Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2257/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con comparsa di riassunzione notificata il 13 ottobre 2021
da
(P.I. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, per mandato in calce alla predetta comparsa di riassunzione e successivamente per mandato in calce al foglio di precisazione delle conclusioni di data 8 gennaio 2025, dall'avv. Miriam Zanette e presso lo studio dell'avv. Mauro Celot in Pordenone viale
Martelli n. 16/C elettivamente domiciliata
- attrice -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce Controparte_1 P.IVA_2 alla citazione del 5 febbraio 2021, dall'avv. Stefano Petronio e presso il suo studio in
Gorizia corso Verdi n. 115 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
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Causa iscritta a ruolo il 19 ottobre 2021 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 9 gennaio 2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata per i motivi indicati negli atti difensivi già dimessi:
In via preliminare: dichiarare che la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, è incorsa nella decadenza e nella prescrizione normativamente stabilite, per i motivi indicati negli atti difensivi dimessi.
In via principale di merito: - rigettarsi tutte le domande avversarie ed ogni istanza ed eccezione ex adverso formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati negli atti difensivi dimessi;
- condannarsi la soc. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c., in favore della soc. , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore nella misura che l'Ill.mo Signor Giudice riterrà congrua.
In via riconvenzionale: accertata la sussistenza del credito della soc. Parte_1
per le opere e l'attività compiuta per i motivi meglio indicati negli atti difensivi già
[...]
dimessi, condannare la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore della soc. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di €. 96.139,50.=, di cui €. 80.991,99.= portata nelle fatture n. 273 del 29.02.2020 (con nota di credito n. 383 del 30.04.2020), n. 742 del
20.07.2020 e n. 7643 del 20.07.2020 ed €. 15.147,52.= per le opere sulla pavimentazione per i motivi e come meglio descritto in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori maturati dal dì del dovuto al definitivo saldo e rivalutazione monetaria.
- emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. quanto meno per il credito della soc. di Pt_1
Pagina 2 di 14 €. 80.991,99.= di cui alle fatture n. 273 del 29.02.2020 (con nota di credito n. 383 del
30.04.2020), n. 742 del 20.07.2020 e n. 7643 del 20.07.2020 o per quella somma che la
S.V. Ill.ma ritenesse di giustizia, sussistendone i presupposti previsti per legge;
concedersi la immediata esecutività dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. sussistendo i presupposti dell'art. 648 c.p.c., dal momento che le contestazioni avversarie non sono fondate su prova scritta, e/o il presupposto ex art. 642 c.p.c. del grave pregiudizio nel ritardo, oltre che sussistendo il riconoscimento di debito.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione a prova per interpello e testi con i testimoni e le persone già indicate e non assunte, su tutti i capitoli di prova già formulati nella memoria n.
2 ex art. 183 c.p.c. dd 28.02.2023.
Si chiede il rigetto di tutte le prove documentali, ivi compresa della perizia di parte redatta dal geom. , e di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte, ivi Persona_1
comprese la richiesta di esperimento di CTU e di assunzione testi, per i motivi già indicati negli atti difensivi dimessi ed in particolare nelle memorie n. 1 e n. 3 ex art. 186” [rectius:
183], “comma sesto, c.p.c.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ammettesse le istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 7 gennaio 2025:
“In via principale di merito:
per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che nulla l'attrice deve alla convenuta.
In via subordinata di merito:
per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare – effettuate previamente le opportune compensazioni con le somme indebitamente corrisposte dall'attrice a fronte delle minori lavorazioni eseguite dalla convenuta ed a titolo di danno patrimoniale derivante all'attrice dagli oneri finanziari corrisposti dalla stessa alla Banca di Cividale – il
Pagina 3 di 14 minor credito della convenuta.
In ogni caso, per i motivi indicati in narrativa, rigettare le domande riconvenzionali avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In via istruttoria:
A) Ammettersi interpello formale del L.R. della società convenuta sulle seguenti circostanze di fatto:
1) “Vero che Lei, in data 01.08.2019, sottoscriveva il documento che Le viene rammostrato
(si rammostri al teste il doc. n. 5 di parte attrice), impegnando ad ultimare i lavori Pt_1
di cui al preventivo dd. 29.10.2018 entro 30 giorni dalla sottoscrizione e comunque in tempo utile per il rogito notarile di compravendita dell'area oggetto del contratto, fissato al
30.09.2019?”;
2) “Vero che con la sottoscrizione del documento di cui al capitolo che precede, CP_1
e concordavano di ricomprendere nel corrispettivo di cui al preventivo dd.
[...] Pt_1
29.10.2018 anche l'esecuzione di un muro di rinforzo strutturale al piano interrato ed al piano terra?”;
B) Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
3) “Vero che tra e interveniva accordo per l'esecuzione delle CP_1 Pt_1
seguenti lavorazioni:
▪ demolizione del muro di recinzione valorizzata da per l'importo di € 1.300,00; Pt_1
▪ demolizione del piazzale, valorizzata da per l'importo di € 12.416,00; Pt_1
▪ effettuazione, dopo la realizzazione del muro di rinforzo, di un taglio su di un solaio, valorizzata da per l'importo di € 600,00; Pt_1
▪ attività di ritombamento con materiale di risulta, valorizzata da per l'importo di € Pt_1
14.000,00;
▪ attività di smaltimento, valorizzata da per l'importo di € 5.718,85; Pt_1
Pagina 4 di 14 ▪ bonifica di un serbatoio, valorizzata da per l'importo di € 8.183,42; Pt_1
▪ bonifica amianto, valorizzata da per l'importo di € 13.216,80; Pt_1
▪ demolizione dello scantinato;
?”
4) “Vero che eseguiva la demolizione del fondo delle vasche presenti al piano Pt_1 interrato del fabbricato, aventi un estensione di circa 325 metri quadrati?”;
5) “Vero che eseguiva la demolizione della totalità dei muri perimetrali dell'edificio Pt_1 da demolire?”;
Si indicano come testi:
ing. , c/o sede operativa di Udine, Via Zanon n. 18; Testimone_1 Controparte_1
ing. (Direttore Lavori), da Udine, Via Freschi n. 29/A; Parte_2
C) Ammettersi CTU finalizzata ad accertare e verificare, sulla base degli atti di causa e delle lavorazioni in concreto eseguite:
✓ quali lavorazioni siano da considerarsi ricomprese nel contratto di appalto di cui al preventivo dd. 29.10.2018 e dell'addendum dd. 01.08.2019;
✓ quali lavorazioni extra contratto siano state eventualmente eseguite da;
Pt_1
✓ se, relativamente alle sopra citate lavorazioni extra, sia intervenuto tra le parti un accordo sia sulla loro realizzazione che sulla misura del relativo corrispettivo;
ove difetti la prova di un accordo sulla misura di detto corrispettivo, quantifichi il CTU i relativi importi;
✓ quali lavorazioni previste dal contratto non siano state eventualmente realizzate da
, quantificando i relativi importi. Pt_1
Si chiede che i testi indicati a prova diretta siano ammessi a controprova su tutti i capitoli di prova avversari eventualmente ammessi”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con comparsa ritualmente notificata, l'attrice Parte_1
Pagina 5 di 14 unipersonale (di seguito anche solo attrice o , premesso che il Tribunale di Parte_1
Udine con ordinanza del 23 giugno 2021 aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda, proposta da di accertamento negativo del Controparte_1
credito derivante dal rapporto contrattuale intercorso fra le parti sulla base del preventivo accettato il 29 ottobre 2018 e del successivo addendum del 1° agosto 2019, ha riassunto la causa avanti al Tribunale di Pordenone, evocando la predetta e Controparte_1
formulando le seguenti, testuali, domande:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione ex adverso formulata,
In via preliminare: dichiarare che la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore, è incorsa nella decadenza e nella prescrizione normativamente stabilite, per i motivi indicati in narrativa.
