Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9204/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9204 - 2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(P.IVA ), con sede legale in Palomonte (SA) alla Parte_1 P.IVA_1
Località Sperlonga snc, in persona del legale rappresentante Sig. , Parte_2
nato a [...] il [...] e ivi residente a [...] alla loc.
Falascone snc, , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giovanni Concilio (avvocato rinunciatario, giusta atto di rinuncia al mandato, presente in atti), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia alla via Plava n. 58
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., sig.ra , con sede in San Gregorio Magno Controparte_2
(Sa) alla via Pallaforte n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Vincenzo
OPPOSTA
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 05.08.2021 la società richiedeva ed otteneva Controparte_1
dal tribunale di Salerno decreto ingiuntivo n. 1934/2021 (numero di ruolo generale 6456/2021) con il quale veniva ingiunto alla il Parte_1
pagamento di euro 463.677,38, oltre interessi moratori ex Dlgs n. 231/02, nonché le spese del procedimento monitorio.
Il credito vantato dalla trovava causa nell'accollo da Controparte_1
parte della società del debito contratto dalla Contrans S.r.l. e Parte_1
dal sig. nei confronti della società pari ad € Parte_2 Controparte_1
463.677,38 come da relativo atto transattivo di accollo del 23.06.2021. In particolare, il debito oggetto dell'accollo derivava dalla fornitura di prodotti petroliferi, di cui alle relative fatture, all'atto di precetto su assegni ed al successivo atto di pignoramento ex art. 521 bis c.p.c., nonché alle cambiali ed al decreto ingiuntivo n. 1689/2020 reso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale di Salerno in data 28.07.2020.
Il 25.11.2021 la società proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1934/2021 e chiedeva, previo accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione della vessatorietà delle clausole 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) della scrittura privata del 23.06.2021, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 28 maggio 2022 provvedeva a costituirsi in giudizio la opposta facendo istanza affinché si confermasse il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto n. 1934/2021 per la somma di € 463.677,38, oltre gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 per ritardato pagamento, nonché le spese del procedimento monitorio e spese processuali.
Nel corso del giudizio l'avv. Giovanni Concilio, per parte opponente, depositava rinuncia all'incarico professionale inviata a mezzo pec in data
29.08.2022 e in data 23.09.2022; tuttavia, in assenza di nomina di altro difensore, depositava egualmente note di trattazione scritta all'udienza del
18.05.2023 e poi si asteneva.
È premura di questo Tribunale evidenziare preliminarmente che, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 85 c.p.c. e conformemente all'orientamento della
Suprema Corte (cfr ex multis Cass. n. 12249/2013), l'avvocato che rinuncia al mandato conserva fino alla propria sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito. Invero, preso atto che nel corso del giudizio la non procedeva alla sostituzione dell'avv. CP_3 Pt_1
Concilio, è ancora a questi che rivolge la presente decisione l'adito Giudicante.
L'istruttoria è stata solo documentale. All'udienza del 24.06.22 il Giudice concedeva provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, del giorno 11.02.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza concedendo termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa creditoria avanzata dalla convenuta è fondata e pertanto va accolta, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Parte opponente a sostegno della propria istanza di revoca del decreto opposto deduce, preliminarmente l'inefficacia delle clausole 2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) contenute nella transazione, in quanto vessatorie e non specificatamente approvate per iscritto, ex artt. 1341 e 1342 cc, giacché contenenti condizioni contrattuali pacificamente e manifestamente inique per una delle parti. Spiega, altresì, domanda riconvenzionale volta all'accertamento e dichiarazione della vessatorietà di tali clausole. L'assunto non merita accoglimento, poggiando sul presupposto errato che si versi in ipotesi di contratto di adesione.
Alla luce delle prospettazioni delle parti, infatti, appare evidente che la definizione della controversia in esame presuppone da parte di questo giudice innanzitutto l'accertamento della natura del contratto, onde verificare se si tratta di un contratto per adesione, oppure predisposto in accordo tra le parti per regolare la singola vicenda contrattuale;
inoltre tenendo ben presente che le parti nel corpo del contratto non hanno fatto riferimento alcuno a qualsivoglia clausola e che il documento riporta le sottoscrizioni di tutte le parti in ogni pagina ed in calce.
