TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3906/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3906/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DALLA CIA ELISABETTA, con domicilio in Milano - NI ER da
Palestrina n.6 contro
(Cod. Fis. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. DE RINALDO ELEONORA, con domicilio in VIA MALAKOFF
5 20094 CORSICO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noviglio, in data 06/10/2007, (atto n.13, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2.La quota del 50% della casa coniugale sita a Noviglio alla via Valé 47/1, di proprietà della sig.ra verrà acquistata dal sig.ra per l'importo di € 60.000,00 CP_1 Parte_1 euro (diconsi sessantamila/00) che verrà versato nei seguenti termini: l'acconto di € 30,000,00 verrà corrisposto entro due giorni dalla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente intestato alla sig.ra con IBAN da comunicare;
il saldo di € 30.000,00 CP_1 verrà versato alla data del rogito notarile a mezzo assegno circolare e/o bonifico bancario alle coordinate sopra indicate o altre che verranno eventualmente precisate dalla sig.ra Il rogito dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi dalla CP_1 sottoscrizione della presente scrittura.
3. Entro trenta giorni (30) dalla data in cui verrà eseguito il bonifico dell'acconto di €
30.000,00 per l'acquisto della casa e di cui al punto precedente, la sig.ra dovrà lasciare CP_1 la casa coniugale.
4. La figlia minore, verrà affidata in via esclusiva al padre con Persona_1 facoltà della madre di interloquire sulle decisioni principali relative alla vita della minore. Le questioni più semplici che richiedono la firma di entrambi i genitori (piccoli interventi, gite scolastiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo), qualora sia complicato per la madre apporre firme e prestare tempestivamente i consensi, potranno essere assunte soltanto dal padre.
5. La minore verrà collocata prevalentemente presso il padre, cui verrà assegnata la casa coniugale sita a Noviglio (MI), via Valè 47/1.
6. Il padre si farà carico dell'intero mantenimento della minore, sia ordinario che straordinario.
7.La madre potrà vedere e stare con la figlia (gli incontri verranno organizzati a cura del padre e/o dello zio materno della minore) almeno un pomeriggio infrasettimanale e, compatibilmente con lo stato e le condizioni di salute della madre, durante la giornata del sabato o della domenica. Altri incontri o diverse modalità di incontri andranno concordati tra le parti, tenendo conto delle condizioni di salute della madre.
8.Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento per se stessa l'importo mensile di € 1.300,00 dal mese successivo a quello in cui la sig.ra uscirà dalla casa CP_1 coniugale, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il
pag. 2/4 pagamento avverrà entro il 20 di ogni mensilità sul conto corrente intestato alla sig.ra
e all'IBAN da comunicare CP_1
9.Gli assegni familiari saranno corrisposti integralmente al padre, genitore collocatario.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale i coniugi dichiarano di aver disciplinato ogni tipo di rapporto patrimoniale e di non aver nulla da pretendere reciprocamente per nessuna ragione o causa, ad eccezione di quanto stabilito nel presente verbale.
11.Le condizioni del presente accordo avranno immediata esecuzione tra le parti.
12.I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità con validità per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore Per_1
13.Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 28.10.2024, ha Parte_1 chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie Controparte_1
Preliminarmente il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n. 499/2025 del
14.04.2025 è stata già pronunciata la separazione tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Si da atto, inoltre, che le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte come sopra indicate, chiedendo la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Dato atto della già avvenuta pronuncia sullo status, Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pag. 3/4 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in sede d'udienza entrambe le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 499/2025 di separazione dei coniugi, così dispone:
1) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
2) Spese di lite al definitivo;
3) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 26.06.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 3906/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3906/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DALLA CIA ELISABETTA, con domicilio in Milano - NI ER da
Palestrina n.6 contro
(Cod. Fis. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. DE RINALDO ELEONORA, con domicilio in VIA MALAKOFF
5 20094 CORSICO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noviglio, in data 06/10/2007, (atto n.13, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2.La quota del 50% della casa coniugale sita a Noviglio alla via Valé 47/1, di proprietà della sig.ra verrà acquistata dal sig.ra per l'importo di € 60.000,00 CP_1 Parte_1 euro (diconsi sessantamila/00) che verrà versato nei seguenti termini: l'acconto di € 30,000,00 verrà corrisposto entro due giorni dalla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente intestato alla sig.ra con IBAN da comunicare;
il saldo di € 30.000,00 CP_1 verrà versato alla data del rogito notarile a mezzo assegno circolare e/o bonifico bancario alle coordinate sopra indicate o altre che verranno eventualmente precisate dalla sig.ra Il rogito dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi dalla CP_1 sottoscrizione della presente scrittura.
3. Entro trenta giorni (30) dalla data in cui verrà eseguito il bonifico dell'acconto di €
30.000,00 per l'acquisto della casa e di cui al punto precedente, la sig.ra dovrà lasciare CP_1 la casa coniugale.
4. La figlia minore, verrà affidata in via esclusiva al padre con Persona_1 facoltà della madre di interloquire sulle decisioni principali relative alla vita della minore. Le questioni più semplici che richiedono la firma di entrambi i genitori (piccoli interventi, gite scolastiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo), qualora sia complicato per la madre apporre firme e prestare tempestivamente i consensi, potranno essere assunte soltanto dal padre.
5. La minore verrà collocata prevalentemente presso il padre, cui verrà assegnata la casa coniugale sita a Noviglio (MI), via Valè 47/1.
6. Il padre si farà carico dell'intero mantenimento della minore, sia ordinario che straordinario.
7.La madre potrà vedere e stare con la figlia (gli incontri verranno organizzati a cura del padre e/o dello zio materno della minore) almeno un pomeriggio infrasettimanale e, compatibilmente con lo stato e le condizioni di salute della madre, durante la giornata del sabato o della domenica. Altri incontri o diverse modalità di incontri andranno concordati tra le parti, tenendo conto delle condizioni di salute della madre.
8.Il marito verserà alla moglie a titolo di mantenimento per se stessa l'importo mensile di € 1.300,00 dal mese successivo a quello in cui la sig.ra uscirà dalla casa CP_1 coniugale, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il
pag. 2/4 pagamento avverrà entro il 20 di ogni mensilità sul conto corrente intestato alla sig.ra
e all'IBAN da comunicare CP_1
9.Gli assegni familiari saranno corrisposti integralmente al padre, genitore collocatario.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale i coniugi dichiarano di aver disciplinato ogni tipo di rapporto patrimoniale e di non aver nulla da pretendere reciprocamente per nessuna ragione o causa, ad eccezione di quanto stabilito nel presente verbale.
11.Le condizioni del presente accordo avranno immediata esecuzione tra le parti.
12.I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità con validità per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore Per_1
13.Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 28.10.2024, ha Parte_1 chiesto di ottenere la pronuncia di separazione dalla moglie Controparte_1
Preliminarmente il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n. 499/2025 del
14.04.2025 è stata già pronunciata la separazione tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Si da atto, inoltre, che le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte come sopra indicate, chiedendo la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Dato atto della già avvenuta pronuncia sullo status, Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pag. 3/4 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in sede d'udienza entrambe le parti hanno formulato condizioni congiunte connesse anche a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione, possa provvedere in ordine alla domanda di divorzio, valutati i presupposti per l'accoglimento.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 499/2025 di separazione dei coniugi, così dispone:
1) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
2) Spese di lite al definitivo;
3) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 26.06.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4/4