Sentenza 6 giugno 2016
Massime • 1
In tema di incompatibilità elettorali, l'art. 12, comma 6, della l.r. Sicilia n. 7 del 1992 va interpretato nel senso che alla carica di assessore comunale - e non anche a quella di sindaco - è interdetto l'accesso ai coniugi, ai parenti ed agli affini sino al secondo grado del sindaco, di altro componente della giunta comunale e dei consiglieri comunali. Tale conclusione, suffragata dal tenore letterale della menzionata disposizione, da un lato, non è smentita dall'art. 33 della l.r. Sicilia n. 48 del 1991, in quanto affermare che la giunta sia composta anche dal sindaco non esclude l'eventuale previsione di distinti requisiti soggettivi per quest'ultimo e gli assessori comunali, essendo solo il primo componente elettivo dell'organo; dall'altro, è confermata, sul piano sistematico, da un'analoga previsione di incompatibilità per gli assessori di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Infine, nemmeno è ipotizzabile un'interpretazione estensiva della menzionata norma, che, incidendo su di un diritto politico fondamentale (l'elettorato passivo), è insuscettibile di essere applicata a soggetti diversi da quelli per la quale è stata introdotta senza che venga violato il canone della ragionevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2016, n. 11580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11580 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2016 |
Testo completo
1 1580/16 Esente Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Elettorale. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28699/2015 Cron. 4580 PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 03/05/2016 Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - PU Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28699-2015 proposto da: BI ΝΤ BIAGIO, nella qualità di cittadino elettore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo STUDIO LEGALE RISTUCCIA TUFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SAITTA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente 2016 contro 920 PASQUALE CATENO, elettivamente DI CARA FABIO domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso l'avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentato e difeso Ал 1 dagli avvocati ANTONINO GAZZARA, SALVATORE GENTILE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 644/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato SAITTA ANTONIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato BONARRIGO GIOVANNI, con delega avv. GAZZARA, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Messina con sentenza del 12 novembre 2015, respingendo l'appello principale, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, che aveva respinto la domanda di declaratoria di decadenza di IO SQ NO Di AR dalla carica di sindaco del Comune di Forza d'Agrò, proposta da BI IN IO, quale cittadino elettore, e fondata sulla 6 °incompatibilità del primo ex art. 12, comma, della legge regionale siciliana del 26 agosto 1992, n. 7, per essere il fratello di lui consigliere comunale. La corte territoriale ha ritenuto che la norma invocata preveda un'incompatibilità а far parte della giunta di parenti ed affini del sindaco, di altro componente della giunta o dei consiglieri comunali, ma non del sindaco medesimo: ciò in quanto l'espressione "giunta", contenuta nella prima parte del menzionato art. comma, 1.r. I. 7/1992, Va riferita solo agli12, 6° assessori. Ha accolto, invece, l'appello incidentale, condannando l'attore al pagamento delle spese del primo grado, non ravvisandosi ragioni per la compensazione, e colmando l'omessa pronuncia di condanna per lite temeraria con il rigetto della domanda, per l'assenza persino dell'allegazione di un danno patito. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l'intimato. Entrambe le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente deduce la 1. - e la falsa applicazione degli art. 12, 6° violazione comma, 1.r. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 4 1.r. 5 aprile 2011, n. 6, e dell'art. 33 1.r. 12 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 6, 1° R.G. 28699/2015 3 Il cons comma, 1.r. 23 dicembre 2000, n. 48, avendo la corte territoriale trascurato tale ultima disposizione, da cui emerge che "la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti": se il sindaco è componente della giunta, egli è incompatibile con i membri del consiglio comunale che abbiano col medesimo una parentela entro il secondo grado, come il fratello;
né rileva la elettività solo della prima carica, mentre il sindaco ha una posizione di preminenza politica ma fungibilità formale con gli assessori, e lo legittimitàstesso giudice di ha ammessO l'interpretazione estensiva delle cause di ineleggibilità concernenti il conflitto d'interessi. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12, 2° comma, 1.r. Sicilia ' 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dall'art. 4 1.r. 5 aprile 2011, n. 6, norma che chiarisce, all'opposto, come tutti gli amministratori comunali soggiacciano alle medesime regole di incompatibilità o ineleggibilità, in coerenza con i principî d'imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, 1° comma, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata operato rinvio alle considerazioni contenute nella decisione di primo grado. Con il quarto motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., avendo la pronuncia di primo grado chiarito che la compensazione si fondava sulla novità e complessità della questione, mentre le spese di secondo grado avrebbero dovuto essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. 2. - L'art. 12, 6° comma, 1.r. n. 7/1992 prevede: possono far parte della giunta il coniuge, gli "Non R.G. 28699/2015 4 Il con་་་་་ re est. ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali". La sentenza impugnata ha interpretato la norma previsione d'incompatibilità per gli assessori come comunali e non per il sindaco. Essa è fondata sui seguenti capisaldi: rilevano le differenti modalità elettive del sindaco e degli assessori, la prima carica essendo elettiva e la seconda di nomina da parte del sindaco medesimo;
