Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2016, n. 11580
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Sentenza 6 giugno 2016

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In tema di incompatibilità elettorali, l'art. 12, comma 6, della l.r. Sicilia n. 7 del 1992 va interpretato nel senso che alla carica di assessore comunale - e non anche a quella di sindaco - è interdetto l'accesso ai coniugi, ai parenti ed agli affini sino al secondo grado del sindaco, di altro componente della giunta comunale e dei consiglieri comunali. Tale conclusione, suffragata dal tenore letterale della menzionata disposizione, da un lato, non è smentita dall'art. 33 della l.r. Sicilia n. 48 del 1991, in quanto affermare che la giunta sia composta anche dal sindaco non esclude l'eventuale previsione di distinti requisiti soggettivi per quest'ultimo e gli assessori comunali, essendo solo il primo componente elettivo dell'organo; dall'altro, è confermata, sul piano sistematico, da un'analoga previsione di incompatibilità per gli assessori di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Infine, nemmeno è ipotizzabile un'interpretazione estensiva della menzionata norma, che, incidendo su di un diritto politico fondamentale (l'elettorato passivo), è insuscettibile di essere applicata a soggetti diversi da quelli per la quale è stata introdotta senza che venga violato il canone della ragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2016, n. 11580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11580
    Data del deposito : 6 giugno 2016

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