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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/07/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8174 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 23.04.2025, con concessione alle parti dei termini di legge e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione, dall'avv. Luigi Ricciardelli e dall'avv. Antonio Ricciardelli, ed elettivamente domiciliata in Caserta, al Corso Trieste n. 146
(attrice)
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al decreto ingiuntivo opposto,
dall'avv. Luigi Ruffini, ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via Roma 114
(convenuto) CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa e memorie conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1766/2017 reso da questo Tribunale il 27.06.2017, in accoglimento del ricorso proposto dal in persona dell'amministratore p.t. Parte_2
veniva ingiunto a , e il pagamento pro quota della Parte_1 CP_2 CP_3
somma di € 5.730,07 per oneri condominiali ordinari relativi all'anno 2015, per saldo gestione annuo 2014 e rate insolute per lavori straordinari e consumi idrici, oltre il pagamento delle spese e dei compensi di procedura liquidati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo, eccependo l'insussistenza del debito a suo carico per aver provveduto al pagamento di tutti gli oneri e spese relativi alla quota di sua spettanza ed instava per la sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al pagamento delle spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio in questa fase di merito il facendo rilevare Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione, precisando di non aver mai rinunciato al vincolo di solidarietà tra i comproprietari-condomini fratelli , specificando altresì di aver trattenuto la somma di € Pt_1
995,66 versata dall'opponente solo a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute e chiedendo inoltre la chiamata in causa dei coobbligati in solido e . Il Condominio CP_2 CP_3
concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Giudice dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 18 dicembre 2017,
accoglieva l'eccezione di parte opponente e sospendeva nei suoi confronti l'immediata esecutorietà
del D.I. opposto;
rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dal ed CP_1 onerava le parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 28/2010 e succ. mod..
Espletata, con esito negativo, la procedura di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183,
comma 6, c.p.c., all'esito dei quali, la causa - ritenuta matura per la decisione - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, con scrittura privata del 15.06.2022 i comproprietari-coobbligati con la opponente, e definivano stragiudizialmente il contenzioso col CP_3 CP_2
e provvedevano al pagamento dell'intera somma ingiunta con il D.I. n. 1766/2017 qui CP_1
opposto, pari ad € 5.730,07, saldando pur ulteriore debitoria dovuta al dagli eredi CP_1
per l'importo complessivo di € 22.010,65. Pt_1
Il , essendo stata pienamente soddisfatta la propria pretesa creditoria, alla data Controparte_1
del 15.6.2022, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del Giudice, la presente controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 23.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e memorie di replica.
In via assolutamente preliminare e assorbente, va dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuta carenza di interesse alla definizione giudiziale del contenzioso, dal momento che nel corso del processo è sopravvenuto un accordo bonario della lite tra il ed i due CP_1
comproprietari-coobbligati in solido e , sebbene ad esso accordo non ha CP_2 CP_3
inteso prendere parte . Parte_1
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire per la sopravvenienza di un atto o un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. Cass. civile, sez. III, 1
giugno 2004, n. 10478).
Nel caso di specie, parte opposta ha dedotto di essere stata integralmente soddisfatta dal pagamento dell'intera somma ingiunta con il D.I. opposto n. 1766/2017 dell'importo di € 5.730,07, come da scrittura privata sottoscritta il 15.06.2022 tra i comproprietari-coobbligati in solido con la opponente, sigg.ri e ed esso Condominio opposto, versata in atti, e di CP_3 CP_2
non aver null'altro a pretendere nei confronti degli eredi . Pt_1
A fronte di ciò, le ragioni di opposizione originariamente dedotte risultano superate, non residuando un interesse concreto, attuale e giuridicamente tutelabile alla prosecuzione del giudizio e le contestazioni dell'opponente non appaiono fondate né rilevanti, trattandosi di aspetti già assorbiti dai fatti sopravvenuti, che hanno sostanzialmente definito la lite.
Per interesse ad agire deve intendersi quella condizione dell'azione espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è
necessario avervi interesse”.
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse nella “concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata”, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice
(Trib. Torino sent. 1381/2008).
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha chiarito che “l''opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicché la relativa decisione - salvo che non si tratti di sentenza di rigetto totale della opposizione - è destinata a sostituirsi all'originario provvedimento, che viene automaticamente meno. Ne consegue che anche la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, emessa in relazione al giudizio di cui si tratta, comporta la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre "expressis verbis" in tal senso” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15378 del 01/12/2000). Ad ogni modo e per miglior chiarezza si dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, stante l'esito del giudizio ed il comportamento processuale delle parti,
appare equo disporne la compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nei confronti del in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il D.I. opposto;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 29.07.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)