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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/11/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3534/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 18/11/2025, innanzi al giudice Dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. FUSCO GIOVANNI anche in sostituzione Parte_1
dell'avv. PIETROSANTI LUCA MARIA;
per , l'avv. ANGELI FEDERICA e l'Avv. SESSELEGO MASSIMO. Controparte_1
L'Avv. Fusco si riporta all'atto di opposizione e alla memoria conclusionale già depositata, insistendo per l'annullamento della sanzione. Precisa che non emerge la prova di quanto addebitato dalla controparte, neppure dalle aerofotogrammetrie che non erano state allegate al provvedimento sanzionatorio, né erano state esibite in sede di audizione. Ribadisce altresì che l'area era stata sottoposta al brillamento di ordigni.
I difensori di parte opposta si riportano ai loro scritti difensivi;
impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto, in particolare circa la compatibilità tra lo sbancamento risultante dalle aerofotogrammetrie versate in atti e l'attività di brillamento di ordigni, specie alla luce di quanto risultante dai verbali delle suddette operazioni che danno atto della rimessione in pristino dei luoghi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 3534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3534/2023, vertente
TRA
P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e (C.F. ) personalmente, Parte_2 C.F._1
entrambe elettivamente domiciliate in Latina, piazza del Mercato n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni Fusco e dell'avv. Luca Maria Pietrosanti, che le rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
- Opponente –
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata in , piazza Roma n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SI EL e dall'avv. Federica Angeli giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
Per parte opponente: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito: a. in via preliminare / cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato, concorrendo gravi motivi;
b. nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità,
l'inammissibilità, l'illegittimità e, comunque l'infondatezza della gravata ordinanza pagina 2 di 8 ingiunzione; c. in subordine, ridurre la sanzione al minimo edittale;
d. il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”;
Per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, attesa la sua totale infondatezza per carenza dei presupposti in merito alla sua concessione;
Voglia altresì l'adito Tribunale rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra , sia in proprio che in qualità di Parte_2 legale rappresentante pro-tempore della poiché del tutto infondato Parte_1
sia in fatto che diritto, per le ragioni indicate nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/22, oltre accessori di legge (15% per rimborso spese e
23,8% per CPDEL) in favore del ”. Controparte_1
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.07.2023, adiva l'intestato Ufficio, in proprio e in Parte_2
qualità di legale rappresentante della al fine di proporre opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 207 del 4.07.2023, emessa dal nei loro Controparte_1
confronti per il pagamento della complessiva somma di € 70.050,00, avente titolo nella violazione di cui all'art. 28, comma 3, Legge Regione Lazio n. 17/2004, per avere la predetta società, proprietaria di un terreno sito in , località “Riserva Nuova”, distinto CP_1
catastalmente al foglio 65, part. 211, e al foglio 97, part. 75, ivi intrapreso dal 2017 al mese di marzo 2022 un'attività di estrazione e coltivazione di materiale pozzolanico in assenza delle prescritte autorizzazioni di cui alla legge n. 17/2004.
In primo luogo, lamentavano le opponenti l'incompetenza dell'autorità amministrativa, atteso che era stato promosso un parallelo procedimento avanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina (n. 6488/2022 RGNR) e doveva applicarsi il disposto di cui all'art. 24 legge n. 689/1981, con la conseguente competenza del giudice penale e la correlativa revoca dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 3 di 8 Censuravano, inoltre, il provvedimento sotto il profilo dell'assenza o dell'incompletezza della motivazione, contenendo esso un mero richiamo al verbale di constatazione dell'illecito senza prendere posizione sulle deduzioni avanzate da parte ricorrenti.
Nel merito, contestavano infine l'esistenza dell'illecito rappresentando che alcuna attività estrattiva era avvenuta nel fondo e che gli accumuli di materiale pozzolanico erano dovuti a ciò, che dal 2015 il terreno era stato interessato dal brillamento di ordigni bellici con la coordinazione della Stazione dei Carabinieri di Borgo Podgora.
Concludevano quindi per la revoca dell'ordinanza e, in subordine, chiedevano di ridurre l'entità della sanzione ai minimi edittali.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'opposizione.
Quanto al tema della contemporanea pendenza del procedimento penale, in fase di indagini, precisava che doveva applicarsi l'art. 9 legge n. 689/1981, occorrendo effettuare un raffronto tra gli elementi costitutivi delle due fattispecie, penale e amministrativa.
Nel merito, evidenziava che l'area era stata interessata, nel corso degli anni, da continue modifiche di natura orografica, dimostrate dalle aerofotogrammetrie versate in atti, che non potevano certamente essere giustificate dalla sola attività di brillamento degli ordigni.
Inoltre, la stessa parte ricorrente aveva presentato, in data 14.11.2017, Parte_1 un'istanza PAUR, presso la competente Direzione Regionale, volta ad ottenere un ampliamento, coltivazione e recupero della vecchia cava madre di pozzolana, autorizzata con
DGR Lazio 79/10.
All'esito della prima udienza, veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa e veniva disposto rinvio all'udienza del 22.05.2025, per la discussione orale della causa, successivamente differita all'odierna udienza.
Al termine, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, deve innanzitutto respingersi la preliminare eccezione di
“incompetenza”, formulata da parte ricorrente, a favore del giudice penale.
Sul punto va, infatti, precisato che il rapporto tra sanzione penale e illecito amministrativo è regolato, in via generale, dall'art. 9 legge n. 689/1981 (rubricato “Principio di specialità”), ai sensi del quale “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
pagina 4 di 8 disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”.
La circostanza impone, dunque, di svolgere un raffronto astratto tra le fattispecie che porta ad escludere il rapporto di specialità tutte le volte in cui sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme (cfr. Cass., sez. I, 8 marzo 2005, n. 5047; nello stesso senso,
v. anche Cass., sez. II, 17 aprile 2019, n. 10744, così massimata: “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - a tenore del quale, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che contempli una sanzione amministrativa, si applica, in ogni caso, quella penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme. Non sussiste, pertanto, un rapporto di specialità tra le previsioni penali a protezione del falso ideologico, di cui agli artt. 7 del d.P.R. n. 358 del 2000 e 479 c.p., e le norme a protezione delle autocertificazioni delle situazioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini delle annotazioni al
PRA; infatti, la P.A. non è svincolata dal controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione, essendo tenuta a verificare - anche di propria iniziativa ex art. 71 del d.P.R.
n. 445 del 2000 - la correttezza delle dichiarazioni, pure mediante riscontro diretto dei dati, né
è ravvisabile, tra le anzidette norme, una pregiudizialità tale da configurare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato, così da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale”).
Non può escludersi dunque, in astratto, la contestuale applicazione della sanzione penale e di quella amministrativa in relazione al medesimo fatto, specialmente in assenza di più precise indicazioni da parte ricorrente sulla fattispecie di reato applicabile.
pagina 5 di 8 Né sembra configurarsi un possibile spostamento della competenza sanzionatoria, a favore del giudice penale, ex art. 24 legge n. 689/1981, atteso che – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - l'applicazione di tale norma presuppone che l'accertamento del reato costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'illecito amministrativo (cfr. Cass., Sez. I, 9 novembre 2006, n. 23925).
Infine, neppure può venire in rilievo la garanzia del “ne bis in idem”, ricavabile dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della
CEDU, nell'accezione elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicabile anche al caso del c.d. “doppio binario sanzionatorio”, il quale fa ingresso nell'ordinamento nazionale per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.
Non ignora infatti questo giudice che, ai fini dell'applicazione della citata garanzia, il giudizio sull'identità del fatto va rapportato all'accadimento naturalisticamente inteso (idem factum), prescindendo totalmente dalla qualificazione giuridica propria dell'ordinamento interno (cfr. Corte EDU, Grande Camera, c. Russia, 10 febbraio 2009, ric. n. Per_1
14939/2003), così come, quanto alla duplicazione delle procedure e delle sanzioni, deve prescindersi dall'etichetta (formalmente penale) attribuita dall'ordinamento interno, poiché essa dipende solo dalla natura “sostanzialmente punitiva” della sanzione, da apprezzarsi secondo i noti criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte EDU,
Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, ric. nn. 5100/1971).
Nel caso di specie, non vi è tuttavia evidenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del
Pubblico Ministero, non risultando quindi allo stato pendente alcun processo penale a carico delle parti ricorrenti. Peraltro, quand'anche ciò avvenisse, l'imputazione penale, di carattere personale, sarebbe circoscritta alle sole persone fisiche responsabili dell'illecito e, nel caso di specie, la sanzione amministrativa è stata comminata unicamente alla e Parte_1
a , personalmente, quale legale rappresentante della società. Parte_2
Né vi è evidenza che quest'ultima possa essere chiamata a rispondere del medesimo fatto di reato, a titolo di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Va quindi respinta la preliminare eccezione di rito sollevata da parte ricorrente.
3. Allo stesso modo, vanno respinte le censure formali attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 18 legge n. 689/1981.
pagina 6 di 8 Come noto, infatti, “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17104). D'altra parte, “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, sicché il suddetto obbligo deve intendersi soddisfatto ogniqualvolta dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo tale che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice possa esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sull'oggetto della sanzione” (cfr. Cass., sez. lav., 22 luglio 2008, n. 20189; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 16 gennaio 2007, n.
871; Cass., sez. I, 8 maggio 2006, n. 10478; Cass., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16203).
Nel caso di specie, l'obbligo di motivazione è pienamente assolto evincendosi dal dettato dell'ordinanza le ragioni giustificative della sanzione, sia in fatto, che in diritto, e facendo in ogni caso essa riferimento alle risultanze del verbale di accertamento della violazione.
Segue il rigetto della citata eccezione.
4. Passando al merito della causa, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Va detto infatti che l'art. 28, comma 3, Legge Regione Lazio n. 17/2004 sanziona chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cui agli articoli 12 e 17, inclusa quella di cave e torbiere, senza la prescritta autorizzazione amministrativa;
il ha, quindi, ingiunto agli Controparte_1 odierni opponenti il pagamento della somma di € 70.050,00 sul presupposto dell'avvenuta esecuzione, nel periodo compreso dal 2017 al 2022, dell'attività di estrazione di pozzolana nel terreno di proprietà della Parte_1
Orbene, ritiene questo giudice che vi sia prova sufficiente della commissione dell'illecito.
Nel verbale del 30.11.2022, le cui risultanze fanno piena prova fino a querela di falso, si rappresenta infatti che il lato sud del sito produttivo gestito dalla era Parte_1
stato adibito all'attività di estrazione di pozzolana, per un'area complessiva di circa mq. 5.897,
pagina 7 di 8 pari a mc. stimati per circa 58.970 (cfr. all. 1 alla memoria difensiva). La circostanza trova, peraltro, riscontro nelle aerofotogrammetrie depositate da parte resistente nel corso del giudizio, la cui conformità allo stato dei luoghi non è stata specificamente contestata ad opera di parte ricorrente e dalle quali si evince il progressivo ampliamento dell'area oggetto di sbancamento nel periodo ricompreso dal 2017 al 2022.
Né vi è prova di ciò, che la stessa sia derivata dall'attività di brillamento di ordigni bellici, pacificamente eseguita sui luoghi di causa dal 2015 in poi, giacché nei verbali depositati da parte ricorrente si legge che, a seguito di tale attività, l'area era stata bonificata e lo stato dei luoghi era stato oggetto di ripristino (cfr. all. 3 alla memoria difensiva).
Non vi è quindi prova della spiegazione alternativa fornita da parte ricorrente.
Infine, va detto che è pacifico tra le parti che la fosse sprovvista delle Parte_1 autorizzazioni di legge, dal momento che essa ricorrente aveva presentato istanza in tal senso in data 3.11.2017 (cfr. all. 3 di parte ricorrente), ma il relativo procedimento ancora non si era concluso alla data di emanazione del provvedimento sanzionatorio.
