In siffatta direzione, la previa preliminare rilevazione del debito commerciale potrebbe anzi contribuire a definire la sua “reale” consistenza, così mettendo la Regione nelle condizioni di individuare il corretto livello di provvista in termini finanziari ossia l’entità delle somme da stanziare effettivamente in bilancio;
10.2.4. In altre parole il contributo statale di cui al comma 455 costituisce, per le regioni con forte disavanzo, una opportunità fornita dal legislatore nazionale ma non anche un vincolo o una condizione di operatività del piano di rientro regionale dal disavanzo stesso;
10.2.5. Dunque si opera su due piani diversi: da un lato il piano di rientro regionale sottoposto ad una sola condizione (disavanzo pro capite maggiore a 1.500 euro) e soggetto ad una determinata disciplina (termine perentorio a pena di cancellazione del debito per le domande di adesione al piano, criteri di decurtazione dei crediti in base alla loro “anzianità”, blocco temporaneo delle procedure esecutive); dall’altro lato le modalità e le fonti di provvista per il finanziamento del suddetto piano che possono avere matrice mista (ossia prevalentemente statale e in parte anche regionale) oppure – almeno in linea teorica – anche soltanto matrice regionale (laddove la singola regione reputi non conveniente adottare simili misure interne di carattere finanziario ed organizzativo);
10.2.6. In altre parole il vincolo per le regioni riguarda la condizione per adottare il piano (disavanzo pro capite superiore ad una certa cifra) nonché alcuni specifici criteri di gestione del piano ma non anche le modalità e le fonti relative alla necessaria provvista finanziaria;
10.3. A tutto ciò si aggiunga inoltre che:
10.3.1. La presunzione di incapienza regionale (o addirittura di autoesonero finanziario della regione stessa, come prospettato dalla difesa di ND) nonché quella di ritenuta irraggiungibilità dell’accordo con lo Stato per la quota parte di 20 milioni vengono soltanto dichiarate ma non anche dimostrate dalla difesa di ND IS;
10.3.2. La c.d. “falcidia” dei crediti commerciali è automatica (ossia basata su ben specifici criteri di legge) ma non anche inevitabile, potendosi il singolo operatore rifiutare di accettare la proposta regionale di transazione per poi avviare o riavviare, una volta terminata tale fase propositiva da parte della regione stessa, le procedure giudiziali ed esecutive ordinariamente contemplate dall’ordinamento per il recupero del credito a suo tempo maturato (cfr. comma 462);
10.3.3. Il blocco generale delle procedure esecutive è soltanto temporaneo e non imposto a titolo definitivo o anche soltanto a tempo indeterminato. Tanto si ricava agevolmente ad una piana lettura del comma 462, a norma del quale tali procedure esecutive non possono essere intraprese o proseguite dalla “data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali … sino al completamento della presentazione da parte della regione delle proposte transattive” . Con ciò si vuole dire che, allorché la regione non si risolva nel concludere tale fase di “proposta” nei confronti di tutti gli operatori, i soggetti direttamente interessati (quelli ossia che ritengano di rifiutare la proposta transattiva oppure che non l’hanno ancora ricevuta) potranno allora rivolgersi al GA, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., onde costringere la PA – se del caso anche mediante nomina di apposito commissario ad acta – a concludere quanto meno tale fase propositiva per potersi poi ritenere legittimati, a questo punto, ad avviare o proseguire le ridette procedure esecutive. Per tale via, non si registrerebbe alcun blocco sine die delle ridette procedure esecutive;
10.4. Alla luce di tutte le considerazioni sopra partitamente svolte, il primo motivo di appello deve dunque essere accolto in quanto l’accordo tra Stato e Regioni ai fini della erogazione del contributo statale (in ipotesi anche “eventuale”) non costituisce “precondizione” per la adozione del piano di rientro regionale dal disavanzo.
