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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/08/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 4.12.2024 da
c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Romina Cini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fidenza, Via Cavour n.9 , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
d'Arda (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Poggi Longostrevi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Porro n.31, in virtù di delega in calce alla comparsa su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza del 26.6.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.6.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE E PER LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione /divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 chiedeva di sentire Parte_2 dichiarare la separazione personale dei coniugi e successivamente, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Cadeo (PC), il 6.6.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cadeo al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1999, precisando:
che dall'unione erano nati il figlio (il 6.10.1999) e (il 4.1.2005), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la convivenza matrimoniale era diventata intollerabile per divergenze caratteriali di tal che i coniugi maturavano la decisione di procedere alla separazione;
che vani erano stati i tentativi per addivenire ad una separazione consensuale;
che i coniugi erano autonomi economicamente;
che la casa coniugale era intestata al ricorrente e, nelle more della separazione, i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficiente, avevano Per_2 Per_1 manifestato la volontà di continuare a vivere con il padre nella casa familiare.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare la separazione tra i coniugi e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 12.12.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 17.4.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio. All'udienza di comparizione dei coniugi del 17.4.2025 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Sentite liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sia sulle condizioni di separazione sia su quelle di divorzio come indicate sinteticamente nel verbale di udienza. A questo punto, il Presidente di sezione, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati disponendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti come da verbale d'udienza e, su richiesta delle parti, fissava l'udienza del 19.6.2025, nelle forme della c.d. udienza figurata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la discussione della causa e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 26.6.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.6.2025, svoltasi nelle forme della c.d. udienza figurata ex art. 127 ter c.p.c., a fronte delle conclusioni congiunte precisate dalle parti, la causa veniva così trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, già acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o
12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti, in un quadro descritto dal ricorrente nel quale risultano già da tempo in atto profondi contrasti tra i coniugi - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, ritiene il Collegio di recepire le condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, laddove le stesse hanno regolato i reciproci rapporti economici, anche prevedendo il versamento da parte del marito a favore della moglie di una somma qualificata come una tantum – da ritenersi equa – a totale definizione di ogni rapporto di natura patrimoniale.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione alle condizioni riportate in dispositivo.
Quanto invece alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva che la relativa domanda non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), legge 898/70, di tal che la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi – decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione – provveda a trattare la domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
- Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di scegliersi una propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'abitazione coniugale di proprietà del Sig. sita a Cadeo Parte_1
(PC), in Via Della Pace, n. 21, viene assegnata al marito con i relativi arredi, ad eccezione dei beni indicati nel doc. 20 prodotto dalla resistente con la Memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c. del 07/04/2025 e contenente 12 fotografie, che la moglie ha prelevato al momento del rilascio dell'abitazione coniugale concordata per il giorno 16.05.2025 ed eseguita in tale data.
3) Il sig. ha così versato, sempre il 16/05/2025, alla sig.ra Parte_1 la somma omnicomprensiva di euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), Controparte_1 importo netto ed esente da tasse ed oneri di qualsiasi tipo e natura,cioè esentasse, come concordato e stabilito all'udienza del 17/04/2025, ciò quale forfettaria predeterminata regolamentazione degli assetti patrimoniali, da considerarsi a totale definizione di ogni rapporto di natura patrimoniale, nessuno escluso, tra gli stessi ancora esistente, e comunque, a tacitazione di ogni possibile maggior pretesa dovesse derivare anche nella successiva fase divorzile. 4) I coniugi dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale residua connessa al rapporto matrimoniale e riconoscono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in riferimento al rapporto medesimo, anche relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cui istanza è già stata presentata e verrà riconfermata allo spirare del termine semestrale.
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cadeo
(PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge;
- Dispone, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore dott.ssa Marisella Gatti.
- Spese di lite al definitivo.
Piacenza, 23 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti