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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3741/2024
TRIBUNALE DI BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
All'udienza a trattazione scritta del 18.9.2025 davanti al Giudice dott.ssa Cristina Longhi hanno depositato note scritte:
per parte attrice opponente : nessuno Parte_1
per parte convenuta opposta : avv. PADELLINI IABER CP_1
Il Giudice, vista la propria ordinanza dd. 10.9.2025 e lette le note scritte depositate dalla parte convenuta opposta, pronuncia la seguente sentenza.
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 3741/2024 R.G.,
promossa da
parte attrice opponente:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione dd. 30.12.2024,
dall'avv.proc.dom. MEDURI DOMENICO FRANCESCO
contro
parte convenuta opposta:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dd. 14.4.2025, dall'avv.proc.dom.
PADELLINI IABER
In punto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1340/2024 dd.
15.11.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1
per la somma di euro € 12.370,80, oltre interessi dovuti per legge, spese e competenze legali liquidate in euro 652,00 oltre accessori.
A sostegno della propria opposizione, ha eccepito: Parte_1
pagina 2 di 5 a) la nullità della notifica via pec del ricorso per decreto ingiuntivo e del provvedimento monitorio per assenza della procura, con conseguente difetto di legittimazione in capo al difensore di parte convenuta opposta;
b) l'illegittimità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
1.1. Per quanto attiene alla doglianza sub a), va rilevato che per giurisprudenza consolidata è
sufficiente notificare all'ingiunto il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo, senza necessità di allegare ad essi la procura alle liti, che pure deve essere presente agli atti del procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'eventuale fase di opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo ha,
infatti, carattere impugnatorio, determinando la trasformazione del rito da sommario in rito a cognizione piena, consentendo che l'opposto si munisca di valida procura nella fase monitoria (cfr.
Cass. 4780/2013 e Cass. 5171/1994).
La conclusione non muta neppure se la notifica del provvedimento monitorio avviene via pec, dal momento che l'art. 1 L. 53/1994, norma che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati, prevede che l'avvocato che esegue la notifica a mezzo pec debba essere munito di procura alle liti, ma non che essa debba essere allegata all'atto da notificare (cfr. Cass. 27154/2021).
Nel caso in esame, ha depositato agli atti del procedimento di opposizione (sub doc. all. CP_1
10) la procura alle liti conferita al proprio difensore.
La doglianza attorea appare quindi infondata.
1.2. Parte opponente ha inoltre affermato nel proprio atto introduttivo che la parte opposta avrebbe depositato unicamente le fatture commerciali, che non possono assurgere a prova del diritto di credito fatto valere, eccependo conseguentemente il difetto di prova scritta ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è destituita di fondamento.
pagina 3 di 5 La parte opposta ha versato in atti i contratti in essere tra le parti, e segnatamente il CP_1
contratto di noleggio a lungo termine n. 1746 dd. 28.6.2021, avente ad oggetto il veicolo “Trattore
Renault Tricks T 480” tg. GE678AM della durata di 60 mesi, con canone noleggio mensile di euro
2.130,00 (doc. 1 di parte opposta), unitamente al verbale di consegna di detto veicolo, sottoscritto per da “incaricato ritiro veicolo” in data 3.7.2021 (doc. 2 di parte opposta). Parte_1
Agli atti vi è inoltre il contratto n. 1747 dd. 28.5.2021, avente ad oggetto il veicolo “semirimorchio
Lamberet SR2 Green Liner” tg. XA456KE della durata di 12 mesi, con canone noleggio mensile di euro 1.250,00 (doc. 3 di parte opposta) e la relativa appendice, redatta su carta intestata di e CP_1
sottoscritta in data 20.2.2023 da (doc. 4 di parte opposta), con la quale veniva pattuito il Parte_1
prolungamento della durata del contratto n. 1747 per ulteriori 12 mesi, ferme tutte le restanti pattuizioni contrattuali. È allegato altresì il verbale di consegna del veicolo oggetto del contratto n. 1747, avvenuto in data 3.7.2021 e sottoscritto per da “incaricato ritiro veicolo”, con indicazione di Parte_1
quale conducente (doc. 5 di parte opposta). Persona_1
Va segnalato che i verbali di consegna dei due veicoli (docc. 2 e 5 di parte opposta), la cui sottoscrizione per conto di non è stata contestata dall'opponente, riportano il riferimento Parte_1
al numero del contratto (1746 e 1747), nonché agli estremi identificativi del veicolo (marca, modello e targa), per cui la parte opponente ha dimostrato di aver dato esecuzione ai contratti conclusi con l'opposta CP_1
Agli atti vi sono inoltre le tre fatture azionate in sede monitoria, emesse per le mensilità di settembre,
ottobre e novembre 2024 (docc. 6, 7 e 8 di parte opposta), che riportano la targa dei veicoli oggetto dei contratti ed indicano il canone di noleggio mensile in ammontare corrispondente a quello indicato nei contratti riferiti a detti veicoli.
Ne consegue che sussiste prova scritta del credito azionato in sede monitoria.
pagina 4 di 5 1.3. È documentalmente provato che l'opponente abbia ritirato i veicoli oggetto dei contratti di noleggio (docc. 2 e 5 di parte opposta), dando così esecuzione agli stessi, senza formulare in giudizio alcuna contestazione nel merito delle prestazioni contrattuali rese della parte opposta.
L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Parte opponente va quindi condannata e rifondere a parte le spese di lite, che vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, (tab. n. 2, scaglione di valore da
Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1340/2024 dd.
15.11.2024;
2) condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nel CP_1
seguente modo: € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 19/09/2025.
