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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
dott. Gabriele Sordi Consigliere
dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 13.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5469 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Alvazzi del Frate, giusta procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Pasteur, 5;
Appellante
1 e
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Salera, giusta procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cassino, corso della Repubblica, 128;
Appellato
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1052/2023 del Tribunale di Cassino, depositata il 3.8.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il 7.8.1976, Controparte_1 Parte_1
hanno avuto due figli, (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
4.6.1984) e si sono separati con sentenza del Tribunale di Cassino n. 200/00, che, fra l'altro, ha posto a carico del marito un assegno mensile di € 350,00, per il mantenimento della moglie e del figlio (all'epoca ancora) Per_2
minorenne e convivente con la madre;
con successiva sentenza di questa Corte d'Appello n. 75/03, tale assegno di mantenimento è stato riquantificato nell'importo mensile di € 516,46 e, a seguito di un ulteriore giudizio volto ad ottenerne la modifica, in ragione della raggiunta autosufficienza del figlio delle parti, con decreto del 29.10.2003, il
2 Tribunale ne ha ridotto l'ammontare alla somma mensile di € 250,00, con decorrenza dal 13.10.2003;
con ricorso depositato in data 6.11.2017, ha adito il Controparte_1
Tribunale di Cassino per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, chiedendo che ciascuna delle parti provvedesse al proprio mantenimento, on ciò revocandosi l'obbligo, posto a suo carico, di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento;
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio ed ha chiesto, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo mensile di € 900,00, oltre al 40% del TFR già percepito dal coniuge;
all'esito dell'udienza presidenziale, in data 16.3.2018, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione all'epoca vigenti e con sentenza non definitiva n. 1165/18 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con sentenza definitiva n. 1052/2023, depositata il 3.8.2023, il Tribunale di
Cassino, respinta la domanda relativa al TFR, ha determinato nell'importo mensile di € 250,00 l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente, compensando interamente tra le parti le spese di lite;
con ricorso depositato il 7.11.2023, ha impugnato la sentenza, Parte_1
lamentando l'erroneità delle valutazioni compiute dal Tribunale in ordine alla quantificazione dell'importo dell'assegno divorzile, che ha chiesto rideterminarsi nella somma mensile di € 900,00;
3 si è costituito che, contestata la fondatezza Controparte_1
dell'impugnazione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha formulato alcun parere;
autorizzato, con decreto del 13.2.2025, il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere involge esclusivamente la quantificazione dell'assegno divorzile posto a carico di in favore della Controparte_1
ex coniuge.
In via preliminare, in ordine alla natura della prestazione in esame, giova richiamare brevemente il recente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo-compensativa e comporta il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.
Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un
4 disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, quindi, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, Cass. n. 18522 del 4.9.2020 e Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021, secondo cui “Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito
l'eventuale profilo assistenziale”).
In altri termini, occorre “valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di
5 quello comune per la durata del matrimonio” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1786 del
28.1.2021).
Nel caso di specie, ritiene, anzitutto, la Corte di dover tener conto del fatto che il rapporto matrimoniale è durato circa 24 anni, nonché della circostanza pacifica che la moglie (nata nel 1957), pur avendo conseguito la qualifica professionale di segretaria d'azienda, per una scelta presumibilmente condivisa con il marito, si è, in costanza di matrimonio, occupata solo della cura dei figli, con ciò garantendo all'ex coniuge la tranquillità di potersi dedicare a tempo pieno al proprio lavoro, nella sicurezza dell'accudimento del nucleo familiare da parte della moglie.
Passando, poi, all'esame della documentazione depositata da entrambe le parti, comprovante la rispettiva attuale situazione economica, si rileva che:
- pensionato, percepisce un rateo mensile di circa Controparte_1
€ 2.100,00; è invalido civile e non ha spese abitative, in quanto vive a casa della propria compagna, egualmente pensionata;
- non ha stabili fonti di reddito;
ha dichiarato di lavorare del Parte_1
tutto saltuariamente, percependo non più di € 200,00 mensili;
non ha spese abitative, vivendo con la madre, egualmente pensionata.
Ciò posto ed esaminate le rispettive situazioni reddituali delle parti, osserva il
Collegio che, da un lato, debba essere considerato che può condurre Parte_1
una vita dignitosa unicamente in virtù dell'assegno divorzile versatole dall'ex coniuge (profilo assistenziale), dovutole anche in ragione del contributo fornito dalla medesima per tutta la durata del matrimonio, accudendo i figli e sacrificando le proprie aspirazioni professionali (profilo perequativo- compensativo); dall'altro, che, tuttavia, per circa 14 anni -fino all'introduzione
6 del procedimento divorzile, peraltro ad opera della controparte-, ha considerato adeguato l'assegno di mantenimento da ultimo quantificato in €
250,00 mensili (con decorrenza 13.10.2003), evidentemente potendo far affidamento anche su altre risorse economiche, presumibilmente, all'epoca, percepite in nero e, verosimilmente, non più attuali.
Ne consegue, in considerazione di quanto esposto, che la somma quantificata dal Tribunale vada in parte aumentata, ma non così considerevolmente come richiesto dall'appellante, ritenendosi congruo l'importo mensile di € 500,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza sullo status (n. 1165/18 del 23.10.2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico di nella misura Controparte_1
della metà; compensata tra le parti la residua metà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1052/2023 del Tribunale di Cassino depositata in data
3.8.2023,
ridetermina la misura dell'assegno divorzile posto a carico di CP_1
in favore di nella somma mensile di € 500,00, oltre
[...] Parte_1
rivalutazione secondo indici Istat, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza n. 1165/18, sullo status;
7 condanna al pagamento della metà delle spese di lite Controparte_1
del presente grado del giudizio, che liquida, per l'intero, in € 5.800,00, per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa fra le parti la residua metà delle spese di lite del presente grado del giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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