1 esiste un'autonomia organica e funzionale fra sindaco e giunta comunale;
- l'art. 12 1.r. Sicilia 7 del 1992 precisa, al 1° comma, che "Il sindaco eletto nomina la giunta" ed, al 2° comma, che " sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco": previsioni che assumono significato solo se si ritengano distinti componenti della giunta e sindaco. - Il terzo motivo, da esaminare per ragioni di 3. priorità logico-giuridica, è infondato. È vero che la sentenza impugnata esordisce affermando di condividere le considerazioni della decisione di primo grado, che non riporta. Tuttavia, la sentenza espone, subito dopo, autonome e sufficienti arationes decidendi del tutto sostenere la decisione, onde il suddetto rinvio resta irrilevante nell'economia della complessiva motivazione. Il primo ed il secondo motivo, che possono 4. - trattati in quanto intimamenteessere congiuntamente connessi, sono infondati. 4.1. - L'interpretazione dell'art. 12, comma, 6° 1.r. n. 7 del 1992, il cui contenuto stato sopra richiamato, condotta secondo i canoni dell'art. 12 delle preleggi, induce a ritenere la previsione specificamente R.G. 28699/2015 5 est. dettata per gli assessori comunali: i quali, dunque, non possono essere coniugi, parenti ed affini degli altri soggetti ivi menzionati. -4.2. A tale conclusione induce, anzitutto, l'interpretazione letterale e complessiva del testo, alla stregua del senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, posto che "della giunta" non può far parte chi sia parente "del della giunta e dei sindaco, di altro componente consiglieri comunali", con previsione di per sé inequivoca. Essa, inoltre, è rafforzata dall'essere la norma inserita nell'art. 12, che riguarda specificamente la giunta comunale come quella che "il Sindaco nomina" (1° comma) ed ai cui componenti sono estese le incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco (2° comma). La conclusione non è smentita dalla disposizione 48, n. comedell'art. 33 1. r. 12 dicembre 1991, modificato dall'art. 6, 1° comma, 1.r. 23 dicembre 2000, n. 48, ripetutamente invocato dal ricorrente, secondo cui "la giunta comunale" è composta "dal sindaco e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti": che la composizione integrale della giunta, quale organo esecutivo, non possa che riferirsi anche al sindaco non è disposizione incompatibile, invero, con la previsione di requisiti soggettivi distinti per questi e per gli altri componenti dell'organo, ove solo si consideri il sistema elettivo che caratterizza unicamente il primo e la connessa responsabilità, che al medesimo l'art. 12, 6 ° comma, assegna, di escludere dalla sua giunta persone legate a sé, ad altri assessori o consiglieri. Né può trascurarsi 1'interpretazione storica secondo le intenzioni del legislatore, posto che il testo originario del 6° comma in esame prevedeva, prima delle modifiche apportate dalla 1.r. Sicilia n. 5 aprile 2011, R.G. 28699/2015 6 Il cons. rehest. "Non possono far parte della Giunta il n. 6, che: ascendenti, i discendenti, i parenti ed coniuge, gli affini fino al secondo grado, del Sindaco". 2° comma,In seguito, in tale elenco l'art. 4, della 1.r. Sicilia n. 6 del 2011, intitolata Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali, ha voluto aggiungere accanto ai parenti ed affini del sindaco anche i- parenti ed affini di coloro che già siedono nel consiglio comunale o che sono nominati nella stessa giunta. Ora come allora si tratta, all'evidenza, di prescrizioni limitative della facoltà del sindaco di nominare determinati soggetti nella giunta da lui composta.
4.3. Sul piano sistematico, si consideri che l'art. 64 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede cause di incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale € assessore nella rispettiva giunta, stabilendo: "1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. (...) / 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco о del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia" (comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b-ter, d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 1. 28 maggio 2004, n. 140). Tale norma, che ha il medesimo fondamento di quella in esame, esclude in modo inequivoco dalla carica di assessore coloro che siano parenti od affini del sindaco (fra le altre, Cons. Stato, ord. 25 ottobre 2005, n. 5041; Cons. Stato 14 giugno 2001, n. 501). profilo teleologico, è agevole 4.4. Sotto il potrebbe considerare come l'opposta interpretazione R.G. 28699/2015 7 11c facilmente aprire la strada a candidature strumentali nell'ambito delle liste per il consiglio comunale, ove la eventuale elezione di un parente od affine del candidato sindaco che questi, ove comporterebbe automaticamente pure democraticamente eletto, non potrebbe poi accedere alla carica.