La Giudice
dott.ssa Cristina Longhi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI BOLZANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
All'udienza a trattazione scritta del 18.9.2025 davanti al Giudice dott.ssa Cristina Longhi hanno depositato note scritte:
per parte attrice opponente : nessuno Parte_1
per parte convenuta opposta : avv. PADELLINI IABER CP_1
Il Giudice, vista la propria ordinanza dd. 10.9.2025 e lette le note scritte depositate dalla parte convenuta opposta, pronuncia la seguente sentenza.
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 3741/2024 R.G.,
promossa da
parte attrice opponente:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione dd. 30.12.2024,
dall'avv.proc.dom. MEDURI DOMENICO FRANCESCO
contro
parte convenuta opposta:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dd. 14.4.2025, dall'avv.proc.dom.
PADELLINI IABER
In punto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1340/2024 dd.
15.11.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1
per la somma di euro € 12.370,80, oltre interessi dovuti per legge, spese e competenze legali liquidate in euro 652,00 oltre accessori.
A sostegno della propria opposizione, ha eccepito: Parte_1
pagina 2 di 5 a) la nullità della notifica via pec del ricorso per decreto ingiuntivo e del provvedimento monitorio per assenza della procura, con conseguente difetto di legittimazione in capo al difensore di parte convenuta opposta;
b) l'illegittimità e l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
1.1. Per quanto attiene alla doglianza sub a), va rilevato che per giurisprudenza consolidata è
sufficiente notificare all'ingiunto il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo, senza necessità di allegare ad essi la procura alle liti, che pure deve essere presente agli atti del procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'eventuale fase di opposizione. L'opposizione a decreto ingiuntivo ha,
infatti, carattere impugnatorio, determinando la trasformazione del rito da sommario in rito a cognizione piena, consentendo che l'opposto si munisca di valida procura nella fase monitoria (cfr.
Cass. 4780/2013 e Cass. 5171/1994).
La conclusione non muta neppure se la notifica del provvedimento monitorio avviene via pec, dal momento che l'art. 1 L. 53/1994, norma che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati, prevede che l'avvocato che esegue la notifica a mezzo pec debba essere munito di procura alle liti, ma non che essa debba essere allegata all'atto da notificare (cfr. Cass. 27154/2021).
Nel caso in esame, ha depositato agli atti del procedimento di opposizione (sub doc. all. CP_1
10) la procura alle liti conferita al proprio difensore.
La doglianza attorea appare quindi infondata.
1.2. Parte opponente ha inoltre affermato nel proprio atto introduttivo che la parte opposta avrebbe depositato unicamente le fatture commerciali, che non possono assurgere a prova del diritto di credito fatto valere, eccependo conseguentemente il difetto di prova scritta ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è destituita di fondamento.
pagina 3 di 5 La parte opposta ha versato in atti i contratti in essere tra le parti, e segnatamente il CP_1
contratto di noleggio a lungo termine n. 1746 dd. 28.6.2021, avente ad oggetto il veicolo “Trattore
Renault Tricks T 480” tg. GE678AM della durata di 60 mesi, con canone noleggio mensile di euro
2.130,00 (doc. 1 di parte opposta), unitamente al verbale di consegna di detto veicolo, sottoscritto per da “incaricato ritiro veicolo” in data 3.7.2021 (doc. 2 di parte opposta). Parte_1
Agli atti vi è inoltre il contratto n. 1747 dd. 28.5.2021, avente ad oggetto il veicolo “semirimorchio
Lamberet SR2 Green Liner” tg. XA456KE della durata di 12 mesi, con canone noleggio mensile di euro 1.250,00 (doc. 3 di parte opposta) e la relativa appendice, redatta su carta intestata di e CP_1
sottoscritta in data 20.2.2023 da (doc. 4 di parte opposta), con la quale veniva pattuito il Parte_1
prolungamento della durata del contratto n. 1747 per ulteriori 12 mesi, ferme tutte le restanti pattuizioni contrattuali. È allegato altresì il verbale di consegna del veicolo oggetto del contratto n. 1747, avvenuto in data 3.7.2021 e sottoscritto per da “incaricato ritiro veicolo”, con indicazione di Parte_1
quale conducente (doc. 5 di parte opposta). Persona_1
Va segnalato che i verbali di consegna dei due veicoli (docc. 2 e 5 di parte opposta), la cui sottoscrizione per conto di non è stata contestata dall'opponente, riportano il riferimento Parte_1
al numero del contratto (1746 e 1747), nonché agli estremi identificativi del veicolo (marca, modello e targa), per cui la parte opponente ha dimostrato di aver dato esecuzione ai contratti conclusi con l'opposta CP_1
Agli atti vi sono inoltre le tre fatture azionate in sede monitoria, emesse per le mensilità di settembre,
ottobre e novembre 2024 (docc. 6, 7 e 8 di parte opposta), che riportano la targa dei veicoli oggetto dei contratti ed indicano il canone di noleggio mensile in ammontare corrispondente a quello indicato nei contratti riferiti a detti veicoli.
Ne consegue che sussiste prova scritta del credito azionato in sede monitoria.
pagina 4 di 5 1.3. È documentalmente provato che l'opponente abbia ritirato i veicoli oggetto dei contratti di noleggio (docc. 2 e 5 di parte opposta), dando così esecuzione agli stessi, senza formulare in giudizio alcuna contestazione nel merito delle prestazioni contrattuali rese della parte opposta.
L'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Parte opponente va quindi condannata e rifondere a parte le spese di lite, che vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, (tab. n. 2, scaglione di valore da
Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), secondo i valori medi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 1340/2024 dd.
15.11.2024;
2) condanna la parte opponente in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nel CP_1
seguente modo: € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 19/09/2025.
La Giudice
dott.ssa Cristina Longhi
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