11. Con il motivo sub 3.4.2. si evidenzia la sussistenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, dell’unico presupposto onde attivare la suddetta procedura regionale di rientro ossia la presenza di un disavanzo pro capite superiore ad euro 1.500 (comma 455). Osserva al riguardo il collegio che:
11.1. Non si vede quale possa essere stato l’interesse a coltivare tale motivo di ricorso, nel corso del giudizio di primo grado, e ciò dal momento che tale dato (disavanzo pro capite regionale) costituisce condizione per accedere al piano di rientro regionale ossia un beneficio finanziario per quelle imprese regionali che sono ancora creditrici nei confronti della Regione stessa (di qui la applicazione del principio secondo cui nemo potest venire contra factum proprium );
11.2. Ad ogni buon conto, la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2024 ha annullato il rendiconto finanziario della Regione IS per il 2021 nella parte in cui il disavanzo regionale sarebbe stato sottostimato: quindi, poiché la rilevata sottostima non poteva che riferirsi anche al disavanzo pro capite ne consegue che tale stesso presupposto, se era presente in un bilancio per l’appunto sottostimato, a fortiori dovrebbe essere sussistente in un bilancio depurato di tale vizio;
11.3. Ciò senza omettere di considerare che, anche in queste sede, la difesa di ND IS (al pari del giudice di primo grado) non ha fornito adeguata dimostrazione, anche soltanto mediante un sia pur minimo principio di prova ex art. 64, comma 1, c.p.a., circa la concreta assenza di tale parametro (disavanzo pro capite superiore ad euro 1.500), essendosi la stessa limitata ad affermare del tutto genericamente che, sul punto: “non esiste un’istruttoria” (cfr. pag. 26 della memoria ND in data 17 febbraio 2025);
11.4. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, anche tale motivo di appello deve dunque essere accolto in quanto non è stata efficacemente dimostrata, sia nel ricorso di primo grado sia nella sentenza del TAR, la effettiva insussistenza della condizione indefettibile (disavanzo pro capite superiore ad euro 1.500) onde poter attivare il piano di rientro regionale dal disavanzo.
12. Con il motivo sub 3.4.3. si evidenzia l’erroneità della sentenza la quale non avrebbe colto la correttezza e la adeguatezza delle forme di comunicazione utilizzate onde garantire la più ampia conoscibilità, da parte dei singoli operatori regionali interessati, del piano adottato.
Osserva al riguardo il collegio che la norma di cui alla legge n. 213 del 2023 prevede, come forma obbligatoria di pubblicazione di tale avvio di rilevazione del debito, l’albo pretorio on line (modalità qui rispettata) nonché “ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione”. Condizione ulteriore qui tutto sommato osservata in quanto, oltre all’albo pretorio on line, la delibera di avvio del piano di rilevazione è stata pubblicata anche sul sito della regione nonché su quello dell’albo degli avvocati e dei commercialisti, oltre che su due quotidiani a diffusione regionale online.
Anche tale motivo di appello deve dunque essere accolto in quanto la difesa di ND non ha fornito efficace dimostrazione circa la inidoneità, a fini di “conoscibilità sociale immediata”, degli strumenti di comunicazione a tal fine variamente utilizzati.
13. La difesa di ND ripropone infine la articolata eccezione di incostituzionalità della normativa statale sopra riportata. Eccezione che tuttavia si rivela manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate:
13.1. Si evidenzia innanzitutto la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (c.d. Convenzione EDU) nella parte in cui, attraverso la suddetta “falcidia” del credito (decurtazione percentuale in base alla maggiore anzianità del credito stesso), sarebbe stata gravemente limitata la proprietà di taluni beni ossia quella dei crediti maturati dai singoli soggetti commerciali che hanno nel tempo operato in favore della Regione IS. La prospettazione non può essere condivisa in quanto il legislatore, sulla base della propria discrezionalità, ha operato un non implausibile bilanciamento tra esigenze di tutela del credito da un lato (comunque garantito, sebbene in misura minore mediante graduale decurtazione dei rispettivi importi) e dovere di continuità dell’azione amministrativa dall’altro lato. Dunque, se un simile schema (abbattimento percentuale e proporzionale della massa creditizia) viene comunemente ammesso all’interno delle ordinarie procedure concorsuali in cui sono coinvolti solo soggetti privati (ciò onde garantire, in qualche misura, la continuità aziendale e dunque anche la libertà di impresa ex art. 41 Cost.) a fortiori gli stessi meccanismi possono trovare applicazione allorché in gioco vi sia, ex art. 97 Cost., la buona salute finanziaria di enti territoriali preposti alla cura di determinati fondamentali interessi della collettività;
13.2. Si evidenzia poi la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. (principio di ragionevolezza e della libertà imprenditoriale) nella parte in cui la misura della “falcidia” stessa sarebbe particolarmente elevata, anche per i crediti meno anziani. La tesi non risulta condivisibile dal momento che si tratta in questo modo di bilanciare, in modo non irragionevole, fattori di natura quantitativa (ragione del credito) con elementi di matrice temporale legati alla tempestività (o meglio al minor ritardo possibile) con cui procedere alla soddisfazione del credito stesso;
