Art. 1.
Per corredare le domande di pensione od assegno di guerra e facilitarne l'espletamento, gli interessati potranno chiedere ai competenti enti periferici (municipi, distretti, ospedali militari, ecc.), fornendo tutte le necessarie indicazioni, il rilascio con esenzione da ogni tassa di bollo dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonche' degli altri indispensabili per stabilire la dipendenza o meno da cause di servizio di guerra degli eventi invalidanti o letali.
Gli enti militari trasmettono direttamente al Ministero del tesoro, nel termine massimo di giorni 60, i documenti richiesti, ovvero dichiarazioni in base agli elementi acquisiti, dando immediata comunicazione ai richiedenti della avvenuta trasmissione.
La Direzione generale delle pensioni di guerra e' sempre tenuta ad acquisire i documenti necessari per la istruttoria delle domande di pensione e gli enti periferici sopra menzionati dovranno corrispondere alle sue richieste entro il termine di cui al comma precedente.
Per corredare le domande di pensione od assegno di guerra e facilitarne l'espletamento, gli interessati potranno chiedere ai competenti enti periferici (municipi, distretti, ospedali militari, ecc.), fornendo tutte le necessarie indicazioni, il rilascio con esenzione da ogni tassa di bollo dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonche' degli altri indispensabili per stabilire la dipendenza o meno da cause di servizio di guerra degli eventi invalidanti o letali.
Gli enti militari trasmettono direttamente al Ministero del tesoro, nel termine massimo di giorni 60, i documenti richiesti, ovvero dichiarazioni in base agli elementi acquisiti, dando immediata comunicazione ai richiedenti della avvenuta trasmissione.
La Direzione generale delle pensioni di guerra e' sempre tenuta ad acquisire i documenti necessari per la istruttoria delle domande di pensione e gli enti periferici sopra menzionati dovranno corrispondere alle sue richieste entro il termine di cui al comma precedente.