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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 10488/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26/11/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. FEDERICO VINCIGUERRA per delega dell'avv.
DR GU e dell'avv. RI CA;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. DAVIDE CUOMO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. DR GU e dall'avv.
RI CA per procura in atti attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. DAVIDE SALVATORE
CUOMO, dall'avv. MAURO DI PACE e dall'avv. DAVIDE NEGRETTI per procura in atti convenuto
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.7.2021 ha convenuto in giudizio il Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della Controparte_1 mancata remunerazione delle prestazioni effettuate nei giorni festivi degli anni 2018, 2019 e 2020,
pagina 2 di 7 sulla base del contratto d'appalto sottoscritto con il , in data 2.10.2015, e Controparte_1 prorogato nel tempo, avente ad oggetto il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma pari a € 262.887,59, oltre interessi legali e interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo.
L'attrice ha affermato che, in assenza di una espressa clausola, i servizi da svolgere in occasione delle festività nazionali andassero eseguiti su richiesta del trattandosi di CP_1 maggiori oneri non previsti dal contratto di appalto, come da capitolato speciale d'appalto, e in considerazione della previsione di cui all'art. 20, c. 5, del vigente CCNL Fise Nettezza Urbana
Aziende Private, come di seguito riportata: “si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza.”. Ha specificato che l'art. 21 CCNL FISE contempla le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, e quelle religiose del 1° gennaio, del 6 gennaio, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, del 15 agosto, del 1° novembre, del 25-26 dicembre, della
Festa del Patrono comunale.
La ha dichiarato di avere manifestato la disponibilità a formulare un'apposita Parte_1 offerta economica per l'esecuzione del servizio straordinario nella giornata del 6.1.2018, ma, ad avviso del il capitolato speciale d'appalto e le relative “Specifiche Tecniche” allegate CP_1 prevedevano l'esecuzione giornaliera del servizio di raccolta porta a porta e di spazzamento, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche, comprendendo anche i giorni festivi, come esposto nella nota n. 5 del 4.1.2018. Ha evidenziato che il contrasto aveva riguardato le restanti festività del
2018, nonché le festività del 2019 e del 2020.
L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna del al pagamento della somma indicata, di € CP_1
262.887,59, per il costo stimato del servizio nelle giornate di festa, calcolato in base al canone giornaliero medio di € 13.585,00, oltre alla maggiorazione dovuta per la prestazione di lavoro resa in giornata festiva, prevista per legge, ed ulteriori oneri e interessi.
Con comparsa di risposta, depositata il 28.12.2021, si è costituito in giudizio il CP_1
, contestando la domanda.
[...]
pagina 3 di 7 Il convenuto ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione del capitolato, come operata dall'appaltatrice, peraltro foriera di un aggravio di spesa per il CP_1
Ha affermato l'assenza di richiesta di servizi aggiuntivi nei giorni festivi, essendo inclusi nell'accordo, e l'applicazione del CCNL solo nei rapporti tra il datore di lavoro e i dipendenti, senza effetti per la committenza.
In via subordinata, ha dedotto l'erroneità del calcolo della somma richiesta, arbitrariamente indicata senza l'utilizzo di parametri certi, evidenziando che nel saldo contabile presentato dalla al 31.12.2020 risultavano elencati solo tre importi per servizi extra (festivi), per Pt_1 complessivi € 51.187,00, somma di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta in citazione.
Alla prima udienza del 18.1.2022, sostituita dal deposito di note, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e all'udienza del 13.6.2022, anch'essa sostituita da note, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.3.2023.
Sono seguiti taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 21.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 4.6.2025, dovendo procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione delle numerose cause più anziane della presente, e poi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.11.2025, alla quale viene decisa.
Le domande vanno rigettate.
L'interpretazione offerta da del capitolato speciale di appalto è da ritenersi non Parte_1 conforme ai canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c..
In base ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, le clausole del contratto vanno inquadrate secondo una ricostruzione che tenga conto sia dell'intenzione delle parti che del loro tenore letterale, alla luce dell'intero contesto negoziale, dovendosi raffrontare tra loro le frasi e le parole che compongono l'accordo, al fine di chiarirne il significato.
Segnatamente, come chiarito dalla Suprema Corte, “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia
pagina 4 di 7 divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. (cfr. Cass.
22.8.2019, n. 21576; n. 10967/2023). Inoltre, Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (C. Cass. 30.1.2018, n. 2267).
L'esegesi delle norme contrattuali passa anche attraverso i criteri di interpretazione soggettiva, ovverosia dei canoni di interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. “volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere – mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse – interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 8940 del 4.4.2024).
Ciò posto, le “Specifiche Tecniche” allegate al CSA per il servizio di raccolta porta a porta testualmente prevedono: “FRAZIONE ORGANICA - La raccolta domiciliare della frazione organica presso le utenze domestiche e non domestiche e dai contenitori stradali, sarà effettuata con frequenza di 3 volte a settimana, a giorni alterni, esclusa la domenica. CARTA E CARTONE - La raccolta domiciliare della carta
e cartone presso le utenze domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad una volta a settimana, esclusa la domenica. VETRO PLASTICA E LATTINE - La raccolta domiciliare del vetro, della plastica e delle lattine presso le utenze domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad una volta a settimana, esclusa la domenica. RIFIUTI INDIFFERENZIABILI - La raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziabili presso le utenze domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad una volta a settimana, esclusa la domenica.”
Ugualmente, ciò è previsto per il servizio di spazzamento delle strade, che dovrà essere eseguito giornalmente dal lunedì al sabato.
Sia l'interpretazione letterale, sia l'interpretazione logico-sistematica del contratto portano a concludere che i servizi di raccolta porta a porta e di spazzamento dovessero essere eseguiti tutti i giorni, ad esclusione solo della domenica.
pagina 5 di 7 Il contratto si è così limitato a stabilire l'esclusione dell'esecuzione dei servizi solo per la domenica, mentre, volendo seguire quanto dedotto dall'attrice, avrebbe dovuto prevedere espressamente l'esclusione anche negli altri giorni festivi.
Ma così non è, anzi, come evidenziato dal nell'allegato 4, il paragrafo concernente i CP_1 rifiuti prodotti nei cimiteri, prevede espressamente che In occasione delle festività dovrà essere eseguita un'intensificazione del servizio, senza ulteriori oneri per il di CP_1 CP_1
Analogamente, per i rifiuti prodotti da feste, manifestazioni, mercati ed eventi è stabilito che La realizzazione di feste, manifestazioni e lo svolgimento di mercati non dovrà variare la normale attività di raccolta;
[…] Lo svuotamento dei contenitori dovrà essere eseguito alla fine della medesima manifestazione, se trattasi di una sola giornata, altrimenti a cadenza giornaliera per tutta la durata dell'evento compresi i festivi, senza alcun onere aggiuntivo per il CP_1
Dunque la proposta economica formulata dalla ditta appaltatrice risultava comprensiva dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio nei giorni festivi.
Né, infine, in assenza di specifiche prove sul punto, può ragionevolmente ritenersi, secondo il canone della buona fede ex art. 1366 c.c., che la società abbia fatto affidamento su tali maggiori somme da essa indicate al fine di partecipare alla gara di appalto, in quanto, al momento della partecipazione alla gara, e finanche al momento della conclusione del contratto, non erano previsti eventuali compensi aggiuntivi per l'esecuzione del servizio nei giorni festivi, non disciplinati espressamente dall'accordo.
Il dal canto suo, ha contestato la richiesta dell'appaltatrice, ritenendo inclusi nel CP_1 corrispettivo dell'appalto gli oneri connessi allo svolgimento del servizio nei giorni festivi – ad eccezione delle domeniche.
Anche il richiamo al CCNL FISE non è conferente.
Il contratto collettivo disciplina i rapporti tra la ditta appaltatrice e i lavoratori e prevede che il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza. L'art. 21 del
CCNL individua i giorni festivi, includendo sia le festività civili che religiose e, tra queste, la domenica. Ma ciò non implica per la committenza obblighi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli pattuiti nel contratto concluso con l'appaltatore.
pagina 6 di 7 Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto delle domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e dunque va condannata Parte_1 al pagamento in favore del convenuto delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 520.000,00, parametri compresi tra i minimi e i medi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: €
2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria,
€ 3.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 12.500,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 10488/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e il , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 12.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 26/11/2025.
Il Giudice
Milena LU
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26/11/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. FEDERICO VINCIGUERRA per delega dell'avv.
DR GU e dell'avv. RI CA;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. DAVIDE CUOMO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. DR GU e dall'avv.
RI CA per procura in atti attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. DAVIDE SALVATORE
CUOMO, dall'avv. MAURO DI PACE e dall'avv. DAVIDE NEGRETTI per procura in atti convenuto
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.7.2021 ha convenuto in giudizio il Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della Controparte_1 mancata remunerazione delle prestazioni effettuate nei giorni festivi degli anni 2018, 2019 e 2020,
pagina 2 di 7 sulla base del contratto d'appalto sottoscritto con il , in data 2.10.2015, e Controparte_1 prorogato nel tempo, avente ad oggetto il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma pari a € 262.887,59, oltre interessi legali e interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo.
L'attrice ha affermato che, in assenza di una espressa clausola, i servizi da svolgere in occasione delle festività nazionali andassero eseguiti su richiesta del trattandosi di CP_1 maggiori oneri non previsti dal contratto di appalto, come da capitolato speciale d'appalto, e in considerazione della previsione di cui all'art. 20, c. 5, del vigente CCNL Fise Nettezza Urbana
Aziende Private, come di seguito riportata: “si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza.”. Ha specificato che l'art. 21 CCNL FISE contempla le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, e quelle religiose del 1° gennaio, del 6 gennaio, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, del 15 agosto, del 1° novembre, del 25-26 dicembre, della
Festa del Patrono comunale.
La ha dichiarato di avere manifestato la disponibilità a formulare un'apposita Parte_1 offerta economica per l'esecuzione del servizio straordinario nella giornata del 6.1.2018, ma, ad avviso del il capitolato speciale d'appalto e le relative “Specifiche Tecniche” allegate CP_1 prevedevano l'esecuzione giornaliera del servizio di raccolta porta a porta e di spazzamento, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche, comprendendo anche i giorni festivi, come esposto nella nota n. 5 del 4.1.2018. Ha evidenziato che il contrasto aveva riguardato le restanti festività del
2018, nonché le festività del 2019 e del 2020.
L'attrice ha, quindi, chiesto la condanna del al pagamento della somma indicata, di € CP_1
262.887,59, per il costo stimato del servizio nelle giornate di festa, calcolato in base al canone giornaliero medio di € 13.585,00, oltre alla maggiorazione dovuta per la prestazione di lavoro resa in giornata festiva, prevista per legge, ed ulteriori oneri e interessi.
Con comparsa di risposta, depositata il 28.12.2021, si è costituito in giudizio il CP_1
, contestando la domanda.
[...]
pagina 3 di 7 Il convenuto ha dedotto l'erroneità dell'interpretazione del capitolato, come operata dall'appaltatrice, peraltro foriera di un aggravio di spesa per il CP_1
Ha affermato l'assenza di richiesta di servizi aggiuntivi nei giorni festivi, essendo inclusi nell'accordo, e l'applicazione del CCNL solo nei rapporti tra il datore di lavoro e i dipendenti, senza effetti per la committenza.
In via subordinata, ha dedotto l'erroneità del calcolo della somma richiesta, arbitrariamente indicata senza l'utilizzo di parametri certi, evidenziando che nel saldo contabile presentato dalla al 31.12.2020 risultavano elencati solo tre importi per servizi extra (festivi), per Pt_1 complessivi € 51.187,00, somma di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta in citazione.
Alla prima udienza del 18.1.2022, sostituita dal deposito di note, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e all'udienza del 13.6.2022, anch'essa sostituita da note, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.3.2023.
Sono seguiti taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare.
All'udienza del 21.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 4.6.2025, dovendo procedere alla riorganizzazione del ruolo, assicurando la prioritaria definizione delle numerose cause più anziane della presente, e poi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.11.2025, alla quale viene decisa.
Le domande vanno rigettate.
L'interpretazione offerta da del capitolato speciale di appalto è da ritenersi non Parte_1 conforme ai canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c..
In base ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, le clausole del contratto vanno inquadrate secondo una ricostruzione che tenga conto sia dell'intenzione delle parti che del loro tenore letterale, alla luce dell'intero contesto negoziale, dovendosi raffrontare tra loro le frasi e le parole che compongono l'accordo, al fine di chiarirne il significato.
Segnatamente, come chiarito dalla Suprema Corte, “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia
pagina 4 di 7 divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. (cfr. Cass.
