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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 805/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cassino – Sezione Civile
Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NU, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con termine fissato al 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n.r.g. 805/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lara CAPITANIO come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Piedimonte
San Germano, Via Quarto n. 13
- ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianna FIORE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in CP_1
Frosinone, Piazza Gramsci n. 4
- resistente Oggetto: opposizione ATPO – assegno mensile di invalidità civile
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 15 aprile 2023 e ritualmente notificato, ha contestato le risultanze dell'accertamento tecnico Parte_1
preventivo promosso per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in proprio favore dell'assegno mensile di invalidità civile di cui agli artt. 2
e 13 della L. n. 118 del 1971 e dello stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992, ritenute insussistenti sia dal competente Commissione
Medica INPS all'esito della visita del 30.9.2021 su domanda amministrativa presentata il
16.11.2016 (cfr. verbale di visita in atti) sia dalla qui censurata consulenza tecnica d'ufficio espletata nella precedente fase di a.t.p.o.
2. Nel ricorso in opposizione è stata dedotta l'erroneità delle risultanze dell'a.t.p.o. per avere il consulente omesso di valutare la cardiopatia ipertensiva, II classe NYHA, da cui risulta affetto il ricorrente, come da certificazione specialistica in atti, patologia riconducibile al codice tabellare 6442 del D.M.
5.2.1992 con coefficiente dal 41 per cento al 50 per cento, limitandosi a rispondere del tutto genericamente alle osservazioni critiche formulate sul punto dal CTP e disattendendo le certificazioni specialistiche versate in atti.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale, previa rinnovazione della ctu, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i Parte_1
presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile con totale o permanente riduzione della capacità lavorativa pari al 100% con diritto alla erogazione della pensione di invalidità, con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere in via autonoma gli atti della vita quotidiana e/o di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e condannare l' in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. a CP_1
corrispondere al ricorrente le conseguenti prestazioni economiche nella misura e con le modalità di legge
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa, ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
− in subordine: accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. è tale da Parte_1
integrare i presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74 % con diritto all'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile, con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere in via autonoma gli atti della vita quotidiana e/o di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e condannare l in persona del CP_1
Direttore e legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente le conseguenti prestazioni economiche nella misura e con le modalità di legge a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa, ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
− condannare l' in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. alle spese, competenze del CP_1
presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito tardivamente in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni all'accertamento tecnico preventivo, la correttezza della valutazione medico- legale operata dal CTU nella fase di a.t.p.o., il difetto di prova dei requisiti extrasanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
5. Acquisiti i documenti prodotti anche nella fase di a.t.p.o. e ritenuta superflua la rinnovazione della consulenza tecnica, sono stati richiesti al consulente d'ufficio nominato nella precedente fase chiarimenti in merito alla valutazione della patologia cardiologica del ricorrente, alla luce delle osservazioni critiche formulate dal CTP. La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine fissato al 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione promossa dal ricorrente ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze della precedente fase di a.t.p.o. è diretta all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.
18 del 1980, della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 della L. n. 118 del 1971 e, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità civile di cui agli artt. 2 e 13 della L. n. 118 del
1971.
7. Le domande formulate in via principale, aventi ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità civile sono nuove e dunque inammissibili, non avendo formato oggetto della istanza di a.t.p.o. ex art. 445, comma 1, bis c.p.c. e, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, difettando finanche la presentazione della domanda amministrativa, con conseguente improponibilità della domanda per temporanea carenza di giurisdizione (Cass. civ. n.
5149/2004).
8. Nell'istanza di a.t.p.o. era stata richiesta la verifica dello stato del ricorrente quale portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 e il consulente d'ufficio aveva riscontrato unicamente lo stato di handicap non grave ai sensi del primo comma della citata disposizione. Sul punto nell'atto di opposizione non è stata sollevata alcuna contestazione alle risultanze dell'elaborato peritale depositato nella precedente fase, né è stato chiesto nelle conclusioni del ricorso in opposizione l'accertamento dell'handicap grave. Deve dunque ritenersi che il ricorrente ha prestato acquiescenza all'accertamento peritale relativamente a tale requisito sanitario. 9. È invece infondata nel merito e va rigettata la domanda proposta in via subordinata, volta all'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile.
10. Prima di esaminare le censure formulate dal ricorrente alle risultanze dell'elaborato peritale della precedente fase è utile richiamare la disciplina dell'istituto assistenziale in questione. L'art. 13 della L. n. 118 del 1971 riconosce l'assegno mensile di invalidità civile
“
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto CP_1
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' . La nozione di invalido civile è contenuta nell'art. 2: “Agli effetti della CP_1
presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico
o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
11. Il requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile consiste dunque in una riduzione permanente della capacità lavorativa generica dell'invalido civile dal 74 per cento al 99 per cento. Tale requisito è necessario ma non sufficiente per il diritto alla provvidenza in questione, richiedendo la normativa sopra richiamata anche un'età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età – attualmente innalzato al sessantasettesimo anno (requisito anagrafico) – ed il possesso di un reddito inferiore a determinate soglie stabilite annualmente (requisito economico).
12. Tanto premesso, il consulente d'ufficio nominato nella precedente fase di a.t.p.o., esaminata la documentazione sanitaria in atti e sottoposto a visita il ricorrente, ha riscontrato a carico dello stesso le seguenti patologie: “Obesità con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa, iperglicemia”. L'ausiliario ha ritenuto che, a causa tali patologie, il ricorrente si trova nella condizione di soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 per cento. A tale valutazione il consulente è pervenuto applicando il codice 7105 di cui alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M. del 5.2.1992, relativo alla obesità (indice di massa corporea tra 35 e 40) con complicanze artrosiche. Nelle note critiche il CTP del ricorrente ha censurato l'omessa valutazione, da parte del CTU, della cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla seconda classe NYHA, risultante dalla certificazione specialistica cardiologica del 7.12.2022 che, ove correttamente valutata, avrebbe determinato il riconoscimento di una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75 per cento. Tale censura è stata riproposta anche nell'atto di opposizione.
13. In replica a tali rilievi l'ausiliario ha osservato, nella relazione di consulenza tecnica depositata in fase di a.t.p.o., che il periziando, al momento della visita, non riferiva sintomi a carico dell'apparato cardiocircolatorio “né presentava segni di compromissione dell'emodinamica circolatoria quali edemi declivi, dispnea a riposo o ai minimi sforzi, né segni di stasi basale, né risultavano in atti accertamenti cardiologici strumentali, né venivano altresì rilevati dalla CML e che “anche ammettendo la comparsa di un impegno cardiocircolatorio legato al quadro ipertensivo si ritiene che l'entità dello stesso non sia tale da poter modificare la valutazione complessiva già posta in ATP”.
14. Nella presente fase di merito, tenuto conto dei motivi di opposizione formulati, è stato richiesto al consulente d'ufficio di chiarire se la propria valutazione in merito alla percentuale di invalidità civile del ricorrente poteva essere confermata alla luce degli elementi desumibili dagli esami strumentali cardiologici (ECG ed ecoscopia) allegati al certificato del 7.12.2022 rilasciato dal Policlinico Militare di Roma “Celio”, attestante
“cardiopatia ipertensiva…classe NYHA II”. 15. L'ausiliario, nel fornire i richiesti chiarimenti, ha rilevato che la condizione risultante dalla certificazione specialistica cardiologica del 7.12.2022 evidenzia uno “scompenso cardiaco lieve”, compatibile con la prima classe funzionale NYHA, contrariamente a quanto ritenuto in detta certificazione, che invece la riconduceva alla seconda classe. Il consulente ha richiamato sul punto la relazione peritale, osservando che al momento della visita la situazione dell'apparato cardiovascolare del periziando non evidenziava un “significativo impegno emodinamico”, non presentando “dispnea a riposo né per sforzi di lieve entità né edemi declivi né segni di stasi del piccolo circolo”.
16. I chiarimenti forniti dal consulente appaiono pienamente persuasivi e condivisibilmente volti ad attribuire il giusto peso al momento clinico-funzionale della valutazione medico-legale – di cui l'esame obiettivo del periziando costituisce momento centrale e fondamentale – e giustamente attenti a ridimensionare la portata di dati dal significato non univoco ove isolatamente considerati. Deve comunque rilevarsi che, al di là della maggiore o minore condivisibilità nel merito, sotto il profilo strettamente tecnico- scientifico, dell'una o dell'altra valutazione, il mero dissenso diagnostico, ove non faccia emergere – come nel caso di specie non sono emersi – vizi dell'indagine medico-legale, quali errori metodologici rilevabili secondo le regole e i protocolli generalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, lacune o incongruenze logiche, omesso esame di documentazione medica in atti o mancata considerazione di patologie rilevanti attestate da detta documentazione, è inidoneo a inficiare le risultanze dell'elaborato peritale.
17. Non paiono superabili tali considerazioni dalla produzione di parte ricorrente, successiva ai chiarimenti resi dal consulente, della diagnosi di dimissioni dell'8.11.2024 a firma dello specialista cardiologo della Casa di Cura “San Michele” S.r.l., attestante
“cardiopatica ischemica trattata con procedura di PCI-S su ramo intraventricolare anteriore della coronaria sinistra Obesità”. Tale produzione non è accompagnata da deduzioni specifiche o da ulteriori certificazioni sanitarie idonee ad evidenziare un aggravamento dei sintomi della patologia cardiaca del ricorrente rispetto alla situazione pregressa, tale da ricondurla, sotto il profilo funzionale, alla seconda classe NYHA. Difetta, in altri termini, una sia pur sintetica illustrazione e documentazione delle ragioni medico-legali per le quali dovrebbero ritenersi superate le conclusioni del CTU ed incompatibile la condizione cardiaca del ricorrente con la prima classe funzionale NYHA, e ciò tenuto conto che quest'ultimo sistema viene utilizzato per classificare la gravità dei sintomi della insufficienza cardiaca, in una prospettiva funzionale, e non direttamente delle patologie in sé considerate così come diagnosticate, cosicché, in assenza di deduzioni o certificazioni specifiche sul punto, non può escludersi che anche una cardiopatica ischemica trattata con PCI-S, per i sintomi attuali, sia compatibile con la prima classe, tenuto anche conto del buon esito dell'intervento, come si legge nella stessa certificazione in esame, dove si attesta “assenza di stenosi angiograficamente significative…buon risultato angiografico immediato di angioplastica…decorso post operatorio regolare, senza complicanze”.
18. Per tali ragioni questo giudice ritiene di recepire integralmente le conclusioni della relazione di consulenza tecnica, in quanto sorrette da un esame scrupoloso della documentazione medica in atti e coerenti con gli esiti dell'esame obiettivo del ricorrente.
19. L'accertata insussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 della L. n. 118 del 1971 impone il rigetto del ricorso.
16. Il ricorrente va mandato esente da condanna al pagamento delle spese di lite, avendo depositato dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
17. I compensi per la consulenza espletata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo e per i chiarimenti resi nella presente fase di opposizione sono posti a carico dell' e liquidati come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
− pone a carico dell' i compensi del ctu, liquidati come da separato decreto. CP_1
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele NU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cassino – Sezione Civile
Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NU, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con termine fissato al 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza iscritta al n.r.g. 805/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lara CAPITANIO come Parte_1
da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Piedimonte
San Germano, Via Quarto n. 13
- ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianna FIORE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in CP_1
Frosinone, Piazza Gramsci n. 4
- resistente Oggetto: opposizione ATPO – assegno mensile di invalidità civile
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 15 aprile 2023 e ritualmente notificato, ha contestato le risultanze dell'accertamento tecnico Parte_1
preventivo promosso per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in proprio favore dell'assegno mensile di invalidità civile di cui agli artt. 2
e 13 della L. n. 118 del 1971 e dello stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992, ritenute insussistenti sia dal competente Commissione
Medica INPS all'esito della visita del 30.9.2021 su domanda amministrativa presentata il
16.11.2016 (cfr. verbale di visita in atti) sia dalla qui censurata consulenza tecnica d'ufficio espletata nella precedente fase di a.t.p.o.
2. Nel ricorso in opposizione è stata dedotta l'erroneità delle risultanze dell'a.t.p.o. per avere il consulente omesso di valutare la cardiopatia ipertensiva, II classe NYHA, da cui risulta affetto il ricorrente, come da certificazione specialistica in atti, patologia riconducibile al codice tabellare 6442 del D.M.
5.2.1992 con coefficiente dal 41 per cento al 50 per cento, limitandosi a rispondere del tutto genericamente alle osservazioni critiche formulate sul punto dal CTP e disattendendo le certificazioni specialistiche versate in atti.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale, previa rinnovazione della ctu, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i Parte_1
presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile con totale o permanente riduzione della capacità lavorativa pari al 100% con diritto alla erogazione della pensione di invalidità, con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere in via autonoma gli atti della vita quotidiana e/o di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e condannare l' in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. a CP_1
corrispondere al ricorrente le conseguenti prestazioni economiche nella misura e con le modalità di legge
a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa, ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
− in subordine: accertare e dichiarare che lo stato patologico del Sig. è tale da Parte_1
integrare i presupposti per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74 % con diritto all'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile, con diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere in via autonoma gli atti della vita quotidiana e/o di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e condannare l in persona del CP_1
Direttore e legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente le conseguenti prestazioni economiche nella misura e con le modalità di legge a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa, ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
− condannare l' in persona del Direttore e legale rappresentante p.t. alle spese, competenze del CP_1
presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito tardivamente in giudizio l' CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di idonee e specifiche contestazioni all'accertamento tecnico preventivo, la correttezza della valutazione medico- legale operata dal CTU nella fase di a.t.p.o., il difetto di prova dei requisiti extrasanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
5. Acquisiti i documenti prodotti anche nella fase di a.t.p.o. e ritenuta superflua la rinnovazione della consulenza tecnica, sono stati richiesti al consulente d'ufficio nominato nella precedente fase chiarimenti in merito alla valutazione della patologia cardiologica del ricorrente, alla luce delle osservazioni critiche formulate dal CTP. La causa è stata infine decisa come di seguito all'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine fissato al 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione promossa dal ricorrente ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. avverso le risultanze della precedente fase di a.t.p.o. è diretta all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.
18 del 1980, della pensione di inabilità civile ex artt. 2 e 12 della L. n. 118 del 1971 e, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità civile di cui agli artt. 2 e 13 della L. n. 118 del
1971.
7. Le domande formulate in via principale, aventi ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità civile sono nuove e dunque inammissibili, non avendo formato oggetto della istanza di a.t.p.o. ex art. 445, comma 1, bis c.p.c. e, per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, difettando finanche la presentazione della domanda amministrativa, con conseguente improponibilità della domanda per temporanea carenza di giurisdizione (Cass. civ. n.
5149/2004).
8. Nell'istanza di a.t.p.o. era stata richiesta la verifica dello stato del ricorrente quale portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 e il consulente d'ufficio aveva riscontrato unicamente lo stato di handicap non grave ai sensi del primo comma della citata disposizione. Sul punto nell'atto di opposizione non è stata sollevata alcuna contestazione alle risultanze dell'elaborato peritale depositato nella precedente fase, né è stato chiesto nelle conclusioni del ricorso in opposizione l'accertamento dell'handicap grave. Deve dunque ritenersi che il ricorrente ha prestato acquiescenza all'accertamento peritale relativamente a tale requisito sanitario. 9. È invece infondata nel merito e va rigettata la domanda proposta in via subordinata, volta all'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile.
10. Prima di esaminare le censure formulate dal ricorrente alle risultanze dell'elaborato peritale della precedente fase è utile richiamare la disciplina dell'istituto assistenziale in questione. L'art. 13 della L. n. 118 del 1971 riconosce l'assegno mensile di invalidità civile
“
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste 2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto CP_1
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' . La nozione di invalido civile è contenuta nell'art. 2: “Agli effetti della CP_1
presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico
o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
11. Il requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile consiste dunque in una riduzione permanente della capacità lavorativa generica dell'invalido civile dal 74 per cento al 99 per cento. Tale requisito è necessario ma non sufficiente per il diritto alla provvidenza in questione, richiedendo la normativa sopra richiamata anche un'età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno di età – attualmente innalzato al sessantasettesimo anno (requisito anagrafico) – ed il possesso di un reddito inferiore a determinate soglie stabilite annualmente (requisito economico).
12. Tanto premesso, il consulente d'ufficio nominato nella precedente fase di a.t.p.o., esaminata la documentazione sanitaria in atti e sottoposto a visita il ricorrente, ha riscontrato a carico dello stesso le seguenti patologie: “Obesità con complicanze artrosiche, ipertensione arteriosa, iperglicemia”. L'ausiliario ha ritenuto che, a causa tali patologie, il ricorrente si trova nella condizione di soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50 per cento. A tale valutazione il consulente è pervenuto applicando il codice 7105 di cui alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al D.M. del 5.2.1992, relativo alla obesità (indice di massa corporea tra 35 e 40) con complicanze artrosiche. Nelle note critiche il CTP del ricorrente ha censurato l'omessa valutazione, da parte del CTU, della cardiopatia ipertensiva ascrivibile alla seconda classe NYHA, risultante dalla certificazione specialistica cardiologica del 7.12.2022 che, ove correttamente valutata, avrebbe determinato il riconoscimento di una invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75 per cento. Tale censura è stata riproposta anche nell'atto di opposizione.
13. In replica a tali rilievi l'ausiliario ha osservato, nella relazione di consulenza tecnica depositata in fase di a.t.p.o., che il periziando, al momento della visita, non riferiva sintomi a carico dell'apparato cardiocircolatorio “né presentava segni di compromissione dell'emodinamica circolatoria quali edemi declivi, dispnea a riposo o ai minimi sforzi, né segni di stasi basale, né risultavano in atti accertamenti cardiologici strumentali, né venivano altresì rilevati dalla CML e che “anche ammettendo la comparsa di un impegno cardiocircolatorio legato al quadro ipertensivo si ritiene che l'entità dello stesso non sia tale da poter modificare la valutazione complessiva già posta in ATP”.
