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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel.est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2879/2021 R.G.A.C.
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Gerardo Perillo, c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di citazione in C.F._2 appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla Via Carmine, n.15
Appellante
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._3
Fabio Mesto, c.f. , e dall'avv.to Massimo Sorrentino, c.f. C.F._4
, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, al Viale J.F. Kennedy, n.49
Appellato
NONCHE'
p.i. , con sede in Gragnano Controparte_2 P.IVA_1
(AV), alla Strada Statale km 2400
Appellata- contumace
NONCHE'
, c.f. , residente in [...] C.F._6
Piana n.21
Appellato- contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 936/2021, pubblicata il
25.05.2021
Conclusioni per l'appellante 1) in via preliminare, dichiarare la Parte_1 tempestività della chiamata in causa del terzo e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata,
1 con rimessione degli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio;
2) in subordine, ammettere le richieste istruttorie formulate in primo grado;
3) accertare il difetto di legittimazione passiva di perché nessuna responsabilità gli può essere Parte_1 imputata e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare quale unica e sola responsabile la
“imputando alla stessa ogni conseguenza di Controparte_3 legge invocata dall'attore , sia a titolo di risoluzione contrattuale che a titolo Controparte_1 di risarcimento danni”; 4) nel merito, in via principale, in riforma della sentenza oggetto di gravame, dichiarare che nulla deve all'attore , né a titolo di Parte_1 Controparte_1 risoluzione contrattuale né a titolo di risarcimento;
5) in via subordinata, in riforma della sentenza oggetto di gravame, disporre la riduzione - nella misura del 50% - del prezzo che
[...]
deve restituire all'attore , in ragione della dichiarata risoluzione Parte_1 Controparte_1 contrattuale;
6) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza oggetto di gravame disponendo che nulla deve a a titolo di risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni;
7) in via ancora più gradata, disporre la compensazione per la metà delle spese di lite liquidate in favore dell'attore ; 8) in ragione dell'acclarata soccombenza, Controparte_1 condannare in ogni caso il ricorrente a corrispondere, in favore del resistente Controparte_1
, le competenze legali relative alla fase cautelare (proc. n. 3084-1/17 RG) Parte_1 instaurata in via incidentale.
Conclusioni per l'appellato : rigettare tutte le domande proposte Controparte_1 dall'appellante.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 27/06/2017 (proc. n. 3084/17 R.G.), CP
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino ed esponeva
[...] Parte_1 che: in data 23/09/2016, sul sito “subito.it”, aveva individuato l'annuncio di vendita di un'imbarcazione da diporto “Della Pasqua mod. DC13 Elite”, iscritta nel R.I.D. della
Capitaneria di Porto di Napoli, targata NA10107/D con codice identificativo dello scafo) CP_4
ITDPQ13016B708, con n. 2 motori Volvo Penta mod. D9-575, aventi rispettivamente matricola n. 2009018850 e n. 2009018860; che, dopo trattative, in data 17/11/2016 aveva acquistato l'imbarcazione al prezzo di euro di euro 60.000,00 da , il quale gli aveva Parte_1 esibito la licenza di navigazione munita di “marcatura CE”, vistata dalla Capitaneria di Porto di
Napoli - sulla quale risultava annotato il trasferimento di proprietà dalla società
[...]
a favore di , nonché il certificato di sicurezza per Controparte_2 Parte_1 unità da diporto n. 68/15, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Napoli in data 7.7.2015; che presso il Comune di Salerno, dinanzi a , responsabile dell'agenzia Marino Persona_1
Yacht, era stata autenticata la firma apposta da in calce al contratto di Parte_1 compravendita.
La difesa dell'attore deduceva che quest'ultimo si era rivolto alla medesima agenzia CP_5
[...
[...] per la registrazione della compravendita, sostenendo il costo di euro 1.350,00,
[...] registrazione che veniva effettuata in data 29.11.2016; che aveva sottoscritto Controparte_1 con la società Marina D'Arechi un contratto di ormeggio stagionale per un importo complessivo di euro 8.350,00; che, in data 30.11.2016, l'imbarcazione veniva sottoposta a sequestro penale, eseguito dalla Capitaneria di Porto di Salerno “la quale provvedeva a sequestrare anche i due motori sulla medesima installati e la licenza di Navigazione in originale, essendo il tutto risultato oggetto di furto nell'anno 2010”; che “l'imbarcazione summenzionata era dotata di documentazione amministrativa integralmente contraffatta, falsa, ed i motori riportati sulla relativa licenza di navigazione, aventi le matricole 2009018850 e 2009018860, non corrispondevano a quelli realmente presenti a bordo, in realtà recanti la matricola 7009118172
e 7009118322”; che “l'Autorità Giudiziaria Penale di Salerno aveva incontrovertibilmente appurato che la barca venduta dal al , in realtà era di proprietà della Pt_1 CP [...] iscritta al nr. NA8932/D, con (codice identificativo dello scafo) CP_6 CP_4
ITDPQ011165B607, ed era stata rubata nell'anno 2010, per poi essere inviata in Germania dove veniva “ripulita” e dotata di documentazione falsa”; che, pertanto, il contratto di compravendita del 17.11.2016 era nullo, avendo ad oggetto una “res inesistente”.
Ciò posto l'attore lamentava che, al fine di trascorrere le vacanze estive con la propria famiglia, già programmate, aveva dovuto noleggiare un'altra imbarcazione con le stesse caratteristiche di quella acquistata dal ed oggetto di sequestro, spendendo la complessiva somma di euro Pt_1
36.000,00, iva inclusa;
che l'inadempimento della controparte gli aveva procurato un danno da quantificare in via equitativa - non potendo essere provato nel suo preciso ammontare - in una somma non inferiore ad euro 35.000,00.
