CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/12/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 955/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia TA ZI Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 955/2024 R.G., vertente tra
, elettivamente domiciliata in Avezzano, alla Via G. Verdi Parte_1
n.2, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rosati del Foro di Avezzano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
appellante e
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Letizia, presso il Controparte_1
cui studio in Avezzano, via Monte Velino 137, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellato
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4.10.2024 repert. n.
434/2024 del Tribunale di Avezzano, avente ad oggetto “Promessa di pagamento –
Ricognizione di debito”.
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita accertati i fat ti di cui in premessa e contrariis reiectis In riforma dell'Ordinanza denominata dal Tribunale di Avezzano Decreto di accoglimento REPERT. N.434/2024, cronol. 6280/2024 del
04/10/2024 reso in esito al procedimento ex art. 702 bis RG n. 285/2023, accogliere integralmente le conclusioni che si erano esplicitate nell'atto introduttivo del predetto procedimento e, quindi: “condannare l'Architetto al pagamento, a Controparte_1
titolo di restituzione ed a favore di dell'intera somma pari ad € Parte_1
7.767,38, all'epoca pagata dalla n base alla scrittura privata del 28.4.2016, Pt_1
redatta per la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 335/2016, pubbl. il 12.4.2016,
R.G.N. 387/2012 del Tribunale di Avezzano, ma superata per effetto della riforma della sentenza di primo grado avvenuta con la Sentenza n. 1805/2020, in data 21.12.2020 della Corte di Appello di L'Aquila, per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. IV comma. Con vittoria di spese diritti ed onora ri nonché con richiesta di condanna per lite temeraria, in primo come in secondo grado, ex art. 96 comma III cpc. dell'Arch. per le ragioni indicate in narrativa”; CP_1
per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello adita così GIUDICARE
In via principale -respingere l'impugnazione formulata dalla Parte_1
avverso l'ordinanza n. 434/24 emessa il 4/10/24 dal Tribunale di Avezzano per i motivi di diritto e di fatto di cui alle difese;
In via di appello incidentale -riformare
l'ordinanza rep. 434/24 emessa il 4/10/2024 dal Tribunale di Avezzano, Dott.ssa
Maria Proia, nella parte in cui, ritenendo ammissibile e mai abbandonata la domanda 2 iniziale di restituzione della e mai formatosi un giudicato interno Pt_1
sull'implicita rinuncia alla stessa, HA ritenuto ammissibile il giudizio autonomo n.
285/23 R.G. Tribunale di Avezzano e di seguito condannato l'Architetto CP_1
alla restituzione;
-condannare la alla restituzione della
[...] Parte_1
somma di cui a scrittura privata 8/1/2025 corrispostale spontaneamente dal CP_1
nel corso del presente giudizio, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata
[...]
minacciata dopo la proposizione dell'impugnazione . Il tutto con condanna della
al pagamento di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
nonché di un'ulteriore somma per lite temeraria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Avezzano, con ordinanza resa a definizione del giudizio introdotto secondo le modalità di cui all'art. 702 bis c.p.c., accoglieva parzialmente la domanda, avanzata da parte di nei confronti di e volta alla Parte_1 Controparte_1
restituzione della somma a quest'ultimo pagata sulla base della scrittura privata del
28.04.2016 – che, a sua volta, rinveniva la propria causa in una pronuncia di condanna successivamente caducata – e, per l'effetto condannava il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di
€ 3.114,32 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese di lite.
1.2. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente rappresentava:
- che, con sentenza n. 335/2016 del Tribunale di Avezzano, pubblicata in data
12.4.2016, la medesima era stata condannata al pagamento, in favore del , CP_1
della somma di € 4.138,00 oltre ad accessori, nonché alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per compensi professionali oltre al 15%, per spese forfetarie,
Iva e Cpa;
3 - che la medesima sentenza dava atto, in motivazione, del fatto che la avesse Pt_1
già corrisposto al – con offerta banco iudicis – la somma di € 4.000,00; CP_1
- che, nonostante ciò, il Giudice di primo grado aveva stabilito che la stessa fosse ancora debitrice della somma di € 4.138,00 oltre iva (per complessivi € 5.303,00) a saldo di quanto dovuto al professionista;
- che, in esecuzione della sentenza, oltre che della scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti in data 28.4.2016, la aveva corrisposto al la Pt_1 CP_1
complessiva somma di € 7.767,38, facendo espressa riserva di appello e senza prestare acquiescenza su quanto stabilito dal Tribunale come saldo del prezzo e spese legali;
- che la sentenza veniva in seguito riformata dalla Corte D'Appello di L'Aquila la quale, da un lato, provvedeva a ridurre la misura della prestazione dovuta al professionista nella minor somma di complessivi
€ 4.000,00 (somma già interamente versata), dall'altro, ometteva però di pronunciarsi sulla domanda di restituzione di quanto già corrisposto dalla ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado.
Chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento, a titolo di Controparte_1
restituzione, della somma pari ad € 7.767,38, all'epoca pagata dalla in base Pt_1
alla scrittura privata del 28.4.2016 (redatta per la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 335/2016 del Tribunale di Avezzano del 12.04.2016), ma superata per effetto della riforma della sentenza di primo grado avvenuta con sentenza n. 1805/2020 della Corte di Appello di L'Aquila del 21.12.2020.
1.3. La motivazione esplicitata nella ordinanza, brevemente richiamati i principi di ordine giurisprudenziale vigenti in materia di ripetizione di somme pagate in esecuzione di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e successivamente riformata in appello, oltre che in tema di condotta processuale della parte rilevante ai fini del ricorso di un effettivo abbandono della domanda giudiziale, dava atto:
4 a) del rigetto dell'eccezione di parte resistente di inammissibilità della domanda per implicita rinuncia della domanda di restituzione, in quanto non reiterata nelle comparse conclusionali del giudizio di appello;
invero, la documentazione in atti deponeva nel senso che la ricorrente non avesse in alcun modo inteso abbandonare, nel corso del giudizio di appello, la domanda di restituzione di quanto corrisposto al in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
in particolare, con note di trattazione scritta allegate alle memorie conclusive depositate in data 20.06.2024, la ricorrente si era espressamente riportata all'atto di appello ed a quanto in tale sede dedotto, ivi inclusa la domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza;
b) della circostanza che la riforma in appello della sentenza del Tribunale di Avezzano
- avendo fatto venir meno, con efficacia ex tunc, il diritto del alla CP_1
corresponsione delle somme – imponesse che la fosse rimessa nella Pt_1
medesima condizione patrimoniale quo ante mediante rimborso della somma a suo tempo versata. Ciò in quanto, derivando il diritto alla restituzione di quanto pagato dalla circostanza oggettiva del sopravvenuto venir meno del titolo giudiziale in base al cui dictum era stato eseguito il pagamento di € 7.767,38 in favore del , la CP_1
relativa richiesta di restituzione ben poteva essere avanzata, come di fatto avvenuto, con autonomo giudizio, il quale doveva nella specie ritenersi fondato in virtù della circostanza – peraltro, pacifica in quanto non contestata - dell'avvenuto pagamento e della prova della successiva riforma in appello della sentenza a cui la ricorrente aveva dato esecuzione con il pagamento medesimo;
c) del rilievo che dalla somma da restituire andassero, tuttavia, detratti
€ 1.500,00 (oltre 15% per spese forfetarie, iva e cpa) a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado in quanto già versati dal resistente a seguito della condanna della Corte di Appello alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
5 2. La ordinanza è stata impugnata da che, nel chiederne la riforma Parte_1
nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe, l'ha censurata sulla scorta di due motivi sostanzialmente volti a lamentarne l'erroneità nella parte in cui, sulla somma da restituire, veniva disposta la detrazione di € 1.500,00, oltre ad accessori (pari a quanto corrisposto a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio) e nella relativa liquidazione, con richiesta di condanna dell'appellato ex art. 96, co. 3., c.p.c.
2.1 Si è costituito in giudizio il quale, nel resistere al gravame - di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. - ha altresì proposto appello incidentale volto a censurare la decisione per aver il primo giudice, nel ritenere ammissibile e mai abbandonata la domanda di restituzione da parte della “ritenuto non essersi formato alcun giudicato interno in ordine Pt_1
all'implicita rinuncia alla stessa e condannato il a restituire la somma di euro CP_1
3.114,32 oltre interessi e spese di lite”.
3. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 10.12.2025 fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
4. Per motivi di ordine logico occorre esaminare innanzitutto l'appello incidentale con il quale, attraverso una unica per quanto articolata doglianza, viene dedotta l'erroneità dell'ordinanza impugnata per aver il giudice di prime cure aprioristicamente ravvisato l'assenza di omissioni nella sentenza di appello n. 1805/2020, senza preliminarmente procedere a verificare se tali omissioni – le quali unicamente avrebbero potuto rendere ammissibile il giudizio intentato – fossero nella specie sussistenti.
