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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8444 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6413/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Eugenio n.15, presso lo studio dell'Avv. Marco Michele Picciani, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
[...]
Controparte_1
, rappresentati
[...]
e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti non costituiti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e
ritenuta la semplificazione della causa de qua in accoglimento del
pagina 1 ricorso, disporre l'annullamento del provvedimento emesso in data
28.12.2023 con il quale è stato decretato il rifiuto del permesso di
soggiorno per protezione speciale nei confronti del sig. Parte_1
nato in [...] il [...], e, per l'effetto riconoscere
[...]
e statuire in favore dell'odierno ricorrente: […] in via principale, il permesso di soggiorno per Protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del Decreto legislativo n. 286/1998 […] con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dell'IVA e della
CPA come per legge'.
fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento di rifiuto dell'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno per protezione speciale [emesso] in data
28.12.2023'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la Pubblica Amministrazione non ha tenuto in debita considerazione l'integrazione raggiunta dal medesimo sul territorio italiano, nel quale ha fatto ingresso diversi anni fa e svolge attività lavorativa, e neppure la situazione del suo Paese di origine.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio.
***
Deve rilevarsi, in via assorbente di qualsivoglia altro profilo,
l'intervenuta estinzione del giudizio.
Va rammentato al riguardo, in punto di diritto, che, per effetto del combinato disposto degli artt. 164 e 307 cod. proc. civ., la mancata rinnovazione dell'atto introduttivo entro il termine perentorio pagina 2 assegnato costituisce causa estintiva del giudizio. Va altresì
ricordato che a norma dello stesso art. 307 cod. proc. civ.
l'estinzione si verifica allo spirare del termine concesso senza che la rinnovazione sia stata compiuta ed opera di diritto, sicché la pronuncia del Tribunale ha natura meramente dichiarativa.
Orbene, nel caso di specie, con ordinanza del 20 novembre 2024, è
stata dichiarata la nullità del ricorso introduttivo in quanto l'invito a costituirsi ivi formulato recava l'indicazione di termini diversi da quelli di cui all'art. 281 undecies cod. proc. civ. ed è stata disposta la sua rinnovazione entro il termine perentorio del 30 dicembre 2024.
Tale adempimento non è stato tuttavia curato dal ricorrente il quale, con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. in data
20 maggio 2025 ha infatti depositato in atti '…in ottemperanza a
quanto richiesto dal giudice [le] ricevute di notifica e accettazione del
ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata in data
01.03.2024', ovvero le ricevute afferenti la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'originaria udienza del 20 novembre 2024, prima non depositate.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese.
pagina 3 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 4
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 21 maggio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6413/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Eugenio n.15, presso lo studio dell'Avv. Marco Michele Picciani, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
[...]
Controparte_1
, rappresentati
[...]
e difesi dall'Avvocatura dello Stato;
- resistenti non costituiti -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e
ritenuta la semplificazione della causa de qua in accoglimento del
pagina 1 ricorso, disporre l'annullamento del provvedimento emesso in data
28.12.2023 con il quale è stato decretato il rifiuto del permesso di
soggiorno per protezione speciale nei confronti del sig. Parte_1
nato in [...] il [...], e, per l'effetto riconoscere
[...]
e statuire in favore dell'odierno ricorrente: […] in via principale, il permesso di soggiorno per Protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del Decreto legislativo n. 286/1998 […] con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dell'IVA e della
CPA come per legge'.
fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione Parte_1
avverso il '…provvedimento di rifiuto dell'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno per protezione speciale [emesso] in data
28.12.2023'. Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la Pubblica Amministrazione non ha tenuto in debita considerazione l'integrazione raggiunta dal medesimo sul territorio italiano, nel quale ha fatto ingresso diversi anni fa e svolge attività lavorativa, e neppure la situazione del suo Paese di origine.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio.
***
Deve rilevarsi, in via assorbente di qualsivoglia altro profilo,
l'intervenuta estinzione del giudizio.
Va rammentato al riguardo, in punto di diritto, che, per effetto del combinato disposto degli artt. 164 e 307 cod. proc. civ., la mancata rinnovazione dell'atto introduttivo entro il termine perentorio pagina 2 assegnato costituisce causa estintiva del giudizio. Va altresì
ricordato che a norma dello stesso art. 307 cod. proc. civ.
l'estinzione si verifica allo spirare del termine concesso senza che la rinnovazione sia stata compiuta ed opera di diritto, sicché la pronuncia del Tribunale ha natura meramente dichiarativa.
Orbene, nel caso di specie, con ordinanza del 20 novembre 2024, è
stata dichiarata la nullità del ricorso introduttivo in quanto l'invito a costituirsi ivi formulato recava l'indicazione di termini diversi da quelli di cui all'art. 281 undecies cod. proc. civ. ed è stata disposta la sua rinnovazione entro il termine perentorio del 30 dicembre 2024.
Tale adempimento non è stato tuttavia curato dal ricorrente il quale, con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. in data
20 maggio 2025 ha infatti depositato in atti '…in ottemperanza a
quanto richiesto dal giudice [le] ricevute di notifica e accettazione del
ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata in data
01.03.2024', ovvero le ricevute afferenti la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'originaria udienza del 20 novembre 2024, prima non depositate.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese.
pagina 3 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
la Presidente il Giudice estensore dott.ssa Luciana Sangiovanni dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 4