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquiate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e considerata, altresì, la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e da Parte_1 Parte_2
personalmente nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 207/2023, emanata dal in data 4.07.2023; Controparte_1
- Condanna la e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali, a favore di parte resistente, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 18 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 18/11/2025, innanzi al giudice Dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. FUSCO GIOVANNI anche in sostituzione Parte_1
dell'avv. PIETROSANTI LUCA MARIA;
per , l'avv. ANGELI FEDERICA e l'Avv. SESSELEGO MASSIMO. Controparte_1
L'Avv. Fusco si riporta all'atto di opposizione e alla memoria conclusionale già depositata, insistendo per l'annullamento della sanzione. Precisa che non emerge la prova di quanto addebitato dalla controparte, neppure dalle aerofotogrammetrie che non erano state allegate al provvedimento sanzionatorio, né erano state esibite in sede di audizione. Ribadisce altresì che l'area era stata sottoposta al brillamento di ordigni.
I difensori di parte opposta si riportano ai loro scritti difensivi;
impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto, in particolare circa la compatibilità tra lo sbancamento risultante dalle aerofotogrammetrie versate in atti e l'attività di brillamento di ordigni, specie alla luce di quanto risultante dai verbali delle suddette operazioni che danno atto della rimessione in pristino dei luoghi.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 8 R.G. N. 3534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 3534/2023, vertente
TRA
P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e (C.F. ) personalmente, Parte_2 C.F._1
entrambe elettivamente domiciliate in Latina, piazza del Mercato n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni Fusco e dell'avv. Luca Maria Pietrosanti, che le rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
- Opponente –
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata in , piazza Roma n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SI EL e dall'avv. Federica Angeli giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
Per parte opponente: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito: a. in via preliminare / cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento impugnato, concorrendo gravi motivi;
b. nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità,
l'inammissibilità, l'illegittimità e, comunque l'infondatezza della gravata ordinanza pagina 2 di 8 ingiunzione; c. in subordine, ridurre la sanzione al minimo edittale;
d. il tutto con vittoria di spese e compensi di lite”;
Per parte opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare preliminarmente l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, attesa la sua totale infondatezza per carenza dei presupposti in merito alla sua concessione;
Voglia altresì l'adito Tribunale rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra , sia in proprio che in qualità di Parte_2 legale rappresentante pro-tempore della poiché del tutto infondato Parte_1
sia in fatto che diritto, per le ragioni indicate nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 147/22, oltre accessori di legge (15% per rimborso spese e
23,8% per CPDEL) in favore del ”. Controparte_1
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.07.2023, adiva l'intestato Ufficio, in proprio e in Parte_2
qualità di legale rappresentante della al fine di proporre opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 207 del 4.07.2023, emessa dal nei loro Controparte_1
confronti per il pagamento della complessiva somma di € 70.050,00, avente titolo nella violazione di cui all'art. 28, comma 3, Legge Regione Lazio n. 17/2004, per avere la predetta società, proprietaria di un terreno sito in , località “Riserva Nuova”, distinto CP_1
catastalmente al foglio 65, part. 211, e al foglio 97, part. 75, ivi intrapreso dal 2017 al mese di marzo 2022 un'attività di estrazione e coltivazione di materiale pozzolanico in assenza delle prescritte autorizzazioni di cui alla legge n. 17/2004.
In primo luogo, lamentavano le opponenti l'incompetenza dell'autorità amministrativa, atteso che era stato promosso un parallelo procedimento avanti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina (n. 6488/2022 RGNR) e doveva applicarsi il disposto di cui all'art. 24 legge n. 689/1981, con la conseguente competenza del giudice penale e la correlativa revoca dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 3 di 8 Censuravano, inoltre, il provvedimento sotto il profilo dell'assenza o dell'incompletezza della motivazione, contenendo esso un mero richiamo al verbale di constatazione dell'illecito senza prendere posizione sulle deduzioni avanzate da parte ricorrenti.
Nel merito, contestavano infine l'esistenza dell'illecito rappresentando che alcuna attività estrattiva era avvenuta nel fondo e che gli accumuli di materiale pozzolanico erano dovuti a ciò, che dal 2015 il terreno era stato interessato dal brillamento di ordigni bellici con la coordinazione della Stazione dei Carabinieri di Borgo Podgora.
Concludevano quindi per la revoca dell'ordinanza e, in subordine, chiedevano di ridurre l'entità della sanzione ai minimi edittali.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'opposizione.
Quanto al tema della contemporanea pendenza del procedimento penale, in fase di indagini, precisava che doveva applicarsi l'art. 9 legge n. 689/1981, occorrendo effettuare un raffronto tra gli elementi costitutivi delle due fattispecie, penale e amministrativa.
Nel merito, evidenziava che l'area era stata interessata, nel corso degli anni, da continue modifiche di natura orografica, dimostrate dalle aerofotogrammetrie versate in atti, che non potevano certamente essere giustificate dalla sola attività di brillamento degli ordigni.
Inoltre, la stessa parte ricorrente aveva presentato, in data 14.11.2017, Parte_1 un'istanza PAUR, presso la competente Direzione Regionale, volta ad ottenere un ampliamento, coltivazione e recupero della vecchia cava madre di pozzolana, autorizzata con
DGR Lazio 79/10.
All'esito della prima udienza, veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa e veniva disposto rinvio all'udienza del 22.05.2025, per la discussione orale della causa, successivamente differita all'odierna udienza.
Al termine, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, deve innanzitutto respingersi la preliminare eccezione di
“incompetenza”, formulata da parte ricorrente, a favore del giudice penale.
Sul punto va, infatti, precisato che il rapporto tra sanzione penale e illecito amministrativo è regolato, in via generale, dall'art. 9 legge n. 689/1981 (rubricato “Principio di specialità”), ai sensi del quale “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
pagina 4 di 8 disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”.
La circostanza impone, dunque, di svolgere un raffronto astratto tra le fattispecie che porta ad escludere il rapporto di specialità tutte le volte in cui sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme (cfr. Cass., sez. I, 8 marzo 2005, n. 5047; nello stesso senso,
v. anche Cass., sez. II, 17 aprile 2019, n. 10744, così massimata: “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - a tenore del quale, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che contempli una sanzione amministrativa, si applica, in ogni caso, quella penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme. Non sussiste, pertanto, un rapporto di specialità tra le previsioni penali a protezione del falso ideologico, di cui agli artt. 7 del d.P.R. n. 358 del 2000 e 479 c.p., e le norme a protezione delle autocertificazioni delle situazioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini delle annotazioni al
PRA; infatti, la P.A. non è svincolata dal controllo sulla veridicità della stessa autocertificazione, essendo tenuta a verificare - anche di propria iniziativa ex art. 71 del d.P.R.
n. 445 del 2000 - la correttezza delle dichiarazioni, pure mediante riscontro diretto dei dati, né
è ravvisabile, tra le anzidette norme, una pregiudizialità tale da configurare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato, così da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale”).
Non può escludersi dunque, in astratto, la contestuale applicazione della sanzione penale e di quella amministrativa in relazione al medesimo fatto, specialmente in assenza di più precise indicazioni da parte ricorrente sulla fattispecie di reato applicabile.
pagina 5 di 8 Né sembra configurarsi un possibile spostamento della competenza sanzionatoria, a favore del giudice penale, ex art. 24 legge n. 689/1981, atteso che – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - l'applicazione di tale norma presuppone che l'accertamento del reato costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'illecito amministrativo (cfr. Cass., Sez. I, 9 novembre 2006, n. 23925).
Infine, neppure può venire in rilievo la garanzia del “ne bis in idem”, ricavabile dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della
CEDU, nell'accezione elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed applicabile anche al caso del c.d. “doppio binario sanzionatorio”, il quale fa ingresso nell'ordinamento nazionale per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.
Non ignora infatti questo giudice che, ai fini dell'applicazione della citata garanzia, il giudizio sull'identità del fatto va rapportato all'accadimento naturalisticamente inteso (idem factum), prescindendo totalmente dalla qualificazione giuridica propria dell'ordinamento interno (cfr. Corte EDU, Grande Camera, c. Russia, 10 febbraio 2009, ric. n. Per_1
14939/2003), così come, quanto alla duplicazione delle procedure e delle sanzioni, deve prescindersi dall'etichetta (formalmente penale) attribuita dall'ordinamento interno, poiché essa dipende solo dalla natura “sostanzialmente punitiva” della sanzione, da apprezzarsi secondo i noti criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte EDU,
Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, ric. nn. 5100/1971).