Concludeva chiedendo una pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita e di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di euro 60.000,00, corrisposto a titolo di prezzo dell'imbarcazione, al rimborso dei costi di registrazione del contratto, pari ad euro
1.350,00, al rimborso dei costi di ormeggio, pari ad euro 8.350,00, al rimborso dell'importo di euro 36.000,00 per il noleggio di altra imbarcazione, nonché chiedendo una pronuncia di condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per il mancato godimento del natante, della somma di euro 35.000,00, quantificata in via equitativa.
In corso di causa l'attore proponeva ricorso per sequestro conservativo, che veniva rigettato.
All'udienza di trattazione dinanzi al giudice di primo grado del 24 gennaio 2018 compariva l'avv.to Giuseppe Maglio, per delega dell'avv.to Gerardo Perillo, costituitosi nell'interesse di nel procedimento incidentale per sequestro conservativo, il quale chiedeva di Parte_1 essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_3 che aveva venduto l'imbarcazione a Il difensore dell'attore, Parte_1 CP
, evidenziava che non risultava alcuna comparsa di costituzione del convenuto nel
[...] fascicolo relativo al procedimento principale di merito.
3 Il giudice di primo grado, vista l'istanza di rimessione in termini per la costituzione ai sensi dell'art. 166 c.p.c., formulata dal difensore del convenuto - il quale rappresentava di aver erroneamente inviato in via telematica la comparsa di costituzione in un fascicolo recante un numero diverso da quello del procedimento promosso da - con Controparte_1 provvedimento del 5 marzo 2018 rigettava la richiesta, sul rilievo che non sussistevano “i presupposti dell'errore incolpevole per la remissione in termini”, e rinviava la causa all'udienza del 17.10.2018, assegnando i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c..
In data 22.03.2018 si costituiva tardivamente deducendo che aveva acquistato Parte_1
l'imbarcazione dalla società Scaletta di per l'importo di euro Controparte_3
75.000,00; che aveva utilizzato l'imbarcazione per circa un anno e mezzo senza inconvenienti;
che il procedimento penale di cui al sequestro dell'imbarcazione era ancora in fase di indagini preliminari, per cui non sussisteva alcuna certezza in ordine alla contraffazione e/o all'illecita provenienza del natante;
che la sua condotta era stata improntata alla massima trasparenza;
che il furto dell'imbarcazione risaliva all'anno 2010, ovvero a molti anni prima rispetto all'epoca in cui aveva acquistato l'imbarcazione; che egli non avrebbe potuto avvedersi di un'eventuale provenienza criminosa del natante;
che non gli si poteva addossare alcuna responsabilità risarcitoria;
che aveva demandato gli specifici adempimenti burocratici alla Business Agency di che la dedotta nullità del contratto di compravendita stipulato tra le parti, Controparte_7 invocata dall'attore, doveva eventualmente estendersi anche al primo contratto di compravendita, stipulato tra il e la Pt_1 Controparte_3 dovendosi ritenere quest'ultima quale unica responsabile dell'illecita vendita e degli eventuali danni derivati. Concludeva chiedendo la declaratoria di difetto di “legittimazione passiva” ed il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Con separato giudizio (procedimento n. 2315/2018 R.G.) conveniva in Parte_1 giudizio , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_3
e chiedeva la declaratoria di nullità della Controparte_2 compravendita conclusa in data 29.6.2015 con la società convenuta e la condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo di euro 75.000,00. Le controparti rimanevano contumaci.
Con provvedimento del 6.11.2018, al procedimento n. 3084/2017 R.G., introdotto da CP
, veniva riunito il procedimento n. 2315/2018 R.G., introdotto da .
[...] Parte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2020 il primo giudice riservava la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il tribunale di Avellino ha così provveduto: “Giudizio n.3084/2017:1. dichiara risolto il contratto stipulato dalle parti del primo giudizio, e , in data Controparte_1 Parte_1
17.11.2016 per colpa del venditore;
2. condanna a restituire Parte_1 Parte_1 all'attore del primo giudizio , l'importo di € 60.000,00 oltre interessi dalla Controparte_1
4 domanda al saldo;
3.condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 CP
, di € 22.350,00, oltre interessi dalla domanda;
4.condanna a
[...] Parte_1 rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € 11.000,00 di cui € 800,00 Parte_2 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione. Giudizio
n. 2315/2018:
4. dichiara la nullità del contratto concluso tra le parti del secondo giudizio riunito, e , in proprio e nella qualità di l.r. di Parte_1 Controparte_3 [...]
in data 29.6.2015; 5. condanna , in proprio e nella Controparte_2 Controparte_3 qualità, a restituire a l'importo di € 75.000,00, oltre interessi dalla domanda;
Parte_1
5. rigetta la domanda di manleva formulata da;
6. compensa per la metà le Parte_1 spese tra le parti e condanna in proprio e nella qualità alla rifusione in favore Controparte_3 dei delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.500,00 di cui € 400,00 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
Il primo giudice ha motivato come di seguito si sintetizza per punti.
1) Alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina sull'evizione totale, atteso che l'evizione si verifica quando il compratore è privato, in tutto o in parte, del diritto sul bene acquistato, in conseguenza dell'accertato diritto di un terzo. Nel caso di specie, invece, il bene dedotto in lite
è stato sottoposto a sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 877 del 17.1.2011 ha stabilito che le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto definitivo della proprietà della cosa stessa da parte dello
Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento una semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto quando sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca. Alla fattispecie va applicata la disciplina della vendita dell'aliud pro alio”, che abilita la parte ad agire con l'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di prescrizione e decadenza (indipendentemente anche da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione).
2) Dal verbale di sequestro penale del 30.11.2016 emerge che l'imbarcazione da diporto di cui è causa è stata sequestrata in quanto a bordo vi erano installati due motori provenienti da un'imbarcazione oggetto di furto. Nella comunicazione del reato di ricettazione a carico dell'attore si legge anche che “il modello di dichiarazione di conformità”, presentato all'atto dell'iscrizione dell'imbarcazione presso il pubblico registro di Napoli, risultava “non emesso”,
e che “per formato, per le informazioni errate, per timbro e firma risultava palesemente falso”.
Si legge ancora che, in riferimento a tale imbarcazione: a) il documento di cancellazione dai registri tedeschi risulta falso;
b) il documento presentato all'atto della iscrizione in Germania è falso;
c) il numero identificativo dello scafo è inesistente e non corrispondente a nessuna imbarcazione costruita dal cantiere della ditta “Della Pasqua DC International Yachts S.r.l.”; d)
5 le dichiarazioni di conformità CE risultano false nella forma, nelle firme e nei dati;
e) i certificati di potenza dei motori riguardano motori che risultano installati su imbarcazione diversa.
3) “Conclamato l'aliud pro alio, è poi necessario, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al venditore, almeno a titolo di colpa. Orbene, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria. La presunzione è superabile sulla base di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, egli non sia stato in grado di eseguire tempestivamente la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili”.
Nel caso in esame nessuna prova idonea a superare la suindicata presunzione è stata fornita dal
. Quest'ultimo, infatti, non solo si è costituito tardivamente, ma, da quanto si legge negli Pt_1 atti del procedimento penale, l'accertabilità delle falsità appare evidente, per ampiezza, gravità
e grossolanità, sicchè il convenuto non ha affatto superato la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità. Anzi, dalla lettura della comparsa si desume che sul furto e le ragioni del sequestro, il convenuto non ha dedotto alcunché, limitandosi a difendersi sulla domanda risarcitoria (e sui profili di dolo e colpa collegati) e si è limitato ad argomentare che aveva acquistato il bene da terzi, senza occuparsi della trattativa, e che aveva affidato le pratiche alla Business Agency di Palombara Laura, agenzia che aveva provveduto a trascrivere la proprietà, ad aggiornare la licenza di navigazione ed a richiedere e ritirare il certificato di sicurezza. “Evenienza questa che non lo esimeva dai controlli e, dunque, del tutto insufficiente a superare la presunzione indicata. Così come i descritti complessi accertamenti svolti, anche di tipo tecnico, sulla regolarità della documentazione fornita, non sono affatto documentati. Peraltro, il fenomeno delle imbarcazioni clonate o con motori provento di furto è di tale frequenza che è nota la necessità quantomeno di procedere alla verifica di corrispondenza tra il numero identificativo dello scafo e quello proveniente dalla ditta costruttrice. Si ricorda che uno degli accertamenti incontrovertibili eseguiti dalla capitaneria di porto, e che hanno portato al sequestro, è che il numero identificativo dello scafo risulta inesistente e non corrispondente a nessuna imbarcazione costruita dalla ditta Della
Pasqua, da cui proviene l'imbarcazione”. Deve, quindi, ritenersi sussistente la gravità dell'inadempimento di e, conseguentemente, va risolto il contratto di Parte_1 compravendita dell'imbarcazione e va disposta la restituzione del prezzo pagato, pari ad euro
60.000,00, oltre interessi dalla domanda.
4) Quanto al danno emergente e ai costi sostenuti dal , “è documentato il pagamento del CP costo dell'ormeggio, pari ad € 8.350; vanno pure restituiti i costi di registrazione della compravendita pure sostenuti e pari ad € 1.350,00.” Non può essere riconosciuto come “costo” quello per il noleggio di altra imbarcazione per il periodo estivo, atteso che esso risulta documentato solo da fatture, che non dimostrano alcun esborso effettivo.
6 5) Con riguardo al lucro cessante, “non vi è dubbio sulla impossibilità di godere della
imbarcazione dopo il sequestro e va, dunque, risarcito il relativo danno, parametrato al valore locativo, richiesto nell'importo di € 35.000,00.”
6) Il risarcimento del danno complessivo, quantificato in euro 44.700,00 (35.000,00
+1.350,00+8.350,00= 44.700,00), “va abbattuto del 50 % per il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., atteso che anche l'attore ha tenuto una condotta improntata a scarsa diligenza nella verifica della documentazione della compravendita;
va dunque riconosciuto il minor importo a titolo di danno, pari ad € 22.350,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.”.
7) La domanda di nullità della compravendita proposta da nei confronti del suo Parte_1 diretto rivenditore “va accolta sul semplice ed assorbente rilievo che il bene venduto è sostanzialmente inesistente ed incommerciabile, essendo stato oggetto di furto già nel 2010. Il contratto va, dunque, dichiarato nullo ed i convenuti vanno condannati a restituire l'importo ricevuto di € 75.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.”
8) Inammissibili, e comunque infondate, sono poi le domande di garanzia/manleva proposte dal
, “che ha anche chiesto di essere manlevato dall'originario venditore di tutto quanto Pt_1 condannato eventualmente a pagare al successivo acquirente, parte del primo giudizio (non del giudizio riunito)”. Il giudizio riunito è un giudizio autonomo “e non può essere condannato il convenuto in manleva in riferimento a parti non citate”. Inoltre “è generalmente censurabile
l'escamotage utilizzato da una parte incorsa in preclusioni di introdurre un nuovo giudizio al fine di recuperare le decadenze, poi chiedendo la riunione dei giudizi; è evidente che si realizza la surrettizia riproposizione della chiamata in garanzia dalla quale l'odierna attrice era irrimediabilmente decaduta nel primo giudizio. Nè la riunione modifica la situazione processuale poiché il chiamato nel secondo giudizio, rimane comunque estraneo al primo. Ma in ogni caso non vi è una garanzia in senso tecnico e, dunque, di manleva, da poter azionare.
