Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5041/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
C.F. , con l'Avv. WIDMANN TE C.F._1
SILVIA e l'Avv. NARDELLI FRANCO ( ) VIA C.F._2
MAZZINI, 14 38100 TRENTO FAX 0461/234922;
e
C.F. , con l'Avv. WIDMANN Controparte_1 C.F._3
SILVIA e l'Avv. NARDELLI FRANCO ( ) VIA C.F._2
MAZZINI, 14 38100 TRENTO FAX 0461/234922;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Egna (BZ) in data
26.06.2011, (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune Egna, (atto n.
4-II-
C/2011), hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni;
Che dall'unione matrimoniale è nato a [...] in data [...] il figlio;
Per_1 che i signori e sono comproprietari, con la quota TE Controparte_1 indivisa di un mezzo ciascuno, dei seguenti immobili: appartamento, cantina,
48 e 39 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro;
Che i ricorrenti sono altresì comproprietari di altri beni mobili registrati, come specificato nel ricorso introduttivo a pag. 3)
Che i ricorrenti sono entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di non avere alcuna pretesa reciproca in termini economici.
Che, riferiscono i coniugi, da alcuni mesi, il rapporto matrimoniale si è deteriorato facendo venir meno l'affectio coniugalis, che pertanto non consente più di proseguire nell'unione coniugale.
Che per i su esposti motivi è intenzione dei coniugi separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
“A) Regolamentazione dei rapporti famigliari. 1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale dell'accordo di separazione;
2) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
3) il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
e la sua residenza viene trasferita presso la madre;
4) il sig. continuerà a vivere nella casa coniugale in Predaia Controparte_1
(TN) – frazione Mollaro, Via della Lovara n. 8/Q, mentre la SI
[...] trasferisce la propria residenza, insieme al figlio, in un'abitazione in TE
Predaia (TN) - frazione Taio, via Edison n. 4;
5) il figlio, oggi sedicenne, in qualsiasi momento e per il tempo desiderato, potrà far visita e rimanere presso il padre, nel rispetto della volontà dei genitori, delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche e di quelle di eventuale lavoro;
in ogni caso, resta fermo che egli trascorrerà la notte presso l'abitazione del padre ogni qual volta quest'ultimo non si debba assentare per ragioni di lavoro;
6) il figlio trascorrerà due weekend al mese, dal sabato alla domenica, Per_1 nonché metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, presso ciascun genitore secondo un calendario concordemente stabilito con trenta giorni di anticipo;
7) nel corso delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà con il Per_1 padre almeno due settimane, anche non consecutive;
8) le festività religiose e civili saranno trascorse dal figlio in maniera Per_1 alternata con ciascun genitore (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta);
9) entrambi i coniugi sono, allo stato, economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento;
Pag. 2 di 11 10) il sig. per quanto riguarda il figlio , si obbliga a Controparte_1 Per_1 corrispondere mensilmente alla moglie la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento da versare tassativamente entro il giorno diciotto di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla SI
[...] presso la Banca Mediolanum avente il seguente codice iban: TE
[...]; tale somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT senza necessità di espressa richiesta;
11) il sig. sosterrà al 100% le spese straordinarie per il figlio Controparte_1
; per l'individuazione di tali spese, la regolamentazione dei pagamenti e Per_1 dei reciproci consensi dovranno essere applicate le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF in data 14.07.2017, che si allegano come parte integrante (doc. n. 17); in ogni caso il consenso non sarà necessario per spese straordinarie inferiori a 150,00 euro;
12) la SI percepirà per intero l'Assegno unico universale, TE
l'Assegno unico provinciale e qualsiasi altra agevolazione legata al nucleo famigliare con esplicita rinuncia al riguardo da parte del sig. Le Controparte_1 detrazioni fiscali verranno operate dai genitori al 50%;
B) Condizioni economico patrimoniali.
B.
1. Beni immobili e rapporti bancari
1) A scioglimento della comunione tra i coniugi, la SI TE trasferisce al sig. che accetta ed acquista, la propria quota Controparte_1 indivisa di un mezzo della casa famigliare sita nel Comune di Predaia (TN), Via della Lovara n. 8/Q, costituita da un appartamento con cantina, garage e magazzino, contraddistinti tavolarmente dalle porzioni materiali 17, 48 e 39 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro, così come descritte nel Libro fondiario di con le comproprietà tavolari e di legge (cfr. estratto tavolare, doc. n. 6); Pt_2 con iscrizione al Catasto Urbano di Comune Catastale 239, come segue Pt_2
(cfr. visura catastale, doc. n. 18):
•p.ed. 191, sub. 17, foglio 1, PM 17, categoria A/2, classe 5, Consistenza 6 vani, superficie 123 mq, rendita catastale euro 449,32, Via della Lovara, piano 1, interno 5E, edificio 5;
•p.ed. 191, sub. 43, foglio 1, PM 39, categoria C/2, classe 3, Consistenza 118 mq, superficie 145 mq, rendita catastale euro 158,45, Via della Lovara, piano
S1;
• p.ed. 191, sub. 44, foglio 1, PM 39, categoria C/6, classe 2, Consistenza 40 mq, superficie 43 mq, rendita catastale euro 74,37, Via della Lovara, piano S1;
Pag. 3 di 11 •p.ed. 191, sub. 53, foglio 1, PM 48, categoria C/2, classe 5, Consistenza 13 mq, superficie 14 mq, rendita catastale euro 24,84, Via della Lovara, piano S1.
2) La parte cedente dichiara che le porzioni materiali 39 e 48 (subalterni catastali 43, 44 e 53) della p.ed. 191 in C.C. Mollaro sono pertinenze della p.m.
17 (subalterno catastale 17, categoria A/2) della medesima particella edificiale.
3) Il sig. conferma di voler continuare a destinare i suddetti Controparte_1 immobili pertinenziali a servizio dell'abitazione di cui sopra, pur concedendo alla SI l'usufrutto della p.m. 48 (subalterno catastale 53) TE della p.ed. 191 in C.C. Mollaro.
4) La sig.ra ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ai sensi e TE per gli effetti dell'art. 46, primo comma, del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara:
che l'immobile oggetto di cessione è stato costruito in virtù e conformità alle concessioni edilizie n. 2 di data 20 gennaio 2004, n. 3 di data 28 gennaio 2004 e successiva variante n. 1 di data 10 aprile 2006, tutte rilasciate dal competente del Comune di Taio;
che lo stesso immobile è stato altresì oggetto di opere per la realizzazione delle quali è stata rilasciata dal competente Organo del Comune di Taio la concessione edilizia in sanatoria n. 32 di data 14 giugno 2006; che, successivamente, non sono intervenute modifiche per le quali fossero necessari ulteriori titoli abilitativi edilizi, neanche in sanatoria, o la presentazione di altre denunce di inizio attività e/o di altre segnalazioni certificate di inizio attività;
che l'immobile non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica e, pertanto, non presenta irregolarità urbanistiche;
che le aree scoperte e le comproprietà dell'edificio sono di superficie inferiore a 5.000 mq. e costituiscono pertinenza di immobile censito in Catasto;
non si rende pertanto necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
La parte cedente, pertanto, garantisce espressamente la parte acquirente circa la conformità di quanto ceduto alle vigenti prescrizioni urbanistiche.
5) La parte cedente dichiara, inoltre: che l'immobile ceduto è agibile sin dal 30 luglio 2008 e che per lo stesso è stato rilasciato dal Comune di Taio il certificato di agibilità in data 13 maggio
2009, prot. n. 4390 (cfr. certificato di agibilità, doc. n. 19); che successivamente al rilascio non sono stati realizzati interventi tali da richiedere il rilascio di un nuovo certificato;
Pag. 4 di 11 che, ad oggi, non è stata dichiarata l'inagibilità.
6) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, e successive modifiche, le parti dichiarano che l'immobile ceduto è dotato dell'attestato di prestazione energetica dd. 20.09.2024, che si allega in originale (doc. n. 20), redatto, ai sensi della normativa vigente, dal geom. da cui si Controparte_2 evince che lo stesso ricade in classe energetica di tipo C.
Le parti dichiarano che tale attestato è in corso di validità, in quanto sono state rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati, e non sono stati eseguiti interventi che ne abbiano modificato la classe energetica.
La parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerenti la prestazione energetica dell'immobile in oggetto, unitamente al suindicato attestato. 7) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52, le parti dichiarano che:
i dati di identificazione catastale come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate al Catasto fabbricati in data
29 agosto 2005, prot. n. 848.001.2005 che si allegano (doc. n. 21);
i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti, tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa, dando atto a tal fine che non esistono impianti fotovoltaici. l'intestazione catastale dell'immobile oggetto della cessione è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
8) I diritti immobiliari vengono trasferiti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, stato conosciuto ed accettato dalla parte acquirente, con tutte le odierne dotazioni di accessori, infissi ed impianti, pertinenze, usi, azioni, ragioni e diritti inerenti, con gli eventuali diritti di comproprietà congiunti o consortalità, la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., le servitù attive e passive, così come iscritti nel Libro Fondiario.
9) La SI garantisce la piena e legittima proprietà degli TE immobili trasferiti e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, diritti di prelazione e di terzi, arretrati di imposte, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli, e promette le garanzie di legge in caso di molestie ed evizione, ad eccezione: 1) del diritto di ipoteca (principale e accessoria) a carico delle
Pag. 5 di 11 pp.mm. 17 e 48 della p.ed. 191 in C.C. Mollaro, intavolato sub G.N. 1271/1 e sub
G.N. 1271/3 dd. 03.06.2009 presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Cles per €
192.000,00 a favore della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa;
2) del diritto di ipoteca di secondo grado a carico della p.m. 17 della p.ed. 191 in C.C. Mollaro, intavolata sub G.N. 1859 del 22.10.2024 presso l'Ufficio del Libro Fondiario di
Cles per euro 58.500 a favore della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa.
10) Il signor dichiara di essere a conoscenza dei predetti diritti Controparte_1 di ipoteca prenotati a favore della Banca dell'Alto Adige Spa.
11) Il sig. nel contempo, a fronte della cessione ottenuta in data Controparte_1 odierna della metà indivisa dell'immobile sopra descritto (pp.mm. 17, 48 e 39 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro), corrisponde e consegna alla SI la somma di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) mediante TE assegno circolare non trasferibile di pari importo n. 5301471450-02 Pt_3
Banca Popolare dell'Alto Adige Spa in data 25.10.2024, consegnato il
[...] giorno dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice relatore.
12) Il sig. nel caso di cessione a terzi, anche disgiuntamente, Controparte_1 della p.m. 17 e/o della p.m. 39, corrisponderà, entro il termine di giorni dieci dal perfezionamento dell'atto di vendita, alla SI l'ulteriore TE somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) mediante versamento sul conto corrente della predetta presso la banca Mediolanum avente il seguente codice iban
[...].
13) Il sig. per disporre della somma di euro 55.000,00 Controparte_1
(cinquantacinquemila/00) da corrispondere alla SI ha TE proceduto all'accensione di un mutuo ipotecario contratto in data 22.10.2024 con la Banca Popolare dell'Alto Adige Spa per la somma di euro 45.000,00, a cura del Notaio dott. rep. n. 5694 racc. n. 4721 (doc. n. 22), Persona_2 per il quale la SI si è obbligata esclusivamente come terza TE datrice di ipoteca a carico della p.m. 17 della p.ed. 191 in C.C. Mollaro che è stata intavolata presso l'Ufficio del Libro fondiario di sub G.N. 1859 del Pt_2
22.10.2024.
14) Contestualmente al presente trasferimento il SI. si accolla Controparte_1 ed assume a proprio carico esclusivo il pagamento della quota del residuo debito di spettanza della SI , secondo l'ammontare risultante in TE pari data, nei confronti della Controparte_3
di cui al contratto di mutuo fondiario n. 65 25 203137
[...] di originari Euro 120.000,00 (<> virgola zero zero) a rogito Dott.
[...]
, Notaio in Malé, di data 25.05.2009, rep. n. 60710 Racc. 11501, Per_3
Pag. 6 di 11 registrato a il giorno 08.06.2006 al n. 1322 Serie 1T, garantito da ipoteca Pt_2 intavolata sub G.N. 1271/2009 presso l'Ufficio del Libro Fondiario di per Pt_2
l'importo complessivo di Euro 192.000,00 (<>virgola zero zero), di cui Euro
120.000,00 (<> virgola zero zero) per capitale, Euro 72.000,00 (<>virgola zero zero) per un triennio di interessi al tasso del 5,100% (tre virgola venticinque per cento) annuo, interessi di mora spese ed accessori.
15) In conseguenza all'accollo di cui al punto che precede il signor P_
:
[...]
- dichiara di subentrare e surrogarsi alla SI fino TE all'estinzione del contatto di mutuo, in ogni diritto, obbligazione e rapporto con l'istituto mutuante, nonché di accettare senza riserve od eccezioni tutte le clausole e condizioni che regolano i rapporti di mutuo, di cui dichiara di essere edotto;
si obbliga in particolare al puntuale pagamento delle residue rate di ammortamento del mutuo suddetto.
Per quanto possa occorrere la SI , debitrice originaria, TE presta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 1275, al mantenimento della garanzia ipotecaria del mutuo accollato a favore della Banca creditrice. 16) Ai sensi dell'art. 1275 del codice civile, le Parti confermano che tutte le garanzie originariamente prestate rimangono a garanzia del Mutuo.
17) Con riferimento alla detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori prevista dal DPR 22 dicembre 1986, n.917, articolo 15, comma 1, lett.
b) l'Accollante, consapevole che l'accollo ha ad oggetto un mutuo ipotecario concesso originariamente per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, dichiara sotto la propria responsabilità che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la detrazione fiscale degli interessi e chiede pertanto alla Banca di inviargli annualmente idonea certificazione in tal senso.
18) Il SI. si accolla ed assume a proprio carico esclusivo il Controparte_1 pagamento della quota del residuo debito di spettanza della SI TE
, pari, alla data del 7.11.2024, ad euro 5.189,34, nei confronti della
[...]
BANCA di cui al Controparte_3 contratto di mutuo chirografario n. 65 213522 dd. 7.03.2011.
19) Le operazioni di cui ai punti da 14 a 18 hanno formato oggetto di delibera da parte della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa – Filiale di Mezzolombardo come da comunicazione dd. 9.09.2024 (cfr. doc. n. 23).
20) Il sig. contestualmente all'acquisto della metà indivisa Controparte_1 dell'immobile di cui sopra, costituisce a favore della SI TE
Pag. 7 di 11 l'usufrutto vita natural durante sulla cantina contraddistinta tavolarmente dalla p.m. 48 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro;
le parti provvederanno all'intavolazione di tale diritto reale nel più breve tempo possibile attraverso la presentazione all'ufficio del Libro Fondiario del provvedimento giudiziale qui richiesto.
21) Il sig. garantisce la piena e libera disponibilità della p.m. 48 Controparte_1 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro, nonché la libertà da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche di natura fiscale, diritti di prelazione e promette le garanzie di legge in caso di molestie ed evizione, ad eccezione del diritto di ipoteca (accessoria) intavolato sub G.N. 1271/3 dd.
03.06.2009 presso l'Ufficio del Libro Fondiario di Cles per € 192.000,00 a favore della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa.
22) Il sig. si obbliga, entro trenta giorni dal deposito della Controparte_1 sentenza di separazione, ad effettuare, a propria cura e spese, la cancellazione della predetta ipoteca accessoria iscritta sulla p.m. 48 della p.ed. 191 in P.T. 525
C.C. Mollaro, sub G.N. 1271/3 dd.
3.06.2009 presso l'Ufficio del Libro
Fondiario di Cles per l'importo complessivo di euro 192.000,00. 23) La cessione dell'immobile (pp.mm. 17, 48 e 39 della p.ed. 191 in P.T. 525
C.C. Mollaro) da parte della SI a favore del sig. TE P_
la costituzione del diritto di usufrutto sulla p.m. 48 della p.ed. 191 in
[...]
P.T. 525 C.C. Mollaro da parte del sig. e la cancellazione dell'ipoteca P_ iscritta sempre sulla p.m. 48 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione, beneficiano, ai fini fiscali, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 06.03.1987, n. 74, siccome estese dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 1999.
24) Ai fini dell'intavolazione al Libro Fondiario della costituzione del diritto di usufrutto, i coniugi dichiarano quanto segue:
•Dati tavolari: l'immobile è censito tavolarmente come p.m. 48 della p.ed. 191 in
P.T. 525 C.C. Mollaro, Libro Fondiario di Pt_2
•Dati catastali: l'immobile è censito al Catasto fabbricati del Comune di Pt_2
CC 239, p.ed. 191, sub. 53, foglio 1, PM 48, categoria C/2, classe 5, Consistenza
13 mq, superficie 14 mq, rendita catastale euro 24,84, Via della Lovara, piano
S1.
•Dichiarazioni urbanistiche: la p.ed. 191 di cui fa parte la p.m. 48 in P.T. 525
C.C. Mollaro è stata costruita in virtù e conformità alle concessioni edilizie n. 2 di data 20 gennaio 2004, n. 3 di data 28 gennaio 2004 e successiva variante n. 1
Pag. 8 di 11 di data 10 aprile 2006, tutte rilasciate dal competente del Comune di Taio;
lo stesso immobile è stato altresì oggetto di opere per la realizzazione delle quali è stata rilasciata dal competente Organo del Comune di Taio la concessione edilizia in sanatoria n. 32 di data 14 giugno 2006; successivamente, non sono intervenute modifiche per le quali fossero necessari ulteriori titoli abilitativi edilizi, neanche in sanatoria, o la presentazione di altre denunce di inizio attività
e/o di altre segnalazioni certificate di inizio attività; l'immobile non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica e, pertanto, non presenta irregolarità
•urbanistiche; il sig. pertanto, garantisce espressamente la Controparte_1 SI circa la conformità dell'immobile alle vigenti TE prescrizioni urbanistiche.
•Conformità catastale: ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, i coniugi precisano che i dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano l'unità immobiliari raffigurata nelle planimetrie depositate al Catasto fabbricati in data 29 agosto 2005, prot. n.
848.001.2005 che si allegano (doc. n. 21); i coniugi inoltre dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti, tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa. L'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
25) La SI rilascia ampia quietanza liberatoria per la TE somma di euro 55.000,00, ricevuta a mezzo assegno circolare di pari importo n.
5301471450-02 emesso dalla Banca Popolare dell'Alto Adige Spa in data
25.10.2024, con rinuncia all'ipoteca legale ed esonero del Conservatore tavolare da ogni responsabilità a riguardo.
26) Il sig. viene immesso nel pieno ed esclusivo possesso della Controparte_1 casa coniugale e del garage/magazzino, contraddistinti rispettivamente dalle pp.mm. 17 e 39 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro, entro giorni dieci dalla sentenza di separazione;
da tale data, decorreranno benefici ed oneri in capo al sig. Controparte_1
27) Entro lo stesso termine, la SI verrà immessa nel TE possesso pieno ed esclusivo, quale usufruttuaria, della cantina contraddistinta dalla p.m. 48 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro;
Pag. 9 di 11 28) Le parti autorizzano e delegano l'intavolazione del presente atto ad istanza degli avvocati Franco Nardelli e Silvia Widmann con notifica ai medesimi dei relativi atti e decreto.
29) Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto.
30) Tutte le spese, nessuna esclusa, per il trasferimento della metà indivisa dell'immobile, per la stipulazione del mutuo ipotecario di cui al punto 13), quelle per gli svincoli ipotecari, quelle per la costituzione del menzionato usufrutto sulla p.m. 48 della p.ed. 191 in P.T. 525 C.C. Mollaro, nonché di ogni altra connessa e conseguente che si rendesse necessaria per tali operazioni sono a carico esclusivo del sig. Controparte_1
31) Nella denegata ipotesi di esito negativo della procedura tavolare per il trasferimento della proprietà e costituzione di usufrutto di cui alle condizioni della presente separazione, i coniugi si impegnano sin d'ora a dare incarico ad un Notaio di propria fiducia per effettuare i medesimi incombenti.
32) Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità di quanto attiene alla situazione urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese rispetto alle risultanze urbanistiche e catastali.
B.
2. Beni mobili
1) La SI asporterà dalla casa coniugale i propri effetti TE personali e i seguenti arredi: un tavolino/comodino, uno stenditoio e una scarpiera a ripiani.
2) Le due autovetture Ford US targata ZA830XR e Renault NE targata
FA196MN nonché il motociclo SO targato DJ42827, acquistate in comunione dei beni, restano in proprietà esclusiva al sig. mentre Controparte_1
l'autovettura Renault New AN targata FE273WS, acquistata sempre in comunione dei beni, resta in proprietà esclusiva alla SI TE ogni onere e spesa relativa ai predetti beni mezzi faranno interamente carico ai rispettivi proprietari a decorrere dalla comparizione delle parti avanti al
Giudice relatore.
3) L'Assicurazione a garanzia del debito residuo del mutuo ipotecario n. 65 25
203137 di cui al contratto stipulato con AXA in data 20.04.2011 verrà volturata esclusivamente a carico del sig. che si farà carico del rinnovo e Controparte_1 di ogni relativa spesa.
Pag. 10 di 11 4) Le spese legali e giudiziali della separazione, rimangono a carico delle parti, ciascuna per il 50%.” Con decreto presidenziale del 12.11.2024, veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per il 18 dicembre 2024; All'udienza di comparizione personale, i ricorrenti dichiaravano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di separazione, come da ricorso dd 30.10.2024 e la sig.ra procedeva al trasferimento della quota TE immobiliare al sig. come da verbale di udienza in atti. P_
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovino ostacolo nella legge e non si pongano in contrasto con l'interesse della prole;
rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata in data 18.12.2024 e tenuto conto del contenuto degli accordi.
In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione
(CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare, avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto dinanzi alla presenza del Funzionario di cancelleria, dott.ssa
Per_4
p.q.m.
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per oggi effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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