A tal proposito, si sostiene come il giudice di appello avrebbe deciso la controversia sulla scorta delle conclusioni come analiticamente riformulate dalla in calce Pt_1
alla comparsa conclusionale e nella quale l'appellante non chiedeva alcuna
6 restituzione, bensì si limitava ad instare affinché la Corte “respingesse l'azione proposta dall'Architetto ”. CP_1
Avendo la parte implicitamente rinunciato in appello all'iniziale domanda di restituzione, la medesima non avrebbe potuto poi, intraprendere un nuovo ed autonomo giudizio per ottenere la restituzione, ormai coperta dal giudicato interno;
quale logica conseguenza, il giudizio n. 285/23, intrapreso autonomamente, sarebbe stato inammissibile.
L'Ordinanza impugnata avrebbe del tutto omesso di esaminare la comparsa conclusionale della in appello, statuendo a apriori che nella fattispecie non Pt_1
vi era abbandono della domanda solo perché, in fase conclusiva, la si era Pt_1
riportata al proprio atto introduttivo.
Si lamenta, infine, la erronea sussunzione della fattispecie nell'alveo applicativo di cui al principio espresso da Cass. n. 33767/2019 dal momento che tra la domanda di restituzione non riproposta e la domanda così come formulata in conclusionale (di rigetto dell'azione) non vi era connessione.
4.1. Il motivo di appello incidentale è infondato.
In primo luogo, deve essere disattesa la censura volta ad evidenziare una erronea sussunzione della fattispecie entro il perimetro del principio sopra richiamato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte dell'appellato-appellante incidentale, si rileva come la massima giurisprudenziale richiamata nell'ordinanza impugnata, nel delineare i criteri mediante cui il giudice possa procedere ad escludere l'effettivo venir meno dell'interesse della parte a coltivare la domanda, non richieda necessariamente che la domanda non riproposta sia posta in rapporto di connessione con quelle esplicitamente reiterate, essendo tale criterio alternativo rispetto alla valutazione complessiva della condotta processuale della parte (cfr. “al fine di ritenere il ricorso di un effettivo abbandono della domanda non è sufficiente che la stessa non venga
7 riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà equivoca di insistere sulla domanda pretermessa”; Cass., n. 33767/2019).
Valutazione che, nel caso di specie, risulta sia stata compiutamente operata da parte del primo giudice, il quale aveva altresì espressamente individuato, nelle note di trattazione scritta allegate alle memorie conclusive depositate dalla parte in data
20.06.2024 e nel cui ambito venivano precisate le conclusioni, l'atto da cui desumere, in connessione con la comparsa di costituzione e risposta alle cui conclusioni (ivi inclusa la domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza) una condotta processuale valutabile, non solo in termini di non equivocità, bensì di totale incompatibilità con l'intento di rinunciare alla domanda.
Invero, dal complesso della condotta processuale di inserita nel Parte_1
contesto ricostruito e descritto nella motivazione della ordinanza, si trae univocamente la dimostrazione che la detta omissione nelle proprie comparse conclusionali fosse consistita in una mera svista, non manifestante alcuna implicita volontà di abbandono della domanda di restituzione, tantopiù ove si consideri la natura meramente illustrativa delle memorie conclusionali e di replica (sul punto, si veda, altresì Cass. 1785/2018, in cui si afferma: “Il punto è che tanto nel vecchio regime quanto nel nuovo occorre aver chiaro che la condotta processuale della parte, rilevante per l'interpretazione delle conclusioni in cui sia stata omessa quella relativa ad una domanda, può e deve essere solo quella antecedente alla precisazione delle conclusioni e non anche quella successiva, espressa nelle conclusionali. E ciò per il caso che si debba ritenere mantenuta la domanda (infatti, se nella conclusionale si sostenesse che si è inteso abbandonare la domanda, poiché l'esito dell'abbandono sarebbe il suo rigetto,
8 equivalendo essa a riconoscimento della sua infondatezza, nemmeno vi sarebbe problema di esegesi). La ragione è che la situazione inerente all'oggetto su cui le conclusioni si debbono intendere precisate interessa, a garanzia del contraddittorio,
l'altra parte ed essa non può che vedere regolata la propria condotta da quello che può percepire, secondo un criterio di affidamento processuale, fino al momento in cui sono state precisate le conclusioni. Ne segue che, al contrario di quanto ha ulteriormente opinato nella sua motivazione la sentenza impugnata, il riferimento alla conclusionale risulta errato”).
Ciò premesso, non può che evidenziarsi la correttezza dell'iter logico seguito dal primo giudice nel rigetto della relativa eccezione sollevata dalla resistente.
Invero, premesso che la ricorrente non aveva abbandonato la domanda di restituzione nel corso del giudizio di appello, deve ritenersi che la sentenza emessa dalla Corte di
Appello a definizione del giudizio, priva di qualsivoglia statuizione sul punto, avesse certamente omesso di pronunciare sulla relativa domanda, in violazione dell'art. 112
c.p.c. e che, di conseguenza, la parte disponesse in via alternativa della facoltà di denunciare l'omissione mediante ricorso per Cassazione ovvero farla valere in un nuovo autonomo giudizio riproponendo la medesima domanda restitutoria, posto che la omessa pronuncia dà luogo ad un giudicato meramente processuale, non anche sostanziale (cfr. Cass. n. 26926/2020, espressamente richiamata in motivazione).
Escluso che la relativa questione risultasse coperta dal giudicato, perfettamente ammissibile doveva dunque ritenersi l'autonomo giudizio instaurato dalla al Pt_1
fine di riproporre la medesima domanda di restituzione su cui la sentenza di appello aveva omesso di pronunciare.
5. Tanto premesso, può dunque procedersi all'esame del primo motivo dell'appello principale, il quale deve ritenersi del tutto privo di fondamento.
9 Volgendo lo sguardo all'ordinanza impugnata, il primo giudice, accertato il diritto della ricorrente al rimborso della somma a suo tempo versata in favore del , rilevava CP_1
come da detta somma andasse, tuttavia, detratto l'importo di € 1.500,00 (oltre 15% per spese forfetarie, iva e cpa) a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, in quanto già versati dal resistente a seguito della condanna della Corte di Appello alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel censurare tale capo di motivazione, l'appellante muove da una asserita diversità ontologica tra il credito derivante da statuizione sulla restituzione per indebito ex art. 2033 c.c. e quello “diverso/ulteriore” nascente dalla condanna alle spese disposto ex art. 91 c.p.c., per poi sostenere come detta diversità fosse ben conosciuta al difensore di parte appellata, il quale, con comunicazione a mezzo PEC del 25.08.2021 avrebbe eccepito come la sentenza n. 1805/2020 della Corte di Appello di L'Aquila contenesse il primo tipo di statuizione, ma non anche il secondo, e ciò al precipuo fine di negare la debenza di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Lamenta, dunque l'erroneità della statuizione sul punto in quanto:
a) “proprio con la lettera all. 4 della comparsa nel 702 bis, l'Avv. Letizia preannunciava che non avrebbe riconosciuto nulla, a titolo la restituzione di quanto pagato da
[...]
dopo il primo grado di giudizio;
detto elemento istruttorio chiarisce dunque Pt_1
come, fatto, non vi sia stata restituzione alcuna”; b) la condanna alle spese a favore dell'appellante per il doppio grado di giudizio che “conglobi” e “precluda” la restituzione delle spese pagate dopo sentenza di primo grado, annullata, confonderebbe e applicherebbe erroneamente gli artt. 91 cpc e 2033 c.c. in combinato disposto.
Preliminarmente, si rileva come la prospettazione sia del tutto fuorviante e, se confrontata con la pur breve motivazione della ordinanza impugnata, non appaia ad essa nemmeno pertinente laddove volta a contestare l'operato (pur, di per sé, discutibile) del difensore di controparte in relazione alle vicende successive alla
10 intervenuta riforma della sentenza di primo grado ad opera di sentenza n. 1805/2020 emessa da questa Corte, la cui questione si pone in rapporto di totale irrilevanza rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Per quanto in questa sede rileva, sia sufficiente osservare come “in base al principio fissato dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso” (Cass. n. 11491/2018).
Nel caso di specie, dunque, la riforma della sentenza del primo giudice - e la conseguente caducazione del capo della pronuncia che aveva a suo tempo statuito sulle spese - aveva determinato il venir meno della causa stessa di tale attribuzione patrimoniale, con conseguente necessità del giudice di appello di provvedere ad una nuova statuizione idonea a costituire titolo per il pagamento delle medesime spese di lite in favore della odierna appellante.
Diversamente, l'attribuzione di una somma di denaro corrispondente ad una statuizione sulle spese del primo grado di giudizio ulteriore rispetto a quella onnicomprensiva di cui alla sentenza di appello ed ormai definitivamente travolta dalla successiva riforma in appello (e, come tale, priva di causa), avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento in danno dell'altra parte (quest'ultima già condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio).