4.5. Nessuno spazio residua per l'applicazione dell'art. 12, 2° comma, delle preleggi, al fine di dar corso all'analogia legis o iuris, non sussistendo una lacuna da colmare.
4.6. Quanto all'invocata interpretazione "estensiva" della disposizione, Occorre ricordare che ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità costituiscono limitazioni al diritto di accesso e mantenimento delle cariche elettive e sono istituti tutti valori volontà di tutelare riconducibili alla fondamentali, quali la libera formazione della volontà dell'elettore, il libero esercizio del mandato ilelettorale, l'efficiente espletamento della carica, prestigio delle cariche elettive, la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento della p.a.: interessi i quali vantano un indubbio rilievo costituzionale. Pur nelle loro differenze sia tra le "cause di - ineleggibilità rispetto a quelle di incompatibilità (le prime tradizionalmente intese a limitare lo ius ad officium, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis;
le altre incidenti sullo ius in officio, per scongiurare l'insorgere di conflitti di interessi" (Corte cost. 5 giugno 2013, n. 120; 17 luglio 2007, n. 288; 3 marzo 1988, n. 235), sia rispetto alla incandidabilità (che consegue al giudizio di indegnità morale del soggetto quale effetto di sentenza penale di condanna per taluni si tratta di evenienzereati) incidenti sull'accesso al munus pubblico. R.G. 28699/2015 8 II L'art. 51, 1° comma, cost. attribuisce a tutti i cittadini il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Come questa Corte ha già ricordato (Cass. 16 550), la giurisprudenzagennaio 2004, n. della Corte ferma nel ritenere che il diritto di costituzionale è elettorato passivo quale diritto politico fondamentale, - intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile riconosciuti e garantiti tra quelli "inviolabili", dall'art. 2 Cost. può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali paramenti fondamentali e generali (quali, appunto, quelli tutelati 97, dall'art. 1° comma, Cost. cfr., e pluribus, Corte cost., sentt. nn. 235 del 1988, 539 del 1990 e 141 del 1996), mentre ogni limitazione diritto medesimo al ha ecarattere di "eccezione" rispetto al generale fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive (cfr., e pluribus, 1972 e sentt. nn. 166 del 1020 del 1988). Dal punto di vista del diritto all'elettorato passivo, che costituisce ente diritto politico fondamentale, i limiti al medesimo si ancorano dunque all'art. 51 Cost.: il giudice delle leggi ha precisato restrizioni del contenuto di un dirittoche "le inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione" (Corte cost. 6 maggio 1996, n. 141; e cfr. ancora, per il necessario rispetto del principio di eguaglianza-ragionevolezza, Corte cost. 5 giugno 2013, n. 120; 6 novembre 2001, n. 350; 31 ottobre 2000, n. 450). R.G. 28699/2015 9 Il cons rel1 /11/ È vero che questa Corte ha, del pari, ritenuto "fermo il divieto di interpretazione analogica in come, materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità le relative disposizioni possono, tuttavia essere interpretate, della nel rispetto del canone ragionevolezza, in senso estensivo rispetto alla mera littera legis" (Cass. 24 febbraio 2005, n. 3904; 16 gennaio 2004, n. 550). 6° comma, 1.r. Ma l'applicazione dell'art. 12, Sicilia n. 7 del 1992 a soggetto diverso da quelli per è stata introdotta in nessun modo potrebbe farsi cui rientrare nella nozione di tale strumento ermeneutico. - Il quarto motivo è inammissibile.
5. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione ё limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; 19 giugno 2013, n. 15317; 23 febbraio 2012, n. 2736; 5 aprile 2003, n. 5386, fra le tante).
6. Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per l'applicazione 13, n. 115 del 2002, dell'art. comma 1-quater, d. P. R. di giudizio esente dal versamento del trattandosi contributo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso € condanna il La Corte pagamento delle spese del giudizio, ricorrente al liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge. R.G. 28699/2015 10 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 maggio 2016. Il Consigliere est. Il Presidente (Loredana Nazzicone)похолода (M. Cristina Giancola) lesibul м ре DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 GIU 2316 IL PUNZIONARIO DE ARO Icons. rel. est.R.G. 28699/2015 11