Al più si può argomentare di rivalsa, che nell'intero, come richiesta (cioè volontà di riversare interamente su altri la responsabilità) non sarebbe mai ammissibile in ragione dell'accertata responsabilità del nel primo giudizio”. Dalle difese del , più che chiamata in Pt_1 Pt_1 garanzia, emerge che è stata sollevata “una questione di legittimazione”, atteso che si deduce la sussistenza di una responsabilità di un terzo (originario venditore) idonea ad escludere totalmente quella del . Tale difesa è logicamente e giuridicamente incompatibile con la Pt_1 qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva); inoltre va dato rilievo alla effettiva volontà del chiamante (attore nel giudizio riunito), in relazione alla finalità in concreto perseguita di attribuire al terzo (convenuto nel giudizio riunito) la responsabilità del danno. Non si tratta, dunque di esaminare la domanda di manleva (richiesta impropria perché non viene invocato un rapporto di garanzia) ma solo di verificare se vi sia, nella specie, una responsabilità
7 del convenuto nel giudizio riunito tale da escludere del tutto quella del , profilo di Pt_1 indagine già escluso dalla sorte del primo giudizio, che vede il soccombente. Né può Pt_1 argomentarsi di responsabilità concorrente o in solido, non essendo stata tale evenienza né richiesta né prospettata.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, . Controparte_1
La società e non si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3 ne va dichiarata la contumacia.
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1 Il primo motivo di gravame è rubricato: “
1. ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE A) SUL GRADO DI DILIGENZA PRETESO DAL G.I. E
SULLA INSUSSISTENZA DELLA COLPA ASCRITTA AL CONVENUTO DE VITO MASSIMO”.
La difesa dell'appellante espone che il primo giudice ha erroneamente interpretato gli atti del procedimento penale, giungendo alla conclusione che l'imbarcazione avesse subito una rilevante manomissione, “visibilmente rilevabile”, e ritenendo sussistente un'indebita presunzione di colpa a carico del , il quale, invece, “non avrebbe potuto accorgersi Pt_1 dell'alterazione ovverosia della contraffazione, atteso che, nel caso di specie, era stato trafugato l'intero scafo e non vi era stata alcuna alterazione materiale eseguita sullo scafo o sui motori ma “solo” la contraffazione dei relativi documenti”. Argomenta che “il semplice esame tecnico-visivo dello scafo e dei motori non avrebbe mai consentito di accertare, anche solo in via presuntiva, l'illiceità del bene non essendo rinvenibile alcuna discrasia”; che
“neppure sarebbe stato possibile accorgersi della contraffazione documentale ponendo a confronto i dati riportati sullo scafo e sui motori con quelli riportati sui relativi documenti, atteso che la contraffazione documentale aveva quale precipuo intento proprio quello di renderli coincidenti”; che “unico modo per poter accertare la contraffazione documentale era, pertanto, quello di presumerne la falsità attraverso il semplice esame visivo alla stregua di esperti in documentazione nautica tra le cui mani la stessa quotidianamente passa sì da poter quindi rilevare l'eventuale contraffazione di timbri, firme e intestazioni di organi amministrativi preposti al loro rilascio”; che “sintomatico, in tal senso, il fatto che le contraffazioni documentali siano emerse solo a seguito di approfondite indagini che gli inquirenti hanno condotto interpellando anche i vari soggetti cui era stata falsamente ascritta la paternità della documentazione contraffatta”; che di detta contraffazione documentale non si era mai avveduto nessuno, né si erano avveduti gli “addetti ai lavori cui il si era rivolto nel momento in Pt_1 cui aveva acquistato la barca per curare tutta la parte amministrativa”; che “erra il Giudice di prime cure nel momento in cui qualifica la falsità documentale come agevolmente accertabile
8 dal risultando la stessa evidente per ampiezza, gravità e grossolanità”; che “solo dopo Pt_1 aver incrociato tutte le informazioni così acquisite, gli inquirenti riuscivano a ipotizzare la natura illecita (per furto o clonazione) dell'imbarcazione NA10107/D (cfr. Comunicazione
Notizia di Reato richiamata nella motivazione della sentenza)”; che “si pretende – in sostanza
– che il convenuto (comune cittadino che mai in precedenza aveva avuto a che fare con le imbarcazioni e con le relative certificazioni) fosse a conoscenza del fatto che il numero identificativo dello scafo (HIN ITDPQ13016B708) dovesse avere una rispondenza con un non meglio specificato numero identificativo proveniente dalla ditta costruttrice e che l'eventuale discrasia potesse eventualmente disvelare una ipotetica origine delittuosa del bene”; che vi era in atti “l'Attestato di Idoneità alla Navigazione rilasciato il 29/06/2015 da Ente Certificatore riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (la Quality & Security srl) che col predetto certificato dichiarava di aver verificato, previa apposita ispezione dell'imbarcazione, tutti i dati tecnici dello scafo e di non aver rilevato alcuna anomalia tale da impedire il rilascio del richiesto certificato”.
Il motivo di gravame è infondato.