22.8.2019, n. 21576; n. 10967/2023). Inoltre, Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (C. Cass. 30.1.2018, n. 2267).
L'esegesi delle norme contrattuali passa anche attraverso i criteri di interpretazione soggettiva, ovverosia dei canoni di interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. “volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere – mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse – interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 8940 del 4.4.2024).
Ciò posto, le “Specifiche Tecniche” allegate al CSA per il servizio di raccolta porta a porta testualmente prevedono: “FRAZIONE ORGANICA - La raccolta domiciliare della frazione organica presso le utenze domestiche e non domestiche e dai contenitori stradali, sarà effettuata con frequenza di 3 volte a settimana, a giorni alterni, esclusa la domenica. CARTA E CARTONE - La raccolta domiciliare della carta
e cartone presso le utenze domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad una volta a settimana, esclusa la domenica. VETRO PLASTICA E LATTINE - La raccolta domiciliare del vetro, della plastica e delle lattine presso le utenze domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad una volta a settimana, esclusa la domenica. RIFIUTI INDIFFERENZIABILI - La raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziabili presso le utenze domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza pari ad una volta a settimana, esclusa la domenica.”
Ugualmente, ciò è previsto per il servizio di spazzamento delle strade, che dovrà essere eseguito giornalmente dal lunedì al sabato.
Sia l'interpretazione letterale, sia l'interpretazione logico-sistematica del contratto portano a concludere che i servizi di raccolta porta a porta e di spazzamento dovessero essere eseguiti tutti i giorni, ad esclusione solo della domenica.
pagina 5 di 7 Il contratto si è così limitato a stabilire l'esclusione dell'esecuzione dei servizi solo per la domenica, mentre, volendo seguire quanto dedotto dall'attrice, avrebbe dovuto prevedere espressamente l'esclusione anche negli altri giorni festivi.
Ma così non è, anzi, come evidenziato dal nell'allegato 4, il paragrafo concernente i CP_1 rifiuti prodotti nei cimiteri, prevede espressamente che In occasione delle festività dovrà essere eseguita un'intensificazione del servizio, senza ulteriori oneri per il di CP_1 CP_1
Analogamente, per i rifiuti prodotti da feste, manifestazioni, mercati ed eventi è stabilito che La realizzazione di feste, manifestazioni e lo svolgimento di mercati non dovrà variare la normale attività di raccolta;
[…] Lo svuotamento dei contenitori dovrà essere eseguito alla fine della medesima manifestazione, se trattasi di una sola giornata, altrimenti a cadenza giornaliera per tutta la durata dell'evento compresi i festivi, senza alcun onere aggiuntivo per il CP_1
Dunque la proposta economica formulata dalla ditta appaltatrice risultava comprensiva dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio nei giorni festivi.
Né, infine, in assenza di specifiche prove sul punto, può ragionevolmente ritenersi, secondo il canone della buona fede ex art. 1366 c.c., che la società abbia fatto affidamento su tali maggiori somme da essa indicate al fine di partecipare alla gara di appalto, in quanto, al momento della partecipazione alla gara, e finanche al momento della conclusione del contratto, non erano previsti eventuali compensi aggiuntivi per l'esecuzione del servizio nei giorni festivi, non disciplinati espressamente dall'accordo.
Il dal canto suo, ha contestato la richiesta dell'appaltatrice, ritenendo inclusi nel CP_1 corrispettivo dell'appalto gli oneri connessi allo svolgimento del servizio nei giorni festivi – ad eccezione delle domeniche.
Anche il richiamo al CCNL FISE non è conferente.
Il contratto collettivo disciplina i rapporti tra la ditta appaltatrice e i lavoratori e prevede che il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza. L'art. 21 del
CCNL individua i giorni festivi, includendo sia le festività civili che religiose e, tra queste, la domenica. Ma ciò non implica per la committenza obblighi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli pattuiti nel contratto concluso con l'appaltatore.
pagina 6 di 7 Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto delle domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e dunque va condannata Parte_1 al pagamento in favore del convenuto delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 520.000,00, parametri compresi tra i minimi e i medi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: €
2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria,
€ 3.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 12.500,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 10488/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e il , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore (convenuta), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 12.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 26/11/2025.
Il Giudice
Milena LU
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