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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 626 2025 R.G., promossa da , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell Controparte_1
, e
[...] Pt_2 Parte_3 Parte_4
(rappr. e dif. dall'avv. O. S. ESPOSITO) contro Parte_5 CP_2
(rappr. e dif. dall'avv. A. DEL GATTO), avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
rilevato che
i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritte in ricorso;
l' ha dedotto in memoria difensiva di avere annullato i provvedimenti CP_2 in questione;
tale circostanza sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere;
le spese di lite (da liquidare tenendo conto dell'attività difensiva in concreto svolta) vanno poste a carico dell' in virtù del principio di soccombenza CP_2 virtuale;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l a rifondere al procuratore antistatario dei CP_2 ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 850,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 626 2025 R.G., promossa da , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell Controparte_1
, e
[...] Pt_2 Parte_3 Parte_4
(rappr. e dif. dall'avv. O. S. ESPOSITO) contro Parte_5 CP_2
(rappr. e dif. dall'avv. A. DEL GATTO), avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
rilevato che
i ricorrenti hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritte in ricorso;
l' ha dedotto in memoria difensiva di avere annullato i provvedimenti CP_2 in questione;
tale circostanza sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere;
le spese di lite (da liquidare tenendo conto dell'attività difensiva in concreto svolta) vanno poste a carico dell' in virtù del principio di soccombenza CP_2 virtuale;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l a rifondere al procuratore antistatario dei CP_2 ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 850,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)