In via principale di merito: - rigettarsi tutte le domande avversarie ed ogni istanza ed eccezione ex adverso formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa.
- condannarsi la soc. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c., in favore della soc. , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro - tempore nella misura che l'Ill.mo Signor Giudice riterrà congrua.
In via riconvenzionale: accertata la sussistenza del credito della soc. Parte_1
per le opere e l'attività compiuta per i motivi meglio indicati in narrativa, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in Controparte_1
favore della soc. , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, della somma di €.96.139,50.=, di cui €.80.991,99.= portata nelle fatture n. 273 del 29.02.2020 (con nota di credito n. 383 del 30.04.2020), n. 742 del
20.07.2020 e n. 7643 del 20.07.2020 ed €.15.147,52.= per le opere sulla pavimentazione per i motivi e come meglio descritto in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori maturati dal dì del dovuto al definitivo saldo e rivalutazione monetaria.
Pagina 6 di 14 - emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. quanto meno per il credito della soc. di Pt_1
€.80.991,99.= di cui alle fatture n. 273 del 29.02.2020 (con nota di credito n. 383 del
30.04.2020), n. 742 del 20.07.2020 e n. 7643 del 20.07.2020 o per quella somma che la
S.V.Ill.ma ritenesse di giustizia, sussistendone i presupposti previsti per legge;
concedersi la immediata esecutività dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. sussistendo i presupposti dell'art. 648 c.p.c., dal momento che le contestazioni avversarie non sono fondate su prova scritta e/o il presupposto ex art. 642 c.p.c. del grave pregiudizio nel ritardo, oltre che sussistendo il riconoscimento di debito.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
In via istruttoria: Riservata ogni deduzione eccezione e produzione anche istruttoria nei termini concedendi;
testi indicandi”.
1.2 Si è costituita la convenuta formulando le seguenti, testuali, Controparte_1
conclusioni:
“In via preliminare:
per i motivi indicati in narrativa, rigettare la richiesta di di emissione di ordinanza Pt_1
interinale ex art. 186 ter c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via principale di merito:
per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che nulla l'attrice deve alla convenuta.
In via subordinata di merito:
per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare – effettuate previamente le opportune compensazioni con le somme indebitamente corrisposte dall'attrice a fronte delle minori lavorazioni eseguite dalla convenuta ed a titolo di danno patrimoniale derivante all'attrice dagli oneri finanziari corrisposti dalla stessa alla Banca di Cividale – il minor credito della convenuta.
In ogni caso, per i motivi indicati in narrativa, rigettare le domande riconvenzionali avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Pagina 7 di 14 Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In via istruttoria:
Riservata ogni istanza, deduzione e produzione entro i limiti di legge”.
1.3 Alla prima udienza del 22 giugno 2022 il Giudice designato ha rigettato l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta da assegnando alle parti i termini per il deposito Parte_1 delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 10 gennaio 2025 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, per le ragioni di seguito illustrate vanno rigettate le domande proposte da CP_1
e meritano, invece, accoglimento quelle avanzate da
[...] Parte_1
Appare utile premettere che aveva evocato avanti al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Udine in principalità per sentir dichiarare che nulla essa doveva alla stessa per le opere da quest'ultima realizzate in un'area sita nel Comune di San Parte_1
Daniele del Friuli ovvero in subordine per sentir accertato il proprio minore debito, da porsi previamente in compensazione con le somme indebitamente già corrisposte a fronte delle minori lavorazioni eseguite ed a titolo di danno patrimoniale derivante dagli oneri finanziari versati alla Banca di Cividale.
In tale giudizio nel chiedere il rigetto delle avversarie domande, aveva Parte_1
altresì insistito riconvenzionalmente per la condanna di al pagamento di Controparte_1
€ 96.139,50 complessivi quale residuo corrispettivo per i lavori eseguiti.
Come già si è detto, dopo che il Tribunale di Udine si è dichiarato incompetente, ha riassunto la causa avanti a questo Tribunale, il quale, avuta la costituzione Parte_1
di è oggi chiamato a pronunciarsi sulle medesime domande, eccezioni Controparte_1
e conclusioni originariamente avanzate avanti al Giudice a quo.
Pronuncia che può essere adottata tenuto conto delle contrapposte prospettazione
Pagina 8 di 14 delle parti e della esaustiva documentazione da esse dimessa, non risultando, di fatto, più possibile espletare (come richiesto da una Ctu utile a verificare in Controparte_1
concreto lo stato dei luoghi, dacché gli stessi, nelle more, sono stati profondamente trasformati (costruzione di un supermercato, sul sedime interessato dalle demolizioni eseguite da . Parte_1
Seguendo allora, per comodità espositiva, le argomentazioni che l'odierna convenuta ha ribadito nei suoi scritti difensivi, va, anzitutto, escluso che con l'addendum di data 1° agosto 2019 le parti abbiano inteso pattuire che i lavori dovessero iniziare quello stesso giorno;
ad escluderlo in modo tranciante è, infatti, la circostanza, documentata in atti, che alla data del 1° agosto 2019 non si era ancora dotata Controparte_1 dell'autorizzazione amministrativa necessaria per poter dar corso alle opere, autorizzazione che, infatti, è stata rilasciata solo il 12 agosto 2019, come comunicato, peraltro, a solo il 19 agosto 2019. Parte_1
E deve, del pari, escludersi che con tale addendum i contraenti abbiano voluto prevedere che i medesimi lavori dovessero essere ultimati entro la fine di agosto 2019, non solo perché è già di per sé obiettivamente non credibile che in un così breve lasso di tempo l'odierna attrice potesse realizzare tutte le opere descritte nel preventivo di data 29 ottobre 2018, ma in ogni caso perché la stessa odierna attrice ha dovuto eseguire pure opere aggiuntive, inizialmente non poste a suo carico, con intuibile dilatazione dei tempi richiesti per la conclusione dell'intervento.
Si pensi, per tutte, alla questione dei serbatoi da sterrare (per i quali ad ottobre
2019 sollecitava a l'invio delle prescritte certificazioni) ed Parte_1 Controparte_1 alla questione dell'amianto (rinvenuto nel successivo novembre 2019).
Di qui l'infondatezza dell'addebito di asseriti ritardi e di pretesi danni finanziari, che muove a Controparte_1 Parte_1
Non ha fondamento neppure la pretesa dell'odierna convenuta di far rientrare nel prezzo a corpo qualunque attività poi di fatto realizzata dall'odierna attrice.
Tale tesi si pone, invero, in netto contrasto con il contenuto della PEC del 19 dicembre 2019 [del seguente tenore letterale: “Come da Voi richiesto potete procedere
Pagina 9 di 14 alla fatturazione di € 110.000 + IVA per il cantiere in oggetto (come da contratto). Vi ricordiamo che però l'importo sarà saldato dopo il rogito. Per la quantificazione e la relativa fatturazione degli extra, come già accordato con il sig. , sarà necessario fissare un CP_3 appuntamento con il sig. e i tecnici”], PEC in cui riconosce Tes_1 Controparte_1
espressamente che il corrispettivo per i lavori previsti in contratto non comprendeva le opere extra.
Ma, in ogni caso, contrasta con le assai chiare e precise descrizioni presenti nel preventivo, accettato, di data 29 ottobre 2018 e nell'addendum del 1° agosto 2019, ove, più nel dettaglio, risultano riportate le seguenti attività rientranti nel pattuito prezzo di €
110.000,00 (oltre IVA) a corpo:
- “SVUOTAMENTO DA RIFIUTI NON PERICOLOSI LIGNEI E IMBALLAGGI”, ossia
“Svuotamento stabile con minipala e nr. 3 operatori abilitati per giorni 2. I rifiuti verranno accatastati in nostri container da mc. 30 per il successivo avvio a smaltimento”;
- “CARICO AUTORIZZATO, ”, ossia Controparte_4
“Esecuzione di analisi richiesta da impianto di smaltimento finale, carico trasporto autorizzato e smaltimento di guaina bituminosa”;
- “TAGLI A DISCO PER ISOLAMENTO STRUTTURALE”, ossia “Tagli a disco per isolamento strutturale con dischi diamantati su strutture in c.a. sp. 30 cm. Metri lineari
50,00”;
- “demolizione edificio evidenziato in colore giallo”, ossia “Demolizione, tramite escavatori idraulici muniti di idonee attrezzature, di fabbricato avente volume vuoto per pieno stimato in 17000 mc vxp compreso fondazioni fino a mt. 1 di profondità da quota calpestio, con accatastamento in area dedicata per la successiva frantumazione con impianto mobile autorizzato e ottenimento di materia prima secondaria. I locali si intendono vuoti. Il materiale ferroso restarà” (rectius: resterà) “della ditta ”; Pt_1
- “DOMANDA DI SCREENING DA PRESENTARE IN REGIONE”, ossia “Screening da presentare in Regione FVG escluso impatto acustico”;
- “CAMPAGNA MOBILE CON IMPIANTO MOBILE AUTORIZZATO”, ossia “Macinazione sul posto dei materiali risultanti dalle demolizioni con produzione di inerte riciclato 0/80,
Pagina 10 di 14 mediante utilizzo di frantoio mobile autorizzato all'attività di recupero, per la formazione di massicciate stradali e riempimenti. Compresa la redazione e protocollo presso Enti competenti del progetto per lo svolgimento di campagna di attività di recupero rifiuti con impianto mobile autorizzato, nr. 1 TEST DI CESSIONE ALLEGATO 3 DM 186/06 su materia prima secondaria prodotta escluso certificazione ce, escluso oneri burocratici enti riceventi, stimati circa 4.000 mc di rifiuti da trattare. Accatastato in cumulo e misurato in cumulo in contraddittorio”;
- “ ”. Controparte_5
Tutto il resto, invece, è stato esplicitamente escluso, come indicato nel preventivo sottoscritto dalle parti nel 2018, e, più specificatamente:
- “SMALTIMENTO RIFIUTI - Nolo container – Trasporto autorizzato PER LEGNO E
IMBALLAGGI MISTI”;
- “Oneri esclusi dall'offerta ed a carico della Committenza:
< autorizzazioni edilizie per l'esecuzione dei lavori, direzione lavori, coordinamento sicurezza;
< disponibilità aree di lavoro;
Contr
< smaltimento di rifiuti pericolosi, fav. e bonifica di serbatoi
Contr
< sgombero fabbricato da arredi, attrezzature, rifiuti;
< scollegamento fabbricati e manufatti da reti tecnologiche di servizio, utenze;
impianti;
< approvvigionamento idrico per servizi di cantiere ed abbattimento polveri;
< qualsiasi opera o rifiuto non menzionato
< Bonifiche di cisterne o smaltimento di qualsiasi altro rifiuto non sopra specificato
< Oneri occupazione suolo pubblico per chiusura strada
< Recinzioni e segnaletiche
< Fornitura idrica per abbattimento polveri
Pagina 11 di 14 < Contatti con le proprietà confinanti per l'installazione di eventuali protezioni
< Scollegamento TELECOM, ENEL, ITALGAS illuminazione pubblica e tutte utenze
< Eventuali protezioni ritenute indispensabili e non espressamente indicate”.
Infine, sempre nei testi negoziali sopra menzionati è espressamente chiarito che era obbligo di occuparsi, in particolare, della “Consegna di copia della Controparte_1
concessione edilizia o autorizzazione alla demolizione, elaborati grafici degli edifici oggetto di demolizione ed eventuali mappe per sottoservizi esistenti”, e che “Eventuale materiale e/o rifiuto occulto rinvenuto durante la demolizione, previo accordo tra le parti sul prezzo, verrà smaltito dalla ditta e contabilizzato a parte”. Parte_1
Da quanto si è testé ampiamente riprodotto si ricava, pertanto, che quelli di seguito indicati, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna convenuta, per espressa volontà delle parti contraenti sono tutti lavori extra, i quali, dunque, non possono essere ricompresi nel prezzo a corpo tra le stesse parti contraenti pattuito, giacché:
- la demolizione del muro di recinzione è cosa del tutto diversa dalla demolizione del fabbricato sopra menzionata e, comunque, il muro da demolire non figura nemmeno nel suindicato disegno colorato in giallo;
non a caso, per tale attività ha Parte_1
documentato di aver inviato il 14 ottobre 2019 preventivo ad hoc;
- lo stesso è a dirsi per la demolizione del piazzale, che è lavoro diverso dalla demolizione del fabbricato, non potendo giovare alla tesi di la proposta riduzione del Controparte_1
corrispettivo preteso, in quanto fatta a meri fini conciliativi da Parte_1
- pure il taglio su di un solaio dopo la realizzazione di un muro di rinforzo esula dalle voci a preventivo;
- il ritombamento, con materiale di risulta, della buca creata dalla demolizione dell'edificio fino alle fondamenta del piano scantinato non rientra nel prezzo a corpo, poiché l'accordo, come si è detto, prevedeva la macinazione sul posto dei materiali risultanti dalla demolizione e l'accatastamento della macinazione medesima in cumulo;
inoltre, il riempimento della buca ha comportato il noleggio dei mezzi e l'impiego di ore lavoro non già preventivati;
ed ancora il ritombamento delle fondazioni è stato eseguito ad ogni modo
Pagina 12 di 14 oltre il limite previsto in contratto di 1 mt.;
- si è appena detto che la demolizione delle fondazioni fino a mt. 1 era attività prevista in contratto a corpo, il che conduce a sostenere che le vasche presenti al piano interrato, lo scantinato e i muri perimetrali (che sotto tale livello pacificamente si trovavano) sono tutte attività che esulano dal preventivo;
- che gli smaltimenti fossero esclusi dalla somma a corpo emerge de plano dal preventivo, che riporta i prezzi previsti proprio per lo smaltimento e che indica a corpo soltanto lo svuotamento del fabbricato da rifiuti non pericolosi lignei ed imballaggi;
- la bonifica e lo sgombero dei serbatoi sono voci entrambe, come visto, escluse dal contratto concluso fra le parti;
- lo smaltimento dell'amianto non rientra nel prezzo a corpo, essendo anzi a carico della
Committenza lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (qual è, ovviamente, l'amianto).
Per l'effetto, le domande proposte da vanno, come detto, Controparte_1
respinte.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
Essa vanta, infatti, per le lavorazioni sin qui descritte un residuo credito di €
96.139,50 complessivi, sia per le fatture n. 273 del 29 febbraio 2020 (con nota di credito n.
383 del 30 aprile 2020), n. 742 del 20 luglio 2020 e n. 743 del 20 luglio 2020 sia, quanto alla somma di € 15.147,52 (IVA compresa), per la demolizione del piazzale.
Credito che, per quanto sopra esposte, non può dirsi proficuamente contestato nell'an e nel quantum.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, va, quindi, condannata a versare a € 96.139,50 totali, con i Controparte_1 Parte_1
soli interessi legali (in assenza di prova del maggior danno da svalutazione monetaria) dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, non ricorrendo, invece,
Pagina 13 di 14 i presupposti per l'ulteriore condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da Controparte_1
2) in accoglimento della domanda in via riconvenzionale proposta da Parte_1
società unipersonale, condanna a corrispondere alla stessa
[...] Controparte_1
€ 96.139,50 oltre interessi come specificati in Parte_1
motivazione;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 [...]
, che liquida in € 14.103,00 per compenso ed € 786,00 Parte_1
per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 30 maggio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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