Art. 1.
Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attivita' superino la durata di tre giorni.
Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attivita' superino la durata di tre giorni.