Sentenza 22 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2019, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LE FR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2018 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 luglio 2018, il Tribunale di Roma, giudicando in sede di rinvio disposto con sent. della Sez. 4 di questa Corte n. 29106/2018, ha respinto l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere - disposta in ordine al reato di cui all'art. 73 T.U. stup - a seguito di reiterate trasgressioni al regime cautelare imposto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 274, 276, 299 e 627, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, innanzitutto per aver la stessa violato il principio affermato nella sentenza rescindente, con cui era stata censurata ogni forma di automatismo sanzionatorio rispetto all'aggravamento della misura cautelare conseguente alla violazione delle prescrizioni imposte, ove svincolato da un concreto aggravamento delle esigenze cautelari. In secondo luogo, con riguardo a tale ultimo aspetto, si lamenta che il giudizio del tribunale era stato indebitamente condizionato da un erroneo presupposto di fatto, vale a dire che il ricorrente si trovasse ristretto anche in relazione all'addebito di cui al capo E) della rubrica (vale a dire il tentativo di importazione di 15 Kg. di cocaina), mentre in sede di riesame, per tale fatto, era stata esclusa la gravità indiziaria. Inoltre, nell'affermare che tenendo contatti con il vicino di casa IO UR (anche lui sottoposto a custodia cautelare per reati in materia di droga), il ricorrente avrebbe violato le prescrizioni impostegli, l'ordinanza avrebbe illogicamente trascurato che i due si trovano, sostanzialmente e parzialmente, a coabitare nei luoghi in cui erano rispettivamente ristretti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nei limiti di cui infra, è fondato. Va premesso che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché il tribunale - al di là dell'equivoco incipit della motivazione - si è attenuto al principio espresso nella sentenza rescindente, che lo vincolava a valutare se, al di là della trasgressione alle prescrizioni imposte, fossero sopravvenute circostanze tali da far ritenere aggravate le esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata, di fatti, reputa aggravate le esigenze cautelari per il fatto che l'imputato ha non solo violato le prescrizioni imposte con la misura custodiale domestica - che gli vietavano di comunicare con persone diverse da quelle con lui dimoranti - ma si è intrattenuto a conversare con tale PO (gravato da numerosi precedenti di polizia), con tale TO (pregiudicato) e, soprattutto, più volte, con il vicino di casa IO NO (che in ricorso viene chiamato come IO UR), inserito pure lui nell'ambiente del narcotraffico essendo all'epoca ristretto agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup.
2. L'ordinanza impugnata è tuttavia affetta dal vizio di manifesta illogicità della motivazione per aver travisato un dato processuale certamente rilevante nel giudizio sul periculum libertatis in relazione all'adeguatezza della misura cautelare. Ed invero, nel valutare la gravità dei reati per cui l'odierno ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare il tribunale ha errato, avendo compiuto il giudizio sul presupposto - infondato - che nei confronti di LE fossero stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza anche per il tentativo di importazione dalla Spagna di 15 Kg. di cocaina. Come correttamente ha osservato il ricorrente, di fatti, con riguardo a detta ipotesi di reato (rubricata sub E della provvisoria imputazione) l'ordinanza 20 luglio 2017 del Tribunale del riesame di Roma aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria. Trattandosi del travisamento di un elemento processuale di indiscutibile rilevanza quanto alla valutazione della gravità del pericolo di recidiva, elemento effettivamente considerato dall'ordinanza impugnata nel giudizio reso (v. pag. 3), s'impone l'annullamento della stessa, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Roma (Sezione per riesame delle misure coercitive). Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 12 dicembre