11 A tal proposito, individuata la ratio sottesa all'azione ripetizione di indebito nell'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale originaria, è chiaro che quest'ultima ne risulterebbe irrimediabilmente stravolta ove se ne ammettesse – come implicitamente suggerito dalle difese svolte da parte dell'appellante – un utilizzo finalizzato a perpetuare una situazione di disequilibrio, che proprio mediante il ricorso a tale strumento si sarebbe voluto ovviare, ed il quale vedrebbe, tuttavia, unicamente invertiti i rapporti tra le parti, con tutte le relative conseguenze derivanti dalla necessità di instaurazione di un nuovo ed autonomo giudizio finalizzato alla restituzione di quanto eventualmente ed indebitamente pagato.
Peraltro, seppur a livello pratico alle medesime conclusioni il giudice di appello sarebbe potuto pervenire condannando il al pagamento di quanto CP_1
effettivamente corrispostogli dalla odierna appellante e, correlativamente, limitando la statuizione sulle spese a quelle del giudizio di gravame, non può non evidenziarsi come dalla concreta soluzione adottata in sentenza quest'ultima avesse in ogni caso tratto beneficio, stante la rideterminazione in € 2.430,00 delle spese di primo grado (in luogo della precedente liquidazione pari ad € 1.500,00 di cui alla sentenza riformata).
6. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'appellante ha poi censurato l'ordinanza impugnata in quanto la stessa risulterebbe inficiata da un evidente errore di calcolo per aver considerato, quale parametro su cui operare la detrazione, la somma di € 5.303,00 anziché quella effettivamente pagata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato, posto che la somma su cui operare la detrazione avrebbe correttamente dovuto essere individuata in quella corrispondente a quanto effettivamente pagato in adempimento della sentenza 335/2016, a tal fine del tutto irrilevante dovendo considerarsi l'importo eventualmente difforme indicato in sentenza.
12 Pertanto, atteso che – così come già rilevato nella ordinanza impugnata – non è in contestazione la circostanza dell'avvenuto versamento, da parte della ed in Pt_1
favore del , della somma quale riportata nella scrittura privata 28.04.2016 e CP_1
pari ad € 7.767,38, la sottrazione operata su detta somma delle spese di lite del giudizio di primo grado restituisce, quale risultato finale, l'importo di € 5.578,70 (7.767,38 -
2.188,68 = 5.578,70).
7. In conclusione, mentre l'appello incidentale deve essere interamente respinto,
l'appello principale è solo in parte fondato.
Tale esito comporta, in riforma altrettanto parziale della ordinanza impugnata, la rideterminazione della somma oggetto della condanna del convenuto odierno appellato nel maggior importo di € 5.578,70.
8. Le spese seguono la soccombenza. Non v'è dubbio che, in base all'esito complessivo della lite, la parte vittoriosa è quella appellante, già ricorrente, la cui domanda è stata accolta, seppure parzialmente. Quindi, le spese del presente grado del giudizio, come già statuito dal Tribunale per quelle di primo grado, vanno poste a carico della parte appellata. Esse si liquidano come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m.
55/2015, aggiornati con d.m. 147/2022, parametri conformi al valore del decisum, valori minimi considerata la modesta complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate.
9. Deve infine rigettarsi la domanda di condanna dell'appellato-appellante incidentale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nella specie la sussistenza dei relativi presupposti. Deve al riguardo osservarsi che, per costante indirizzo giurisprudenziale e per come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità
13 sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405/2018). Nel caso di specie, non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata da parte appellante, né che la parte appellata abbia resistito in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata mediante la proposizione di appello incidentale. Tali rilievi risultano vieppiù avvalorati considerando anche l'infondatezza del primo motivo di appello.
10. Il rigetto integrale dell'appello incidentale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. della Legge citata) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r.) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (v. Cass.
14 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti, così decide:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
2) accoglie in parte l'appello principale e, in parziale riforma della ordinanza impugnata - che, per il resto, s'intende confermata -, ridetermina in euro
€ =5.578,70= la somma oggetto della condanna alla restituzione dell'appellato in favore dell'appellante di cui al capo a) della Controparte_1 Parte_1
ordinanza impugnata;
3) condanna la parte appellata al rimborso in favore della parte Controparte_1
appellante delle spese del presente grado del giudizio, che liquida Parte_1
in complessivi € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso, ed € 147,00 per esborsi.
4) Dichiara l'appellante incidentale tenuto al pagamento di un Controparte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Silvia TA ZI
15