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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
ES ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 4280 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a Santeramo in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: indennità temporanea.
*******
Con ricorso depositato il 27.3.2024 premetteva di Parte_1 essere incorso in un infortunio sul lavoro in data 12 Aprile 2023 e, per tale ragione, di essersi astenuto dal prestare la propria attività fino al successivo
20 Ottobre.
Adiva – dunque - il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari, al fine di sentir condannare l' alla liquidazione dell'indennità temporanea per il CP_1 suddetto periodo, con vittoria delle spese del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza dell'avversa CP_1 domanda, sostenendo che, oltre i 7 giorni già riconosciuti (come da prognosi del P.S.), il periodo successivo fosse da considerarsi alla stregua di malattia comune.
Acquisite le risultanze di c.t.u., la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente osservare che nella presente controversia non è in discussione il nesso eziologico tra la prestazione lavorativa e l'evento allegato, né tantomeno è in dubbio la causa violenta.
L'unico profilo che deve formare oggetto di accertamento è il periodo rispetto al quale l'odierno istante ha maturato il diritto a percepire l'indennità temporanea da inabilità assoluta a lavoro.
Sul punto, vanno prese in considerazione le risultanze dell'espletata c.t.u., dalla quale si evince che, alla luce dei tempi medi di stabilizzazione di riacutizzazioni di lesioni analoghe, spetta al ricorrente “il riconoscimento di una temporanea lavorativa dal 12.4 all'1.6.2023”.
Pertanto, il ricorso dev'essere parzialmente accolto.
Le spese processuali, liquidate secondo i valori prossimi ai minimi (in assenza di questioni di particolare complessità) e tenuto conto delle fasi in cui si è articolato il giudizio (e, quindi, con istruttoria), seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Vanno parimenti poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' CP_1 convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della indennità temporanea per il periodo di astensione al lavoro dal 12.4.2023 all'1.6.2023
(detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo);
Pag. 2 di 3 2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida € 700,00 oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio espletata, già liquidate in corso di giudizio.
Bari, 28.11.2025 Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria ES
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