13.3. Si evidenzia altresì la violazione dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza) nella parte in cui sarebbe previsto un termine ritenuto iugulatorio, ossia a pena di estinzione del debito stesso, onde accedere al piano regionale di rientro. Anche tale prospettazione non può trovare ingresso in quanto sussiste, ad ogni buon conto, l’interesse pubblico alla più celere definizione della procedura di rientro dal disavanzo (ciò in ossequio al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.);
13.4. Si lamenta ancora la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui gli operatori economici molisani che, nel tempo, hanno maturato un credito con l’amministrazione regionale sarebbero chiaramente discriminati rispetto ad altri soggetti commerciali della stessa regione che non hanno tuttavia maturato crediti con tale ente territoriale. Osserva al riguardo il collegio che, in ossequio al principio dell’eguaglianza sostanziale (e non meramente formale) i creditori della Regione si trovano in una posizione marcatamente differenziata rispetto a creditori di altri soggetti privati. Si pensi soltanto al caso degli appalti pubblici ove gli operatori economici possono godere di prezzi più vantaggiosi, derivanti per lo più da “prezzari” solitamente sbilanciati in favore di imprese e professionisti, rispetto a quelli che si praticano comunemente all’interno del mercato privato. Non è un caso che, allorchè il legislatore abbia sostanzialmente deciso di imporre il rispetto dei suddetti prezzari anche tra privati (si veda proprio l’ipotesi del superbonus edilizio), ciò ha finito per determinare non pochi effetti distorsivi, anomali e fortemente negativi all’interno delle normali dinamiche e sul livello dei prezzi dello stesso mercato di riferimento;
13.5. Si lamenta poi la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui gli operatori con crediti più “anziani”, ossia contratti in epoca più remota, sarebbero ingiustificatamente discriminati rispetto agli operatori che hanno maturato crediti più “giovani” ossia contratti più di recente. Anche in questo caso si mette in discussione l’esercizio discrezionale della potestà legislativa che, nel caso specifico, ha evidentemente ritenuto di distinguere la situazione di coloro che vantano un credito più risalente, così in ipotesi coltivando (stante la mancata attivazione, sino a questo momento, di procedure giudiziali ed esecutive volte al recupero del credito stesso) un interesse “minore” (o più blando) alla relativa riscossione, rispetto a coloro che hanno maturato il credito in tempi più recenti e dunque non hanno ancora ragionevolmente deciso di attivare, o meno, le ridette procedure di recupero del credito. In altre parole, al minor grado di interesse (alla riscossione del credito) corrisponde altresì una minore tutela del credito maturato sotto il profilo meramente quantitativo;
13.6. Viene altresì prospettata la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui i crediti commerciali sarebbero ingiustificatamente discriminati rispetto ai crediti non commerciali (non sottoposti allo stesso regime previsto nel descritto piano di rientro). Anche in questo caso non si tiene conto, in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale, della diversa posizione di coloro che vantano crediti di natura squisitamente commerciale (che dunque possono godere, altresì, di entrate che non siano soltanto quelle derivanti dall’ente regionale inadempiente) rispetto a coloro che vantano crediti non commerciali come ad esempio quelli di natura retributiva e dunque alimentare (redditi che, in quanto tali, sono spesso unica fonte di sostentamento per gli aventi diritto ex art. 36 Cost.);
13.7. Si evidenzia ancora la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza nella parte in cui gli imprenditori molisani sarebbero ingiustificatamente svantaggiati rispetto ad operatori economici di altre regioni. In disparte la considerazione che la legge che prevede tale meccanismo è di livello nazionale, non viene ad ogni buon conto fornita adeguata dimostrazione circa le ragioni per cui vi sarebbe una simile forma di discriminazione;
13.8. Violazione dell’art. 53 Cost. nella parte in cui, prevedendo un meccanismo di falcidia del credito unicamente basato sulla anzianità del credito, si creerebbero importanti disallineamenti sul piano della capacità contributiva. In altre parole: i soggetti chiamati a subire decurtazioni maggiori del proprio credito potrebbero avere capacità contributiva minore rispetto ai soggetti che subiscono decurtazioni inferiori, e ciò con grave violazione del ridetto art. 53 Cost. Osserva al riguardo il collegio che, nel caso di specie, non si tratta di maggiori entrate ma soltanto di minori uscite (pur se tra di loro ulteriormente differenziate);
13.9. Violazione art. 28 Cost. nella parte in cui, attraverso il meccanismo “a sanatoria” del ripiano del disavanzo regionale, gli amministratori responsabili di tale default finanziario non sarebbero mai chiamati a risponderne nelle opportune sedi (responsabilità erariale). Anche tale eccezione va disattesa dal momento che non viene in alcun modo fornita la dimostrazione dei presupposti e del grado di responsabilità dei vari amministratori a tale titolo eventualmente coinvolti;
13.10. In conclusione, la pur articolata eccezione di incostituzionalità deve essere rigettata data la sua manifesta infondatezza e inammissibilità.
14. Entro i suddetti termini il ricorso in appello deve dunque trovare accoglimento, con le ulteriori statuizioni per cui si rinvia alla parte dispositiva.
15. Le spese di lite, in ragione della evidente complessità delle esaminate questioni, possono invece essere integralmente compensate tra tutte le parti in questa sede costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO