CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agnone - Salita Giuseppe Verdi N. 9 86081 Agnone IS
elettivamente domiciliato presso comune.agnone@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 23 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti, discute ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 161/2025 depositato il 01/10/2025 proposto da Ricorrente_1 S.r.l., difesa da
Difensore_1 contro il Comune di Agnone la prima impugna il DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 23 TARI 2023.
Si premette che in data 31 marzo 2025 il Comune di Agnone, in qualità di ente impositore, ha notificato al legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 S.r.l. l'avviso di accertamento n.23/2025, relativo all'omesso versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2023.
L'importo complessivo della pretesa tributaria ammonta a euro 3.897,00, somma comprensiva di sanzioni e interessi.
Avverso tale provvedimento la contribuente ha proposto ricorso.
La ricorrente, premesso che gestisce una casa di riposo per anziani in Agnone, si duole delle violazioni di legge e regolamento TARI in cui è incorso il comune per non aver considerato appieno che per i rifiuti speciali sanitari provvede una ditta specializzata, che taluni locali non producono rifiuti urbani perchè non sono arredati e non hanno riscaldamento e per altri locali tra cui la lavanderia c'è la riduzione de 35% come da regolamento comunale (delibera consiglio c. n 16 del 2018), che il comune non ha considerato le aree verdi annesse, che la casa di riposo è equiparata a casa di cura, che il comune non ha informato a dovere la contribuente (art 6 L n 212-2000), e infine che esso ha violato lo statuto del contribuente (art
10 L 212 -2000).
La stessa società riconosce che la dichiarazione presentata dal precedente gestore risulta erronea in più parti.
La ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurime violazioni di legge e del regolamento comunale vigente. Essa evidenzia altresì la presenza di errori materiali nella dichiarazione, imputando al Comune di non averla adeguatamente informata in merito alle esenzioni previste per le aree non tassabili e per quelle destinate alla produzione di rifiuti speciali, la cui gestione è affidata a imprese specializzate, conformemente alla normativa di settore.
Il Comune di Agnone, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha chiesto il rigetto delle doglianze avversarie. Nella memoria di costituzione l'ente resistente ha trascritto un estratto del regolamento comunale, sottolineando che la società aveva presentato una dichiarazione TARI comprendente anche l'elenco delle superfici non assoggettabili a tassazione. Sulla base dei dati catastali, l'amministrazione ha riconosciuto l'esenzione per complessivi 600 metri quadrati, relativi a locali non utilizzati, cappelle e sacrestia (locali esentati per legge quali luogo di culto), pollaio, centrale idrica, sala antincendio, cella frigorifera, vani caldaie e ascensore, nonché terrazzi. Per la restante parte dell'immobile, il Comune ha ritenuto che la contribuente avesse omesso la presentazione della relativa istanza di esenzione. Con riguardo ai rifiuti speciali smaltiti in proprio,
l'ente ha eccepito la mancata presentazione della dichiarazione specifica.
La richiesta di riunione del giudizio 133-2025 con l'ordierno ricorso n. 161/2025 è stata disattesa.
Dall'esame della istanza è emerso che le fattispecie oggetto dei due ricorsi presentano differenze sostanziali, pur vertendo tra le stesse parti, in quanto l'impugnazione del silenzio-rifiuto concerne profili giuridici non del tutto coincidenti con quelli del giudizio n 133-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente la ricorrente ha chiesto la riunione con il giudizio RGR n 133-25, riunione che non è possibile effettuare in quanto la relativa sentenza è stata già depositata.
La motivazione di tale sentenza viene condivisa da questo giudice perchè argomenta congruamente in fatto ed in diritto.
Per esplicita ammissione della ricorrente emerge che la dichiarazione TARI presentata era erronea, poiché uniformata a quella presentata dalla precedente società di gestione. Tale errore ha riguardato, in particolare, la quantificazione delle superfici soggette a tassazione. In tale contesto, le richieste di annullamento in autotutela o le comunicazioni verbali avanzate dal legale della contribuente non possono assumere alcuna rilevanza giuridica ai fini della rimozione dell'atto impositivo.
Con riguardo all'esenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato in proprio, la contribuente è incorsa in analoga omissione, non avendo tempestivamente presentato la specifica dichiarazione prevista dalla normativa di settore. Solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di esenzione, la società, tramite posta elettronica certificata, ha comunicato al
Comune di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali e, nella stessa occasione, ha richiesto le agevolazioni di legge previste per le RSA equiparate alle Case di Cura.
Non assume rilievo neppure il mancato riscontro del Comune all'istanza di autotutela.
L'Amministrazione, infatti, non è tenuta ex lege a pronunciarsi sull'istanza di autotutela, trattandosi di potere meramente discrezionale. Non sussiste un obbligo di legge di dare seguito all'istanza in parola, anche perché la ricorrente non ha dimostrato, con la richiesta di che trattasi, la sussistenza di un interesse generale, distinto dall'interesse personale, all'eliminazione dell'errore di fatto, idoneo a fondare un dovere dell'Ente di riesaminare il provvedimento di cui si chiede la revoca. (Cfr. Corte di Giustizia Tributaria Napoli, Sez. 12, sentenza n. 11384/2025). Detto altrimenti, l'istanza di autotutela, priva dell'indicazione dell'interesse generale, rappresenterebbe un tentativo di riaprire un provvedimento già definito;
una remissione in termini per il soggetto proponente, in violazione del dovere di imparzialità della P.A., di cui all'art.97 Cost., cfr. Corte Cost. sentenza n. 182- 2017
Parimenti irrilevante è la dedotta mancanza di modulistica comunale: in assenza di un modello ministeriale unico, la dichiarazione TARI può essere validamente presentata in forma libera, purché contenga gli elementi essenziali previsti dalla legge n. 147 del 2013.
La contribuente non ha assolto all'onere di presentare una specifica dichiarazione TARI né per le aree esenti, né per i rifiuti speciali nei termini previsti dalla legislazione in materia. Le agevolazioni e le esenzioni in materia tributaria, infatti, non operano automaticamente ma su istanza del contribuente, il quale deve dimostrare il possesso dei presupposti e fornirne idonea documentazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.,
Sez. V, ord. n. 8595/2025; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 22891/2017; n. 11130/2021; n. 21250/2017).
Tali orientamenti ribadiscono che l'omissione dell'obbligo dichiarativo, non esercitato nei termini, preclude la possibilità di beneficiare delle agevolazioni, poiché impedisce all'Ente impositore di svolgere tempestivamente i controlli necessari a verificare i presupposti di fatto dell'esenzione.
Va riaffermato, inoltre, che la dichiarazione tributaria è sempre emendabile, trattandosi di dichiarazione di scienza e non di manifestazione di volontà negoziale;
tuttavia, la sua rettifica non può produrre effetti retroattivi, spiegando l'istanza di correzione la sua efficacia solo per il futuro.
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 6 della legge 212/2000 non può essere accolta. Il provvedimento impugnato, per altro prodotto solo nel fascicolo telematico del resistente, assicura infatti l'effettiva conoscenza dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni o chiarimenti;
il responsabile del provvedimento, le modalità, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Il principio di collaborazione e buona fede non può essere scambiato per una acritica rimozione del provvedimento sfavorevole al contribuente.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, posto che la contribuente ha sebbene in maniera errata e non conforme alla legge ed al regolamento cercato di ovviare ai suoi errori dichiarativi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ANTONIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agnone - Salita Giuseppe Verdi N. 9 86081 Agnone IS
elettivamente domiciliato presso comune.agnone@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 23 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti, discute ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 161/2025 depositato il 01/10/2025 proposto da Ricorrente_1 S.r.l., difesa da
Difensore_1 contro il Comune di Agnone la prima impugna il DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 23 TARI 2023.
Si premette che in data 31 marzo 2025 il Comune di Agnone, in qualità di ente impositore, ha notificato al legale rappresentante pro tempore della società Ricorrente_1 S.r.l. l'avviso di accertamento n.23/2025, relativo all'omesso versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2023.
L'importo complessivo della pretesa tributaria ammonta a euro 3.897,00, somma comprensiva di sanzioni e interessi.
Avverso tale provvedimento la contribuente ha proposto ricorso.
La ricorrente, premesso che gestisce una casa di riposo per anziani in Agnone, si duole delle violazioni di legge e regolamento TARI in cui è incorso il comune per non aver considerato appieno che per i rifiuti speciali sanitari provvede una ditta specializzata, che taluni locali non producono rifiuti urbani perchè non sono arredati e non hanno riscaldamento e per altri locali tra cui la lavanderia c'è la riduzione de 35% come da regolamento comunale (delibera consiglio c. n 16 del 2018), che il comune non ha considerato le aree verdi annesse, che la casa di riposo è equiparata a casa di cura, che il comune non ha informato a dovere la contribuente (art 6 L n 212-2000), e infine che esso ha violato lo statuto del contribuente (art
10 L 212 -2000).
La stessa società riconosce che la dichiarazione presentata dal precedente gestore risulta erronea in più parti.
La ricorrente censura l'atto impugnato deducendo plurime violazioni di legge e del regolamento comunale vigente. Essa evidenzia altresì la presenza di errori materiali nella dichiarazione, imputando al Comune di non averla adeguatamente informata in merito alle esenzioni previste per le aree non tassabili e per quelle destinate alla produzione di rifiuti speciali, la cui gestione è affidata a imprese specializzate, conformemente alla normativa di settore.
Il Comune di Agnone, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha chiesto il rigetto delle doglianze avversarie. Nella memoria di costituzione l'ente resistente ha trascritto un estratto del regolamento comunale, sottolineando che la società aveva presentato una dichiarazione TARI comprendente anche l'elenco delle superfici non assoggettabili a tassazione. Sulla base dei dati catastali, l'amministrazione ha riconosciuto l'esenzione per complessivi 600 metri quadrati, relativi a locali non utilizzati, cappelle e sacrestia (locali esentati per legge quali luogo di culto), pollaio, centrale idrica, sala antincendio, cella frigorifera, vani caldaie e ascensore, nonché terrazzi. Per la restante parte dell'immobile, il Comune ha ritenuto che la contribuente avesse omesso la presentazione della relativa istanza di esenzione. Con riguardo ai rifiuti speciali smaltiti in proprio,
l'ente ha eccepito la mancata presentazione della dichiarazione specifica.
La richiesta di riunione del giudizio 133-2025 con l'ordierno ricorso n. 161/2025 è stata disattesa.
Dall'esame della istanza è emerso che le fattispecie oggetto dei due ricorsi presentano differenze sostanziali, pur vertendo tra le stesse parti, in quanto l'impugnazione del silenzio-rifiuto concerne profili giuridici non del tutto coincidenti con quelli del giudizio n 133-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente la ricorrente ha chiesto la riunione con il giudizio RGR n 133-25, riunione che non è possibile effettuare in quanto la relativa sentenza è stata già depositata.
La motivazione di tale sentenza viene condivisa da questo giudice perchè argomenta congruamente in fatto ed in diritto.
Per esplicita ammissione della ricorrente emerge che la dichiarazione TARI presentata era erronea, poiché uniformata a quella presentata dalla precedente società di gestione. Tale errore ha riguardato, in particolare, la quantificazione delle superfici soggette a tassazione. In tale contesto, le richieste di annullamento in autotutela o le comunicazioni verbali avanzate dal legale della contribuente non possono assumere alcuna rilevanza giuridica ai fini della rimozione dell'atto impositivo.
Con riguardo all'esenzione per lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato in proprio, la contribuente è incorsa in analoga omissione, non avendo tempestivamente presentato la specifica dichiarazione prevista dalla normativa di settore. Solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di esenzione, la società, tramite posta elettronica certificata, ha comunicato al
Comune di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali e, nella stessa occasione, ha richiesto le agevolazioni di legge previste per le RSA equiparate alle Case di Cura.
Non assume rilievo neppure il mancato riscontro del Comune all'istanza di autotutela.
L'Amministrazione, infatti, non è tenuta ex lege a pronunciarsi sull'istanza di autotutela, trattandosi di potere meramente discrezionale. Non sussiste un obbligo di legge di dare seguito all'istanza in parola, anche perché la ricorrente non ha dimostrato, con la richiesta di che trattasi, la sussistenza di un interesse generale, distinto dall'interesse personale, all'eliminazione dell'errore di fatto, idoneo a fondare un dovere dell'Ente di riesaminare il provvedimento di cui si chiede la revoca. (Cfr. Corte di Giustizia Tributaria Napoli, Sez. 12, sentenza n. 11384/2025). Detto altrimenti, l'istanza di autotutela, priva dell'indicazione dell'interesse generale, rappresenterebbe un tentativo di riaprire un provvedimento già definito;
una remissione in termini per il soggetto proponente, in violazione del dovere di imparzialità della P.A., di cui all'art.97 Cost., cfr. Corte Cost. sentenza n. 182- 2017
Parimenti irrilevante è la dedotta mancanza di modulistica comunale: in assenza di un modello ministeriale unico, la dichiarazione TARI può essere validamente presentata in forma libera, purché contenga gli elementi essenziali previsti dalla legge n. 147 del 2013.
La contribuente non ha assolto all'onere di presentare una specifica dichiarazione TARI né per le aree esenti, né per i rifiuti speciali nei termini previsti dalla legislazione in materia. Le agevolazioni e le esenzioni in materia tributaria, infatti, non operano automaticamente ma su istanza del contribuente, il quale deve dimostrare il possesso dei presupposti e fornirne idonea documentazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.,
Sez. V, ord. n. 8595/2025; Cass. civ., Sez. V, ord. n. 22891/2017; n. 11130/2021; n. 21250/2017).
Tali orientamenti ribadiscono che l'omissione dell'obbligo dichiarativo, non esercitato nei termini, preclude la possibilità di beneficiare delle agevolazioni, poiché impedisce all'Ente impositore di svolgere tempestivamente i controlli necessari a verificare i presupposti di fatto dell'esenzione.
Va riaffermato, inoltre, che la dichiarazione tributaria è sempre emendabile, trattandosi di dichiarazione di scienza e non di manifestazione di volontà negoziale;
tuttavia, la sua rettifica non può produrre effetti retroattivi, spiegando l'istanza di correzione la sua efficacia solo per il futuro.
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 6 della legge 212/2000 non può essere accolta. Il provvedimento impugnato, per altro prodotto solo nel fascicolo telematico del resistente, assicura infatti l'effettiva conoscenza dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni o chiarimenti;
il responsabile del provvedimento, le modalità, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Il principio di collaborazione e buona fede non può essere scambiato per una acritica rimozione del provvedimento sfavorevole al contribuente.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, posto che la contribuente ha sebbene in maniera errata e non conforme alla legge ed al regolamento cercato di ovviare ai suoi errori dichiarativi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.