I contratti per adesione sono quei contratti, disciplinati dagli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, oltre a disposizioni specifiche a tutela del consumatore, di cui agli artt. 33 ss. del D.lgs 206/2005 (cd. Codice del
Consumo), predisposti da una delle parti (generalmente un professionista, un'impresa o un'organizzazione) e offerti all'altra parte, il consumatore, che può soltanto aderire alle condizioni prestabilite, senza possibilità di negoziarne i termini. Su questo presupposto si giustifica la tutela che l'ordinamento italiano detta a favore della parte debole, il consumatore, assicurandosi che sia stata resa edotta del contenuto di alcune clausole particolarmente onerose per la stessa, prevedendo per esse la doppia sottoscrizione.
Nel caso di specie non si verte in un'ipotesi di contratto per adesione, le clausole essendo state predisposte in relazione a un singolo, specifico negozio e non a una serie indefinita di rapporti. Non solo, non vertendosi in ipotesi di contratto tra professionista e consumatore, che, ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta, le parti presumibilmente hanno un livello di consapevolezza e capacità negoziale più elevato. L'ordinamento in questi casi, prevedendo egualmente l'obbligo della doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, non intende proteggere la parte debole, che non c'è, ma semplicemente porsi a tutela della equità e della buona fede contrattuale. Nei contratti tra professionisti e consumatori alcune clausole sono presunte vessatorie e quindi nulle, indipendentemente da una trattativa individuale;
mentre nei contratti tra professionisti la vessatorietà deve essere dimostrata e non vige una presunzione automatica di nullità.
Diradati i dubbi sul tipo di negozio giuridico che lega le parti dell'odierna controversia, è necessaria una valutazione attenta dei presupposti del contratto nei cui confronti viene sollevata l'eccezione di onerosità delle clausole e di mancata approvazione specifica delle stesse, nonché della struttura e del contenuto dello stesso
La scrittura privata di cui si discute, lungi dal rappresentare un modulo o formulario unilateralmente predisposto, a cui ha aderito la società opponente, ha natura di transazione con riconoscimento del debito da parte degli accollati
(Contrans S.r.l. e ). Parte_2
Ebbene, visti i rapporti intercorrenti tra le società che si son prestate reciprocamente “soccorso”, è consequenziale ritenere che esse abbiano attivamente partecipato alla stesura di una composizione negoziale dei rispettivi interessi (cfr., ex multis, Cass. 9488/2011).
Argomentando a contrario, verrebbe meno la ratio di un contratto funzionale a prevenire una controversia mediante reciproche concessioni.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la clausola vessatoria mancante della dovuta sottoscrizione è nulla e la nullità si estende all'intero contratto, se risulta che le parti non lo avrebbero sottoscritto senza tale clausola. Applicando questo principio al contratto sottoscritto il 23.06.2021 si finirebbe per affermare che le parti non volevano transigere la questione. Epilogo inevitabile questo, considerato che le pattuizioni pretese vessatorie sono in realtà gli articoli dal n.
1 al n. 9 dell'accordo e quindi rappresentano l'ossatura del contratto, che si compone in tutto di 10 articoli, dei quali il primo è di mero richiamo alle premesse e l'ultimo regola le spese legali.
In definitiva, ciò che rileva è «se le modalità del richiamo delle clausole onerose operata nel contratto garantiscano l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione» (Corte Cass. Ord. 4404/2014).
In conclusione, non può ipotizzarsi che le parti che, si sottolinea, non hanno ritenuto opportuno fare alcun riferimento nel contratto alla presenza di qualsivoglia clausola onerosa, non fossero edotte e convinte di quanto stessero sottoscrivendo in ogni pagina e in calce all'intero contratto.
In secondo luogo, parte opponente lamenta che la pretesa creditoria sarebbe eccessiva, poiché parzialmente soddisfatta, ma non prova fatti modificativi o estintivi a proprio vantaggio.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, pur essendo convenuto formalmente, riveste la posizione di attore in senso sostanziale. Ciò significa che deve dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto di credito;
mentre,
d'altro canto, l'opponente ha l'onere di provare eventuali fatti che possano impedire, modificare o estinguere il credito azionato dal creditore.
Nel respingere la richiesta di ridurre il quantum debeatur l'adito tribunale precisa che la somma contestata dagli opponenti deriva dagli ulteriori €
58.756,74, dovuti a titolo di interessi moratori, spese di iscrizione di ipoteca e spese legali, debitamente provati dall'opposta. Per di più invita a considerare che, non solo la società opponente, nella scrittura privata del 23.06.2021 ha riconosciuto espressamente l'ammontare del debito, ma che ha anche promesso di pagare tale debito di € 463.677,38. Ci troviamo, evidentemente, di fronte a una ricognizione di debito e una promessa di pagamento, che esonerano il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza risulta essere presunta sino a prova contraria.
Nel valutare inaccoglibile questa ulteriore allegazione della è Parte_1
il caso di accennare che il giudice dell'opposizione, in questa fase cognitoria, può solo prendere in considerazione le decisioni prese nel procedimento esecutivo, compreso il prelievo di somme, per valutare la situazione complessiva;
ma la decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo si basa principalmente sulla verifica della fondatezza del credito e sulla legittimità del decreto stesso.
Ulteriore lamentela dell'opponente riguarda una presunta violazione del principio del ne bis in idem da parte dell'opposta. In buona sostanza la fa osservare che la avendo ottenuto Parte_1 Controparte_1
un effetto cambiario dell'importo di euro 463.677,38 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ha tuttavia richiesto all'On.le Parte_1
Tribunale adito un decreto ingiuntivo sulla scorta della scrittura privata sottoscritta in data 23.06.2021, in violazione evidente del principio del ne bis in idem.
La eccezione proposta sul punto dall'opponente non può essere accolta. È
d'uopo, molto velocemente precisare che la cambiale può essere rilasciata come garanzia per un debito, consentendo al creditore di agire esecutivamente per il recupero del credito in caso di mancato pagamento. Qualora, però, sia priva di bollo, non ha la qualità di titolo esecutivo, ma può essere utilizzata come prova scritta del credito nel procedimento di ingiunzione e può consentire di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto (come prevede l'articolo 642 del codice di procedura civile). A ciò si ricollega, dunque ed a rigetto anche dell'ultima eccezione di parte opponente di insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, la riconosciuta esistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 642, 1 comma c.p.c., fondandosi il credito ingiunto su cambiale, nonché, ai sensi dell'art. 642, 2 comma, c.p.c., fondandosi, altresì, il credito ingiunto su documentazione (atto di accollo) sottoscritta dalla società debitrice, comprovante il diritto di credito fatto valere.
Concludendo, quanto asserito non può essere determinante della risoluzione del
Tribunale adito nella direzione indicata dalla parte opponente, di ridurre il quantum debeatur, giacché non si è individuato l'appiglio probatorio per suffragare una tale decisione.
Parte opposta, al contrario, ha fondato la sua pretesa su titoli idonei e, in aderenza alla propria posizione di convenuta formale, ma di attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, ha prodotto scrittura privata contenente riconoscimento di debito e promessa di pagamento.
Questi istituti, pur non essendo una transazione in senso stretto, possono essere utilizzati come strumenti per definire le condizioni dell'accordo transattivo, ad esempio indicando la somma da pagare, il termine di pagamento, o le modalità di estinzione del debito.
Dalle svolte considerazioni consegue che non è accoglibile la tesi attorea, attesa la produzione documentale di parte opposta ed i rapporti intercorrenti tra le parti. Le allegazioni svolte dagli opponenti, tendenti a confutare la prova del credito e del suo preciso ammontare sono formulate in modo del tutto generico che impedisce, in questa fase del giudizio, ogni valutazione ed approfondimento circa la loro effettiva validità. Gli opponenti, inoltre, non hanno mai rappresentato e provato che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiarli in modo grave e non ricorre nel caso di specie la probabile fondatezza dell'opposizione.
Discende da quanto sin qui esposto che deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti soccombenti devono, altresì, essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna in persona del rapp.te legale sig. Parte_1 Pt_2
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che
[...] liquida in complessivi euro 12.046 (docicimilaquarantasei) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Salerno 9 giu. 25 Il Giudice dott. Daniela Oliva