14. Nella presente fase di merito, tenuto conto dei motivi di opposizione formulati, è stato richiesto al consulente d'ufficio di chiarire se la propria valutazione in merito alla percentuale di invalidità civile del ricorrente poteva essere confermata alla luce degli elementi desumibili dagli esami strumentali cardiologici (ECG ed ecoscopia) allegati al certificato del 7.12.2022 rilasciato dal Policlinico Militare di Roma “Celio”, attestante
“cardiopatia ipertensiva…classe NYHA II”. 15. L'ausiliario, nel fornire i richiesti chiarimenti, ha rilevato che la condizione risultante dalla certificazione specialistica cardiologica del 7.12.2022 evidenzia uno “scompenso cardiaco lieve”, compatibile con la prima classe funzionale NYHA, contrariamente a quanto ritenuto in detta certificazione, che invece la riconduceva alla seconda classe. Il consulente ha richiamato sul punto la relazione peritale, osservando che al momento della visita la situazione dell'apparato cardiovascolare del periziando non evidenziava un “significativo impegno emodinamico”, non presentando “dispnea a riposo né per sforzi di lieve entità né edemi declivi né segni di stasi del piccolo circolo”.
16. I chiarimenti forniti dal consulente appaiono pienamente persuasivi e condivisibilmente volti ad attribuire il giusto peso al momento clinico-funzionale della valutazione medico-legale – di cui l'esame obiettivo del periziando costituisce momento centrale e fondamentale – e giustamente attenti a ridimensionare la portata di dati dal significato non univoco ove isolatamente considerati. Deve comunque rilevarsi che, al di là della maggiore o minore condivisibilità nel merito, sotto il profilo strettamente tecnico- scientifico, dell'una o dell'altra valutazione, il mero dissenso diagnostico, ove non faccia emergere – come nel caso di specie non sono emersi – vizi dell'indagine medico-legale, quali errori metodologici rilevabili secondo le regole e i protocolli generalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, lacune o incongruenze logiche, omesso esame di documentazione medica in atti o mancata considerazione di patologie rilevanti attestate da detta documentazione, è inidoneo a inficiare le risultanze dell'elaborato peritale.
17. Non paiono superabili tali considerazioni dalla produzione di parte ricorrente, successiva ai chiarimenti resi dal consulente, della diagnosi di dimissioni dell'8.11.2024 a firma dello specialista cardiologo della Casa di Cura “San Michele” S.r.l., attestante
“cardiopatica ischemica trattata con procedura di PCI-S su ramo intraventricolare anteriore della coronaria sinistra Obesità”. Tale produzione non è accompagnata da deduzioni specifiche o da ulteriori certificazioni sanitarie idonee ad evidenziare un aggravamento dei sintomi della patologia cardiaca del ricorrente rispetto alla situazione pregressa, tale da ricondurla, sotto il profilo funzionale, alla seconda classe NYHA. Difetta, in altri termini, una sia pur sintetica illustrazione e documentazione delle ragioni medico-legali per le quali dovrebbero ritenersi superate le conclusioni del CTU ed incompatibile la condizione cardiaca del ricorrente con la prima classe funzionale NYHA, e ciò tenuto conto che quest'ultimo sistema viene utilizzato per classificare la gravità dei sintomi della insufficienza cardiaca, in una prospettiva funzionale, e non direttamente delle patologie in sé considerate così come diagnosticate, cosicché, in assenza di deduzioni o certificazioni specifiche sul punto, non può escludersi che anche una cardiopatica ischemica trattata con PCI-S, per i sintomi attuali, sia compatibile con la prima classe, tenuto anche conto del buon esito dell'intervento, come si legge nella stessa certificazione in esame, dove si attesta “assenza di stenosi angiograficamente significative…buon risultato angiografico immediato di angioplastica…decorso post operatorio regolare, senza complicanze”.
18. Per tali ragioni questo giudice ritiene di recepire integralmente le conclusioni della relazione di consulenza tecnica, in quanto sorrette da un esame scrupoloso della documentazione medica in atti e coerenti con gli esiti dell'esame obiettivo del ricorrente.
19. L'accertata insussistenza del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 della L. n. 118 del 1971 impone il rigetto del ricorso.
16. Il ricorrente va mandato esente da condanna al pagamento delle spese di lite, avendo depositato dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
17. I compensi per la consulenza espletata nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo e per i chiarimenti resi nella presente fase di opposizione sono posti a carico dell' e liquidati come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta il ricorso;
− dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
− pone a carico dell' i compensi del ctu, liquidati come da separato decreto. CP_1
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele NU