Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 3-12-2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 8206/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Auriemma Alessio, e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giametta Gennaro, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6-12-2017 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, rappresentava: di aver iniziato a lavorare, a seguito del Parte_1 superamento di pubblico concorso, con la della fin dall'1-12- Pt_2 Parte_3
Parte 1990; che dall'1-1-1995, con la soppressione delle l'attività era proseguita in favore dell' che veniva nominato Direttore Responsabile della Unità Operativa Pt_4
Semplice di Diabetologia del Distretto n.69 di Acerra;
che con l'entrata in vigore del nuovo CCNL 2000 della Dirigenza Sanitaria veniva introdotto il termine di tre anni per gli incarichi dirigenziali ai Dirigenti sanitari, con possibilità di rinnovo automatico, laddove la valutazione del professionista fosse risultata soddisfacente per la produttività degli obiettivi raggiunti;
che nel giugno 2007 rinnovava e firmava il contratto con la Pt_4
con riconferma dell'incarico di Direttore Responsabile della Unità Operativa
[...]
Semplice di Diabetologia del Distretto n. 69 di Acerra;
che il rapporto professionale con
Parte l' era stato mantenuto anche in attuazione della legge Regionale n. 16 del 2008; che con D.G.R.C. 505 del 2009 veniva costituita la in cui confluiva anche il CP_2
Distretto n. 69 di Acerra;
che con l' si seguivano diversi rinnovi CP_2
” e che, perciò “Nelle more della definizione del nuovo assetto e al fine di assi-
[...]
curare la funzionalità delle strutture ,la Direzione Strategica, aveva disposto con nota
8.3.2017 che le soppresse e verranno collocate a livello Pt_6 Parte_7 contrattuale immediatamente inferiore, tanto a far data 1.3.2017”; che dall'1 marzo
2017, pertanto, gli veniva riconosciuto solo il ruolo di Dirigente Medico di Alta
Specializzazione e non più quello di Dirigente Medico Responsabile di Struttura
Semplice, e che ciò comportava una riduzione della retribuzione netta percepita di euro
350,00; che con varie missive indirizzate al direttore generale e alla direzione sanitaria dell' , denunciando l'illegittimità del trattamento, aveva provveduto a CP_2
richiedere la reintegrazione della retribuzione.
Ciò premesso, dopo aver articolato complesse argomentazioni giuridiche a sostegno della pretesa, anche lamentando l'erronea applicazione del CCNL di categoria, concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi quanto segue: “1) Che il contratto di lavoro intercorrente tra la e il Dott. , relativo al conferimento di CP_2 Pt_1
incarico quale Dirigente di U.O.S. rinnovatosi nel gennaio 2016 è valido ed efficace e la sua efficacia perdura fino a gennaio 2019 quando ci sarà la naturale scadenza;
2) Che il rinnovo per il triennio 2016-2019 è avvenuto tacitamente per facta concludentia di entrambe le parti, ed è avvenuto nelle medesime condizioni del triennio previgente;
3)
Che alla data del 1 marzo 2017 le parti erano vincolate alle condizioni contrattuali pattuite ed accettate bilateralmente in occasione del rinnovo di conferimento incarico del gennaio 2016; 4) che, attesa la vigenza del contratto di lavoro dipendente, la revoca di incarico disposta e la variazione economica peggiorativa comunicata con missiva del
10/03/2017 prot.18120 sono illegittime;
4) Che il dott. ha diritto a percepire la Pt_1
retribuzione pattuita ed accettata dalle parti al momento della conclusione del contratto con cui gli è stato affidato l'incarico e così per tutto il periodo della durata dello stesso;
5) Che l'attuale riduzione economica ha arrecato un danno al ricorrente, padre di famiglia, che si è visto illegittimamente ridurre le risorse economiche senza neanche potersi adoperare per il rimpinguamento delle stesse”; e, per l'effetto, condannarsi l' “…a reintegrare la retribuzione del Dott. , Parte_8 Parte_1
riportandola a quanto pattuito al momento del rinnovo contrattuale e a corrispondergli anche tutte le differenze retributive illegittimamente non elargite a far data dal
01/03/2017 unitamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e al versamento dei relativi contributi previdenziali omessi”; nonché, ove ne ricorrano i presupposti, condannarsi la parte resistente: “…al risarcimento del danno lamentato dal ricorrente comprendendo anche il danno alla persona che lo stress e la tensione ha prodotto sullo stato di salute del dott. , quantizzandolo in via equitativa”; con Pt_1
vittoria di spese con attribuzione.
Con memoria difensiva del 10-5-2018 si costituiva in giudizio l' che, CP_2
dopo aver ricostruito i fatti di causa, rappresentando che gli atti aziendali attraverso i quali si era disposta la soppressione della struttura di cui il ricorrente era titolare a far data dall'1-3-2017, data di entrata in vigore del nuovo atto aziendale, erano stati concordati con le Organizzazioni sindacale di categoria, concludeva per il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Con atto di costituzione di nuovo avvocato del 21-9-2022 si costituiva in giudizio l'avv.
Alessio Auriemma, giusta procura alla lite rilasciata il 09/09/2022, quale procuratore legale del ricorrente , in sostituzione dell'avv. Monica Cuomo, che Parte_1
rimetteva il mandato in data 25/05/2022.
A seguito di vari rinvii, in data 13-2-2024, con decreto del Presidente di Sezione, la causa veniva scardinata, assegnata alla scrivente, e rinviata al 3-12-2024 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le note scritte e all'udienza del 3-12-24, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta in ricorso appare infondata e va respinta.
Secondo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 27400 del 29/10/2018: “In tema di dirigenza sanitaria, il d.lgs. n. 502 del 1992 - vigente "ratione temporis" - si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica e amministrativa del CP_3
ed anche alla dirigenza non medica;
ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, deve ritenersi che l'atto aziendale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale
o tecnico-professionale, riconducibile all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisca un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni”.
Nel caso di specie il ricorrente era Dirigente di Unità Operativa Semplice di diabetologia, in virtù dell'ultimo contratto stipulato il 25.1.2016, con scadenza 25.1.2019.
Con Decreto del Commissario ad Acta n.8 del 10.2.2017, la ap- Parte_3 provava l'Atto Aziendale predisposto dalla e approvato dalla stessa Parte_5
Parte con Delibera n.35 del 19.1.2017.
Con successiva delibera n.127 del 4.2.2017, l' prendeva atto del DCA CP_4
n.8/2017, di approvazione dell'Atto Aziendale.
Nella detta delibera si precisava che “sarebbe stato cura del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario nonché del Direttore UOC RU dare attuazione alle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, dando, altresì, corso alle modifiche necessarie ad uniformare la struttura aziendale all'impianto organizzativo previsto dall'atto”.
L'Atto Aziendale ridisegnava tutte le strutture semplici e con riferimento al Distretto n.46 dove era assegnato il ricorrente, da cinque strutture preesistenti ne diventavano due
( e e ). Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Per dare attuazione a quanto disposto dall'Atto Aziendale, l'Amministrazione convocava appositamente una riunione sindacale il 6.3.2017 con tutte le OO.SS di categoria presente nell'ASLNA2 NORD proprio per decidere i provvedimenti da assumere dopo la ri- modulazione delle Unità Operative Semplici i cui incarichi erano da considerarsi decaduti.
Dall'incontro con le OO.SS veniva stabilito di attribuire ai Dirigenti Medici incaricati quali Dirigenti di U.O.S., dichiarate soppresse nel nuovo atto aziendale, gli incarichi di
, al fine di valorizzare le loro competenze. Parte_9
Con delibera 559 del 29.5.2017, successivamente integrata con delibera n.644 del
Parte 14.6.2917, l' prendeva atto dell'attuale assetto organizzativo relativi agli incarichi denominati di Alta presso la . Parte_9 Parte_5
Nella detta delibera, sono riportati tutti i Dirigenti medici, tra i quali il Dott. Pt_1
con incarico di Alta Specializzazione.
[...]
Con successiva procedura di affidamento di incarico delle due strutture semplici previste nel Distretto 46 delle cure Primarie e Materno Infantile e Area di Disagio, il ricorrente partecipava alla selezione, ma gli incarichi venivano attribuiti ad altri sanitari del distretto.
Di conseguenza, poiché, come sancito dalla pronuncia della Cassazione sopra indicata,
l'atto aziendale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e
Parte per l'attribuzione del trattamento economico, appare corretto l'operato della convenuta che, dal momento in cui il nuovo atto aziendale ha rimodulato le Unità
Operative Semplici, ha mantenuto il ricorrente in un incarico di Alta Specializzazione (a seguito di consultazione sindacale), attribuendogli la corrispondente remunerazione economica.
In considerazione della complessità e singolarità della questione oggetto del presente giudizio, e della obiettiva situazione di incertezza interpretativa da parte della giurisprudenza di merito, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 3-12-2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza