Art. 4.
In aggiunta allo stanziamento previsto dall' articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , successivamente integrato con la legge 19 dicembre 1973, n. 837 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell' articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837 , sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.
In aggiunta allo stanziamento previsto dall' articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , successivamente integrato con la legge 19 dicembre 1973, n. 837 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell' articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837 , sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.