E invero il giudice di primo grado muove dalla premessa che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la colpa della parte contrattuale inadempiente va presunta fino a prova contraria e che il non ha Pt_1 fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione di colpevolezza, dimostrando di aver agito con diligenza in sede di vendita dell'imbarcazione, limitandosi ad argomentare che aveva acquistato il bene da terzi, senza occuparsi della trattativa, e che aveva affidato le pratiche alla
Business Agency di agenzia che aveva provveduto a trascrivere il passaggio Controparte_7 di proprietà a suo favore, ad aggiornare la licenza di navigazione e a richiedere e ritirare il certificato di sicurezza dell'imbarcazione. Secondo il primo giudice, l'aver delegato le suddette pratiche ad un'agenzia non lo esimeva da effettuare i dovuti controlli.
Il suddetto percorso motivazionale va integrato con le considerazioni che di seguono si espongono.
Ai fini della sussistenza dei presupposti idonei ad integrare il grave inadempimento del CP_8
- che giustifica la risoluzione del contratto di vendita dell'imbarcazione al - ciò che CP rileva - più dei controlli che il aveva fatto (o avrebbe dovuto fare) in sede di acquisto Pt_1 dell'imbarcazione dalla - è la circostanza che Controparte_3
l'imbarcazione, nel momento in cui veniva venduta al , non fosse conforme, con CP particolare riguardo ai motori, a quanto indicato e risultante dalla documentazione che lo stesso consegnava a corredo dell'atto di trasferimento della proprietà, vale a dire il certificato Pt_1 di sicurezza, che attestava lo stato di navigabilità (cfr. art. 22 del codice della nautica da diporto)
e il certificato di potenza dei motori, che rappresenta anch'esso un documento da tenere obbligatoriamente a bordo dell'imbarcazione durante la navigazione (cfr. art. 28, comma 3, del codice della nautica da diporto); conformità che il venditore doveva certamente garantire
9 all'acquirente, effettuando i dovuti controlli.
Ciò posto, l'esame visivo dei motori installati sull'imbarcazione, consentiva agevolmente di appurare che il numero di matricola degli stessi non coincideva con quello riportato nel certificato di sicurezza e nel certificato di potenza dei motori, sussistendo un'evidente discrasia.
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto della difesa dell'appellante secondo cui, nel caso di specie, vi era stata - già prima dell'anno 2015 in cui il aveva acquistato l'imbarcazione Pt_1
- soltanto una contraffazione dei documenti, effettuata ad arte (e quindi, difficilmente percepibile se non da soggetti specializzati), allo scopo di renderli coincidenti con i dati riportati sullo scafo e sui motori (coincidenza che, invece, non vi era); né è condivisibile, quindi, quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante secondo cui il semplice esame tecnico visivo dei motori non avrebbe consentito di rilevare alcuna discrasia.
Ne consegue che non solo non vi sono elementi per superare la presunzione di imputabilità dell'inadempimento in capo al , ma deve escludersi che quest'ultimo, in sede di vendita Pt_1 al , abbia tenuto una condotta diligente, verificando la riferibilità del certificato di CP sicurezza per la navigazione da diporto e del certificato di potenza dei motori, che riportava i numeri di matricola dei motori, ai motori installati sull'imbarcazione. L'agevole riscontro della non corrispondenza dei numeri di matricola dei motori con i numeri riportati nel certificato di sicurezza per la navigazione da diporto e nel certificato di potenza dei motori avrebbe senza dubbio indotto il a sospettare un'eventuale provenienza illecita degli stessi;
motori, che Pt_1 alla luce di quanto si evince dalla comunicazione di reato sopra citata, sarebbero risultati oggetto di denuncia di furto nell'anno 2010.
Le suddette considerazioni assorbono ogni questione sollevata dalla difesa dell'appellante con riguardo alla non condivisibilità dell'affermazione del primo giudice in ordine al fatto che il
[...] Pt_
- stante “il frequente fenomeno delle imbarcazioni clonate o con motori provento di furto”
- avrebbe dovuto procedere alla verifica della effettiva provenienza dello scafo, così come identificato numericamente, dalla ditta costruttrice.
§ 2.2 Il secondo motivo di gravame è rubricato: “SULL'OMESSA ASSUNZIONE DI PROVA ORALE
PERTINENTE E RILEVANTE AI FINI DEL DECIDERE = RICHIESTA DI ASSUNZIONE IN APPELLO
EX ART. 356 c.p.c.”.
L'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto superflua l'assunzione della prova testimoniale articolata nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183,6° comma, c.p.c., “rendendo impossibile la ricostruzione degli eventi ed, ancor più precisamente, impedendo di far emergere la complessità delle contraffazioni, la loro rilevabilità, l'eccessività del grado di diligenza preteso”.
Il motivo di gravame è inammissibile, atteso che l'appellante, in sede di udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, non ha reiterato la richiesta di prova testimoniale.
E invero va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
10 “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso
l'esame degli scritti difensivi” (Cfr. Cassazione sentenza n. 33103 del 10/11/2021).
Nel caso di specie, nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si legge: “Nell'interesse del Sig. l'Avv. Gerardo Perillo impugna Parte_1
e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta ed all'atto di citazione successivamente incardinato nei confronti del Sig. e della . Controparte_3 Controparte_3
E' evidente che dal suddetto atto difensivo non emerge alcuna volontà del difensore del Pt_1 di insistenza nella richiesta di prova testimoniale, già rigettata dal primo giudice;
tale volontà neanche emerge dagli atti difensivi successivi al provvedimento del giudice di primo grado del
6.11.2018, con il quale sono state rigettate le richieste di prove orali, perché ritenute superflue.
§ 2.3 Il terzo motivo di gravame è rubricato: “C) SULLA DIVERSA VALUTAZIONE DELLA COLPA
ASCRITTA AD ENTRAMBE LE PARTI NELL'ACCERTAMENTO DELLA RISOLUZIONE
CONTRATTUALE”,
L'appellante deduce: “La vendita di aliud pro alio, infatti, è stata determinata dalla colpa di entrambe le parti secondo quello che è lo schema e la ricostruzione dei fatti che il Giudice di prime cure ha rassegnato in sentenza;
l'inadempimento del venditore (aliud pro alio), Pt_1 pertanto, non può essere imputato esclusivamente allo stesso, essendo stato determinato per metà dalla colpa del venditore e per metà dalla colpa dell'acquirente; in tal senso il G.I. non avrebbe potuto e/o dovuto dichiarare la risoluzione del contratto o quantomeno sarebbe dovuto approdare a conclusioni notevolmente differenti così come di seguito verrà evidenziato.
Secondo la tesi del G.I. il venditore è inadempiente ed il suo inadempimento è colposo per cui il contratto va risolto;
omette di valutare, però, come l'inadempimento del venditore sia stato tuttavia validato e accresciuto dalla colpa dell'acquirente che con la sua condotta negligente ha conclamato l'aliud pro alio. In tal senso, pertanto, il G.I. non avrebbe potuto affatto pronunciare la risoluzione del contratto alla cui richiesta non può essere dato seguito se il fatto costitutivo dell'inadempimento sia imputabile ad entrambe le parti: in tal caso le colpe di entrambi i contraenti si equivalgono e si compensano a vicenda”.
La doglianza è infondata.
La risoluzione del contratto di vendita dell'imbarcazione pronunciata dal primo giudice si fonda
11 sulla gravità dell'inadempimento, imputabile al , che ha venduto un bene che si è rivelato Pt_1 funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (cfr. Cass. sentenza n. 13214 del 14/05/2024).
Diverso è il piano risarcitorio, conseguente alla risoluzione del contratto, con riguardo al quale il primo giudice ha ritenuto operante la disciplina di cui all'art. 1227 c.c., ed ha quindi ridotto del 50% l'ammontare del danno risarcibile a favore del , sul rilievo del concorso di CP colpa di quest'ultimo nella verificazione dell'evento danno. La circostanza che il primo giudice abbia ritenuto il concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso subito dal , CP non confligge con la ritenuta gravità dell'inadempimento del , che ha indotto il giudice Pt_1 di prime cure a risolvere il contratto di vendita dell'imbarcazione da quest'ultimo al . CP
§ 2.4. Il quarto motivo di gravame è rubricato: “D) SULL'ACCERTAMENTO DELLA
RESPONSABILITA' COLPOSA DEL COMPRATORE (ATTORE) E SULLA OMESSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1492 Cod. Civ.”.
L'appellante lamenta la mancata applicazione dell'art.1492 c.c., secondo cui “Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”.
Sostiene che il bene compravenduto è “perito” successivamente al suo acquisto “ed è stato sottratto alla disponibilità del compratore a causa del sequestro penale, a sua volta determinato dalla illecita contraffazione della relativa documentazione;
secondo lo stesso G.I., dunque,
l'acquirente ha contribuito in maniera determinante e colposa al perimento del bene compravenduto che va pertanto conseguentemente imputato anche all'acquirente. Ciò posto, ove anche il G.I. fosse rimasto dell'avviso che il convenuto non fosse riuscito Parte_1 in alcun modo a dare prova della diligenza impiegata nell'acquisto del natante, considerato in particolare quanto dallo stesso già prospettato in termini di responsabilità risarcitoria ed in applicazione della normativa pure invocata dallo stesso attore (art. 1492 c.c.), il G.I. avrebbe quantomeno dovuto ridurre (al 50%) l'importo del prezzo di vendita di cui ha viceversa ordinato
l'integrale restituzione in conseguenza della dichiarata risoluzione”.
La doglianza è infondata.
E invero essa muove dal non condivisibile presupposto che il bene oggetto della vendita sia
“perito”. Tale presupposto non sussiste, atteso che il sequestro penale non può essere considerato una causa di perimento del bene.
§ 2.5 Il quinto motivo di appello è rubricato: “E) SULLA OMESSA PRONUNCIA DI NULLITA' DI
ENTRAMBI I CONTRATTI DI COMPRAVENDITA (EX ART. 1418 e 1325 Cod. Civ.)”. La difesa dell'appellante lamenta che il primo giudice ha applicato al contratto di compravendita dell'imbarcazione stipulato tra il e il un regime giuridico diverso da quello Pt_1 CP applicato al contratto di vendita stipulato tra il e la sua dante causa, società Scaletta di Pt_1
12 Di MA TO & C. s.a.s., atteso che, per il primo, ha pronunciato la risoluzione e, per il secondo, ha dichiarato la nullità.
Argomenta che l'accoglimento della domanda di nullità si fonda espressamente sulla circostanza che il bene venduto “è sostanzialmente inesistente ed incommerciabile, essendo stato oggetto di furto già nel 2010”; che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio anche la nullità del successivo contratto stipulato tra il ed il , dal momento che il bene oggetto Pt_1 CP delle due compravendite era il medesimo.
Chiede quindi che sia dichiarata la nullità anche del secondo contratto di compravendita.
La doglianza è fondata.
Si osserva che sulla pronuncia di “inesistenza e incommerciabilità” dell'imbarcazione oggetto del contratto di compravendita stipulato tra e la Parte_1 Controparte_3
- che ha condotto il primo giudice a dichiarare la nullità di tale contratto - è
[...] calato il giudicato, atteso che sul punto non vi è impugnazione.
Ciò posto va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa
e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite.” ( cfr. Cass.
Ordinanza n. 5377 del 21/02/2023).
Ne consegue che la inoppugnabile statuizione di “inesistenza e incommerciabilità” dell'imbarcazione, resa con riferimento al contratto “a monte”, stipulato tra e Parte_1 la non può che ripercuotersi, anche sotto il Controparte_3 profillo logico-conseguenziale, sul contratto di compravendita “a valle”, stipulato tra Pt_1
e , contratto che, pertanto, va anch'esso dichiarato nullo ai sensi
[...] Controparte_1 degli artt. 1418, 2° comma, e 1346 c.c., perché avente ad oggetto un bene ritenuto “inesistente”, con statuizione oggetto di giudicato.
§ 2.6. Il sesto motivo di appello è rubricato: “F) SULLA OMESSA INDICAZIONE DEI CRITERI
ADOTTATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
L'appellante deduce: “Oltre alla risoluzione per inadempimento, l'attore ha invocato anche la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati in complessivi Parte_1
€ 80.700,00 (danno emergente + lucro cessante). Per converso il G.I. ha ritenuto di poter riconoscere all'attore il minore importo di € 22.350,00 avendo considerato il danno preteso dall'attore in parte non provato (€ 36.000,00 invocati a titolo di esborso per nolo di altra imbarcazione) ed in parte non dovuto ex art. 1227 c.c.. Ad ogni modo, nella quantificazione del danno, tra le varie voci, il G.I. ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di liquidazione del danno determinato dalla mancata fruizione/disponibilità del bene: a tal fine il
G.I. ha pertanto ritenuto congruo l'importo di € 35.000,00 di cui parte attrice ha invocato il
13 ristoro in via equitativa.”.
La difesa dell'appellante deduce che la quantificazione del risarcimento del danno nella misura di euro 35.000,00 “appare iniqua, infondata e priva di ogni logica giuridica”; che “ il G.I. si è limitato a mutuare - sic et simpliciter - la richiesta formulata dall'attore senza fornire alcuna spiegazione a riguardo”; che “Il mero richiamo al criterio equitativo, infatti, non esime il G.I. dal dover indicare i parametri equitativi in base ai quali è pervenuto ad una siffatta quantificazione dovendo all'uopo specificare quali siano i valori (in termini descrittivi e numerici) che lo stesso ha adoperato per poter pervenire a siffatta quantificazione.”; che “il
G.I. ha quindi omesso di specificare il processo valutativo e logico seguito per la quantificazione equitativa del danno derivante dalla riferita “…impossibilità di godere dell'imbarcazione dopo il sequestro….”. Chiede, quindi, una pronuncia di annullamento di tale capo della sentenza impugnata “per chiaro ed evidente difetto di motivazione”.
Il motivo di gravame è infondato.
E invero il primo giudice non ha quantificato in via equitativa il danno per il mancato godimento dell'imbarcazione, ma lo ha parametrato al “valore locativo” di un'imbarcazione simile. Si osserva, peraltro, che l'appellante non contesta la spettanza di tale voce di risarcimento del danno riconosciuto alla controparte dal primo giudice, né deduce che il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare un parametro diverso da quello del valore locativo e che il valore locativo doveva essere quantificato in misura inferiore tenendo conto dei prezzi di mercato.
§ 2.7. Il settimo motivo di gravame è rubricato: “G) SULLA ERRATA VALUTAZIONE E SULLA
ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE AVANZATE DAL DE VITO NEL GIUDIZIO
RIUNITO = DOMANDA DI GARANZIA-MANLEVA E DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA”.
La difesa dell'appellante deduce che: “Nella vicenda processuale che ci occupa, sin dalla prima difesa svolta, il convenuto ha sempre negato la propria responsabilità per Parte_1 essere del tutto estraneo alla provenienza furtiva del bene compravenduto, facendo espresso riferimento alla circostanza di aver acquistato il natante dalla società Controparte_2
in data 29.06.2015, utilizzando l'imbarcazione per due stagioni senza alcun
[...] inconveniente fino alla vendita della stessa, senza avvedersi della sua illecita provenienza ovvero della sua contraffazione, tanto più che, come più volte ribadito, ogni controllo preventivo era stato demandato all'agenzia delegata a gestire la pratica di compravendita nonché agli organi amministrativi competenti al rilascio delle autorizzazioni ed attestazioni;
che “il fatto accertato come causa dell'evento lesivo e conseguente danno è riconducibile solo ed esclusivamente alla originaria vendita.”.
Ciò posto, la difesa dell'appellante sostiene che l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo nel giudizio preventivamente incardinato, per tardiva costituzione del , è dipesa Pt_1 esclusivamente dall'errata indicazione di un solo numero tra quelli identificativi del ruolo generale (n. 3081/17 in luogo di 3084/17), con la conseguenza che il deposito telematico
14 avvenuto tempestivamente in data 08.11.2017 era confluito erroneamente in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino, la cui cancelleria ne attestava comunque la regolarità, senza accorgersi dell'identificazione errata, come documentato nella richiesta di rimessione in termini agli atti del giudizio di primo grado;
che “Ciò che qui rileva non è la imputabilità dell'errore (da parte di questa difesa e soprattutto della cancelleria) ma la validità dell'atto pur affetto da tale errore. Dal biglietto di cancelleria emerge in maniera inconfutabile che la costituzione in giudizio è avvenuta tempestivamente per cui non doveva essere dichiarata la decadenza ed il G.I. avrebbe dovuto concedere i termini per la chiamata in causa del terzo, nel rispetto dei termini di legge”.
Il motivo di gravame è in parte infondato e in parte inammissibile.
Si ritrascrive la statuizione del primo giudice sul punto: “è generalmente censurabile
l'escamotage utilizzato da una parte incorsa in preclusioni di introdurre un nuovo giudizio al fine di recuperare le decadenze, poi chiedendo la riunione dei giudizi; è evidente che si realizza la surrettizia riproposizione della chiamata in garanzia dalla quale l'odierna attrice era irrimediabilmente decaduta nel primo giudizio. Nè la riunione modifica la situazione processuale poiché il chiamato nel secondo giudizio, rimane comunque estraneo al primo. Ma in ogni caso non vi è una garanzia in senso tecnico e, dunque, di manleva, da poter azionare.