Nel caso di specie, non vi è tuttavia evidenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del
Pubblico Ministero, non risultando quindi allo stato pendente alcun processo penale a carico delle parti ricorrenti. Peraltro, quand'anche ciò avvenisse, l'imputazione penale, di carattere personale, sarebbe circoscritta alle sole persone fisiche responsabili dell'illecito e, nel caso di specie, la sanzione amministrativa è stata comminata unicamente alla e Parte_1
a , personalmente, quale legale rappresentante della società. Parte_2
Né vi è evidenza che quest'ultima possa essere chiamata a rispondere del medesimo fatto di reato, a titolo di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Va quindi respinta la preliminare eccezione di rito sollevata da parte ricorrente.
3. Allo stesso modo, vanno respinte le censure formali attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 18 legge n. 689/1981.
pagina 6 di 8 Come noto, infatti, “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17104). D'altra parte, “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, sicché il suddetto obbligo deve intendersi soddisfatto ogniqualvolta dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo tale che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice possa esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sull'oggetto della sanzione” (cfr. Cass., sez. lav., 22 luglio 2008, n. 20189; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 16 gennaio 2007, n.
871; Cass., sez. I, 8 maggio 2006, n. 10478; Cass., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16203).
Nel caso di specie, l'obbligo di motivazione è pienamente assolto evincendosi dal dettato dell'ordinanza le ragioni giustificative della sanzione, sia in fatto, che in diritto, e facendo in ogni caso essa riferimento alle risultanze del verbale di accertamento della violazione.
Segue il rigetto della citata eccezione.
4. Passando al merito della causa, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Va detto infatti che l'art. 28, comma 3, Legge Regione Lazio n. 17/2004 sanziona chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cui agli articoli 12 e 17, inclusa quella di cave e torbiere, senza la prescritta autorizzazione amministrativa;
il ha, quindi, ingiunto agli Controparte_1 odierni opponenti il pagamento della somma di € 70.050,00 sul presupposto dell'avvenuta esecuzione, nel periodo compreso dal 2017 al 2022, dell'attività di estrazione di pozzolana nel terreno di proprietà della Parte_1
Orbene, ritiene questo giudice che vi sia prova sufficiente della commissione dell'illecito.
Nel verbale del 30.11.2022, le cui risultanze fanno piena prova fino a querela di falso, si rappresenta infatti che il lato sud del sito produttivo gestito dalla era Parte_1
stato adibito all'attività di estrazione di pozzolana, per un'area complessiva di circa mq. 5.897,
pagina 7 di 8 pari a mc. stimati per circa 58.970 (cfr. all. 1 alla memoria difensiva). La circostanza trova, peraltro, riscontro nelle aerofotogrammetrie depositate da parte resistente nel corso del giudizio, la cui conformità allo stato dei luoghi non è stata specificamente contestata ad opera di parte ricorrente e dalle quali si evince il progressivo ampliamento dell'area oggetto di sbancamento nel periodo ricompreso dal 2017 al 2022.
Né vi è prova di ciò, che la stessa sia derivata dall'attività di brillamento di ordigni bellici, pacificamente eseguita sui luoghi di causa dal 2015 in poi, giacché nei verbali depositati da parte ricorrente si legge che, a seguito di tale attività, l'area era stata bonificata e lo stato dei luoghi era stato oggetto di ripristino (cfr. all. 3 alla memoria difensiva).
Non vi è quindi prova della spiegazione alternativa fornita da parte ricorrente.
Infine, va detto che è pacifico tra le parti che la fosse sprovvista delle Parte_1 autorizzazioni di legge, dal momento che essa ricorrente aveva presentato istanza in tal senso in data 3.11.2017 (cfr. all. 3 di parte ricorrente), ma il relativo procedimento ancora non si era concluso alla data di emanazione del provvedimento sanzionatorio.
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquiate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e considerata, altresì, la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e da Parte_1 Parte_2
personalmente nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 207/2023, emanata dal in data 4.07.2023; Controparte_1
- Condanna la e alla refusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali, a favore di parte resistente, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 18 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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