Al più si può argomentare di rivalsa, che nell'intero, come richiesta (cioè volontà di riversare interamente su altri la responsabilità) non sarebbe mai ammissibile in ragione dell'accertata responsabilità del nel primo giudizio”. Pt_1
Ciò posto è infondato il rilievo secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto ritenere tempestiva la costituzione del , atteso che non vi è dubbio che, come condivisibilmente statuito dal Pt_1 giudice di prime cure, non sussistevano i presupposti per ritenere incolpevole l'errore del convenuto/odierno appellante che aveva depositato la comparsa di costituzione in un fascicolo recante un numero diverso da quello nel quale avrebbe dovuto depositarla, digitando, in sede di invio telematico, un numero di ruolo non corretto.
Quanto agli altri profili di doglianza, il motivo di gravame - relativo al “difetto di legittimazione passiva” del e alla dedotta sussistenza della responsabilità della originaria società Pt_1 venditrice, dalla quale il avrebbe dovuto essere Controparte_3 Pt_1 manlevato - è inammissibile ai sensi dell'art. 342 n.2), c.p.c., atteso che l'appellante non allega controargomentazioni idonee a confutare ( né rappresenta sotto quale aspetto sia viziata) la motivazione del primo giudice nella parte in cui afferma che “è generalmente censurabile
l'escamotage utilizzato da una parte incorsa in preclusioni di introdurre un nuovo giudizio al fine di recuperare le decadenze, poi chiedendo la riunione dei giudizi; è evidente che si realizza la surrettizia riproposizione della chiamata in garanzia dalla quale l'odierna attrice era irrimediabilmente decaduta nel primo giudizio.”.
§ 2.8. L'ottavo motivo e ultimo di gravame è rubricato: “SUL REGIME DELLE COMPETENZE
15 LEGALI LIQUIDATE IN FAVORE DELL'ATTORE”. La difesa dell'appellante invoca la compensazione per la metà delle spese di lite del giudizio di primo grado, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto compensare per la metà le spese di lite non solo con riguardo al rapporto processuale di cui al giudizio n. 2315/2018 R.G., tra , da un lato, e Parte_1 la società e , dall'altro, ma anche con Controparte_2 Controparte_3 riguardo al rapporto processuale di cui al giudizio n. 3084/2017 R.G., tra e Controparte_1
. Chiede, inoltre, di condannare al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite relative al procedimento cautelare di sequestro conservativo, nel quale quest'ultimo è risultato soccombente.
Al riguardo si osserva che il parziale accoglimento dell'appello, con riguardo al solo rapporto processuale tra e - stante la fondatezza del motivo di Parte_1 Controparte_1 gravame esposto al parag. 2.5 - comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado ed assorbe la necessità della disamina di tale ultimo motivo di gravame.
Ciò posto, la parziale reciproca soccombenza - atteso che la domanda di viene Controparte_1 accolta, all'esito della lite, limitatamente alla invocata declaratoria di nullità del contratto di acquisto dell'imbarcazione, alla richiesta di restituzione dell'importo di euro 60.000,00 ( corrisposto al a titolo di prezzo), ai capi di domanda relativi al risarcimento del danno Pt_1 per il costo sostenuto per l'ormeggio dell'imbarcazione, per la registrazione del contratto di compravendita e per il mancato godimento del bene, e non anche con riguardo al capo di domanda relativo al risarcimento del danno per il noleggio di altra imbarcazione per il periodo estivo - giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, ponendo i residui due terzi a carico di . Le spese si liquidano, sia per il primo che per il presente Parte_1 grado di giudizio, in base al DM 147/2022, tenendo conto dello scaglione compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00, calcolando i compensi in misura pari ai medi di tariffa per tutte le fasi processuali, con riguardo al primo grado di giudizio, e, con riguardo al secondo grado di giudizio, in misura pari ai medi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisoria, e in misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che nella presente sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
E' infondata la richiesta di di liquidazione delle spese del procedimento Parte_1 cautelare introdotto con ricorso per sequestro conservativo, nel corso del giudizio di primo grado, da , e conclusosi con provvedimento di rigetto. Controparte_1
E invero, va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche
16 grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa più favorevole” ( cfr. Cass. ordinanza n. 9785/2022).
Con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante, , e gli appellati, Parte_1 [...]
e , in proprio, stante il rigetto dei motivi di Controparte_2 Controparte_3 gravame nei confronti di questi ultimi e la contumacia degli stessi, nulla va disposto sulle spese del presente grado di giudizio
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e di;
Controparte_2 Controparte_3
b) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità del contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto, stipulato tra e il 17.11.2016 Controparte_1 Parte_1
(in luogo della risoluzione del contratto dichiarata dal primo giudice al capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata);
c) restano fermi i capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza impugnata;
d) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1 CP
, spese che, già compensate per un terzo, si liquidano, per il primo grado, in euro 534,00
[...] per esborsi, ed euro 9.402,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Fabio Mesto, e, per il presente grado, si liquidano in euro 8.153,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari, avv.ti Fabio Mesto e Massimo Sorrentino;
e) nulla va disposto sulle spese del presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante, , da un lato, e gli appellati, Parte_1 Controparte_2
e , dall'altro;
[...] Controparte_3
f) restano fermi i capi del dispositivo della sentenza impugnata contenenti le statuizioni relative al giudizio n. 2315/2018.
Napoli, 11 dicembre 2024
Il consigliere rel.
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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